Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 4 marzo 2025, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8887/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in Parte_1 atti, dall'avv. Gaetano Maria Di Mauro;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Valeria
Salvati;
-Resistente-
Motivazione
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 24 settembre 2024,
[...]
proponeva ricorso avverso il provvedimento del 31.5.2024 con Parte_1 CP_1
oggetto: Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione NASPI del Sig. n.947682/2022,con il quale Parte_1
l'Istituto per il periodo dall'1.3.2023 al 31.3.2024 ha chiesto la ripetizione di
1
IVS o equiparato”.
A sostegno del ricorso il ricorrente eccepiva e deduceva: che in data 11.3.2022 aderiva al piano di incentivazione volontaria all'esodo; che in conseguenza di ciò percepiva dall' l'indennità NASPI a decorrere dall'1.3.2023; che, quindi, in data 18.3.2024, CP_1
inoltrava domanda di pensione anticipata di anzianità che veniva accolta con comunicazione del 15.5.2024 Cat.VOCOM a decorrere dal 1.4.2024, che l' , CP_1
inopinatamente, con successivo provvedimento del 31.5.2024 intimava la restituzione di
€.10.218,26, ritenendoli indebitamente corrisposti per Naspi dall'1.3.2023 al 31.3.2024 in quanto: ”titolare di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per IVS o equiparato”; che è necessario precisare che il ricorrente per il periodo cui è riferito il presunto indebito (1.3.2023 al 31.3.2024) non ha percepito, come vorrebbe far intendere l' , una duplicazione di prestazioni (NASPI e CP_1
Pensione) ma solamente la NASPI subendo, peraltro, dal meno favorevole trattamento
NASPI corrisposto, rispetto al più favorevole trattamento pensionistico non percepito, una evidente perdita economica che, perdipiù, dovrebbe anche restituire nonostante abbia costituito l'unica fonte di sostentamento;
che il Sig. attesa l'evidente Parte_1
illegittimità del presunto indebito, ricorreva innanzi al Comitato Provinciale che CP_1
con delibera n.2416052 del 31.7.2024 rigettava il gravame;
che il provvedimento
CP_ dell' è affetto dal vizio di violazione per errata interpretazione ed applicazione dell'art.2 comma 40 e 41 della l.n.92/2012; che le somme richieste sono comunque irripetibili per inesistenza dell'indebito.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di ripetizione indebito e la conseguente delibera del
Comitato Provinciale e, pertanto, che nulla il ricorrente deve. Condannare l' CP_1 CP_1
alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a titolo di ripetizione sulla pensione cat.VOCOM con interessi dalla data del recupero al saldo . In via estremamente subordinata dichiarare inesigibile l'obbligazione restitutoria per i tre quarti, o quella diversa parte ritenuta di giustizia, mentre per la restante parte determinarne la restituzione rateale in misura non superiore a €.100,00 mensili o quella diversa somma ritenuta equa.
2 Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' , svolgendo ampie Controparte_2
ed articolate difese e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione della ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
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Ritiene il decidente che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2, co. 40, lett. c) della Legge n. 92/2012, la decadenza dal beneficio
NASpI avviene al “al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata” e “la decadenza si realizza al momento in cui si verifica l'evento che la determinata, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente continuato a percepire”.
Come efficacemente e in modo condivisibile osservato dalla giurisprudenza di merito, nel formulare tale disposizione il legislatore ha impiegato il termine “pensionamento” -e non pensione- proprio per indicare che “non è sufficiente l'acquisizione dei requisiti per l'accesso teorico alla pensione ma è necessaria l'acquisizione della pensione
("pensionamento"), a seguito di effettiva domanda amministrativa” (Cfr. Corte
d'Appello di Roma, Sez. Lav., sent. n. 1127/2021).
La norma citata infatti mira a evitare che il soggetto interessato possa cumulare i due benefici, ossia il trattamento pensionistico e la NASpI, perché altrimenti percepirebbe indebitamente due fonti di reddito.
Ciò premesso, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non ha contemporaneamente goduto di entrambi i benefici richiamati, infatti il beneficio dell'indennità di disoccupazione Naspi è stato goduto per il periodo dall'1.3.2023 al
31.3.2024 ed il trattamento pensionistico solo a partire dall'1.4.2024.
Come ragionevolmente sostenuto dalla recente giurisprudenza di merito, che qui si condivide integralmente, “retrodatare la decadenza [del beneficio NASpI] al momento anteriore della maturazione dei requisiti per la pensione, ove la domanda è un requisito costitutivo del diritto alla pensione, determinerebbe un vuoto di protezione in contrasto con l'art. 38 comma 2 Cost. Una diversa interpretazione della normativa vigente
3 risulterebbe non conforme ai principi costituzionali di cui all'art. 38 Cost., in quanto il lavoratore si troverebbe privo di retribuzione e di indennità NASpI, senza effettiva percezione della pensione, rimanendo di fatto privo di qualsiasi fonte di sostentamento”
(Cfr. Tribunale di Firenze, sent. n. 343/2021). D'altra parte, ai fini del beneficio di anzianità, la presentazione domanda amministrativa costituisce uno dei requisiti costitutivi.
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorrente aveva il diritto a percepire l'indennità NASpI fino alla data di decorrenza della pensione e l' ha CP_1 illegittimamente trattenuto le somme relative all'asserito presunto indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e liquidate CP_1
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara che il provvedimento di ripetizione indebito e la conseguente delibera del
Comitato Provinciale sono illegittimi e per l'effetto annulla gli stessi;
CP_1
in conseguenza dichiara che nulla deve il ricorrente all'ente previdenziale per i sopra indicati titoli;
condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a titolo di CP_1
ripetizione sulla pensione cat.VOCOM con interessi dalla data del recupero al saldo;
CP_ condanna, altresì, l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro € 2.697,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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