Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 530/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in unico grado iscritta a ruolo il 24/3/2021 al n. 530 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021
promossa da elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Giuseppe Campagna n. Parte_1
48, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Fiertler che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti
- impugnante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, Via G. Giusto, 3, presso e nello studio dell'Avv.
Marta Bruni che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- impugnata -
avente ad oggetto: impugnativa di lodo.
Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, dichiarare la nullità del lodo reso tr attore e convenuta, dall'arbitro unico Parte_1 Controparte_1
avvocat tale nominato dal sig. Presidente del Tribunale di Firenze con CP_2
atto cron. n. 10335/2020 del 13 ottobre 2020 nel procedimento iscritto al n. 8890/2020 di R.G. e per l'effetto decidere nel merito stabilendo: sulla domanda di indebito arricchimento per aver la societ lucrato senza esborso alcuno Controparte_1
l'attività di presidente del consiglio di amministrazione posta in essere dal sig
[...]
per il periodo 13 febbraio 2017 sino al 26 marzo 2018; stabilire che essa Pt_1
è tenuta al pagamento e per l'effetto statuire nel merito Controparte_1
condannando essa INTERVENT al pagamento in favore d di CP_1 Parte_1
somma pari al costo di euro 74.400,00 annui che ha Controparte_1
riconosciuto negli anni 2014-2015-2016 al socio C.F.T. cooperativa per il “prestito di personale in funzione di presidenza” espletato dal medesim ovvero la somma Pt_1
complessiva di euro 80.600,00; sulla domanda di indebito arricchimento per aver la società lucrato senza esborso alcuno sulle attività ulteriori, Controparte_1
diverse da quelle afferenti al rapporto di amministrazione poste in essere dal sig
[...]
per il periodo intercorrente dal febbraio 2016 al marzo 2018; dichiarare la Pt_1
nullità del lodo per contraddittorietà e/o omessa pronuncia e per l'effetto statuire nel merito condannando essa INTERVENTA s.c.p.a. al pagamento in favore di
[...]
di somma pari ad euro 45.000,00 per come inizialmente stabilito nel verbale Pt_1
del consiglio di amministrazione del 9 aprile 2014 e quindi confermato dai pagamenti effettuati negli anni successivi d a e riconosciuti come Controparte_1 Pt_1
dovuti negli scritti di soci ed amministratori della società; ovvero in subordine riconoscere a tali attività la connotazione - a latere del rapporto di amministrazione - di un autonomo parallelo e diverso rapporto, di parasubordinazione o d'opera rientrante nelle controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e per l'effetto riformare la decisione arbitrale condannando essa INTERVENTA S.C.P.A al pagamento in favore d , per tale titolo di somma pari ad euro 45.000,00. Con vittoria di spese, Parte_1
2 competenze e onorari…”; per INTERVENTA s.c.p.a.: “…Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: in tesi;
dichiarare inammissibile l'impugnazione promossa dal Sig. avverso il lodo arbitrale nel Parte_1
procedimento n. 8890/2020 emessa dall'arbitro incaricato, Avv. Andrea Conte e comunque rigettare le pretese di parte attrice perché destituite di fondamento giuridico e fattuale e che venga riconosciuta la temerarietà della lite e per l'effetto condannare il Sig al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento pari Pt_1
ad Euro 31.722,56, così come sopra meglio dettagliato in favore della INTERVENTA
Oltre il pagamento degli oneri legali come da nota spese che si allega o nella CP_1
misura che Codesta Corte vorrà determinare. In subordine;
si chiede che venga dichiarata una nullità parziale e che vengano accolte nel merito le dimostranze della convenuta In ulteriore subordine;
si chiede che l'eventuale Controparte_1
condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso;
condannare parte attrice alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, come da nota spese o nella misura che Codesta Ill.ma Corte vorrà determinare…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio. Con istanza dinanzi al Presidente del Tribunale di Firenze
chiedeva la nomina dell'arbitro unico sulla base di quanto previsto dalla Parte_1
clausola arbitrale ex art. 49 dello Statuto della società INTERVENTA il CP_1
Presidente del Tribunale con provvedimento n. cronol. 10335/2020 del 13/10/2020-
R.G. 8890/20 VG nominava l'Avv. Andrea Conte arbitro unico.
I.
1. In sede arbitrale, deduceva di aver ricoperto dapprima Parte_1
l'incarico di Vicepresidente della e dal 25 novembre 2013 al 26 marzo CP_1
3 di non aver ricevuto il pagamento di € 74.400,00 in ordine alle attività prestate alle dipendenze di CFT (socia della società INTERVENTA) da marzo 2017 a marzo 2018
e, infine, di aver svolto per INTERVENTA nel corso degli anni molteplici attività, tra le quali anche quelle di “formazione o attività “operaie”. In via sussidiaria deduceva la richiesta di indennizzo da indebito arricchimento in riferimento alla medesima vicenda di cui in narrativa per la somma di € 125.600,00. Si costituiva in quella sede
INTERVENTA la quale eccepiva che solo una delibera assembleare avrebbe potuto attribuire un compenso agli amministratori. Deduceva che la delibera del 09.04.2014
aveva previsto espressamente che tale compenso spettasse solo per una durata di sei mesi, dal gennaio 2014 al giugno 2014. Deduceva inoltre che l'appellante aveva continuato a percepire illegittimamente un compenso anche oltre il periodo previsto.
INTERVENTA agiva pertanto in via riconvenzionale per responsabilità per malagestio di e chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di una somma pari Parte_1
ai compensi illegittimamente percepiti successivamente a giungo 2014. Deduceva,
infine, di accertare la temerarietà delle domande di parte attrice. L'arbitrato era istruito attraverso produzioni documentali e in esito era riservato in decisione.
I.
2. Con il lodo depositato in atti, l'arbitro così decideva: “…rigetta le domande tutte formulate dal Sig . Rigetta la domanda riconvenzionale formulata Parte_1
dalla convenuta. Compensa le spese di lite tra le parti e fermo restando l'obbligo solidale a carico delle parti nei confronti dell'Arbitro, liquida le spese di lite in complessivi € 7.085,00, oltre il 15% per spese generali IVA e CPA come per legge quale compenso per l'Arbitro…”. Osservava l'arbitro in motivazione che: effettivamente mancava una delibera assembleare da parte dell'assemblea di INTERVENTA circa il compenso degli amministratori, al di fuori della sola delibera del CDS di
INTERVENTA in ordine al compenso di € 1.800,00 lordi in favore di a Parte_1
decorrere dal gennaio 2014 e fino a tutto giugno 2014; il ricorrente in conclusionale non aveva espressamente richiesto una pronuncia in ordine alle “ulteriori attività prestate” in favore di INTERVENTA;
non risultavano integrati I presupposti di cui
4 all'art. 2393 c.c. in ordine all'affermazione di responsabilità dell'amministratore
[...]
per mala gestio. Pt_1
I.
3. Impugnava il lodo arbitrale contestando la nullità del lodo in Parte_1
ordine all'omessa pronuncia circa la domanda di indebito arricchimento della società
INTERVENTA. Deduceva il mancato pagamento in proprio favore da parte della società INTERVENTA della somma di € 80.600,00= ottenuto da CFT a titolo di
“prestito di personale in funzione di presidenza”, per il periodo in cui egli era stato dipendente di CFT. Deduceva altresì il mancato pagamento da parte della società
INTERVENTA della la somma di € 45.000,00= per come stabilito nel verbale del
Consiglio di Amministrazione del 09.04.2014 e, in subordine, chiedeva di qualificare detta attività nel diverso rapporto previsto dall'art. 409 c.p.c.; concludeva come in epigrafe.
I.
4. Si costituiva la società impugnata la quale contestava tutto quanto dedotto da controparte in quanto infondato in fattto e in diritto, riportandosi alla motivazione del lodo arbitrale impugnato e riproponendo le difese già svolte dinnazi all'arbitro unico. Eccepiva la nullità dell'impugnativa non rientrando essa in alcuno dei casi previsti dall'art. 829 c.p.c.- Si riportava alle difese già svolte innanzi all'arbitro,
contestando, in particolare, il pagamento richiesto per € 80.600= per il periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze di CFT e concludeva come in epigrafe. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
II. Il merito. Si premette che il lodo arbitrale è nullo limitatamente alla parte in cui l'Arbitro ha effettivamente omesso ogni pronuncia sulla domanda di parte odierna impugnante in ordine al contestato arricchimento senza causa della società, come richiesto dall'impugnante in via subordinata. Ne deriva, per questa Corte, l'obbligo di pronuncia esclusivamente sul punto, come effettivamente richiesto dall'impugnante
. Tuttavia, la domanda è infondata nel merito. Vale premettere che, come noto, Pt_1
ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di
5 ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero – come in questo caso
– in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (fra le altre, cfr. Cassazione SS.UU. Civili, 05/12/2023 n. 33954). Ebbene, nel caso di specie, l'incarico ricoperto da quale “Presidente del Consiglio di Pt_1
amministrazione” di INTERVENTA risulta giustificato dalla sua nomina e il compenso trova titolo proprio nel contratto di mandato che lega l'Amministratore alla società
(cfr. verbale CdA in data 09.04.2014 agli atti dello stesso impugnante: “…il compenso viene proposto a decorrere dal gennaio 2014 e fino a tutto il giugno 2014, dopodiché dovrà essere rivisto in funzione dello sviluppo cooperativo della società…”). Analoga risulta la situazione per le attività qualificate “ulteriori, diverse da quelle afferenti al rapporto di amministrazione”, per il cui compenso lo stesso Arbitro individua la fonte nel verbale di CdA e ne esclude, sulla base del tenore di esso, la debenza in periodo successivo al 30.06.2014, ricollegandolo ad una remunerazione per “particolari incarichi” e non essendone prevista alcuna reiterazione. In ordine invece alle
“ulteriori attività prestate” per INTERVENTA da parte di , l'esclusione Parte_1
della domanda di arricchimento senca causa è probabilmente addirittura adombrata,
seppure in modo non esplicito, dallo stesso Arbitro, laddove evidenzia che la reiezione della domanda di compenso per dette ulteriori attività, è da escludersi “… anzitutto per una carenza delle conclusioni dallo stesso formulate. Non vi è infatti un'esplicita richiesta da parte dell'attore di quantificare in via equitativa un diritto alla equa retribuzione e al giusto compenso neppure ex art. 36 della Costituzione, per le attività aventi carattere in qualche modo lavorativo (si pensi tra quelle ivi elencate alle attività di formazione o di montaggio mobili per fare degli esempi), effettuate a vantaggio della convenuta. Si ritiene infatti che non possa essere interpretata in tal senso la richiesta
6 “subordinata” formulata nella memoria del 30 novembre dove il riferimento è all'indebito arricchimento e non ad una equa e giusta retribuzione per l'attività lavorativa svolta. In via preliminare si deve dunque rilevare che in carenza di una espressa richiesta l'arbitro non potrebbe pronunciarsi per non incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato…”.
Di qui, l'insussistenza del presupposto per l'esercizio dell'azione sussidiaria.
III. Le spese. Risultando da un lato una pronuncia di nullità Parziale del lodo per omessa pronuncia, ma dall'altro lato la reiezione delle domande su cui l'Arbitro ha omesso ogni pronunciamento, sussistono i presupposti di reciproca soccombenza che giustificano la compensazione delle spese di lite.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnativa proposta da nei confronti di Parte_1
INTERVENTA, avverso il Lodo arbitrale in data 09.12.2020 a firma dell'Avv. Andrea
Conte reso tra le Parti, così provvede:
1) dichiara la nullità del impugnato in ordine all'omessa pronuncia sulla Pt_2
domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta da;
Parte_1
2) respinge nel merito la domanda suddetta;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione. Deduceva di aver percepito il compenso di € 1.800,00 lordi mensili dal 01.01.2014 sino al febbraio 2016
in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 09.04.2014, per poi non percepire più alcun compenso sino alla revoca della carica datata 26.03.2018.
Deduceva di vantare, pertanto, un diritto di credito di € 45.000,00; deduceva, inoltre,