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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (23.4.2025), ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERATO Parte_1 C.F._1
MARIAGRAZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere il ricorso, per le ragioni in narrativa;
- accertare e dichiarare la detenzione senza titolo in capo ai signori e Controparte_1 CP_2
dell'immobile sito in Lodi, Via Pò, n. 5, meglio identificato al NCT di detto comune al Fg.
[...]
39, mapp. 81, sub. 24, CAT A/3, cl. 07, vani 4, rendita 392,51 e, per l'effetto:
pagina 1 di 8 - ordinare ai signori e l'immediato rilascio dell'immobile de Controparte_1 CP_2
quo, libero e sgombro da persone e cose loro e/o di terzi, in favore del ricorrente, nel più breve tempo possibile e/o comunque nel termine ritenuto di giustizia;
- condannare i signori e a versare in favore del signor Controparte_1 CP_2 Pt_1 un'indennità di occupazione pari ad € 500,00 mensili a far tempo dal mese di luglio 2024 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare i signori e a rifondere in favore del signor Controparte_1 CP_2 Pt_1
Par
quanto dal medesimo versato a titolo di utenza utilizzata in via esclusiva dai resistenti
[...]
per gli anni 2021 – 2024 pari ad € 2.141,80, nonché a titolo di manutenzione ordinaria della caldaia presente all'interno dell'immobile de quo pari ad € 416,00;
- condannare i resistenti al pagamento delle competenze e spese inerenti il presente procedimento, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e C.p.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 3.12.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando l'accertamento dell'occupazione senza titolo da parte di
[...]
e dell'appartamento di sua proprietà sito in sito in Lodi, via Po' n. 5 CP_1 CP_2
(identificato al NCT di detto Comune al foglio 39, mappale 81, sub. 24), essendo venuto meno il contratto di comodato gratuito, e, conseguentemente, la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile. Parte ricorrente inoltre ha domandato la condanna dei resistenti alla rifusione delle Par spese sostenute per l'utenza e la manutenzione ordinaria della caldaia, nonché alla corresponsione di un'indennità di occupazione da luglio 2024 sino al rilascio effettivo.
e benché regolarmente citati, non sono costituiti e, pertanto, Controparte_1 CP_2 all'udienza del 21.2.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Come noto, il comodato è un contratto reale, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, stipulabile anche in forma orale o con comportamento concludente, attraverso pagina 2 di 8 cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.
Il codice civile disciplina due tipi di comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt.
1803 - 1809 e il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”.
Per quanto qui specificamente interessa, nel comodato “ordinario” – a differenza che in quello
“precario” in cui il comodante può chiedere il rilascio al comodatario in qualsiasi momento, ad nutum – il comodante può chiedere la restituzione della cosa prima della scadenza del termine solo laddove sopravvenga un suo “urgente e impreveduto bisogno”. Al di fuori da tale ipotesi “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto” (art. 1809 c.c.).
3. Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto:
- di aver stipulato a febbraio 2018 un accordo verbale con la nipote, e il di Controparte_1
lei marito, in forza del quale il primo ha concesso ai secondi il proprio appartamento CP_2 sito in Lodi, via Po' n. 5, in comodato gratuito per un breve periodo, di qualche mese, e comunque fino al massimo al mese di gennaio 2019;
- che e pur avendo durante tutti questi anni rassicurato Controparte_1 CP_2 Pt_1 che avrebbero provveduto a liberare l'immobile, a tutt'oggi ancora occupano l'anzidetto
[...]
immobile.
3.1 L'istruttoria esperita in corso di causa ha consentito di ritenere provato non solo che le parti avevano stipulato un contratto verbale di comodato d'uso gratuito a termine avente ad oggetto l'immobile di proprietà di sito in Lodi, via Po' n. 5, ma anche che Parte_1 [...]
e hanno continuato ad occupare l'immobile – senza titolo – alla scadenza CP_1 CP_2
dell'anzidetto contratto di comodato.
In particolare, per quanto concerne la prova del contratto verbale di comodato, avente termine finale massimo a gennaio 2019, posta la validità del contratto concluso non in forma scritta, assume valore la mancata risposta della resistente contumace all'interrogatorio formale.
A tal proposito, la Suprema Corte ha sottolineato che qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292 co. 1 c.p.c.,
e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se il contumace non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro pagina 3 di 8 elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. civ., 29 aprile 1993, n. 5089; Cass. civ. 7 marzo 1996, n. 1805; Cass. civ. 31 dicembre 2009, n. 28293).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la prova dell'esistenza del contratto può essere desunta, oltre che dalla mancata comparizione dei resistenti all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, altresì dalle dichiarazioni rese dalla testimone Testimone_1
all'udienza dell'11.4.2025 (cfr. verbale udienza 11.4.2025).
La teste inoltre ha dichiarato che e occupano tutt'ora l'immobile Controparte_1 CP_2
di proprietà di (cfr. verbale udienza 11.4.2025); circostanza questa che può Parte_1
desumersi altresì dal certificato di residenza dei resistenti (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente in data 23.2.2025).
3.1 Da tutto quanto sopra esposto discende che e dal mese di Controparte_1 CP_2
febbraio 2019 occupano senza titolo l'immobile di proprietà di e, pertanto, i predetti Parte_1
devono essere condannati a rilasciare immediatamente l'immobile, libero da persone e da cose, a favore di . Parte_1
4. Parte ricorrente, inoltre, ha domandato la condanna dei resistenti al pagamento di un'indennità di occupazione a partire dal mese di luglio 2024 (ovvero dal mese successivo alla formale intimazione di rilascio dell'immobile in questione;
doc. 3 parte ricorrente) sino all'effettivo rilascio.
4.1 Come noto, l'occupazione senza titolo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043
c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario/possessore/detentore qualificato-danneggiato.
In materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – si è divisa: secondo un primo filone, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (Cass. civ. n. 16670 del
09.08.2016); secondo un diverso filone, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il pagina 4 di 8 danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. civ. n. 15111 del 17.06.2013; Cass. civ. n. 15757 del 27.07.2015).
Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022, le quali hanno risolto il contrasto esistente adottando una soluzione mediana.
Più in particolare, le Sezioni Unite hanno dapprima chiarito che “la questione posta dal contrasto
è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria”, giungendo alla conclusione per cui “al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione
“danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n.
12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda
Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela” (Cass. civ. Sez. Unite, sent. 15-11-2022, n. 33645).
E ancora, le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che se la tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, ed essa costituisce
“la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto,
pagina 5 di 8 secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”.
La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela (reale e risarcitoria) comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
In definitiva, secondo la Suprema Corte in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria
“l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
4.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento.
pagina 6 di 8 , infatti, si è limitata a dedurre – in modo del tutto generico – che “era intenzionato a Parte_1 vendere l'immobile concesso ai medesimi in comodato avendo già ricevuto più di un'offerta di acquisto e, con il ricavato dalla vendita, ad estinguere il mutuo sullo stesso gravante” (cfr. pag. 5 ricorso).
Null'altro è stato aggiunto, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria sul punto.
Ebbene, nel caso in esame manca del tutto la prova del danno conseguenza subito da . Parte_1
4.3 infine ha domandato la condanna dei resistente a corrispondergli le somme dallo Parte_1
stesso sostenute la pulizia della caldaia, pari a complessivi € 416,00 (doc. 15 parte ricorrente), e Par per l'utenza relativa agli anni 2021 – 2024 in uso ai ricorrenti, pari a complessivi € 2.141,80
(doc. 17 parte ricorrente).
Tale domanda merita accoglimento, trattandosi di spese si spettanza esclusiva di
[...]
e CP_1 CP_2
Conseguentemente, e devono essere condannati a corrispondere Controparte_1 CP_2
a € 2.557,80 (pari a € 2.141,80 + 416,00), oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione “indeterminabile complessità bassa”, in base al disposto normativo di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono interamente a carico dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta l'occupazione sine titulo, da parte di e dell'unità immobiliare sita in Lodi, via Po' n. 5, identificata al Controparte_1 CP_2
catasto fabbricati del predetto comune al foglio 39, mappale 81, sub. 24, di proprietà di Pt_1
[...]
2) condanna e all'immediato rilascio dell'unità immobiliare di Controparte_1 CP_2
cui al capo n. 1 in favore di parte ricorrente, libera da persone e cose;
3) rigetta la domanda di condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità di occupazione;
4) condanna e in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_1 CP_2 Parte_1
la somma di € 2.557,80, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 7 di 8 5) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Controparte_1 CP_2
a favore di che si liquidano in complessivi € 98,00 per spese ed € 7.616,00 per Parte_1
compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Lodi, 24 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (23.4.2025), ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERATO Parte_1 C.F._1
MARIAGRAZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere il ricorso, per le ragioni in narrativa;
- accertare e dichiarare la detenzione senza titolo in capo ai signori e Controparte_1 CP_2
dell'immobile sito in Lodi, Via Pò, n. 5, meglio identificato al NCT di detto comune al Fg.
[...]
39, mapp. 81, sub. 24, CAT A/3, cl. 07, vani 4, rendita 392,51 e, per l'effetto:
pagina 1 di 8 - ordinare ai signori e l'immediato rilascio dell'immobile de Controparte_1 CP_2
quo, libero e sgombro da persone e cose loro e/o di terzi, in favore del ricorrente, nel più breve tempo possibile e/o comunque nel termine ritenuto di giustizia;
- condannare i signori e a versare in favore del signor Controparte_1 CP_2 Pt_1 un'indennità di occupazione pari ad € 500,00 mensili a far tempo dal mese di luglio 2024 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare i signori e a rifondere in favore del signor Controparte_1 CP_2 Pt_1
Par
quanto dal medesimo versato a titolo di utenza utilizzata in via esclusiva dai resistenti
[...]
per gli anni 2021 – 2024 pari ad € 2.141,80, nonché a titolo di manutenzione ordinaria della caldaia presente all'interno dell'immobile de quo pari ad € 416,00;
- condannare i resistenti al pagamento delle competenze e spese inerenti il presente procedimento, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e C.p.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 3.12.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando l'accertamento dell'occupazione senza titolo da parte di
[...]
e dell'appartamento di sua proprietà sito in sito in Lodi, via Po' n. 5 CP_1 CP_2
(identificato al NCT di detto Comune al foglio 39, mappale 81, sub. 24), essendo venuto meno il contratto di comodato gratuito, e, conseguentemente, la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile. Parte ricorrente inoltre ha domandato la condanna dei resistenti alla rifusione delle Par spese sostenute per l'utenza e la manutenzione ordinaria della caldaia, nonché alla corresponsione di un'indennità di occupazione da luglio 2024 sino al rilascio effettivo.
e benché regolarmente citati, non sono costituiti e, pertanto, Controparte_1 CP_2 all'udienza del 21.2.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Come noto, il comodato è un contratto reale, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, stipulabile anche in forma orale o con comportamento concludente, attraverso pagina 2 di 8 cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.
Il codice civile disciplina due tipi di comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt.
1803 - 1809 e il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”.
Per quanto qui specificamente interessa, nel comodato “ordinario” – a differenza che in quello
“precario” in cui il comodante può chiedere il rilascio al comodatario in qualsiasi momento, ad nutum – il comodante può chiedere la restituzione della cosa prima della scadenza del termine solo laddove sopravvenga un suo “urgente e impreveduto bisogno”. Al di fuori da tale ipotesi “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto” (art. 1809 c.c.).
3. Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto:
- di aver stipulato a febbraio 2018 un accordo verbale con la nipote, e il di Controparte_1
lei marito, in forza del quale il primo ha concesso ai secondi il proprio appartamento CP_2 sito in Lodi, via Po' n. 5, in comodato gratuito per un breve periodo, di qualche mese, e comunque fino al massimo al mese di gennaio 2019;
- che e pur avendo durante tutti questi anni rassicurato Controparte_1 CP_2 Pt_1 che avrebbero provveduto a liberare l'immobile, a tutt'oggi ancora occupano l'anzidetto
[...]
immobile.
3.1 L'istruttoria esperita in corso di causa ha consentito di ritenere provato non solo che le parti avevano stipulato un contratto verbale di comodato d'uso gratuito a termine avente ad oggetto l'immobile di proprietà di sito in Lodi, via Po' n. 5, ma anche che Parte_1 [...]
e hanno continuato ad occupare l'immobile – senza titolo – alla scadenza CP_1 CP_2
dell'anzidetto contratto di comodato.
In particolare, per quanto concerne la prova del contratto verbale di comodato, avente termine finale massimo a gennaio 2019, posta la validità del contratto concluso non in forma scritta, assume valore la mancata risposta della resistente contumace all'interrogatorio formale.
A tal proposito, la Suprema Corte ha sottolineato che qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292 co. 1 c.p.c.,
e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se il contumace non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro pagina 3 di 8 elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. civ., 29 aprile 1993, n. 5089; Cass. civ. 7 marzo 1996, n. 1805; Cass. civ. 31 dicembre 2009, n. 28293).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la prova dell'esistenza del contratto può essere desunta, oltre che dalla mancata comparizione dei resistenti all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, altresì dalle dichiarazioni rese dalla testimone Testimone_1
all'udienza dell'11.4.2025 (cfr. verbale udienza 11.4.2025).
La teste inoltre ha dichiarato che e occupano tutt'ora l'immobile Controparte_1 CP_2
di proprietà di (cfr. verbale udienza 11.4.2025); circostanza questa che può Parte_1
desumersi altresì dal certificato di residenza dei resistenti (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente in data 23.2.2025).
3.1 Da tutto quanto sopra esposto discende che e dal mese di Controparte_1 CP_2
febbraio 2019 occupano senza titolo l'immobile di proprietà di e, pertanto, i predetti Parte_1
devono essere condannati a rilasciare immediatamente l'immobile, libero da persone e da cose, a favore di . Parte_1
4. Parte ricorrente, inoltre, ha domandato la condanna dei resistenti al pagamento di un'indennità di occupazione a partire dal mese di luglio 2024 (ovvero dal mese successivo alla formale intimazione di rilascio dell'immobile in questione;
doc. 3 parte ricorrente) sino all'effettivo rilascio.
4.1 Come noto, l'occupazione senza titolo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043
c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario/possessore/detentore qualificato-danneggiato.
In materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – si è divisa: secondo un primo filone, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (Cass. civ. n. 16670 del
09.08.2016); secondo un diverso filone, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il pagina 4 di 8 danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. civ. n. 15111 del 17.06.2013; Cass. civ. n. 15757 del 27.07.2015).
Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022, le quali hanno risolto il contrasto esistente adottando una soluzione mediana.
Più in particolare, le Sezioni Unite hanno dapprima chiarito che “la questione posta dal contrasto
è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria”, giungendo alla conclusione per cui “al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione
“danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n.
12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda
Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela” (Cass. civ. Sez. Unite, sent. 15-11-2022, n. 33645).
E ancora, le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che se la tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, ed essa costituisce
“la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto,
pagina 5 di 8 secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”.
La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela (reale e risarcitoria) comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
In definitiva, secondo la Suprema Corte in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria
“l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
4.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento.
pagina 6 di 8 , infatti, si è limitata a dedurre – in modo del tutto generico – che “era intenzionato a Parte_1 vendere l'immobile concesso ai medesimi in comodato avendo già ricevuto più di un'offerta di acquisto e, con il ricavato dalla vendita, ad estinguere il mutuo sullo stesso gravante” (cfr. pag. 5 ricorso).
Null'altro è stato aggiunto, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria sul punto.
Ebbene, nel caso in esame manca del tutto la prova del danno conseguenza subito da . Parte_1
4.3 infine ha domandato la condanna dei resistente a corrispondergli le somme dallo Parte_1
stesso sostenute la pulizia della caldaia, pari a complessivi € 416,00 (doc. 15 parte ricorrente), e Par per l'utenza relativa agli anni 2021 – 2024 in uso ai ricorrenti, pari a complessivi € 2.141,80
(doc. 17 parte ricorrente).
Tale domanda merita accoglimento, trattandosi di spese si spettanza esclusiva di
[...]
e CP_1 CP_2
Conseguentemente, e devono essere condannati a corrispondere Controparte_1 CP_2
a € 2.557,80 (pari a € 2.141,80 + 416,00), oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione “indeterminabile complessità bassa”, in base al disposto normativo di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono interamente a carico dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta l'occupazione sine titulo, da parte di e dell'unità immobiliare sita in Lodi, via Po' n. 5, identificata al Controparte_1 CP_2
catasto fabbricati del predetto comune al foglio 39, mappale 81, sub. 24, di proprietà di Pt_1
[...]
2) condanna e all'immediato rilascio dell'unità immobiliare di Controparte_1 CP_2
cui al capo n. 1 in favore di parte ricorrente, libera da persone e cose;
3) rigetta la domanda di condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità di occupazione;
4) condanna e in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_1 CP_2 Parte_1
la somma di € 2.557,80, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 7 di 8 5) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Controparte_1 CP_2
a favore di che si liquidano in complessivi € 98,00 per spese ed € 7.616,00 per Parte_1
compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Lodi, 24 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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