Decreto cautelare 9 maggio 2025
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10570 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5673 del 2025, proposto da
Agsm Aim Power S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Valentina Petri, Gianluca Zunino e Maria Giovanna Laurenzana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Lucia Aniballi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previo accoglimento dell’istanza cautelare, anche provvisoria ex. artt. 56 ss. del dl.gs 104/2010
dell’avviso di pagamento 10/04/2025 (IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 1471362), nonché di ogni ulteriore e diverso atto in esso espressamente menzionato in cui si faccia riferimento a (presunti) “crediti GSE” e a (sconosciute) “fatture GSE”; ove occorrer possa, del documento n° 202400057619G datato 26/12/2024 menzionato nel portale “Area Clienti”, il cui contenuto è sconosciuto all’odierna ricorrente; nonché di ogni atto, anche se non conosciuto, sulla base di cui il GSE sta operando compensazioni con i crediti della AGSM AIM POWER SRL per l’incentivazione della produzione di energia eolica dell’impianto denominato Monte Mesa, ubicato in Rivoli Veronese, di cui alla “Convenzione per la regolazione economica dell'incentivo sulla “produzione netta incentivata” per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, riconosciuto agli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi ai sensi degli articoli 19 e 30 del Decreto 6 luglio 2012” (CODICE CONVENZIONE GRIN_000151); nonché per l’accertamento del suo diritto a vedersi corrispondere l’intero ammontare di cui alle convenzioni per la regolazione economica dell'incentivo sulla “produzione netta incentivata” per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, riconosciuto agli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi ai sensi degli articoli 19 e 30 del Decreto 6 luglio 2012, codici CONVENZIONE GRIN_000472, impianto denominato Casoni di Romagna, sito in Comune di Monterenzio e GRIN_000151, impianto denominato Monte Mesa
E PER LA CONDANNA
alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti in compensazione, anche ex art. 2033 c.c. e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell’illegittimo comportamento adottato dall’Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Raffaele Tuccillo, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e designato estensore il dott. Vincenzo Rossi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, titolare di due impianti eolici dotati di qualifica IAFR e per l’incentivazione dei quali sono state sottoscritte due convenzioni GRIN, si è visto prima operare compensazioni e poi richiedere la restituzione di somme asseritamente erogate in eccesso a titolo di tariffe incentivanti.
Ha perciò adito questo Tribunale al fine di far accertare e dichiarare, previa concessione di misure cautelari, di non dovere nulla a titolo restitutorio e la spettanza degli incentivi nella misura già erogata.
2. Il GSE, costituendosi in giudizio, ha rappresentato che:
- l’erogazione in eccesso era stata riscontrata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore di rete;
- tali dati sono stati successivamente rettificati da parte dello stesso Gestore di rete con comunicazione del 10 aprile 2025;
- ha conseguentemente proceduto ad azzerare il proprio supposto credito e a corrispondere alla ricorrente le somme fatte oggetto di compensazione.
3. Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha preso atto della circostanza, reputandola satisfattiva, e ha richiesto la condanna del GSE alla refusione delle spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
3.1. Il GSE ha invece richiesto la compensazione poiché non avrebbe dato causa alla lite, essendosi doverosamente basato sui dati trasmessi dal Gestore di rete.
4. Il ricorso è stato spedito in decisione previo avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
5. Il Collegio reputa sussistenti i predetti presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto che la pretesa della ricorrente risulta aver trovato piena soddisfazione (come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.) posto che il GSE ha univocamente riconosciuto la non spettanza delle somme in un primo momento richieste nonché restituito quelle che aveva compensato.
Va in proposito richiamato il condiviso orientamento secondo cui nell'ambito del processo amministrativo, i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessata materia del contendere soltanto ove, autonomamente assunti dall'Amministrazione, determinino la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (in questi termini, inter alias , Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9737).
Il presente giudizio va perciò definito con tale statuizione, caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2024, n. 9604; Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2024, n. 8439).
6. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza (virtuale), disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alle ragioni che avevano indotto il GSE a procedere alle iniziative recuperatorie e tenuto conto che il medesimo, a seguito della ricezione della rettifica dei dati da parte del Gestore di rete, ha tempestivamente interrotto le predette iniziative e ha effettuato con solerzia le dovute restituzioni.
6.1. La natura della presente pronuncia, nondimeno, fa sì che a carico del GSE sussista - ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002 - l’onere di rifondere alla controparte (virtualmente) vittoriosa il contributo unificato, se effettivamente versato (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2022, n. 6850).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO