Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 03/06/2025, n. 10714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10714 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3320 del 2025, proposto da
Md SI IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 29.07.2024 dello Sportello Unico immigrazione di Roma di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento del 29.07. 2024 con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma ha disposto il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
ritenuto, in particolare, che:
- con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta la carenza della motivazione del rigetto, il difetto d’istruttoria (allorchè afferma che “ l’intera istruttoria è stata effettuata non ponendo al centro della valutazione il lavoratore ”: pag. 2 dell’atto introduttivo) e la violazione dell’art. 24 d.lgs.286/1998, deducendo di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno;
- i motivi sono fondati secondo quanto in prosieguo specificato;
- l’amministrazione ha depositato memoria difensiva riferibile ad un provvedimento di diniego, emesso nei confronti dell’odierno ricorrente, diverso da quello impugnato;
- a seguito di ciò, con ordinanza n.7073/2025 il Collegio disponeva, al fine del decidere, il seguente adempimento istruttorio: ”l’Amministrazione dovrà fornire chiarimenti in ordine alla presenza in atti del giudizio di due provvedimenti di rigetto dell’istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno, che risultano assunti in due diverse date; in particolare il primo del 29.7.2024, assunto ad oggetto del ricorso; il secondo del 12.2.2024 allegato dall’Amministrazione.”;
- in data 24/05/25 l’amministrazione ha riscontrato l’ordinanza in esame affermando che “ al momento della dell’archiviazione sul sistema sana, l’operatore ha generato un provvedimento di rigetto ex novo per assenza di quote, senza tuttavia allegare l’atto generato dal Sistema Spi che era già stato notificato all’indirizzo per fornito dalla parte in domanda ed era comunque consultabile dal ricorrente entrando con le credenziali utilizzate al momento dell’invio della domanda ” e che il contenuto del provvedimento del 12/02/24 sarebbe identico a quello del 29/07/24;
- l’impostazione dell’amministrazione non merita di essere condivisa in quanto il provvedimento impugnato dal ricorrente reca una data ed una motivazione diverse da quelle indicate dall’amministrazione nelle sue difese;
- la circostanza in esame comprova la fondatezza dei prospettati vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione;
stabilito che l’atto gravato deve essere quindi annullato ai fini del riesame dell’amministrazione e che le spese di giudizio seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 750,00 (settecentocinquanta) in favore del ricorrente, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cpa e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO