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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 313/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 111/2019 del
08.03.2019, pubblicata il 11.03.2019, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.03.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Petitto giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 05.08.1971, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gioacchino Giorgio giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
13.02.1959, (C.F. ), nata a Controparte_3 CodiceFiscale_4
Caltanissetta il 05.11.1961, (CF. ) Controparte_4 C.F._5
1 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Maria
Brivido giusta procura in atti
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_5 C.F._6
15.05.1977, (C.F. ), nata a [...] il Controparte_6 C.F._7
12.04.1945, rappresentati e difesi dall'avv. Graziano Michele Baglio giusta procura in atti
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_7 C.F._8
04.06.1982, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Michele Baglio giusta procura in atti
APPELLATA
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_8 C.F._9
07.02.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Napoli giusta procura in atti
APPELLATA
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._10
10.01.1970;
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._11
l'11.06.1981;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._12
21.05.1967;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_4 C.F._13
29.11.1969;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_5 C.F._14
25.02.1976;
APPELLATI - CONTUMACI
2 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_10 C.F._15
0.01.1966;
(C.F. , nata a [...] Controparte_11 C.F._16
il 18.06.1964;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
n. q. di legale rappresentante pro tempore della Controparte_12 CP_13
nato a [...] il [...].
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante “si chiede che ALL'ECC.MA Parte_1 Pt_6
CORTE Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
Così conclude:
Ammettere le richieste istruttorie (e cioè CTU) e le domande tutte formulate in
citazione. Con vittoria di spese e compensi”.
Per l'appellato-appellante incidentale : “rassegna Controparte_1
le seguenti CONCLUSIONI - contesta l'atto di appello del sig. Parte_1
per i motivi spiegati in atti;
- su riporta a tutto quanto dedotto, eccepito ed
articolato in seno alla comparsa di costituzione e risposta, nei verbali di causa,
nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.10.2020, 01.06.2021,
21.02.2022, 30.09.2022 e 17.01.2024 nonché nella comparsa conclusionale
depositata in data 18.03.2024; - chiede disporsi la liquidazione del gratuito patrocinio come da istanza depositata in data 15.01.2024”.
Per gli appellati - appellanti incidentali Controparte_2 CP_3
, : “con il presente atto insiste nel contenuto della
[...] Controparte_4
comparsa di costituzione in appello con contestazione integrale dell'atto di appello promosso e chiede che la causa venga decisa”.
3 Per le appellate- appellanti incidentali , e Controparte_5 Controparte_6
L'appellata “si precisano le conclusioni riportandosi a Controparte_7
quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa
conclusionale depositata in data 15/03/2024, da ritenersi qui integralmente
ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
Per l'appellata : “precisa le conclusioni riportandosi al Controparte_8
contenuto tutto della comparsa di costituzione e risposta, dei verbali di causa,
delle precedenti note di trattazione scritta depositate e della comparsa
conclusionale depositata in data 11.03.2024. Chiede, altresì, disporsi la
liquidazione del gratuito patrocinio come da istanza depositata in data
19.01.2024”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio i convenuti sopra indicati chiedendo: dichiararsi Pt_1
la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 27.12.2007 per grave
inadempimento dei convenuti;
per l'effetto, la condanna degli stessi, in solido, al pagamento della somma di € 51.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni che quantificava in €
25.000,00, o a quell'altra somma, maggiore o minore, eventualmente provata in corso di causa;
infine, la condanna alle spese del giudizio.
Esponeva al fine che: , dante causa dei convenuti, si era Persona_1
obbligato ad acquistare dalla in persona del legale rappresentante CP_13
un immobile sito a Caltanissetta, Contrada Manca Sabucina, Controparte_12
a piano terra con annesso terreno di pertinenza, esteso circa 2.500 Mq, censito al
4 C.E.U. fg. 101, mappale 303, Z. C. 2 Cat. A/3, classe 1°, vani 5 R.C. € 216,91, il tutto con gli accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive legalmente
costituite e ogni altro diritto del proprietario, nulla eccettuato, libero da pesi, vincoli e ipoteche;
che l'atto pubblico definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30.4.1990; che, invero, a quella data, l'atto definitivo non era stato
stipulato e che , il 23.6.1995, era deceduto a seguito di grave Persona_1
malattia; che il 27.12.2007, , si era obbligata, unitamente ai Controparte_6
propri figli e agli altri eredi del marito , a vendergli o a fargli Persona_1
vendere dal proprietario il predetto immobile al prezzo di € 78.000,00; CP_13
di avere versato la somma di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e che
l'atto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30.6.2008, data in cui doveva essere corrisposta l'intera somma, previa stipula di atto di mutuo;
invero, la stipula del definitivo veniva rinviata al 31.12.2008 e poi al 28.4.2009 e che, comunque, al fine di consentire l'accatastamento del citato bene, aveva dovuto continuare a versare altri acconti, a titolo di caparra confirmatoria, per il complessivo importo di € 25.500,00; il 28.4.2009, recatosi dal Notaio Per_2
per il rogito definitivo, gli veniva comunicato che non poteva procedersi
[...]
alla stipula né dell'atto definitivo né del mutuo, essendo risultate ipoteche iscritte in favore della Serit Sicilia Spa;
da lì a seguire aveva più volte invitato i venditori alla stipula dell'atto definitivo e che, in mancanza di riscontro, era stato costretto
a rivolgersi all'intestato Tribunale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, risultato negativo per la mancata comparizione dei convenuti-
venditori.
Si costituivano le convenute e le quali Controparte_6 Controparte_5
preliminarmente chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa la società
al fine di accertare la responsabilità della stessa per la mancata CP_13
CP_1 stipulazione del contratto definitivo;
per l'effetto chiedevano condannarsi la
[..
[...] a stipulare con loro l'atto definitivo di vendita;
nel merito eccepivano
[...]
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, atteso che l'attore deteneva da anni, senza alcun titolo, l'immobile in oggetto senza avere mai versato alcuna somma,
chiedevano la compensazione delle eventuali somme dovute con quelle non corrisposte dall'attore per il godimento dell'immobile.
Si costituivano , , i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali preliminarmente chiedevano dichiararsi il proprio difetto di legittimazione
passiva sostenendo di non avere mai acquistato la qualità di eredi del de cuius
; nel merito eccepivano l'infondatezza della domanda , Persona_1
chiedendone il rigetto;
in subordine chiedevano, in caso di accoglimento della
domanda, di essere manlevati dalla rilevando la loro estraneità Controparte_6
a qualunque rapporto contrattuale e giuridico con la stessa;
chiedevano, infine, condannarsi l'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano e i quali, in via Controparte_1 Controparte_8
preliminare, chiedevano: dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva
sostenendo di non essere eredi del in quanto non era stata mai Persona_1
fatta alcuna dichiarazione di successione;
dichiarare che la responsabilità per la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita era da addebitare solo alla CP_13
[...
Infine, chiedevano, in caso di accoglimento della domanda, di essere
manlevati da , quale unico soggetto passivo del rapporto Controparte_6
contrattuale.
Si costituiva la quale preliminarmente chiedeva dichiararsi Controparte_7
il proprio difetto di legittimazione passiva per essere assolutamente estranea e
alla qualità di erede, essendo la moglie di figlio di Parte_2
, e al rapporto contrattuale in oggetto;
nel merito eccepiva Persona_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
rilevava la responsabilità
6 della per la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita e, per l'effetto, CP_13
chiedeva la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni e alle spese
legali.
Nessuno si costituiva per i convenuti , Controparte_9 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Controparte_10 Controparte_11
, , né per il terzo chiamato Parte_5 Parte_4 CP_12
nella qualità di legale rappresentante della
[...] CP_13
Il precedente istruttore con provvedimento del 17.7.2012, autorizzava la chiamata
di terzo.
La causa veniva istruita con prove documentali e orali.
Nel corso del giudizio, con memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. anche CP_5
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo, allo stesso
[...]
modo degli altri convenuti, di non avere mai acquistato la qualità di erede né di
aver preso parte al contratto preliminare stipulato dalla propria madre, P_
.”.
[...]
Esaurita l'istruttoria il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 111/2019 del 08.03.2019, pubblicata il 11.03.2019, con dispositivo del seguente tenore: “IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, così dispone nel
giudizio promosso da contro , Parte_1 Controparte_6 CP_5
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_10
, , Parte_3 Parte_4 Controparte_1 [...]
, , , , CP_8 Parte_5 Controparte_9 Parte_2
, e e nei Controparte_7 Controparte_4 Controparte_11
confronti di nella qualità di legale rappresentante pro Controparte_12
tempore della CP_13
dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2 [...]
Co
e;
CP_8 Controparte_7
7 dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 27.12.2007 e, per l'effetto, condanna , , Controparte_6 Controparte_11 [...]
, , Parte_5 Controparte_5 Parte_2 Controparte_1
, e , in solido,
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
al pagamento in favore di della somma di € 25.500,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa in ragione di metà le spese di lite tra parte attrice e i predetti convenuti ponendo a carico di questi ultimi, in solido, il restante 50% che liquida in €
2.420,00, oltre accessori di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le convenute e Controparte_6
e il terzo chiamato, contumace, nella Controparte_5 Controparte_12
qualità di legale rappresentante pro tempore della CP_13
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di _2
, e che liquida in € 2.738,00, per
[...] Controparte_8 Controparte_7
ciascuno, oltre accessori di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e i convenuti contumaci
, e ”. Controparte_9 Controparte_10 Parte_4
2. Per la riforma di detta sentenza ha interposto tempestivo Parte_1
gravame ancorato a cinque motivi con cui lamenta gli errori del primo giudice: 1) nell'aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di _2
, e 2) nell'avere rigettato la
[...] Controparte_8 Controparte_7
domanda di condanna di tutti i convenuti, in solido, al pagamento in suo favore del doppio della caparra confirmatoria conferita;
3) nel mancato accoglimento della domanda risarcitoria da danno emergente e lucro cessante da lui subito a seguito della mancata stipula del contratto definitivo;
4) nell'aver compensato in ragione di metà le spese di lite tra parte attrice e i convenuti costituiti e compensato quelle nei confronti dei convenuti contumaci Controparte_9 CP_5
8 e;
5) nell'avere disposto la condanna di esso CP_10 Parte_4
appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_2
e Controparte_8 Controparte_7
L'appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ammettere per la forma ed accogliere nel merito il presente appello e previa sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, stante la fondatezza dell'odierno appello e il fumus ed il periculum in mora connesso alla richiesta di pagamento a firma dell'avv. Giorgio (doc. n.4), e
quindi, accogliendolo nel merito, ed in riforma dei sopradetti capi della sentenza impugnata per i motivi spiegati, ritenere e dichiarare: Errato l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
e e per l'effetto, dichiarare la loro Controparte_8 Controparte_7
legittimazione a stare in giudizio;
Errato il mancato accoglimento, in conseguenza
della dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data
27.12.2007, della domanda di condanna di tutti i convenuti, in solido, al
pagamento in favore di del doppio della caparra confirmatoria Parte_1
conferita, nella complessiva somma di €.51.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, anziché quella accertata e dichiarata dal giudice di primo grado di €.25.500,00 e per l'effetto DICHIARARE il diritto del sig.
[...]
di ricevere la somma di €.51.000,00 a titolo di doppio della caparra Pt_1
confirmatoria conferita e CONDANNARE i convenuti tutti, in solido, a
corrispondere detta somma;
Errata la mancata condanna degli odierni appellati,
al risarcimento dei danni e per l'effetto CONDANNARE i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, quantificabili in €.25.000,00 o in quella somma maggiore
o minore somma che sarà accertata in corso di causa o da disponenda CTU e/o
in maniera equitativa;
Errata la compensazione in ragione di metà delle spese di
lite tra parte attrice e i predetti convenuti ponendo a carico di questi ultimi, in
9 solido, il restante 50% liquidato in €.2.420,00, oltre accessori di legge e della inspiegabile compensazione delle spese nei confronti dei convenuti contumaci
, e e per l'effetto Controparte_9 Controparte_10 Parte_4
annullarla condannando tutti i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite in favore dell'appellante; Errata la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore di , e Controparte_2 Controparte_8 CP_7
che liquida in € 2.738,00, per ciascuno, oltre accessori di legge e per
[...]
l'effetto annullarla;
Condannare tutti gli appellati alle spese, competenze, ed onorari di causa, oltre alle spese di mediazione”.
Ha resistito al gravame , costituitosi in data Controparte_1
26.02.2020, eccependone l'inammissibilità e contestandone i motivi, e proponendo appello incidentale con il quale lamenta l'errore del primo giudice nell'averlo condannato, in solido agli altri convenuti, alla restituzione in favore del della somma di € 25.500,00, sostenendo che le risultanze istruttorie Pt_1
avevano evidenziato la sua totale estraneità al rapporto obbligatorio oggetto di causa.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_4
27.02.2020, eccependo l'infondatezza dell'appello proposto dal e Pt_1
sostenendo che “non avendo avuto alcun ruolo contrattuale gli appellati non
possono rispondere di responsabilità contrattuale in quanto il contratto spiega,
ove se ne dia regolare esecuzione, effetti tra le parti che lo sottoscrivono e pertanto tra il e la Sig.ra ” (pag. 8 Comparsa di Parte_1 Controparte_6
costituzione e risposta), e insistendo per la riforma della sentenza di primo
grado “nella parte in cui riconosce la risoluzione contrattuale e la condanna al pagamento della somma di euro 25.500,00 in solido in favore del Sig. ”. Pt_1
10 Si sono altresì costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.03.2020 e , chiedendo il Controparte_5 Controparte_6
rigetto dell'appello proposto dal e, con appello incidentale, la riforma Pt_1
della sentenza “nella parte in cui non dichiara la compensazione integrale delle somme che le convenute devono restituire all'appallante con quelle dovute da quest'ultimo alle stesse per il godimento dell'immobile senza il pagamento di alcun canone dal 03/08/2008 data di cessione del possesso sino all'effettiva riconsegna”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.03.2020 si è altresì costituita in giudizio contestando i motivi dell'appello Controparte_7
proposto dal e chiedendone nel merito il rigetto. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.04.2020 si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'atto d'appello ex art. Controparte_8
436 bis c.p.c. per mancato rispetto delle specifiche indicazioni di cui all'art. 434
c.p.c., chiedendo il rigetto dei motivi di appello dedotti dal e la conferma Pt_1
della sentenza impugnata.
La Corte con ordinanza del 08-27.01.2021 dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, su cui aveva insistito la difesa di , e Controparte_2 Controparte_3
per non essere stato correttamente instaurato il rapporto Controparte_4
processuale nei confronti di tutte le parti, e onerava l'appellante principale
[...]
e gli appellanti incidentali , , Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
di depositare per la successiva udienza la prova della rituale Controparte_4
notifica, rispettivamente, dell'atto di appello principale e dell'atto di appello incidentale nei confronti di Controparte_9 Parte_2
, , Controparte_10 Parte_3 Parte_4 Controparte_11
assegnando all'appellante
[...] Parte_5 CP_13
11 principale ed agli appellanti incidentali , Parte_1 Controparte_2
, termine per la notifica dei rispetti atti e del Controparte_3 Controparte_4
verbale d'udienza alle parti non costituite in giudizio.
Con ordinanza del 30.09.2021 la Corte dichiarava la contumacia degli appellati
Controparte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, assegnava all'appellante principale
[...] Parte_5 CP_13
nuovo termine fino al 30 novembre 2021 per la notifica dell'atto Parte_1
di appello principale e del provvedimento nei confronti degli appellati CP_10
e e fissava nuova udienza ex art. 350 c.p.c.
[...] Controparte_11
per il 16 marzo 2022, ore 9.00.
Con ordinanza del 09.11.2022, la Corte dava atto che non era stato instaurato il contraddittorio in appello nei confronti degli appellati e Controparte_10
e non ammetteva la CTU chiesta dall'appellante. Controparte_11
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Sull'appello principale
3.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., formulata da alcuni degli appellati, non può essere integralmente accolta, dal momento che il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata ed alcuni dei motivi illustrano gli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e le ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dall'appellante. Come implicito in quanto appena osservato, qualche motivo si palesa effettivamente inammissibile, ma si rinvia, al riguardo, all'esame specifico delle doglianze avanzate dal Pt_1
3.2 Sempre in via preliminare rileva la Corte che la mancata notifica dell'appello principale entro il termine assegnato dalla Corte nei confronti di CP_5
12 e implica che, essendo in presenza di cumulo CP_10 Controparte_11
di cause scindibili per il pagamento di somme conseguenti ad una risoluzione del contratto preliminare dichiarata dal giudice di prime cure, con statuizione sul punto non impugnata, il rapporto processuale nei confronti di detti appellati deve considerarsi come mai instaurato, con la conseguenza che nei loro confronti nessuna pronuncia potrà essere pronunciata.
Va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti di , Controparte_11
della statuizione emessa dal Tribunale di condanna della stessa (in solido con altri) al pagamento in favore di della somma di € 25.500,00 oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed al pagamento del 50% delle spese di lite liquidate in € 2.420,00, oltre accessori di legge.
3.3 Nel merito, l'appello principale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nell'aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2
e sostenendo che con il preliminare di Controparte_8 Controparte_7
vendita del 27/12/2007 si era obbligata a vendergli, unitamente Controparte_6
ai di lei figli ed agli altri eredi del marito sig. o, a far vendere, Persona_1
dal proprietario TÀ , l'immobile sito nel territorio di Caltanissetta CP_13
c/da Manca Sabucina;
che “la titolarità del diritto di sottoscrivere l'atto pubblico di vendita, è desumibile e accertata dal notaio rigante, il quale, nella copia dell'atto di compravendita in atti- e che sarebbe dovuta essere aventi lui sottoscritta successivamente- cita tutti i convenuti in primo grado”, e che nessuna prova al contrario era stata fornita da coloro che in primo grado avevano eccepito la loro carenza di legittimazione passiva.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità, in quanto non viene in alcun modo confutato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di
13 legittimazione passiva di , e Controparte_2 Controparte_8 CP_7
“non risultando agli atti che gli stessi abbiano mai conferito procura a
[...]
”. L'appellante nulla ha argomentato sul così ravvisato Controparte_6
fondamento della carenza di legittimazione passiva in capo agli anzidetti convenuti, non ha confutato in alcun modo la motivazione spesa dal Tribunale,
limitandosi a contestare asserite contraddittorietà nelle affermazioni delle controparti e loro pure asseriti comportamenti in a mala fede.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice di primo grado condannato i convenuti in solido al pagamento della somma di €.25.500,00, rigettando conseguentemente la domanda di condanna di tutti i convenuti, in solido, al pagamento in favore di
[...]
del doppio della caparra confirmatoria conferita, nella complessiva Pt_1
somma di €.51.000.00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A dire dell'appellante, la motivazione posta a fondamento del proprio convincimento sarebbe affetta da contraddittorietà, avendo da una parte il Giudice affermato che il primo versamento era stato effettuato dall'appellante a titolo di caparra confirmatoria, con diritto alla restituzione del suo doppio in caso di inadempimento, mentre i successivi versamenti erano stati effettuati dall'appellante a titolo di acconto. L'appellante sostiene, infatti, che a prescindere dalle diciture utilizzate, “acconto prezzo o caparra confirmatoria”, sarebbe illogico che un contraente effettui un primo pagamento ad un titolo ed altri, sempre per lo stesso contratto, ad altro titolo, in considerazione del fatto che lo stesso giudice avrebbe rilevato che nel preliminare era specificato che “l'acconto è stato concesso a titolo di caparra confirmatoria e non ad altro titolo”.
La cesura è infondata, non essendovi ragioni per disattendere l'operato del
Tribunale. Il giudice di prime cure, dopo avere correttamente evidenziato la differenza fondamentale sussistente tra l'acconto e la caparra confirmatoria,
14 specificando le differenze in punto di conseguenze per l'inadempimento, e rilevato che col contratto preliminare per cui è causa le parti stipulanti, e Controparte_6
, avevano espressamente pattuito sia il prezzo previsto come Parte_1
corrispettivo dell'immobile promesso in vendita, sia le modalità di versamento del prezzo convenuto in complessivi € 78.000,00 prevedendo che “Ora stessa a titolo di acconto e caparra confirmatoria la parte acquirente versa la somma di Euro
cinquemila/00 (E.5.000,00) alla parte venditrice, che allo stesso titolo la riceve e
rilascia quietanza, mediante assegno bancario n. 0727495741-11 tratto sulla
Banca di Credito Siciliano di Caltanissetta emesso in data 27/12/2007. La residua
somma di Euro settantatremila/00 (e uro73.000,00) sarà pagata in unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto pubblico definitivo mediante il ricavato di mutuo che la parte acquirente chiederà ad Istituto di Credito di sua fiducia”, ha correttamente ritenuto che “dalla disamina del contratto preliminare in oggetto, si rileva che solo una volta, il giorno stesso della stipula del preliminare, si fa riferimento al pagamento della somma di € 5.000,00 versata dall'attore a titolo di acconto e caparra confirmatoria, mentre per le altre somme versate è chiaro che le stesse sono state corrisposte a titolo di acconto” (pag. 10 sentenza Tribunale). Trattasi di rilievo perfettamente aderente al testo contrattuale,
e ciò anche tenendo presente la priorità del criterio di interpretazione letterale del contratto e non palesandosi il testo medesimo in sé equivoco ed oscuro, né
incoerente con elementi esterni rivelatori di una diversa volontà delle parti (v.
Cass. n. 26328 del 2022).
Miglior sorte non merita il terzo motivo con cui l'appellante lamenta la “Mancata condanna degli odierni appellati, al risarcimento dei danni”, sostenendo che “Il comportamento dei venditori, ha provocato un danno sia dal punto di vista del lucro cessante che del danno emergente”, disquisendo in ordine al “lucro cessante”, precisando che “In ogni caso, accertato e dichiarato l'inadempimento
15 degli appellati, la liquidazione del danno può avvenire anche in via equitativa”, e concludendo affermando che “Il , al contrario, ha dato prova del danno, Pt_1
peraltro senza alcuna contestazione ex adverso”. Anche in tal caso questa Corte ravvisa l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, in quanto non viene in alcun modo confutato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il Tribunale, riguardo alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attore, quale danno emergente per la perdita economica subìta dallo stesso a causa dell'inadempimento e lucro cessante per il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se non ci fosse stato l'inadempimento, si è così espresso: “Quanto al danno emergente si ritiene che lo stesso debba essere identificato con la somma di € 25.500,00, oltre interessi, al pagamento della quale sono stati condannati i convenuti. In ordine al lucro cessante la giurisprudenza afferma che la
valutazione equitativa del lucro cessante prevista dall'art. 2056 c.c. comma 2, non implica alcuna relevatio dall'onere probatorio quanto alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale riguardando il giudizio di equità solo l'entità di quel pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrare l'esatta misura;
e tanto risulta condiviso dall'orientamento assolutamente prevalente. ( Cass. n. 12812/2016). Alla luce del suddetto principio,
condiviso da questo giudice, nella specie, non avendo l'attore provato il danno da lucro cessante, si ritiene di doverne rigettare la richiesta” (pag. 12 sentenza
Tribunale).
Privi di fondamento sono, infine, il quarto motivo con cui l'appellante lamenta l'errata compensazione in ragione di metà delle spese di lite tra parte attrice e i convenuti costituiti in primo grado e la compensazione delle spese nei confronti dei convenuti contumaci e Controparte_9 Controparte_15 Parte_4
ed il quinto motivo con cui lamenta l'errata condanna al pagamento
[...]
delle spese di lite in favore di , e Controparte_2 Controparte_8 CP_7
16 avendo il primo Giudice correttamente statuito sulle spese di lite nei CP_7
termini sopra indicati in ragione del parziale accoglimento della domanda attrice,
della soccombenza del nei confronti dei convenuti , Pt_1 Controparte_2
e e della contumacia degli altri convenuti. Controparte_8 Controparte_7
4. Sull'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Quest'ultimo ha fondato l'impugnazione su un unico motivo con cui lamenta l'errore del primo giudice nell'averlo condannato, in solido agli altri convenuti, alla restituzione in favore del della somma di € 25.500,00, sostenendo che Pt_1
le risultanze istruttorie avevano evidenziato la sua totale estraneità al rapporto obbligatorio oggetto di causa.
A dire dell'appellante, la procura speciale rilasciata alla propria madre, P_
, non avrebbe mai avuto effetti giuridici in quanto subordinata alla
[...]
circostanza che la signora acquisisse il diritto di proprietà Controparte_6
sull'immobile di proprietà della autorizzandola, in quel caso, a CP_13
stipulare la successiva compravendita con il sig. . Parte_1
E poiché il suddetto immobile non entrò mai nella disponibilità della madre, la procura speciale a vendere, che il Giudice di primo grado ha posto a fondamento del riconoscimento della sua responsabilità contrattuale, era priva di effetti giuridici.
La censura è priva di fondamento.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante incidentale, infatti, corretta si appalesa la decisione del primo giudice nell'aver ritenuto validamente conferita la procura speciale all'appellata . Controparte_6
Dall'esame della suddetta procura risulta che il ebbe espressamente a _2
nominare e costituire procuratrice speciale la madre per la Controparte_6
vendita “in concorso con se medesima, a chiunque e per il prezzo che riterrà più conveniente tutti i diritti ai mandanti spettanti sul seguente immobile: 1) casa
17 unifamiliare sita in Caltanissetta alla contrasa Sabucina, posta a piano terra,
composta di tre vani ed accessori, con spezzone di terreno circostante. In catasto
al foglio 101 mappale 303, categoria A/3 classe 1, vani 5 con R.C. di E.216,91;
La nominata procuratrice resta autorizzata a compiere tutti gli atti all'uopo necessari”.
Nella stessa procura inoltre veniva dichiarato che la “Potrà inoltre P_
compiere ogni atto per il migliore espletamento del conferito mandato, gratuito e
sotto gli obblighi di legge. Con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto”.
Ciò posto, essendo stata rilasciata da parte del procura Controparte_1
speciale generale alla madre per la vendita dell'immobile per cui è causa, ed avendo quest'ultima assunto l'impegno di vendita dell'immobile col preliminare del 27.12.2007 anche per suo conto, esente da censure si appalesa la decisione del
Tribunale laddove ha ritenuto il tenuto alla restituzione Controparte_1
della somma di € 25.500,00 in favore del in solido con , Pt_1 Controparte_16
, , , Controparte_17 Parte_5 Controparte_5 [...]
e Parte_2 Parte_3 Controparte_18 Controparte_4
essendo rimasto accertato l'inadempimento in cui la è incorsa rispetto agli P_
obblighi assunti col preliminare.
L'appello incidentale proposto da va pertanto rigettato. Controparte_1
5. Sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 CP_3
e .
[...] Controparte_4
Con detto gravame essi appellanti incidentali chiedono la riforma della sentenza impugnata “nella parte in cui riconosce la risoluzione contrattuale e la condanna al pagamento della somma di euro 25.500,00 in solido in favore del Sig. . Pt_1
Al riguardo va innanzi tutto rilevato che la pronuncia di condanna ha riguardato e e non , avendo il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
18 Tribunale in relazione a quest'ultimo dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Deve dunque rilevarsi la carenza di interesse del medesimo al gravame proposto.
In ordine alla posizione di e invero Controparte_3 Controparte_4
anch'essi condannati al pagamento della somma di € 25.500,00 in favore del non può che ribadirsi il corretto operato del Tribunale per le medesime Pt_1
argomentazioni sopra indicate nell'esame dell'appello incidentale proposto da
, avendo sia che Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
conferito procura speciale generale alla madre per la vendita Controparte_6
dell'immobile oggetto di causa, per anch'esse sono state condannate, in dolido con gli altri convenuti, alla restituzione della somma di € 25.500,00 in favore del essendo rimasto accertato l'inadempimento in cui la è incorsa Pt_1 P_
rispetto agli obblighi assunti col preliminare.
Va dunque rigettato l'appello incidentale proposto da , Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_4
6. Sull'appello incidentale proposto da e . Controparte_5 Controparte_6
Detto appello è inammissibile in quanto proposto con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.03.2020 e cioè solo tre giorni prima l'udienza del
19.03.2020 di comparizione indicata nell'atto di citazione, e quindi ben oltre il termine di decadenza, di 20 giorni prima.
7. Il rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali proposti da
[...]
e da , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e la dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale proposto da
[...]
e inducono alla compensazione delle spese di Controparte_5 Controparte_6
lite del presente grado tra esse parti.
L'appellante principale va invece condannato alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore delle appellate costituite e Controparte_7 [...]
, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con CP_8
19 applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause di valore ricomprese nel terzo scaglione, visto il valore indeterminabile della causa.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante e , Controparte_9
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e n. q. di legale rappresentante pro tempore della
[...] Controparte_12
CP_1 CP_1
rimasti contumaci.
9. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, nella contumacia di , Controparte_9 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
n. q. di legale rappresentante pro tempore della Controparte_12 CP_13
definitivamente pronunciando sugli appelli rispettivamente proposti da
[...]
, da , da , Pt_1 CP_5 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e e da e avverso la Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
sentenza n. 111/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 08.03.2019 e depositata l'11.03.2019, così statuisce:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da , Controparte_2 CP_3
e ;
[...] Controparte_4
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e Controparte_5
. Controparte_6
20 - dichiara inefficace nei confronti di la statuizione con Controparte_11
cui il Tribunale l'ha condannata, in solido con altri, al pagamento in favore di della somma di € 25.500,00 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al soddisfo, ed al pagamento del 50% delle spese di lite liquidate in € 2.420,00,
oltre accessori di legge.
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- compensa le spese di questo grado di giudizio tra l'appellante principale,
l'appellante incidentale , gli appellanti incidentali Controparte_1
, e , e gli appellanti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
incidentali e;
Controparte_5 Controparte_6
- condanna alla refusione in favore delle Parte_1 Controparte_7
spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- condanna alla refusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_8
di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi,
oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante principale e CP_9
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e n. q. di legale rappresentante pro Parte_5 Controparte_12
tempore della rimasti contumaci. CP_13
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 22 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile della Corte di Appello Caltanissetta.
21 Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 313/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 111/2019 del
08.03.2019, pubblicata il 11.03.2019, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.03.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Petitto giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 05.08.1971, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gioacchino Giorgio giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
13.02.1959, (C.F. ), nata a Controparte_3 CodiceFiscale_4
Caltanissetta il 05.11.1961, (CF. ) Controparte_4 C.F._5
1 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Maria
Brivido giusta procura in atti
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_5 C.F._6
15.05.1977, (C.F. ), nata a [...] il Controparte_6 C.F._7
12.04.1945, rappresentati e difesi dall'avv. Graziano Michele Baglio giusta procura in atti
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_7 C.F._8
04.06.1982, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Michele Baglio giusta procura in atti
APPELLATA
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_8 C.F._9
07.02.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Napoli giusta procura in atti
APPELLATA
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._10
10.01.1970;
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._11
l'11.06.1981;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._12
21.05.1967;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_4 C.F._13
29.11.1969;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_5 C.F._14
25.02.1976;
APPELLATI - CONTUMACI
2 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_10 C.F._15
0.01.1966;
(C.F. , nata a [...] Controparte_11 C.F._16
il 18.06.1964;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
n. q. di legale rappresentante pro tempore della Controparte_12 CP_13
nato a [...] il [...].
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante “si chiede che ALL'ECC.MA Parte_1 Pt_6
CORTE Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
Così conclude:
Ammettere le richieste istruttorie (e cioè CTU) e le domande tutte formulate in
citazione. Con vittoria di spese e compensi”.
Per l'appellato-appellante incidentale : “rassegna Controparte_1
le seguenti CONCLUSIONI - contesta l'atto di appello del sig. Parte_1
per i motivi spiegati in atti;
- su riporta a tutto quanto dedotto, eccepito ed
articolato in seno alla comparsa di costituzione e risposta, nei verbali di causa,
nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.10.2020, 01.06.2021,
21.02.2022, 30.09.2022 e 17.01.2024 nonché nella comparsa conclusionale
depositata in data 18.03.2024; - chiede disporsi la liquidazione del gratuito patrocinio come da istanza depositata in data 15.01.2024”.
Per gli appellati - appellanti incidentali Controparte_2 CP_3
, : “con il presente atto insiste nel contenuto della
[...] Controparte_4
comparsa di costituzione in appello con contestazione integrale dell'atto di appello promosso e chiede che la causa venga decisa”.
3 Per le appellate- appellanti incidentali , e Controparte_5 Controparte_6
L'appellata “si precisano le conclusioni riportandosi a Controparte_7
quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa
conclusionale depositata in data 15/03/2024, da ritenersi qui integralmente
ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
Per l'appellata : “precisa le conclusioni riportandosi al Controparte_8
contenuto tutto della comparsa di costituzione e risposta, dei verbali di causa,
delle precedenti note di trattazione scritta depositate e della comparsa
conclusionale depositata in data 11.03.2024. Chiede, altresì, disporsi la
liquidazione del gratuito patrocinio come da istanza depositata in data
19.01.2024”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio i convenuti sopra indicati chiedendo: dichiararsi Pt_1
la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 27.12.2007 per grave
inadempimento dei convenuti;
per l'effetto, la condanna degli stessi, in solido, al pagamento della somma di € 51.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni che quantificava in €
25.000,00, o a quell'altra somma, maggiore o minore, eventualmente provata in corso di causa;
infine, la condanna alle spese del giudizio.
Esponeva al fine che: , dante causa dei convenuti, si era Persona_1
obbligato ad acquistare dalla in persona del legale rappresentante CP_13
un immobile sito a Caltanissetta, Contrada Manca Sabucina, Controparte_12
a piano terra con annesso terreno di pertinenza, esteso circa 2.500 Mq, censito al
4 C.E.U. fg. 101, mappale 303, Z. C. 2 Cat. A/3, classe 1°, vani 5 R.C. € 216,91, il tutto con gli accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive legalmente
costituite e ogni altro diritto del proprietario, nulla eccettuato, libero da pesi, vincoli e ipoteche;
che l'atto pubblico definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30.4.1990; che, invero, a quella data, l'atto definitivo non era stato
stipulato e che , il 23.6.1995, era deceduto a seguito di grave Persona_1
malattia; che il 27.12.2007, , si era obbligata, unitamente ai Controparte_6
propri figli e agli altri eredi del marito , a vendergli o a fargli Persona_1
vendere dal proprietario il predetto immobile al prezzo di € 78.000,00; CP_13
di avere versato la somma di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e che
l'atto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30.6.2008, data in cui doveva essere corrisposta l'intera somma, previa stipula di atto di mutuo;
invero, la stipula del definitivo veniva rinviata al 31.12.2008 e poi al 28.4.2009 e che, comunque, al fine di consentire l'accatastamento del citato bene, aveva dovuto continuare a versare altri acconti, a titolo di caparra confirmatoria, per il complessivo importo di € 25.500,00; il 28.4.2009, recatosi dal Notaio Per_2
per il rogito definitivo, gli veniva comunicato che non poteva procedersi
[...]
alla stipula né dell'atto definitivo né del mutuo, essendo risultate ipoteche iscritte in favore della Serit Sicilia Spa;
da lì a seguire aveva più volte invitato i venditori alla stipula dell'atto definitivo e che, in mancanza di riscontro, era stato costretto
a rivolgersi all'intestato Tribunale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, risultato negativo per la mancata comparizione dei convenuti-
venditori.
Si costituivano le convenute e le quali Controparte_6 Controparte_5
preliminarmente chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa la società
al fine di accertare la responsabilità della stessa per la mancata CP_13
CP_1 stipulazione del contratto definitivo;
per l'effetto chiedevano condannarsi la
[..
[...] a stipulare con loro l'atto definitivo di vendita;
nel merito eccepivano
[...]
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, atteso che l'attore deteneva da anni, senza alcun titolo, l'immobile in oggetto senza avere mai versato alcuna somma,
chiedevano la compensazione delle eventuali somme dovute con quelle non corrisposte dall'attore per il godimento dell'immobile.
Si costituivano , , i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali preliminarmente chiedevano dichiararsi il proprio difetto di legittimazione
passiva sostenendo di non avere mai acquistato la qualità di eredi del de cuius
; nel merito eccepivano l'infondatezza della domanda , Persona_1
chiedendone il rigetto;
in subordine chiedevano, in caso di accoglimento della
domanda, di essere manlevati dalla rilevando la loro estraneità Controparte_6
a qualunque rapporto contrattuale e giuridico con la stessa;
chiedevano, infine, condannarsi l'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano e i quali, in via Controparte_1 Controparte_8
preliminare, chiedevano: dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva
sostenendo di non essere eredi del in quanto non era stata mai Persona_1
fatta alcuna dichiarazione di successione;
dichiarare che la responsabilità per la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita era da addebitare solo alla CP_13
[...
Infine, chiedevano, in caso di accoglimento della domanda, di essere
manlevati da , quale unico soggetto passivo del rapporto Controparte_6
contrattuale.
Si costituiva la quale preliminarmente chiedeva dichiararsi Controparte_7
il proprio difetto di legittimazione passiva per essere assolutamente estranea e
alla qualità di erede, essendo la moglie di figlio di Parte_2
, e al rapporto contrattuale in oggetto;
nel merito eccepiva Persona_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
rilevava la responsabilità
6 della per la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita e, per l'effetto, CP_13
chiedeva la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni e alle spese
legali.
Nessuno si costituiva per i convenuti , Controparte_9 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Controparte_10 Controparte_11
, , né per il terzo chiamato Parte_5 Parte_4 CP_12
nella qualità di legale rappresentante della
[...] CP_13
Il precedente istruttore con provvedimento del 17.7.2012, autorizzava la chiamata
di terzo.
La causa veniva istruita con prove documentali e orali.
Nel corso del giudizio, con memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. anche CP_5
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo, allo stesso
[...]
modo degli altri convenuti, di non avere mai acquistato la qualità di erede né di
aver preso parte al contratto preliminare stipulato dalla propria madre, P_
.”.
[...]
Esaurita l'istruttoria il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 111/2019 del 08.03.2019, pubblicata il 11.03.2019, con dispositivo del seguente tenore: “IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, così dispone nel
giudizio promosso da contro , Parte_1 Controparte_6 CP_5
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_10
, , Parte_3 Parte_4 Controparte_1 [...]
, , , , CP_8 Parte_5 Controparte_9 Parte_2
, e e nei Controparte_7 Controparte_4 Controparte_11
confronti di nella qualità di legale rappresentante pro Controparte_12
tempore della CP_13
dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2 [...]
Co
e;
CP_8 Controparte_7
7 dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 27.12.2007 e, per l'effetto, condanna , , Controparte_6 Controparte_11 [...]
, , Parte_5 Controparte_5 Parte_2 Controparte_1
, e , in solido,
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
al pagamento in favore di della somma di € 25.500,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa in ragione di metà le spese di lite tra parte attrice e i predetti convenuti ponendo a carico di questi ultimi, in solido, il restante 50% che liquida in €
2.420,00, oltre accessori di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le convenute e Controparte_6
e il terzo chiamato, contumace, nella Controparte_5 Controparte_12
qualità di legale rappresentante pro tempore della CP_13
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di _2
, e che liquida in € 2.738,00, per
[...] Controparte_8 Controparte_7
ciascuno, oltre accessori di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e i convenuti contumaci
, e ”. Controparte_9 Controparte_10 Parte_4
2. Per la riforma di detta sentenza ha interposto tempestivo Parte_1
gravame ancorato a cinque motivi con cui lamenta gli errori del primo giudice: 1) nell'aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di _2
, e 2) nell'avere rigettato la
[...] Controparte_8 Controparte_7
domanda di condanna di tutti i convenuti, in solido, al pagamento in suo favore del doppio della caparra confirmatoria conferita;
3) nel mancato accoglimento della domanda risarcitoria da danno emergente e lucro cessante da lui subito a seguito della mancata stipula del contratto definitivo;
4) nell'aver compensato in ragione di metà le spese di lite tra parte attrice e i convenuti costituiti e compensato quelle nei confronti dei convenuti contumaci Controparte_9 CP_5
8 e;
5) nell'avere disposto la condanna di esso CP_10 Parte_4
appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_2
e Controparte_8 Controparte_7
L'appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ammettere per la forma ed accogliere nel merito il presente appello e previa sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, stante la fondatezza dell'odierno appello e il fumus ed il periculum in mora connesso alla richiesta di pagamento a firma dell'avv. Giorgio (doc. n.4), e
quindi, accogliendolo nel merito, ed in riforma dei sopradetti capi della sentenza impugnata per i motivi spiegati, ritenere e dichiarare: Errato l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
e e per l'effetto, dichiarare la loro Controparte_8 Controparte_7
legittimazione a stare in giudizio;
Errato il mancato accoglimento, in conseguenza
della dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data
27.12.2007, della domanda di condanna di tutti i convenuti, in solido, al
pagamento in favore di del doppio della caparra confirmatoria Parte_1
conferita, nella complessiva somma di €.51.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, anziché quella accertata e dichiarata dal giudice di primo grado di €.25.500,00 e per l'effetto DICHIARARE il diritto del sig.
[...]
di ricevere la somma di €.51.000,00 a titolo di doppio della caparra Pt_1
confirmatoria conferita e CONDANNARE i convenuti tutti, in solido, a
corrispondere detta somma;
Errata la mancata condanna degli odierni appellati,
al risarcimento dei danni e per l'effetto CONDANNARE i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, quantificabili in €.25.000,00 o in quella somma maggiore
o minore somma che sarà accertata in corso di causa o da disponenda CTU e/o
in maniera equitativa;
Errata la compensazione in ragione di metà delle spese di
lite tra parte attrice e i predetti convenuti ponendo a carico di questi ultimi, in
9 solido, il restante 50% liquidato in €.2.420,00, oltre accessori di legge e della inspiegabile compensazione delle spese nei confronti dei convenuti contumaci
, e e per l'effetto Controparte_9 Controparte_10 Parte_4
annullarla condannando tutti i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite in favore dell'appellante; Errata la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore di , e Controparte_2 Controparte_8 CP_7
che liquida in € 2.738,00, per ciascuno, oltre accessori di legge e per
[...]
l'effetto annullarla;
Condannare tutti gli appellati alle spese, competenze, ed onorari di causa, oltre alle spese di mediazione”.
Ha resistito al gravame , costituitosi in data Controparte_1
26.02.2020, eccependone l'inammissibilità e contestandone i motivi, e proponendo appello incidentale con il quale lamenta l'errore del primo giudice nell'averlo condannato, in solido agli altri convenuti, alla restituzione in favore del della somma di € 25.500,00, sostenendo che le risultanze istruttorie Pt_1
avevano evidenziato la sua totale estraneità al rapporto obbligatorio oggetto di causa.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_4
27.02.2020, eccependo l'infondatezza dell'appello proposto dal e Pt_1
sostenendo che “non avendo avuto alcun ruolo contrattuale gli appellati non
possono rispondere di responsabilità contrattuale in quanto il contratto spiega,
ove se ne dia regolare esecuzione, effetti tra le parti che lo sottoscrivono e pertanto tra il e la Sig.ra ” (pag. 8 Comparsa di Parte_1 Controparte_6
costituzione e risposta), e insistendo per la riforma della sentenza di primo
grado “nella parte in cui riconosce la risoluzione contrattuale e la condanna al pagamento della somma di euro 25.500,00 in solido in favore del Sig. ”. Pt_1
10 Si sono altresì costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.03.2020 e , chiedendo il Controparte_5 Controparte_6
rigetto dell'appello proposto dal e, con appello incidentale, la riforma Pt_1
della sentenza “nella parte in cui non dichiara la compensazione integrale delle somme che le convenute devono restituire all'appallante con quelle dovute da quest'ultimo alle stesse per il godimento dell'immobile senza il pagamento di alcun canone dal 03/08/2008 data di cessione del possesso sino all'effettiva riconsegna”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.03.2020 si è altresì costituita in giudizio contestando i motivi dell'appello Controparte_7
proposto dal e chiedendone nel merito il rigetto. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.04.2020 si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'atto d'appello ex art. Controparte_8
436 bis c.p.c. per mancato rispetto delle specifiche indicazioni di cui all'art. 434
c.p.c., chiedendo il rigetto dei motivi di appello dedotti dal e la conferma Pt_1
della sentenza impugnata.
La Corte con ordinanza del 08-27.01.2021 dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, su cui aveva insistito la difesa di , e Controparte_2 Controparte_3
per non essere stato correttamente instaurato il rapporto Controparte_4
processuale nei confronti di tutte le parti, e onerava l'appellante principale
[...]
e gli appellanti incidentali , , Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
di depositare per la successiva udienza la prova della rituale Controparte_4
notifica, rispettivamente, dell'atto di appello principale e dell'atto di appello incidentale nei confronti di Controparte_9 Parte_2
, , Controparte_10 Parte_3 Parte_4 Controparte_11
assegnando all'appellante
[...] Parte_5 CP_13
11 principale ed agli appellanti incidentali , Parte_1 Controparte_2
, termine per la notifica dei rispetti atti e del Controparte_3 Controparte_4
verbale d'udienza alle parti non costituite in giudizio.
Con ordinanza del 30.09.2021 la Corte dichiarava la contumacia degli appellati
Controparte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, assegnava all'appellante principale
[...] Parte_5 CP_13
nuovo termine fino al 30 novembre 2021 per la notifica dell'atto Parte_1
di appello principale e del provvedimento nei confronti degli appellati CP_10
e e fissava nuova udienza ex art. 350 c.p.c.
[...] Controparte_11
per il 16 marzo 2022, ore 9.00.
Con ordinanza del 09.11.2022, la Corte dava atto che non era stato instaurato il contraddittorio in appello nei confronti degli appellati e Controparte_10
e non ammetteva la CTU chiesta dall'appellante. Controparte_11
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Sull'appello principale
3.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., formulata da alcuni degli appellati, non può essere integralmente accolta, dal momento che il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata ed alcuni dei motivi illustrano gli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e le ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dall'appellante. Come implicito in quanto appena osservato, qualche motivo si palesa effettivamente inammissibile, ma si rinvia, al riguardo, all'esame specifico delle doglianze avanzate dal Pt_1
3.2 Sempre in via preliminare rileva la Corte che la mancata notifica dell'appello principale entro il termine assegnato dalla Corte nei confronti di CP_5
12 e implica che, essendo in presenza di cumulo CP_10 Controparte_11
di cause scindibili per il pagamento di somme conseguenti ad una risoluzione del contratto preliminare dichiarata dal giudice di prime cure, con statuizione sul punto non impugnata, il rapporto processuale nei confronti di detti appellati deve considerarsi come mai instaurato, con la conseguenza che nei loro confronti nessuna pronuncia potrà essere pronunciata.
Va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti di , Controparte_11
della statuizione emessa dal Tribunale di condanna della stessa (in solido con altri) al pagamento in favore di della somma di € 25.500,00 oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed al pagamento del 50% delle spese di lite liquidate in € 2.420,00, oltre accessori di legge.
3.3 Nel merito, l'appello principale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nell'aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2
e sostenendo che con il preliminare di Controparte_8 Controparte_7
vendita del 27/12/2007 si era obbligata a vendergli, unitamente Controparte_6
ai di lei figli ed agli altri eredi del marito sig. o, a far vendere, Persona_1
dal proprietario TÀ , l'immobile sito nel territorio di Caltanissetta CP_13
c/da Manca Sabucina;
che “la titolarità del diritto di sottoscrivere l'atto pubblico di vendita, è desumibile e accertata dal notaio rigante, il quale, nella copia dell'atto di compravendita in atti- e che sarebbe dovuta essere aventi lui sottoscritta successivamente- cita tutti i convenuti in primo grado”, e che nessuna prova al contrario era stata fornita da coloro che in primo grado avevano eccepito la loro carenza di legittimazione passiva.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità, in quanto non viene in alcun modo confutato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di
13 legittimazione passiva di , e Controparte_2 Controparte_8 CP_7
“non risultando agli atti che gli stessi abbiano mai conferito procura a
[...]
”. L'appellante nulla ha argomentato sul così ravvisato Controparte_6
fondamento della carenza di legittimazione passiva in capo agli anzidetti convenuti, non ha confutato in alcun modo la motivazione spesa dal Tribunale,
limitandosi a contestare asserite contraddittorietà nelle affermazioni delle controparti e loro pure asseriti comportamenti in a mala fede.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice di primo grado condannato i convenuti in solido al pagamento della somma di €.25.500,00, rigettando conseguentemente la domanda di condanna di tutti i convenuti, in solido, al pagamento in favore di
[...]
del doppio della caparra confirmatoria conferita, nella complessiva Pt_1
somma di €.51.000.00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A dire dell'appellante, la motivazione posta a fondamento del proprio convincimento sarebbe affetta da contraddittorietà, avendo da una parte il Giudice affermato che il primo versamento era stato effettuato dall'appellante a titolo di caparra confirmatoria, con diritto alla restituzione del suo doppio in caso di inadempimento, mentre i successivi versamenti erano stati effettuati dall'appellante a titolo di acconto. L'appellante sostiene, infatti, che a prescindere dalle diciture utilizzate, “acconto prezzo o caparra confirmatoria”, sarebbe illogico che un contraente effettui un primo pagamento ad un titolo ed altri, sempre per lo stesso contratto, ad altro titolo, in considerazione del fatto che lo stesso giudice avrebbe rilevato che nel preliminare era specificato che “l'acconto è stato concesso a titolo di caparra confirmatoria e non ad altro titolo”.
La cesura è infondata, non essendovi ragioni per disattendere l'operato del
Tribunale. Il giudice di prime cure, dopo avere correttamente evidenziato la differenza fondamentale sussistente tra l'acconto e la caparra confirmatoria,
14 specificando le differenze in punto di conseguenze per l'inadempimento, e rilevato che col contratto preliminare per cui è causa le parti stipulanti, e Controparte_6
, avevano espressamente pattuito sia il prezzo previsto come Parte_1
corrispettivo dell'immobile promesso in vendita, sia le modalità di versamento del prezzo convenuto in complessivi € 78.000,00 prevedendo che “Ora stessa a titolo di acconto e caparra confirmatoria la parte acquirente versa la somma di Euro
cinquemila/00 (E.5.000,00) alla parte venditrice, che allo stesso titolo la riceve e
rilascia quietanza, mediante assegno bancario n. 0727495741-11 tratto sulla
Banca di Credito Siciliano di Caltanissetta emesso in data 27/12/2007. La residua
somma di Euro settantatremila/00 (e uro73.000,00) sarà pagata in unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto pubblico definitivo mediante il ricavato di mutuo che la parte acquirente chiederà ad Istituto di Credito di sua fiducia”, ha correttamente ritenuto che “dalla disamina del contratto preliminare in oggetto, si rileva che solo una volta, il giorno stesso della stipula del preliminare, si fa riferimento al pagamento della somma di € 5.000,00 versata dall'attore a titolo di acconto e caparra confirmatoria, mentre per le altre somme versate è chiaro che le stesse sono state corrisposte a titolo di acconto” (pag. 10 sentenza Tribunale). Trattasi di rilievo perfettamente aderente al testo contrattuale,
e ciò anche tenendo presente la priorità del criterio di interpretazione letterale del contratto e non palesandosi il testo medesimo in sé equivoco ed oscuro, né
incoerente con elementi esterni rivelatori di una diversa volontà delle parti (v.
Cass. n. 26328 del 2022).
Miglior sorte non merita il terzo motivo con cui l'appellante lamenta la “Mancata condanna degli odierni appellati, al risarcimento dei danni”, sostenendo che “Il comportamento dei venditori, ha provocato un danno sia dal punto di vista del lucro cessante che del danno emergente”, disquisendo in ordine al “lucro cessante”, precisando che “In ogni caso, accertato e dichiarato l'inadempimento
15 degli appellati, la liquidazione del danno può avvenire anche in via equitativa”, e concludendo affermando che “Il , al contrario, ha dato prova del danno, Pt_1
peraltro senza alcuna contestazione ex adverso”. Anche in tal caso questa Corte ravvisa l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, in quanto non viene in alcun modo confutato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il Tribunale, riguardo alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attore, quale danno emergente per la perdita economica subìta dallo stesso a causa dell'inadempimento e lucro cessante per il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se non ci fosse stato l'inadempimento, si è così espresso: “Quanto al danno emergente si ritiene che lo stesso debba essere identificato con la somma di € 25.500,00, oltre interessi, al pagamento della quale sono stati condannati i convenuti. In ordine al lucro cessante la giurisprudenza afferma che la
valutazione equitativa del lucro cessante prevista dall'art. 2056 c.c. comma 2, non implica alcuna relevatio dall'onere probatorio quanto alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale riguardando il giudizio di equità solo l'entità di quel pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrare l'esatta misura;
e tanto risulta condiviso dall'orientamento assolutamente prevalente. ( Cass. n. 12812/2016). Alla luce del suddetto principio,
condiviso da questo giudice, nella specie, non avendo l'attore provato il danno da lucro cessante, si ritiene di doverne rigettare la richiesta” (pag. 12 sentenza
Tribunale).
Privi di fondamento sono, infine, il quarto motivo con cui l'appellante lamenta l'errata compensazione in ragione di metà delle spese di lite tra parte attrice e i convenuti costituiti in primo grado e la compensazione delle spese nei confronti dei convenuti contumaci e Controparte_9 Controparte_15 Parte_4
ed il quinto motivo con cui lamenta l'errata condanna al pagamento
[...]
delle spese di lite in favore di , e Controparte_2 Controparte_8 CP_7
16 avendo il primo Giudice correttamente statuito sulle spese di lite nei CP_7
termini sopra indicati in ragione del parziale accoglimento della domanda attrice,
della soccombenza del nei confronti dei convenuti , Pt_1 Controparte_2
e e della contumacia degli altri convenuti. Controparte_8 Controparte_7
4. Sull'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Quest'ultimo ha fondato l'impugnazione su un unico motivo con cui lamenta l'errore del primo giudice nell'averlo condannato, in solido agli altri convenuti, alla restituzione in favore del della somma di € 25.500,00, sostenendo che Pt_1
le risultanze istruttorie avevano evidenziato la sua totale estraneità al rapporto obbligatorio oggetto di causa.
A dire dell'appellante, la procura speciale rilasciata alla propria madre, P_
, non avrebbe mai avuto effetti giuridici in quanto subordinata alla
[...]
circostanza che la signora acquisisse il diritto di proprietà Controparte_6
sull'immobile di proprietà della autorizzandola, in quel caso, a CP_13
stipulare la successiva compravendita con il sig. . Parte_1
E poiché il suddetto immobile non entrò mai nella disponibilità della madre, la procura speciale a vendere, che il Giudice di primo grado ha posto a fondamento del riconoscimento della sua responsabilità contrattuale, era priva di effetti giuridici.
La censura è priva di fondamento.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante incidentale, infatti, corretta si appalesa la decisione del primo giudice nell'aver ritenuto validamente conferita la procura speciale all'appellata . Controparte_6
Dall'esame della suddetta procura risulta che il ebbe espressamente a _2
nominare e costituire procuratrice speciale la madre per la Controparte_6
vendita “in concorso con se medesima, a chiunque e per il prezzo che riterrà più conveniente tutti i diritti ai mandanti spettanti sul seguente immobile: 1) casa
17 unifamiliare sita in Caltanissetta alla contrasa Sabucina, posta a piano terra,
composta di tre vani ed accessori, con spezzone di terreno circostante. In catasto
al foglio 101 mappale 303, categoria A/3 classe 1, vani 5 con R.C. di E.216,91;
La nominata procuratrice resta autorizzata a compiere tutti gli atti all'uopo necessari”.
Nella stessa procura inoltre veniva dichiarato che la “Potrà inoltre P_
compiere ogni atto per il migliore espletamento del conferito mandato, gratuito e
sotto gli obblighi di legge. Con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto”.
Ciò posto, essendo stata rilasciata da parte del procura Controparte_1
speciale generale alla madre per la vendita dell'immobile per cui è causa, ed avendo quest'ultima assunto l'impegno di vendita dell'immobile col preliminare del 27.12.2007 anche per suo conto, esente da censure si appalesa la decisione del
Tribunale laddove ha ritenuto il tenuto alla restituzione Controparte_1
della somma di € 25.500,00 in favore del in solido con , Pt_1 Controparte_16
, , , Controparte_17 Parte_5 Controparte_5 [...]
e Parte_2 Parte_3 Controparte_18 Controparte_4
essendo rimasto accertato l'inadempimento in cui la è incorsa rispetto agli P_
obblighi assunti col preliminare.
L'appello incidentale proposto da va pertanto rigettato. Controparte_1
5. Sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 CP_3
e .
[...] Controparte_4
Con detto gravame essi appellanti incidentali chiedono la riforma della sentenza impugnata “nella parte in cui riconosce la risoluzione contrattuale e la condanna al pagamento della somma di euro 25.500,00 in solido in favore del Sig. . Pt_1
Al riguardo va innanzi tutto rilevato che la pronuncia di condanna ha riguardato e e non , avendo il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
18 Tribunale in relazione a quest'ultimo dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Deve dunque rilevarsi la carenza di interesse del medesimo al gravame proposto.
In ordine alla posizione di e invero Controparte_3 Controparte_4
anch'essi condannati al pagamento della somma di € 25.500,00 in favore del non può che ribadirsi il corretto operato del Tribunale per le medesime Pt_1
argomentazioni sopra indicate nell'esame dell'appello incidentale proposto da
, avendo sia che Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
conferito procura speciale generale alla madre per la vendita Controparte_6
dell'immobile oggetto di causa, per anch'esse sono state condannate, in dolido con gli altri convenuti, alla restituzione della somma di € 25.500,00 in favore del essendo rimasto accertato l'inadempimento in cui la è incorsa Pt_1 P_
rispetto agli obblighi assunti col preliminare.
Va dunque rigettato l'appello incidentale proposto da , Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_4
6. Sull'appello incidentale proposto da e . Controparte_5 Controparte_6
Detto appello è inammissibile in quanto proposto con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.03.2020 e cioè solo tre giorni prima l'udienza del
19.03.2020 di comparizione indicata nell'atto di citazione, e quindi ben oltre il termine di decadenza, di 20 giorni prima.
7. Il rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali proposti da
[...]
e da , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e la dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale proposto da
[...]
e inducono alla compensazione delle spese di Controparte_5 Controparte_6
lite del presente grado tra esse parti.
L'appellante principale va invece condannato alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore delle appellate costituite e Controparte_7 [...]
, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con CP_8
19 applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause di valore ricomprese nel terzo scaglione, visto il valore indeterminabile della causa.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante e , Controparte_9
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e n. q. di legale rappresentante pro tempore della
[...] Controparte_12
CP_1 CP_1
rimasti contumaci.
9. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, nella contumacia di , Controparte_9 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
n. q. di legale rappresentante pro tempore della Controparte_12 CP_13
definitivamente pronunciando sugli appelli rispettivamente proposti da
[...]
, da , da , Pt_1 CP_5 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e e da e avverso la Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
sentenza n. 111/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 08.03.2019 e depositata l'11.03.2019, così statuisce:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da , Controparte_2 CP_3
e ;
[...] Controparte_4
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e Controparte_5
. Controparte_6
20 - dichiara inefficace nei confronti di la statuizione con Controparte_11
cui il Tribunale l'ha condannata, in solido con altri, al pagamento in favore di della somma di € 25.500,00 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al soddisfo, ed al pagamento del 50% delle spese di lite liquidate in € 2.420,00,
oltre accessori di legge.
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- compensa le spese di questo grado di giudizio tra l'appellante principale,
l'appellante incidentale , gli appellanti incidentali Controparte_1
, e , e gli appellanti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
incidentali e;
Controparte_5 Controparte_6
- condanna alla refusione in favore delle Parte_1 Controparte_7
spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- condanna alla refusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_8
di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi,
oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante principale e CP_9
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e n. q. di legale rappresentante pro Parte_5 Controparte_12
tempore della rimasti contumaci. CP_13
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 22 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile della Corte di Appello Caltanissetta.
21 Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
22