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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8530/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza “cartolare” ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8530/2020 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bari alla via Parte_1 C.F._1
Putignani n.136, presso lo studio dell'avv. Antonio Donno che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ATTORE - contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bari al viale Controparte_1 C.F._2
Luigi De Laurentis nr. 23/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Corrado Di Florio che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Giangaetano Tortora, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NOZIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via Controparte_1
principale, condannare il sig. alla restituzione in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
previa fissazione del termine ex art. 1817 c.c., della somma complessiva di € 16.000,00 concessagli a titolo di prestito personale infruttifero, oltre interessi legali dalla domanda;
2) in via subordinata, accertare il carattere ingiustificato del pagamento della somma di € 16.000,00 e per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore del sig. della somma Controparte_1 Parte_1 di € 16.000,00, oltre interessi legali dalla domanda;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 1 di 6 Assumeva l'attore che l' avendone necessità per “scopi personali”, gli avrebbe richiesto un CP_1
prestito di euro 16.000,00 assicurandogli di poter provvedere alla sua restituzione in tempi brevi e che egli, in considerazione degli ottimi rapporti all'epoca intercorrenti con il convenuto, effettuava un bonifico in suo favore, in data 13.1.2014, per la somma di euro 16.000,00 specificando, nella relativa disposizione, che trattavasi di “prestito personale infruttifero”.
Le parti, a detta dell'attore, non ritenevano di formalizzare per iscritto una tale negozio, in considerazione dei rapporti “di cordiale amicizia e non solo lavorativi”, sicché, sempre a detta dell'istante, il signor che non aveva mai contestato la causale del versamento in parola, CP_1
avrebbe restituito il prestito “senza pagare alcun interesse non appena ne avesse avuto la possibilità e disponibilità”.
Si doleva, del fatto che l' non avesse inteso onorare gli impegni assunti, il che avrebbe CP_1
“causato l'inasprimento dei loro rapporti”.
Conseguentemente, l'attore richiedeva al convenuto, con raccomandata del 23.4.2020, di onorare il proprio impegno ma tale richiesta veniva contestata dall' con raccomandata del 12.5.2020, in CP_1
cui precisava di non dovergli alcunché.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto argomentato ex adverso, Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
In particolare, negava che la somma fosse stata elargita a titolo di prestito personale ma quale contributo di socio finalizzato a ripianare l'esposizione debitoria della SAE Showroom srl di cui entrambe le parti erano socie al 50%; spiegava che la causale “prestito infruttifero” relativa al bonifico eseguito dal era motivata, oltre che da ragioni fiscali, anche dalla esigenza dell'emittente di non Pt_1
apparire direttamente e personalmente coinvolto in una obbligazione assunta nei confronti della Banca, alla cui estinzione aveva comunque parzialmente contribuito “dall'esterno”.
Aggiungeva poi che l'attore, approfittando della propria posizione di amministratore unico della società, ne avesse distratto le risorse riuscendo, con un vero proprio colpo di mano, a trasferire i beni e l'avviamento ad una nuova società, la New Showroom S.r.l., di cui era socio occulto.
Sulla base di tali assunti concludeva come sopra.
I.a. Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa
è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e le prove testimoniali.
Nelle more, il giudizio veniva interrotto per intervenuta cancellazione dall'albo del difensore del convenuto e tempestivamente riassunto dall'attore.
Indi, precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, per discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
pagina 2 di 6 II. Va, preliminarmente, delibata la questione relativa l'eccezione in rito circa la mancata autentica della firma sul mandato conferito dall'attore per la riassunzione del giudizio.
Nella specie, la procura risulta rilasciata con firma autografa a margine del ricorso in riassunzione firmato digitalmente dal difensore.
Ebbene l'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma (Cassazione civile sez. III,
14/10/2021, n.28004; cfr. Cassazione civile sez. II, 12/02/2019, n.4094)
Del resto, le Sezioni Unite, con un recentissimo arresto (n. 2077 del 19/01/2024 richiamato da parte attrice), hanno espressamente chiarito che è valida la procura alle liti rilasciata con firma autografa ed autenticata dall'avvocato con firma digitale, la cui copia informatica viene allegata al ricorso nativo digitale notificato e depositato con modalità telematica. La procura così sottoscritta, autenticata ed allegata all'atto principale, integra l'ipotesi di procura speciale apposta in calce all'atto, così come previsto dall'art. 83, 3° comma c.p.c..
Va dà sé che l'eccezione risulta infondata e come tale va rigettata.
III. Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ.,
SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
pagina 3 di 6 Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, è pacifico e documentato il versamento da parte del Pt_1 della somma di €.16.000,00 mediante bonifico bancario del 13.01.2014 (v. “Lista Movimenti” e
“disposizione di bonifico” all.ti nn. 2 e 5 del fascicolo di parte attrice).
Risulta, viceversa, controversa la giustificazione causale della attribuzione economica, deducendo l'attore di avere mutuato al convenuto la suddetta somma attraverso la consegna del relativo importo, una volta incassato e sostenendo, al contrario, l' di aver ricevuto detta somma quale CP_1
adempimento spontaneo da parte del per consentirgli di estinguere un debito della società Pt_1 [...]
di cui era socio e titolare del 47% del capitale sociale e della quale l' CP_2 CP_1
stesso era amministratore, titolare del 50% del capitale sociale e fideiussore unico verso le banche, sussistendo nella specie un interesse riflesso.
In proposito, per giurisprudenza la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta e ferma restando la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. civ. n. 22576/16).
Si sostiene, in particolare (Cass. n. 30944/18; n. 24328/17; n. 8386/09) che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n.
12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010) e che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. n. 20740 del 2009).
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della pagina 4 di 6 restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova: ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
Si è affermato, infine, che qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass. n. 6295 del 2013).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, essendo la domanda fondata esclusivamente sull'asserito perfezionamento di un contratto di mutuo inter partes, gravava su parte attrice l'onere di dimostrare il titolo (mutuo) della pretesa restitutoria.
Tuttavia, all'esito della espletata istruttoria non può dirsi raggiunta la prova che la dazione di denaro in argomento integrasse un contratto di mutuo, essendo, anzi, emersi significativi elementi a sostegno della natura spontanea dell'attribuzione patrimoniale compiuta dal in favore dell' al Pt_1 CP_1
fine di consentirgli di estinguere l'importante esposizione debitoria della società di cui lo stesso mutuante era socio al 50%.
Ed invero il convenuto ha documentato il contestuale coinvolgimento dell'attore nella compagine sociale della esibendo le relative visure e i deliberati assembleari nonché la Controparte_2
circostanza dell'intervenuta estinzione dell'esposizione debitoria nei confronti della banca successiva alla ricezione della somma.
Al riguardo, la teste di parte attrice, - dipendente dapprima della e poi Testimone_1 CP_2
della con mansioni di ragioniera - escussa all'udienza del 14/01/2022, ha Controparte_2
riferito piuttosto genericamente di aver assistito ad un colloquio intercorso tra le parti, nel corso del quale l' aveva chiesto al un prestito di € 16.000,00 per far fronte ad impegni personali CP_1 Pt_1
con l'impegno di restituirlo non appena ne avesse avuto la disponibilità.
Di contro, il teste (commercialista) ha riferito che entrambi i soci della in Testimone_2 CP_2
procinto di fallire, si erano recati presso il suo studio per valutare la possibilità di evitare il fallimento affermando che “il sig. presso il mio studio, appariva, non dichiarava, moralmente impegnato a Pt_1
pagina 5 di 6 contribuire al soddisfacimento del creditore Banca Popolare di Bari, garantita esclusivamente dal sig.
” CP_1
A fronte di ciò, l'indicazione nel bonifico effettuato della causale "prestito personale infruttifero" non appare decisiva, alla stregua della sopra richiamata impostazione giurisprudenziale, essendo, inoltre, comune il ricorso a tale escamotage per motivi fiscali e, soprattutto, venendo in considerazione una dichiarazione unilaterale della parte priva, ex se, anch'essa di efficacia probatoria, essendo ex adverso contestato il perfezionamento del contratto di mutuo.
In definitiva, l'entità dell'importo "bonificato", la partecipazione dell'asserito mutuante alla società
i cui era anche titolare il convenuto e la sussistenza di un interesse comune ad Controparte_2
estinguere l'esposizione debitoria della società al fine di evitarne il fallimento nonché la mancata richiesta delle somme da parte dell'attore per diversi anni, portano a ritenere non univoche e discordanti le presunzioni idonee a configurare l'ulteriore elemento costitutivo della fattispecie invocata da parte attrice, ovvero l'assunzione dell'obbligo di restituire l'importo al Pt_1
Conclusivamente, deve ritenersi non sufficientemente raggiunta la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo concluso tra e Parte_1 Controparte_1
Ciò giustifica il rigetto della domanda.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dai parametri minimi del D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore della parte convenuta alle spese di giudizio di Parte_1
giudizio che vengono liquidate in complessivi 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso Bari, 17 gennaio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dott.ssa Rosalba Campanaro)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza “cartolare” ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8530/2020 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bari alla via Parte_1 C.F._1
Putignani n.136, presso lo studio dell'avv. Antonio Donno che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ATTORE - contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bari al viale Controparte_1 C.F._2
Luigi De Laurentis nr. 23/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Corrado Di Florio che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Giangaetano Tortora, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NOZIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via Controparte_1
principale, condannare il sig. alla restituzione in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
previa fissazione del termine ex art. 1817 c.c., della somma complessiva di € 16.000,00 concessagli a titolo di prestito personale infruttifero, oltre interessi legali dalla domanda;
2) in via subordinata, accertare il carattere ingiustificato del pagamento della somma di € 16.000,00 e per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore del sig. della somma Controparte_1 Parte_1 di € 16.000,00, oltre interessi legali dalla domanda;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 1 di 6 Assumeva l'attore che l' avendone necessità per “scopi personali”, gli avrebbe richiesto un CP_1
prestito di euro 16.000,00 assicurandogli di poter provvedere alla sua restituzione in tempi brevi e che egli, in considerazione degli ottimi rapporti all'epoca intercorrenti con il convenuto, effettuava un bonifico in suo favore, in data 13.1.2014, per la somma di euro 16.000,00 specificando, nella relativa disposizione, che trattavasi di “prestito personale infruttifero”.
Le parti, a detta dell'attore, non ritenevano di formalizzare per iscritto una tale negozio, in considerazione dei rapporti “di cordiale amicizia e non solo lavorativi”, sicché, sempre a detta dell'istante, il signor che non aveva mai contestato la causale del versamento in parola, CP_1
avrebbe restituito il prestito “senza pagare alcun interesse non appena ne avesse avuto la possibilità e disponibilità”.
Si doleva, del fatto che l' non avesse inteso onorare gli impegni assunti, il che avrebbe CP_1
“causato l'inasprimento dei loro rapporti”.
Conseguentemente, l'attore richiedeva al convenuto, con raccomandata del 23.4.2020, di onorare il proprio impegno ma tale richiesta veniva contestata dall' con raccomandata del 12.5.2020, in CP_1
cui precisava di non dovergli alcunché.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto argomentato ex adverso, Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
In particolare, negava che la somma fosse stata elargita a titolo di prestito personale ma quale contributo di socio finalizzato a ripianare l'esposizione debitoria della SAE Showroom srl di cui entrambe le parti erano socie al 50%; spiegava che la causale “prestito infruttifero” relativa al bonifico eseguito dal era motivata, oltre che da ragioni fiscali, anche dalla esigenza dell'emittente di non Pt_1
apparire direttamente e personalmente coinvolto in una obbligazione assunta nei confronti della Banca, alla cui estinzione aveva comunque parzialmente contribuito “dall'esterno”.
Aggiungeva poi che l'attore, approfittando della propria posizione di amministratore unico della società, ne avesse distratto le risorse riuscendo, con un vero proprio colpo di mano, a trasferire i beni e l'avviamento ad una nuova società, la New Showroom S.r.l., di cui era socio occulto.
Sulla base di tali assunti concludeva come sopra.
I.a. Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa
è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e le prove testimoniali.
Nelle more, il giudizio veniva interrotto per intervenuta cancellazione dall'albo del difensore del convenuto e tempestivamente riassunto dall'attore.
Indi, precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, per discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
pagina 2 di 6 II. Va, preliminarmente, delibata la questione relativa l'eccezione in rito circa la mancata autentica della firma sul mandato conferito dall'attore per la riassunzione del giudizio.
Nella specie, la procura risulta rilasciata con firma autografa a margine del ricorso in riassunzione firmato digitalmente dal difensore.
Ebbene l'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma (Cassazione civile sez. III,
14/10/2021, n.28004; cfr. Cassazione civile sez. II, 12/02/2019, n.4094)
Del resto, le Sezioni Unite, con un recentissimo arresto (n. 2077 del 19/01/2024 richiamato da parte attrice), hanno espressamente chiarito che è valida la procura alle liti rilasciata con firma autografa ed autenticata dall'avvocato con firma digitale, la cui copia informatica viene allegata al ricorso nativo digitale notificato e depositato con modalità telematica. La procura così sottoscritta, autenticata ed allegata all'atto principale, integra l'ipotesi di procura speciale apposta in calce all'atto, così come previsto dall'art. 83, 3° comma c.p.c..
Va dà sé che l'eccezione risulta infondata e come tale va rigettata.
III. Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ.,
SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
pagina 3 di 6 Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, è pacifico e documentato il versamento da parte del Pt_1 della somma di €.16.000,00 mediante bonifico bancario del 13.01.2014 (v. “Lista Movimenti” e
“disposizione di bonifico” all.ti nn. 2 e 5 del fascicolo di parte attrice).
Risulta, viceversa, controversa la giustificazione causale della attribuzione economica, deducendo l'attore di avere mutuato al convenuto la suddetta somma attraverso la consegna del relativo importo, una volta incassato e sostenendo, al contrario, l' di aver ricevuto detta somma quale CP_1
adempimento spontaneo da parte del per consentirgli di estinguere un debito della società Pt_1 [...]
di cui era socio e titolare del 47% del capitale sociale e della quale l' CP_2 CP_1
stesso era amministratore, titolare del 50% del capitale sociale e fideiussore unico verso le banche, sussistendo nella specie un interesse riflesso.
In proposito, per giurisprudenza la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta e ferma restando la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. civ. n. 22576/16).
Si sostiene, in particolare (Cass. n. 30944/18; n. 24328/17; n. 8386/09) che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n.
12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010) e che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. n. 20740 del 2009).
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della pagina 4 di 6 restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova: ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
Si è affermato, infine, che qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass. n. 6295 del 2013).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, essendo la domanda fondata esclusivamente sull'asserito perfezionamento di un contratto di mutuo inter partes, gravava su parte attrice l'onere di dimostrare il titolo (mutuo) della pretesa restitutoria.
Tuttavia, all'esito della espletata istruttoria non può dirsi raggiunta la prova che la dazione di denaro in argomento integrasse un contratto di mutuo, essendo, anzi, emersi significativi elementi a sostegno della natura spontanea dell'attribuzione patrimoniale compiuta dal in favore dell' al Pt_1 CP_1
fine di consentirgli di estinguere l'importante esposizione debitoria della società di cui lo stesso mutuante era socio al 50%.
Ed invero il convenuto ha documentato il contestuale coinvolgimento dell'attore nella compagine sociale della esibendo le relative visure e i deliberati assembleari nonché la Controparte_2
circostanza dell'intervenuta estinzione dell'esposizione debitoria nei confronti della banca successiva alla ricezione della somma.
Al riguardo, la teste di parte attrice, - dipendente dapprima della e poi Testimone_1 CP_2
della con mansioni di ragioniera - escussa all'udienza del 14/01/2022, ha Controparte_2
riferito piuttosto genericamente di aver assistito ad un colloquio intercorso tra le parti, nel corso del quale l' aveva chiesto al un prestito di € 16.000,00 per far fronte ad impegni personali CP_1 Pt_1
con l'impegno di restituirlo non appena ne avesse avuto la disponibilità.
Di contro, il teste (commercialista) ha riferito che entrambi i soci della in Testimone_2 CP_2
procinto di fallire, si erano recati presso il suo studio per valutare la possibilità di evitare il fallimento affermando che “il sig. presso il mio studio, appariva, non dichiarava, moralmente impegnato a Pt_1
pagina 5 di 6 contribuire al soddisfacimento del creditore Banca Popolare di Bari, garantita esclusivamente dal sig.
” CP_1
A fronte di ciò, l'indicazione nel bonifico effettuato della causale "prestito personale infruttifero" non appare decisiva, alla stregua della sopra richiamata impostazione giurisprudenziale, essendo, inoltre, comune il ricorso a tale escamotage per motivi fiscali e, soprattutto, venendo in considerazione una dichiarazione unilaterale della parte priva, ex se, anch'essa di efficacia probatoria, essendo ex adverso contestato il perfezionamento del contratto di mutuo.
In definitiva, l'entità dell'importo "bonificato", la partecipazione dell'asserito mutuante alla società
i cui era anche titolare il convenuto e la sussistenza di un interesse comune ad Controparte_2
estinguere l'esposizione debitoria della società al fine di evitarne il fallimento nonché la mancata richiesta delle somme da parte dell'attore per diversi anni, portano a ritenere non univoche e discordanti le presunzioni idonee a configurare l'ulteriore elemento costitutivo della fattispecie invocata da parte attrice, ovvero l'assunzione dell'obbligo di restituire l'importo al Pt_1
Conclusivamente, deve ritenersi non sufficientemente raggiunta la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo concluso tra e Parte_1 Controparte_1
Ciò giustifica il rigetto della domanda.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dai parametri minimi del D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore della parte convenuta alle spese di giudizio di Parte_1
giudizio che vengono liquidate in complessivi 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso Bari, 17 gennaio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dott.ssa Rosalba Campanaro)
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