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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2624/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ERMINIA ACRI Parte_1
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA opposto Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con rituale atto di ricorso regolarmente notificato la Sig.ra Parte_1 ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 33420250000611084000, notificato il 14.05.2025 e n. 33420250000701357000, notificato il 26.05.2025, con cui è stato chiesto il pagamento delle somme di euro 5.400,74 e di euro 5.201,99, a titolo di restituzione di importi indebitamente percepiti a titolo di disoccupazione agricola relativamente agli anni 2018 e 2019. Ha eccepito l'illegittimità della pretesa azionata dall' in difetto di un CP_1 definitivo accertamento del presupposto ad essa sotteso (la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) essendo pendente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro ricorso averso la sentenza n. 687/2024 di questo Tribunale con cui è stata respinta la domanda di reiscrizione negli elenchi. Ha eccepito, inoltre, la sussistenza di vizi formali inficianti gli avvisi di addebito (mancanza di motivazione dettagliata e mancanza di allegazione
1 atti presupposti;
difetto di sottoscrizione dell'avviso in forma digitale o autografa;
mancata indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione e del responsabile del procedimento nei moduli di pagamento). Ha eccepito, ancora, la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti in violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999. Ha dedotto, infine, la mancanza di prova dell'esistenza del credito. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. L , si è costituito, chiedendo CP_1 Controparte_2 il rigetto dell'opposizione per infondatezza. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 03.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 18.09.2025, l' il 30.10.2025. CP_1
Con riferimento agli eccepiti vizi formali dell'avviso di addebito (mancanza di motivazione dettagliata e mancanza di allegazione di atti presupposti;
difetto di sottoscrizione dell'avviso in forma digitale o autografa;
mancata indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione e del responsabile del procedimento nei moduli di pagamento) la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, in quanto tale tardiva perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c. (gli avvisi di addebito sono stati notificati il 14.05.2025 e il 26.05.2025, il ricorso è stato depositato il 20.06.2025).
Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Coerentemente ex art. 25 lett. B) del D.lgs. n. 46/1999 in tema di decadenza nei casi di accertamenti effettuati dagli uffici, sottoposti a gravame giudiziale, il “dies a quo” è rappresentato dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 2 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l né è necessario, ai fini della non iscrivibilità Controparte_3
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza CP_1 dell'impugnazione dell' accertamento innanzi al giudice tributario” (cfr. Cass. Sez. L, n. 8379 del 09/04/2014). Più di recente è stato, tuttavia, affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Sez. L. n. 17858/2018). Deve, pertanto procedersi alla valutazione della fondatezza della pretesa avanzata dall' con l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito CP_1 opposto, atteso che l'accertamento della legittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli non è definitivo. Si premette in diritto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità i verbali di accertamento degli obblighi contributivi, in linea con i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. hanno un'efficacia di prova piena fino a querela di falso solo limitatamente ai fatti che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da essi compiuti.
“In tali termini se ne è sempre affermata la loro idoneità ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, in caso di opposizione, sorge l'obbligo dell'opponente di fornire la prova contraria. Ai fini delle altre circostanze in essi contenuti, invece, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, talché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e 3 proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. 07.10.1960, n. 02597, Cass. 06.09.1995, n. 09384). Detto principio, informatore di una serie di decisioni di legittimità, sottende alla ripartizione dell'onere probatorio… donde l'inevitabile onere dell' in considerazione del mancato “accertamento” per CP_1
l'assoluta assenza nel verbale ispettivo di ogni elemento utile a suffragare la pretesa contributiva di fornire la prova dei fatti sottostanti alla riferibilità dell'azienda al settore industria in luogo di quella, da sempre riconosciuto, del settore commercio”. (Cass. N. 6110/1998) Si è altresì, affermato, che “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto CP_2 ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (n. 14965/2012). Ancora: “I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8445/2020). Ebbene, nel caso di specie l' unitamente alle note scritte in CP_1 sostituzione dell'udienza depositate il 30.10.2025, ha prodotto quale riscontro delle proprie pretese il verbale dell'accertamento ispettivo eseguito in data 31.10.2022 nei confronti dell Parte_2
che ha denunciato la sussistenza di un rapporto di lavoro
[...] subordinato in agricoltura con la parte odierna opponente, rapporto disconosciuto all'esito dell'attività ispettiva, perché ritenuto fittizio (il verbale, pur non prodotto unitamente al ricorso, è acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. perché rilevante ai fini della decisione;
si osserva, inoltre, che è 4 stata la stessa ricorrente a chiedere che “che sia ordinata all' la CP_1 produzione del fascicolo amministrativo…”). Ebbene, dalla disamina del verbale ispettivo in data 31.10.2022 e dei relativi allegati, con riferimento agli anni 2018 e 2019 è emerso che l'Azienda : Parte_2
1) ha occupato nell'anno 2018 n. 68 lavoratori per un complessivo di 5307 giornate di lavoro, con un importo complessivo di retribuzioni apparentemente erogate pari ad euro 275.964,00 e nell'anno 2019 n. 51 lavoratori per un complessivo di 4423 giornate, con un importo complessivo di retribuzioni apparentemente erogate pari ad euro 219.717,00; 2) il signor non ha fornito chiarimenti riguardo Parte_2
l'utilizzo del personale e sulle mansioni degli assunti;
3) non ha corrisposto la dovuta contribuzione con un insoluto, pertanto, del 100%;
4) il volume degli acquisti e delle vendite distinto per anno è stato sempre pari a zero. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini, tra gli altri, i rapporti di lavoro formalmente denunciati anche negli anni 2018 e 2019. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in
5 agricoltura che apparentemente esercita, e non dimostra di aver venduto i prodotti risultato dell'attività. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente non sarebbe stata idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, posto che quasi tutti i testi da escutere risultano portatori di un interesse di fatto convergente con quello della ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Né vale a infirmare le conclusioni dell'organo ispettivo la documentazione in questa sede prodotta dalla parte ricorrente (buste paga, certificazioni uniche) non essendo essa idonea, di per sé, a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto del ricorso, avendo l' assolto l'onere sulla stessa gravante di CP_1 riscontrare la causale dei crediti azionati. Consegue, previo annullamento degli avvisi di addebito opposti perché emessi in violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, una condanna della parte opponente a corrispondere all il relativo CP_1 importo, escluse le spese di notifica. Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla gli avvisi di addebito n. 33420250000611084000, notificato il 14.05.2025 e n. 33420250000701357000, notificato il 26.05.2025 e condanna l'opponente a corrispondere all' gli importi indicati nei Parte_1 CP_1 medesimi avvisi di addebito, escluse le spese di notifica. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 04/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentata e difesa dall'avv. ERMINIA ACRI Parte_1
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA opposto Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con rituale atto di ricorso regolarmente notificato la Sig.ra Parte_1 ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 33420250000611084000, notificato il 14.05.2025 e n. 33420250000701357000, notificato il 26.05.2025, con cui è stato chiesto il pagamento delle somme di euro 5.400,74 e di euro 5.201,99, a titolo di restituzione di importi indebitamente percepiti a titolo di disoccupazione agricola relativamente agli anni 2018 e 2019. Ha eccepito l'illegittimità della pretesa azionata dall' in difetto di un CP_1 definitivo accertamento del presupposto ad essa sotteso (la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) essendo pendente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro ricorso averso la sentenza n. 687/2024 di questo Tribunale con cui è stata respinta la domanda di reiscrizione negli elenchi. Ha eccepito, inoltre, la sussistenza di vizi formali inficianti gli avvisi di addebito (mancanza di motivazione dettagliata e mancanza di allegazione
1 atti presupposti;
difetto di sottoscrizione dell'avviso in forma digitale o autografa;
mancata indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione e del responsabile del procedimento nei moduli di pagamento). Ha eccepito, ancora, la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti in violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999. Ha dedotto, infine, la mancanza di prova dell'esistenza del credito. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. L , si è costituito, chiedendo CP_1 Controparte_2 il rigetto dell'opposizione per infondatezza. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 03.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 18.09.2025, l' il 30.10.2025. CP_1
Con riferimento agli eccepiti vizi formali dell'avviso di addebito (mancanza di motivazione dettagliata e mancanza di allegazione di atti presupposti;
difetto di sottoscrizione dell'avviso in forma digitale o autografa;
mancata indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione e del responsabile del procedimento nei moduli di pagamento) la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, in quanto tale tardiva perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c. (gli avvisi di addebito sono stati notificati il 14.05.2025 e il 26.05.2025, il ricorso è stato depositato il 20.06.2025).
Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Coerentemente ex art. 25 lett. B) del D.lgs. n. 46/1999 in tema di decadenza nei casi di accertamenti effettuati dagli uffici, sottoposti a gravame giudiziale, il “dies a quo” è rappresentato dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 2 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l né è necessario, ai fini della non iscrivibilità Controparte_3
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza CP_1 dell'impugnazione dell' accertamento innanzi al giudice tributario” (cfr. Cass. Sez. L, n. 8379 del 09/04/2014). Più di recente è stato, tuttavia, affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Sez. L. n. 17858/2018). Deve, pertanto procedersi alla valutazione della fondatezza della pretesa avanzata dall' con l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito CP_1 opposto, atteso che l'accertamento della legittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli non è definitivo. Si premette in diritto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità i verbali di accertamento degli obblighi contributivi, in linea con i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. hanno un'efficacia di prova piena fino a querela di falso solo limitatamente ai fatti che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da essi compiuti.
“In tali termini se ne è sempre affermata la loro idoneità ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, in caso di opposizione, sorge l'obbligo dell'opponente di fornire la prova contraria. Ai fini delle altre circostanze in essi contenuti, invece, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, talché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e 3 proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. 07.10.1960, n. 02597, Cass. 06.09.1995, n. 09384). Detto principio, informatore di una serie di decisioni di legittimità, sottende alla ripartizione dell'onere probatorio… donde l'inevitabile onere dell' in considerazione del mancato “accertamento” per CP_1
l'assoluta assenza nel verbale ispettivo di ogni elemento utile a suffragare la pretesa contributiva di fornire la prova dei fatti sottostanti alla riferibilità dell'azienda al settore industria in luogo di quella, da sempre riconosciuto, del settore commercio”. (Cass. N. 6110/1998) Si è altresì, affermato, che “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto CP_2 ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (n. 14965/2012). Ancora: “I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8445/2020). Ebbene, nel caso di specie l' unitamente alle note scritte in CP_1 sostituzione dell'udienza depositate il 30.10.2025, ha prodotto quale riscontro delle proprie pretese il verbale dell'accertamento ispettivo eseguito in data 31.10.2022 nei confronti dell Parte_2
che ha denunciato la sussistenza di un rapporto di lavoro
[...] subordinato in agricoltura con la parte odierna opponente, rapporto disconosciuto all'esito dell'attività ispettiva, perché ritenuto fittizio (il verbale, pur non prodotto unitamente al ricorso, è acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. perché rilevante ai fini della decisione;
si osserva, inoltre, che è 4 stata la stessa ricorrente a chiedere che “che sia ordinata all' la CP_1 produzione del fascicolo amministrativo…”). Ebbene, dalla disamina del verbale ispettivo in data 31.10.2022 e dei relativi allegati, con riferimento agli anni 2018 e 2019 è emerso che l'Azienda : Parte_2
1) ha occupato nell'anno 2018 n. 68 lavoratori per un complessivo di 5307 giornate di lavoro, con un importo complessivo di retribuzioni apparentemente erogate pari ad euro 275.964,00 e nell'anno 2019 n. 51 lavoratori per un complessivo di 4423 giornate, con un importo complessivo di retribuzioni apparentemente erogate pari ad euro 219.717,00; 2) il signor non ha fornito chiarimenti riguardo Parte_2
l'utilizzo del personale e sulle mansioni degli assunti;
3) non ha corrisposto la dovuta contribuzione con un insoluto, pertanto, del 100%;
4) il volume degli acquisti e delle vendite distinto per anno è stato sempre pari a zero. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini, tra gli altri, i rapporti di lavoro formalmente denunciati anche negli anni 2018 e 2019. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in
5 agricoltura che apparentemente esercita, e non dimostra di aver venduto i prodotti risultato dell'attività. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente non sarebbe stata idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, posto che quasi tutti i testi da escutere risultano portatori di un interesse di fatto convergente con quello della ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Né vale a infirmare le conclusioni dell'organo ispettivo la documentazione in questa sede prodotta dalla parte ricorrente (buste paga, certificazioni uniche) non essendo essa idonea, di per sé, a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto del ricorso, avendo l' assolto l'onere sulla stessa gravante di CP_1 riscontrare la causale dei crediti azionati. Consegue, previo annullamento degli avvisi di addebito opposti perché emessi in violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, una condanna della parte opponente a corrispondere all il relativo CP_1 importo, escluse le spese di notifica. Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla gli avvisi di addebito n. 33420250000611084000, notificato il 14.05.2025 e n. 33420250000701357000, notificato il 26.05.2025 e condanna l'opponente a corrispondere all' gli importi indicati nei Parte_1 CP_1 medesimi avvisi di addebito, escluse le spese di notifica. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 04/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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