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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2024, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02.07.24 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 2660.22
TRA
, e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, rappresentati e difesi dall' avv.to Vincenzo Gargiulo, come in atti
[...]
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Laura CP_1
LEMBO, per procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.22 parte ricorrente ha dedotto: il Sig. Per_1
aveva lavorato in favore ed alle dipendenze della società presso lo
[...] CP_2 stabilimento siderurgico sito in Torre AN dal 1.3.1979 e sino al 30 aprile 1998; per tutto il periodo in cui aveva svolto il suo rapporto di lavoro, aveva sempre svolto le mansioni di operaio specializzato tubista e in quanto tale addetto alle attività di taglio, deformazione, saldatura e rifinitura oltre che dell'assemblaggio di tubi industriali presso il reparto ed il reparto cd “ottopollici” della per CP_3 Parte_4 tutto il tempo in cui aveva svolto le mansioni il ricorrente era stato direttamente a contatto con sostanze altamente tossiche tra le quali polveri ferrose e fibrose, grassi ed oli minerali, oltre che all'amianto (sostanze presenti sia sui tubi da lui direttamente manipolati che in quanto sostanze derivate dalla lavorazione e manutenzione di manufatti presenti nello stabilimento); tali sostanze tossiche, a causa della mancanza di adeguate protezioni nello stabilimento (sistemi di ventilazione e di areazione, dispositivi di protezione individuale) erano aerodisperse;
l'esposizione all'amianto era stata riconosciuta dallo stesso con attestazione riferibile a periodi molto CP_1 lunghi, ultradecennali;
nell'aprile del 2019 a seguito di una verifica delle sue condizioni di salute che avevano rivelato una grave compromissione della funzione respiratoria con una diagnosi di sindrome disventilatoria severa il sig. aveva Per_1 presentato il 6 maggio 2019 domanda per il riconoscimento di malattia professionale recante il n.ro 515736548; con comunicazione datata 1 agosto 2019 l aveva CP_1 dichiarato la presenza della malattia denunciata, ma non aveva indennizzato il lavoratore giacché la sua menomazione era stata riconosciuta in una percentuale pari al 4%, dunque sotto il minimo indennizzabile;
di aver proposto ricorso amministrativo senza avere alcun riscontro;
a causa delle complicanze della malattia respiratoria, in data 12 settembre 2020 il sig. era deceduto;
questi Persona_1 aveva diritto al riconoscimento della sua malattia professionale in una misura di postumi superiore al 16 %, tanto da aver diritto alla rendita, ovvero ed almeno ad una percentuale compresa tra il 6 ed il 16% tanto da aver diritto al ristoro del danno biologico subito.
Sulla base di tali premesse ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il sig. aveva contratto a seguito Persona_1 dell'esposizione a sostanze tossiche nel corso del suo rapporto di lavoro come descritto, una malattia professionale diagnosticata quale sindrome disventilatoria di grado severo direttamente ed eziologicamente correlata alle lavorazioni effettuate per oltre un decennio;
accertare, per l'effetto, gli esiti invalidanti ( postumi) quantificabili nella misura del 12 % e/o comunque superiore del 6% ovvero nella diversa misura che dovesse derivare dalla ctu che sin d'ora si chiede disporsi;
per l'effetto condanni l'ente convenuto al pagamento del correlato danno biologico- per l'ipotesi di percentuale compresa tra il 6 ed il 15 %- determinato secondo le vigenti tabelle comunque come determinato per legge;
Vinte le spese di lite ed CP_1 attribuzione ..” L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la fattispecie è disciplinata dalla normativa introdotta dal D.L.vo n. 38/00 che ha modificato la precedente disciplina di cui al D.P.R. 1124/65. In particolare, le menomazioni che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16% danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita. Venendo al caso in esame, incontestato il nesso causale tra la patologa denunciata e l'attività lavorativa, il CTU, valutata la documentazione medica e compiuti gli accertamenti del caso ha affermato che: “Nel corso della propria attività lavorativa, il Sig. è stato esposto per più Per_1 di un decennio a sostanze tossiche presenti sui materiali di lavorazione e prodotti dalla lavorazione degli stessi e che, a causa della mancanza di impianti di areazione venivano dispersi nell'aria ed inalati dai lavoratori. In conseguenza di ciò, il sig.
è stato esposto a quei fattori ritenuti, secondo giudizio concorde Persona_1 della comunità scientifica, elementi causali o concausali essenziali nella genesi della patologia respiratoria con rischio elevatissimo per la salute del periziando” Ha quindi così concluso:
“da quanto emerso dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria esibita, in risposta ai quesiti formulati dal Sig. Giudice, si può affermare che il sig. Per_1
fosse affetto da: “Sindrome disventilatoria restrittiva di grado severo con
[...] ispessimento dell'interstizio peribroncovasale e pleurico bilaterale. Grado di menomazione complessivo valutabile nella misura del 12%.”
Le valutazioni del consulente sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante ai fini del riconoscimento della malattia professionale. Deve, pertanto, affermarsi la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente, determinante un grado di menomazione nella misura del 12% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese del giudizo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico di tale istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
- dichiara l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta dal ricorrente;
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica è quantificabile nella misura del 12%;
- condanna l'istituto all'erogazione dell' indennizzo corrispondente alla percentuale di danno biologico riconosciuta;
- condanna l' a pagare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € CP_1
2400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
In Torre AN , il 02.07.24
ILGIUDICE
dott.ssaRosaMolè
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02.07.24 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 2660.22
TRA
, e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, rappresentati e difesi dall' avv.to Vincenzo Gargiulo, come in atti
[...]
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Laura CP_1
LEMBO, per procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.22 parte ricorrente ha dedotto: il Sig. Per_1
aveva lavorato in favore ed alle dipendenze della società presso lo
[...] CP_2 stabilimento siderurgico sito in Torre AN dal 1.3.1979 e sino al 30 aprile 1998; per tutto il periodo in cui aveva svolto il suo rapporto di lavoro, aveva sempre svolto le mansioni di operaio specializzato tubista e in quanto tale addetto alle attività di taglio, deformazione, saldatura e rifinitura oltre che dell'assemblaggio di tubi industriali presso il reparto ed il reparto cd “ottopollici” della per CP_3 Parte_4 tutto il tempo in cui aveva svolto le mansioni il ricorrente era stato direttamente a contatto con sostanze altamente tossiche tra le quali polveri ferrose e fibrose, grassi ed oli minerali, oltre che all'amianto (sostanze presenti sia sui tubi da lui direttamente manipolati che in quanto sostanze derivate dalla lavorazione e manutenzione di manufatti presenti nello stabilimento); tali sostanze tossiche, a causa della mancanza di adeguate protezioni nello stabilimento (sistemi di ventilazione e di areazione, dispositivi di protezione individuale) erano aerodisperse;
l'esposizione all'amianto era stata riconosciuta dallo stesso con attestazione riferibile a periodi molto CP_1 lunghi, ultradecennali;
nell'aprile del 2019 a seguito di una verifica delle sue condizioni di salute che avevano rivelato una grave compromissione della funzione respiratoria con una diagnosi di sindrome disventilatoria severa il sig. aveva Per_1 presentato il 6 maggio 2019 domanda per il riconoscimento di malattia professionale recante il n.ro 515736548; con comunicazione datata 1 agosto 2019 l aveva CP_1 dichiarato la presenza della malattia denunciata, ma non aveva indennizzato il lavoratore giacché la sua menomazione era stata riconosciuta in una percentuale pari al 4%, dunque sotto il minimo indennizzabile;
di aver proposto ricorso amministrativo senza avere alcun riscontro;
a causa delle complicanze della malattia respiratoria, in data 12 settembre 2020 il sig. era deceduto;
questi Persona_1 aveva diritto al riconoscimento della sua malattia professionale in una misura di postumi superiore al 16 %, tanto da aver diritto alla rendita, ovvero ed almeno ad una percentuale compresa tra il 6 ed il 16% tanto da aver diritto al ristoro del danno biologico subito.
Sulla base di tali premesse ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il sig. aveva contratto a seguito Persona_1 dell'esposizione a sostanze tossiche nel corso del suo rapporto di lavoro come descritto, una malattia professionale diagnosticata quale sindrome disventilatoria di grado severo direttamente ed eziologicamente correlata alle lavorazioni effettuate per oltre un decennio;
accertare, per l'effetto, gli esiti invalidanti ( postumi) quantificabili nella misura del 12 % e/o comunque superiore del 6% ovvero nella diversa misura che dovesse derivare dalla ctu che sin d'ora si chiede disporsi;
per l'effetto condanni l'ente convenuto al pagamento del correlato danno biologico- per l'ipotesi di percentuale compresa tra il 6 ed il 15 %- determinato secondo le vigenti tabelle comunque come determinato per legge;
Vinte le spese di lite ed CP_1 attribuzione ..” L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la fattispecie è disciplinata dalla normativa introdotta dal D.L.vo n. 38/00 che ha modificato la precedente disciplina di cui al D.P.R. 1124/65. In particolare, le menomazioni che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16% danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita. Venendo al caso in esame, incontestato il nesso causale tra la patologa denunciata e l'attività lavorativa, il CTU, valutata la documentazione medica e compiuti gli accertamenti del caso ha affermato che: “Nel corso della propria attività lavorativa, il Sig. è stato esposto per più Per_1 di un decennio a sostanze tossiche presenti sui materiali di lavorazione e prodotti dalla lavorazione degli stessi e che, a causa della mancanza di impianti di areazione venivano dispersi nell'aria ed inalati dai lavoratori. In conseguenza di ciò, il sig.
è stato esposto a quei fattori ritenuti, secondo giudizio concorde Persona_1 della comunità scientifica, elementi causali o concausali essenziali nella genesi della patologia respiratoria con rischio elevatissimo per la salute del periziando” Ha quindi così concluso:
“da quanto emerso dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria esibita, in risposta ai quesiti formulati dal Sig. Giudice, si può affermare che il sig. Per_1
fosse affetto da: “Sindrome disventilatoria restrittiva di grado severo con
[...] ispessimento dell'interstizio peribroncovasale e pleurico bilaterale. Grado di menomazione complessivo valutabile nella misura del 12%.”
Le valutazioni del consulente sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante ai fini del riconoscimento della malattia professionale. Deve, pertanto, affermarsi la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente, determinante un grado di menomazione nella misura del 12% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese del giudizo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico di tale istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
- dichiara l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta dal ricorrente;
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica è quantificabile nella misura del 12%;
- condanna l'istituto all'erogazione dell' indennizzo corrispondente alla percentuale di danno biologico riconosciuta;
- condanna l' a pagare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € CP_1
2400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
In Torre AN , il 02.07.24
ILGIUDICE
dott.ssaRosaMolè