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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 934/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA con sede in Carini via Ercole n. 7, zona industriale, P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Lo Verso
giusta procura in calce all'atto di citazione Email_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castellana Controparte_1
Grotte Via C. Battisti n. 14 (P.I.: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Flavio GENTILE e Maria Laura DI Email_2
EL , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione Email_3
CONVENUTA
Oggetto: Condannatorio
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21.1.2021 notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 13.4.2021, la società ha esposto di essere una impresa specializzata nella Parte_1 produzione di gelati che ha venduto in Italia tramite le piattaforme GDO (Grande Distribuzione
Organizzata dei supermercati affiliati e delle catene commerciali) ed a bar e ristoranti in tutta la
Sicilia; ha dedotto che, per inscatolare i gelati prodotti presso la propria sede, utilizza dei contenitori in plastica costituiti da un tappo e fondo o vaschetta, riportanti la denominazione dell'azienda produttrice ed il marchio ELITE indicato nell'etichetta applicata all'esterno, e che tali contenitori, per alcuni anni, le sono stati forniti dalla società la quale, all'inizio di ogni anno, le inviava Controparte_1 il listino prezzi da applicare, listino che per l'anno 2020 era contenuto nel documento del 14/01/2020.
La società attrice ha precisato che, nell'estate 2020, la le ha inviato fondi e tappi di CP_1 vaschette difettosi, quindi, per risolvere bonariamente la questione, in data 15/09/2020, le parti hanno sottoscritto una transazione;
ha esposto, ancora, di aver contattato, nel mese di novembre 2020, la società convenuta per effettuare un ordinativo di vaschette nei vari componenti ma che detto ordine
è stato rifiutato, quindi, con nota datata 30/11/2020, inviata dal proprio legale, ha contestato la decisione della ma quest'ultima, precisando di non avere l'obbligo di effettuare alcuna CP_1 fornitura, ha comunicato che sarebbe stata, comunque, disponibile a valutare un'eventuale ulteriore ordinativo di merce;
conseguentemente, con e-mail del 04/12/2020, la ha inviato un ordine Pt_1
e la con email del 09/12/2020, le ha trasmesso un preventivo aumentando tutti i prezzi Controparte_1 della merce rispetto a quelli di cui al listino dell'anno 2020.
La ha, quindi, evidenziato di avere ritirato la richiesta di fornitura stante l'antieconomicità Pt_1 del prezzo e, con successiva e-mail dell'11/01/2021, valutata l'inopportunità di continuare nel rapporto commerciale, ha chiesto alla la restituzione di tutte le etichette dalla stessa Controparte_1 detenute e si è adoperata, nel frattempo, a contattare altre 4 ditte costruttrici di materie plastiche per alimenti.
La società attrice ha sostenuto, pertanto, che la avrebbe contravvenuto alle condizioni di CP_1 vendita valevoli per l'anno 2020 esplicate nel listino del 14/01/20 e che la imposizione di un prezzario abnorme, non coincidente con i valori di mercato, costituirebbe un illecito precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale che le avrebbe creato un danno da quantificarsi in € 45.564,00 di cui
€ 27.564,00 quale valore commerciale della merce inutilizzabile rimasta in giacenza nel proprio magazzino ed € 18.000,00 quale costo necessario per modificare l'attrezzatura meccanica per il confezionamento dei contenitori acquistati dalla nuova ditta fornitrice, oltre il danno per la cessazione temporanea del ciclo produttivo aziendale con perdita di commesse e fatturato da gennaio ad aprile
2021 da parametrare all'importo del fatturato di gennaio - aprile 2020 pari ad € 89.838,92, IVA esclusa, nonché il nocumento arrecato alla propria immagine commerciale stante che non è stata in grado di esaudire le richieste dei propri clienti, danni da determinarsi ex art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo, preliminarmente, il mutamento del rito CP_1 sommario nel rito ordinario e, nel merito, il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e contestando la quantificazione della richiesta di risarcimento. La società convenuta ha evidenziato che con l'atto di transazione del 15/09/2020 le parti hanno messo fine al contenzioso stragiudiziale sorto a seguito di una fornitura difettosa effettuata dalla riguardante le fatture 103 del 22.4.2020, 131 dell'8.5.2020, 179 del 4.6.2020, 187 Controparte_1 del 9.6.2020, 210 del 26.6.2020 269 del 31.7.2020, con il riconoscimento alla della Parte_1 somma di € 39.630,32 a titolo di risarcimento dei danni lamentati;
ha sostenuto che lo scopo della transazione è stato quello di definire ogni pendenza di natura commerciale ed anche eventuali contenziosi futuri riguardanti le forniture oggetto dell'accordo (quindi anche gli “stok di magazzino”)
e di rinunciare ad agire in giudizio per tutti i danni derivanti, derivabili e sconosciuti, dalla difettosa fornitura dei prodotti plastici;
ha dedotto di non avere alcun obbligo a continuare i rapporti commerciali con la società attrice e di non avere alcuna responsabilità precontrattuale in quanto tra le parti non vi sono state trattative, non è stato raggiunto nessun accordo in merito ad un eventuale nuovo contratto sul quale la avrebbe fatto affidamento ma soltanto lo scambio di una Parte_1 proposta contrattuale non accettata e, comunque, ha precisato di avere operato secondo i canoni della buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c.; infine, ha rilevato che non le può essere attribuita nessuna responsabilità extra contrattuale per la violazione dell'articolo 9 della Legge n. 192/1998 atteso che tale norma presuppone che l'abuso di dipendenza economica si concretizzi nell'eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti nell'ambito dei rapporti commerciali sfociati in un accordo negoziale che, nella specie, non si è concretizzato e che, in ogni caso, tale dipendenza economica deve essere valutata tenendo conto della presenza di “alternative soddisfacenti;
in ultimo, ha precisato che non è stata posta in essere alcuna interruzione arbitraria del rapporto commerciale poiché il contratto non è stato concluso atteso che la non ha accettato le condizioni economiche di cui al preventivo Pt_1 fornitole.
Con ordinanza del 23/09/2021 è stato disposto il mutamento da rito sommario a rito ordinario;
quindi, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, mediante acquisizione documentale e prova per testi, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23/06/2025 e, successivamente, rinviata per esigenze di ruolo, all'udienza del
13/10/2025 e poi del 15/12/2025 ove è stata posta in decisione con l'esenzione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Qualificazione giuridica contratto tra le parti
Innanzitutto, va rilevato che, nella fattispecie, pur mancando un contrato scritto, il rapporto commerciale che è esistito tra le parti, caratterizzato per la presenza di obbligazioni tra le stesse tacitamente pattuite, fa sì che tra loro debba ritenersi sussistente una relazione qualificabile come contrattuale tacita a tempo indeterminato. Ciò risulta dalla regolarità delle ordinazioni, come risulta dalle fatture allegate, dagli accordi sui prezzi fatturati, dalla corrispondenza intercorsa nonché dalla non contestazione da entrambe le parti della durata di tale rapporto di fornitura continuativo da almeno due anni.
In proposito, la teste ha dichiarato: “Sono stata e sono tutt'ora dipendente della Testimone_1 con la mansione di segretaria. Preciso che la è stata per un paio di anni la nostra Pt_1 CP_1 fornitrice di vaschette di plastica per il confezionamento di gelato”.
Orbene, il menzionato rapporto commerciale, consistente nella fornitura da parte della CP_1 di vaschette (fondi e tappi) in plastica per il confezionamento di gelato prodotto dalla
[...] Pt_1
può essere inquadrato nell'ambito dei contratti di fornitura continuativa e segue le norme
[...] generali sui contratti con applicazione di alcuni principi in tema di somministrazione.
Ciò posto, in punto di diritto, va osservato che il contratto di fornitura continuativa è un accordo con cui una parte (il fornitore) si impegna a fornire, nel tempo, determinati beni o servizi all'altra parte (il cliente o committente) che a sua volta si obbliga a riceverli e pagarne il prezzo periodicamente.
Si distingue dalla vendita “una tantum” perché la prestazione non si esaurisce in un'unica consegna, ma si ripete nel tempo, spesso in modo regolare e programmato.
Nel tessuto economico moderno, molte imprese basano la propria attività su rapporti di fornitura continuativa che consentono stabilità, programmazione e continuità produttiva per entrambe le parti;
infatti, il fornitore può contare su un flusso costante di ordini ed il committente su approvvigionamenti regolari.
Per quanto concerne la cessazione di tale contratto, oltre alla risoluzione per inadempimento, questa può avvenire per scadenza naturale del termine se il contratto è a tempo determinato, salvo rinnovo espresso o tacito, oppure per recesso di una delle parti, con un congruo preavviso, se il contratto, come nella specie, non ha una durata prefissata.
Il recesso unilaterale (art. 1373 c.c.) rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio.
In particolare, in ordine al contratto di fornitura, l'articolo 1569 c.c. stabilisce che, nei casi in cui le parti non abbiano previsto la durata del contratto, “ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, entro un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”.
La possibilità di interrompere il rapporto non può essere, pertanto, esercitata in modo arbitrario: deve rispettare le regole di lealtà contrattuale, i termini di preavviso e la tutela dell'affidamento reciproco. Detto ciò, è pacifico, perché circostanza documentata e non contestata, che, in data 15/09/2020, le parti hanno sottoscritto un atto di transazione con il quale hanno messo fine ad un contenzioso sorto a seguito di una fornitura difettosa effettuata dalla e con la quale alla è stata CP_1 Parte_1 riconosciuta, a titolo di risarcimento, la somma di € 39.630,32 (cfr. doc. 2 fascicolo attrice).
La società attrice ha sostenuto che con l'accordo transattivo le parti hanno manifestato la volontà di continuare il rapporto commerciale mentre la società convenuta ha sostenuto di non avere mai espresso, in quella sede, tale volontà ma solo quella di definire ogni pendenza di natura commerciale senza null'altro prevedere per eventuali, futuri ordinativi.
Al punto 2) di detto accordo si legge testualmente: “la rinuncia sin d'ora ad agire in Parte_1 giudizio per tutti i danni da essa lamentati, derivati, derivabili, conosciuti e sconosciuti, dalla difettosa fornitura dei prodotti plastici (tappi e fondi) indicati nella premessa” ed al punto 7) è specificato che: “…le parti dichiarano di avere definito ogni pendenza di natura commerciale tra esse insorta e di rinunciare a proporre, in relazione ai rapporti commerciali sino ad oggi intrattenuti ulteriori richieste e pretese di qualsivoglia natura e contenuto dichiarandosi integralmente soddisfatte”.
Dall'interpretazione letterale dell'accordo transattivo emerge chiara la volontà delle parti di definire in via transattiva ogni pendenza tra le stesse insorta in relazione ai rapporti commerciali intrattenuti fino a quella data (“sino ad oggi intrattenuti”) e di rinunciare ad agire in giudizio per tutti i danni da essa derivanti;
conseguentemente, ogni pretesa risarcitoria avanzata dalla società attrice riguardante le forniture oggetto dell'accordo (quindi anche le merci rimaste inutilizzabili in magazzino fornite prima della transazione, stimate in € 27.564,00), non può più formare oggetto di alcuna rivendicazione in quanto comprese nell'accordo transattivo.
Dalla citata transazione non si evince con altrettanta chiarezza la volontà delle parti di rinunciare alla possibilità di ulteriori rapporti futuri ovvero di recedere dal contratto.
Dopo la transazione, nel mese di novembre 2020, la ha contattato la società convenuta Parte_1 per effettuare un altro ordine di contenitori ma la ha rifiutato;
quindi, con nota del CP_1
30/11/2020, inviata dal proprio legale, la nel prendere atto della decisione della società Pt_1 fornitrice, ha chiesto soltanto il completamento delle forniture giacenti inutilizzabili nel suo magazzino.
Nel ricevere tale richiesta, la con nota del proprio legale del 3.12.2021, ha precisato di CP_1 non avere alcun obbligo di continuare i rapporti commerciali con la società attrice né di effettuare nessuna fornitura ma che sarebbe stata, comunque, “disponibile a valutare (senza averne alcun obbligo giuridico!) la convenienza di eventuali proposte commerciali formulate dalla Pt_1 richiedendo, ovviamente, tutte le garanzie più opportune affinché non si verifichino situazioni
[...] analoghe a quelle già verificatesi in passato” (cfr. doc n. 4 produzione società convenuta).
Conseguentemente, con e-mail del 04/12/2020, la ha inviato un ordine e la Pt_1 Controparte_1 con e-mail del 09/12/2020, le ha trasmesso un preventivo aumentando tutti i prezzi della merce rispetto a quelli di cui al listino dell'anno 2020.
A questo punto, però, la ritenendo antieconomica l'offerta della fornitura atteso che i Pt_1 prezzi erano stati aumentati rispetto a quelli di cui al listino dell'anno 2020, ha ritirato l'ordine.
Al riguardo, la teste ha riferito che “A fine dicembre 2020 abbiamo fatto un Testimone_1 ordine ed è arrivata la conferma dell'ordine con un amento dei prezzi di circa il 300%, anzi io stesso ho inviato un email per chiedere chiarimenti sui prezzi alti e mi è stato detto che erano i prezzi riservati alla Aggiungo che tale circostanza si è verificata successivamente ad un Pt_1 transazione che era stata stipulata tra le due società” (cfr. verbale udienza del 16/02/2023).
Ciò posto, il rapporto commerciale tra le due società non contemplava una esclusiva né il listino dei prezzi dei contenitori, comunicato dalla all'inizio dell'anno, poteva ritenersi vincolante per CP_1
l'anno solare in corso, perlomeno tali circostanze non sono state dimostrate e, comunque, in forza del principio immanente al sistema della libera recedibilità dai contratti conclusi a tempo indeterminato, le parti erano libere di continuare o meno il loro rapporto previo adeguato preavviso.
Orbene, non risulta che la abbia dichiarato di volere recedere dal contrato prima della CP_1 missiva del 03/12/2020 e, comunque, non ha concesso alcun preavviso.
Una recente sentenza della Suprema Corte in tema di appalto di servizi continuativi o periodici, ha statuito che nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato “il recesso che ciascuna delle parti (non solo l'appaltante ma anche l'appaltatore) intenda esercitare dal rapporto postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo (secondo valutazione rimessa all'apprezzamento del giudicante), avuto riguardo alla natura del servizio appaltato (senza la previsione di alcun indennizzo).
In tal caso, rileva la Corte, “non ha un fondamento logico il riconoscimento del recesso con la prestazione di un indennizzo in favore dell'assuntore, poiché la prestazione del servizio senza alcuna delimitazione di durata non rende preventivabile il mancato guadagno, né, d'altronde, è esigibile che la liberazione dell'appaltante da un vincolo di durata indeterminata sia controbilanciata dalla liquidazione di un ristoro in favore dell'artefice del servizio” (cfr. Cass. 11/03/2025 n. 6487).
La Corte di legittimità indagando sulle conseguenze che discendono dall'esercizio, nell'appalto di servizi a tempo indeterminato, del diritto potestativo di recesso con un termine di preavviso non congruo, ha rilevato che “il termine "congruo" di preavviso attiene al quomodo dell'esercizio del diritto potestativo e non ne rappresenta un indefettibile elemento costitutivo (quid)” con la conseguenza che “ove una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato o con un preavviso inadeguato, il rapporto si risolve comunque, benché la sua efficacia si protragga sino al decorso del termine, reputato congruo, del periodo di preavviso”.
In altri termini, a fronte di contratto di appalto di servizi a tempo indeterminato, il recesso esercitato in violazione del termine di preavviso pattuito o stabilito dagli usi o congruo, avuto riguardo alla natura del servizio, è comunque valido (in quanto espressione della volontà legittimamente manifestata di risolvere il rapporto), benché la sua efficacia sia differita alla scadenza del termine di preavviso.
Nel caso che ci occupa, la società attrice non ha fondato la propria domanda sull'accertamento della dichiarazione di illegittimità del recesso per la mancanza del termine di preavviso da parte della società convenuta, ne consegue che non può essere emessa alcuna pronuncia in tal senso.
La domanda risarcitoria attrice non appare essere basata sul contratto esistente prima della transazione piuttosto sulla mancata conclusione del contratto di cui all'ordine richiesto con l'e-mail del 04/12/2020.
Invero, la a pag. 9 del ricorso chiede, da un lato, il risarcimento per “violazione del dovere Pt_1 precontrattuale nell'ipotesi di lesione del legittimo affidamento circa la conclusione del contratto e, dall'altro, per responsabilità extracontrattuale in violazione dell'art. 9 L. n. 192 del 1998 consistente nell'abuso di “posizione dominante” della per avere imposto un prezzario abnorme, non CP_1 coincidente con i valori di mercato.
Responsabilità precontrattuale
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento per responsabilità precontrattuale della CP_1
va rilevato che tale domanda è priva di fondamento e, quindi, va rigettata.
[...]
Invero, in punto di diritto, va osservato che la responsabilità precontrattuale è un tipo di responsabilità che sussiste quando ancora non si è formato un vero e proprio accordo tra le parti, ciò significa che ci troviamo ancora nella fase delle trattative, cioè quella in cui l'accordo è, appunto, in fase di formazione cercando di bilanciare gli interessi in gioco.
Anche in questa fase, ovviamente, sussistono degli obblighi in capo alle parti e questi sono previsti dall'art. 1337 c.c. il quale dispone che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede“, e dall'art. 1338 il quale a sua volta dispone che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto“. Questo tipo di responsabilità tutela l'interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili;
non concludere contratti invalidi o inefficaci;
non subire inganni durante la negoziazione. In pratica, viene tutelata la libertà negoziale delle parti.
La Cassazione ha delineato i caratteri secondo i quali la responsabilità precontrattuale è integrata sancendo che “In tema di responsabilità precontrattuale, affinché possa configurarsi l'obbligo risarcitorio conseguente al recesso ingiustificato dalle trattative, è necessario che le parti abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto in modo da determinare un fondato affidamento sulla sua conclusione e che le trattative siano giunte a uno stadio avanzato tale che, per serietà e concludenza, lasci presagire la stipulazione del contratto e giustifichi l'affidamento riposto dalle parti in tale conclusione. La verifica della ricorrenza di tutti questi elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. La responsabilità precontrattuale è riconducibile alla responsabilità aquiliana e si applica la distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui il danneggiato deve allegare e provare il danno nonché l'avvenuta lesione della propria buona fede, mentre incombe sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso altrui esula dai limiti della buona fede e correttezza” (cfr. Cass. 13/05/2025 n. 12679; Cass. 16/11/2021 n. 34510; Cass. 15/04/2016 n.
7545).
Nella fattispecie, ritenuti i superiori principi, non appare sussistano gli estremi per ritenere una responsabilità precontrattuale della atteso che, come sopra detto, la ha inviato CP_1 Pt_1 soltanto un ordine con e-mail del 04/12/2020 a cui la con l'e-mail del 09/12/2020, ha CP_1 trasmesso il preventivo contenente i prezzi della merce e, successivamente, la ritenendo Pt_1 antieconomica l'offerta della fornitura, ha ritirato l'ordine; dunque, nessun accordo è stato raggiunto in merito ad un eventuale nuovo contratto sul quale la avrebbe fatto affidamento ma Parte_1 vi è stato solo lo scambio di una proposta contrattuale ritenuta antieconomica e non accettata dalla società attrice.
Responsabilità extracontrattuale
Appare priva di pregio, altresì, la richiesta di risarcimento per responsabilità extra contrattuale per la violazione dell'art. 9 legge n. 192/98.
La richiesta di risarcimento della è basata sul presupposto che la stante la sua Pt_1 CP_1 posizione dominante, avrebbe applicato condizioni economiche discriminatorie e contrarie alle pattuizioni di vendita convenute per l'anno 2020 determinando il fermo della catena produttiva nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 e di conseguenza l'impossibilità della consegna dei primi stock di fornitura alla G.D.O. già per il primo quadrimestre 2021 con conseguente Parte_2 mancato fatturato ed incasso da gennaio 2021 ad aprile 2021. Al contrario, secondo la tesi della società convenuta, questa non ha commesso alcun abuso derivante dall'eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti atteso che la stessa non rivestiva una posizione dominante nel rapporto con la né nel mercato in cui il rapporto commerciale Parte_1 si è concretizzato essendo la stessa una piccola impresa con 18 dipendenti e, comunque, la Pt_1 ha avuto la possibilità di rimanere sul mercato, come in effetti è avvenuto, stante che per
[...] sostituire la ha immediatamente contattato altre 4 ditte costruttrici di materie Controparte_1 plastiche per alimenti ricevendo vari preventivi.
In diritto va rammentato che, secondo la giurisprudenza, l'art. 9 della legge n. 192/1998 vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica in cui si trovi nei loro confronti un'impresa cliente o fornitrice: situazione che va ravvisata allorché l'una sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con l'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, tramite l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o tramite l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, anche in considerazione delle difficoltà, per la vittima dell'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (cfr. Cass. 23/10/2024 n.
27420; Cass. 22/07/2024 n. 20270).
Quanto all'abuso, la norma afferma che esso può consistere anche “nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”.
“L'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192/1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è, pertanto, necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione
e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'abuso, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo
o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (cfr. Cass. 21/01/2020 n. 1184).
L'art. 9 L. n. 192/1998 circoscrive le condotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati che compongono le fattispecie, ma che, appunto, devono essere interpretate e rese concrete nell'individuazione delle condotte fattuali che integrano violazione del divieto, e non, invece, il legittimo esercizio del diritto d'impresa economica.
Il confine tra comportamento lecito, anche se gravoso per la controparte, e comportamento vietato passa, dunque, per l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
tuttavia, ciò non è dato allorché, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi (cfr. Cass. 07/05/2013 n. 1056).
L'ordinamento, invero, tutela la libertà d'impresa, anche di quella dominante: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profitto che, secondo l'iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competere alla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenuto dall'impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possa giustificare sulla base delle necessità dell'impresa, vuoi di tipo economico, vuoi di tipo industriale. La dipendenza economica non è illecita di per sé; lo diventa quando la società più forte ne abusi, imponendo alla società più debole proprie condizioni contrattuali penalizzanti. L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9 L. n. 192/1998 (cfr. Cass. 21/01/2020 n. 1184; Corte d'Appello di
Venezia 30/03/2023 n. 737).
Nel caso in esame, la domanda di risarcimento della società attrice, tenuto conto dei principi sopra esposti, non può essere accolta.
Innanzitutto, va rilevato che nei rapporti commerciali intrattenuti dalla con la Controparte_1 non appare essersi verificato un eccessivo squilibrio dei “diritti ed obblighi” Parte_1 ravvisabile, per esempio, nella lunga durata e nella esclusività della relazione tra le due parti o nell'impossibilità per l'impresa dipendente di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
La società attrice non ha fornito la prova che si trattava di un rapporto di esclusiva e che, in ogni caso, la scelta di affidarsi ad un unico fornitore non sia stata imposta da quest'ultimo o giustificata da circostanze oggettive.
Inoltre, “Parlare di “dipendenza economica” non può che implicare l'assenza di reali alternative per la fornitrice, costretta non solo a subire le condizioni contrattuali inique, ma anche ad operare con il cliente forte, in mancanza di altri. Tuttavia la mera imposizione di condizioni contrattuali non equilibrate non implica una dipendenza: se il fornitore può scegliere di operare con terzi, può di fatto sottrarsi alle condizioni contrattuali inique e, dunque, non ha una vera e propria dipendenza” (cfr.
Trib. Lecce sez. I, 12/09/2018 n. 2964).
Orbene, nel caso in esame, è pacifico che la ha avuto altre “alternative soddisfacenti” Parte_1 da prendere in considerazione per sostituire la come dalla stessa dichiarato e Controparte_1 documentato da alcuni preventivi allegati (cfr. docc.12 - 13 - 14 – 15 - 16) e richiesti già a partire dall'ottobre 2020 ossia ancor prima di formalizzare alla l'ordine del 04/12/2020 (cfr. doc. CP_1
12, e-mail del 27/10/2020 della MG Plast inviata a in cui è stato trasmesso un preventivo di Pt_1 vaschette e contenitori).
In concreto, non sussistono elementi idonei dai quali è evincibile la sussistenza di alcuno degli indici di dipendenza economica della società attrice rispetto alla convenuta.
Va pertanto escluso che, nella specie, ricorrano gli estremi dell'abuso di posizione dominante e, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, la domanda risarcitoria attrice va rigettata.
Spese di lite
In base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società attrice va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società convenuta.
La quantificazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, avuto riguardo ai valori medi della tabella n. 2 riguardanti lo scaglione da € 26.000,01 fino ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla società Parte_1
➢ condanna la al pagamento delle spese di lite, in favore della che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, 27 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppa Caraccia