TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/09/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 524/2024 promossa tra:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SORRENTINO MARIA (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti;
E
pagina1 di 6 (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. REALE ANTONIETTA (C.F. ), giusta procura C.F._4 in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti alle seguenti condizioni di cui all'allegato 2 delle note per l'udienza:
pagina2 di 6 pagina3 di 6
Conclusioni del p.m.: parere visto del 25/6/25
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”; dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte
è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte,
pagina4 di 6 né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
e (C.F. C.F._1 Parte_2
), come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
16/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina5 di 6 dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 524/2024 promossa tra:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SORRENTINO MARIA (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti;
E
pagina1 di 6 (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. REALE ANTONIETTA (C.F. ), giusta procura C.F._4 in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti alle seguenti condizioni di cui all'allegato 2 delle note per l'udienza:
pagina2 di 6 pagina3 di 6
Conclusioni del p.m.: parere visto del 25/6/25
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”; dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte
è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte,
pagina4 di 6 né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
e (C.F. C.F._1 Parte_2
), come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
16/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina5 di 6 dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina6 di 6