Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2418 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. PAULUCCI DE CALBOLI GINNASI GIAN RANIERO e dall'avv. VERGA MANUELE matrimonio celebrato in CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE il 14/01/1996 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati: la IG.ra continuerà a risiedere Controparte_1 presso l'attuale abitazione coniugale di sua proprietà esclusiva, sita in Dovadola (FC), via dei Greppi, n. 5, con tutti gli arredi ivi esistenti, salvi i beni personali e gli altri beni mobili che i coniugi dichiarano di aver già diviso con separato accordo divisionale;
2. Il sig. trasferirà la residenza entro il 30 gennaio 2025 presso Parte_1 altra abitazione, dotata di caratteristiche abitative idonee per sé e per la FI
, che costui avrà cura di reperire in locazione nel Comune di Dovadola o Per_1 nelle vicinanze;
3. La FI di anni 17 verrà affidata ad entrambi i genitori ai sensi e per Per_1 gli effetti della Legge 8.02.2006, n. 54, i quali sono tenuti ciascuno a curala, educarla ed istruirla di comune accordo, con il primario fine dell'interesse morale e materiale di ella minore. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la FI e verrà altresì garantito, compatibilmente con le esigenze della minore, il diritto di visita ai parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la minore – con riferimento a quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute – verranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto in primo luogo delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni
2 della FI;
quanto alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà anche in via disgiunta tra loro. Ciascun genitore si impegna, inoltre, a comunicare all'altro, con spirito collaborativo, le informazioni riguardanti la FI, anche in occasione di incontri, riunioni, colloqui con i docenti, catechisti, insegnanti sportivi, specialisti vari, ecc… Sempre in un'ottica di effettiva reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione della minore, ciascun genitore si impegna a non parlare male dell'altro in presenza della FI, a non distoglierla dall'altro genitore, facendo anzi in modo che ella frequenti l'altro volentieri nei tempi e nei modi stabiliti, nonché a non ostacolarne le visite, tantomeno in eventuali condizioni di difficoltà per l'altro. Allo stesso modo, e sempre in tale prospettiva, ciascun genitore si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazioni di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza della minore presso di sé. La minore potrà, in assenza di qualsivoglia pregiudizio, nel rispetto della sua volontà così come di volta in volta manifestata e con le opportune cautele, entrare in relazione con gli eventuali rispettivi nuovi compagni dei genitori o, comunque, persone a loro legate affettivamente.
5. La FI abiterà e sarà collocata paritariamente dal padre e dalla Per_1 madre - presso la quale manterrà la formale residenza – con facoltà della stessa di trascorrere i periodi della settimana, compresi i week-end e i periodi di vacanza scolastica, con l'uno o con l'altro genitore a sua scelta, salvo i periodi di circa 17 giorni al mese in cui la madre sarà impegnata per lavoro fuori casa (Como), durante i quali sarà collocata presso il padre. Entrambi i genitori si impegnano ad Per_1 assicurare nei periodi in cui la minore sarà collocata presso di loro la propria attenzione affinché la stessa curi adeguatamente i propri impegni scolastici ed extrascolastici.
6. Per il mantenimento della FI i coniugi provvederanno tramite Per_1 contribuzione diretta nei periodi in cui la FI resterà collocata nelle rispettive abitazioni.
7. Entrambi i coniugi, inoltre, si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la FI, per la cui individuazione espressamente dichiarano di riportarsi al punto n. 15 del Protocollo d'Intesa sulla gestione dei processi in materia di diritto di famiglia del Tribunale di Forlì. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione di adeguata documentazione, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, in ipotesi di spese per le quali non è necessario il preventivo accordo. Nel caso di spese da concordare, invece, il pagamento potrà avvenire solo a fronte della richiesta scritta (che potrà essere discrezionalmente rivolta per posta, o via e -mail, o sms, o whatsapp) di un genitore, l'altro dovrà manifestare tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla stessa, il proprio eventuale dissenso espresso e motivato per iscritto (per posta, o via e- mail,
o con sms, o con whatsapp), in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla
3 richiesta, ed il conseguente rimborso al genitore anticipatario dovrà essere effettuato, previa esibizione di adeguata documentazione, entro il termine di giorni dieci dalla richiesta.
8. Le detrazioni competeranno a ciascun genitore nella misura del 50%. L'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà percepito integralmente dal IG.
. Parte_1
9. Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi ex art. 156 c.c. in assenza dei presupposti di legge.
10. Le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi compreso il passaporto, per sé e per la FI minore.
11. Con l'esecuzione dei presenti accordi i coniugi dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione dei rapporti fra gli stessi in essere, nonché alla divisione dei beni comuni e per l'effetto di null'altro avere reciprocamente a pretendere o richiedere per qualsivoglia titolo o ragione.
12. Le spese legali sono compensate.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (Atto n. 1, P. 2, Serie A, Anno 1996). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 19/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 2418/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2418/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. PAULUCCI DE CALBOLI GINNASI GIAN RANIERO – VERGA MANUELE e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. PAULUCCI DE CALBOLI GINNASI GIAN RANIERO – VERGA MANUELE
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 19/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 19/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)