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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/08/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4392 del R.G. 2024, riservata per la decisione all'udienza del 2.7.25 ed avente ad oggetto: separazione
giudiziale e divorzio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Zaccaria, come da Parte_1
mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 2.7.2025 il ricorrente precisava le conclusioni come da
1 verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato il 10.10.2024, premesso di aver Parte_1
contratto in data 12.5.2021 matrimonio civile in AR AN (TA) con chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, Controparte_1
deducendo che l'unione coniugale divenuta intollerabile a causa del comportamento violento ed aggressivo di quest'ultimo.
Nonostante la ritualità del ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 27.5.25 la ricorrente rinunziava alla domanda di addebito della separazione ed all'udienza del 2.7.25 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Passando alla trattazione del merito della controversia, osserva il Tribunale
che l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”,
dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale,
non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della
2 convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Ciò premesso, occorre dare atto che la ricorrente ha esplicitamente rinunziato alla richiesta di addebito e che in ordine agli aspetti accessori della separazione non risulta formulata alcun tipo di richiesta di carattere economico.
Pronunziata la separazione, la causa dovrà ritornare in istruttoria per la pronunzia di divorzio. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
AN (TA) il 15.6.1992, e nato a [...] Controparte_1
(Algeria) il 25.2.1980, uniti in matrimonio civile in AR AN (TA) in data 12.5.2021, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 7, parte I^,
dell'anno 2021;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Taranto il 16.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4392 del R.G. 2024, riservata per la decisione all'udienza del 2.7.25 ed avente ad oggetto: separazione
giudiziale e divorzio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Zaccaria, come da Parte_1
mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 2.7.2025 il ricorrente precisava le conclusioni come da
1 verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato il 10.10.2024, premesso di aver Parte_1
contratto in data 12.5.2021 matrimonio civile in AR AN (TA) con chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, Controparte_1
deducendo che l'unione coniugale divenuta intollerabile a causa del comportamento violento ed aggressivo di quest'ultimo.
Nonostante la ritualità del ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 27.5.25 la ricorrente rinunziava alla domanda di addebito della separazione ed all'udienza del 2.7.25 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Passando alla trattazione del merito della controversia, osserva il Tribunale
che l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”,
dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale,
non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della
2 convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Ciò premesso, occorre dare atto che la ricorrente ha esplicitamente rinunziato alla richiesta di addebito e che in ordine agli aspetti accessori della separazione non risulta formulata alcun tipo di richiesta di carattere economico.
Pronunziata la separazione, la causa dovrà ritornare in istruttoria per la pronunzia di divorzio. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
AN (TA) il 15.6.1992, e nato a [...] Controparte_1
(Algeria) il 25.2.1980, uniti in matrimonio civile in AR AN (TA) in data 12.5.2021, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 7, parte I^,
dell'anno 2021;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Taranto il 16.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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