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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
1) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1675/2021, avverso l'ordinanza decisoria n. 3318/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, depositata il 09.10.2021 e pubblicata il 12.10.2021 nel giudizio RG n. 5311/2019, non notificata tra
(C.F.: ), nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale corrente in Manfredonia alla via Arte della Ceramica n. 1 (P.I.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco P.IVA_1
Paglione, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in primo grado del 30.01.2020, presso il cui studio elettivamente domicilia in Manfredonia alla via G. Di Vittorio n. 72
-Appellante - e
(C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Paolo Mundo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in secondo grado, presso il cui studio sito elettivamente domicilia in Manfredonia al viale G. Beccarini, 38
-Appellata e appellante in via incidentale– OGGETTO: responsabilità ex art. 1669 c.c. pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 5.08.2019 presso il Tribunale di Foggia, la sig.ra esponeva: CP_1
- di essere proprietaria di due immobili siti in Manfredonia alla via Marco Polo n. 11, costruiti e a lei venduti da , con atto notarile del 19 Parte_1 giugno 2012 e che l'immobile, adibito ad abitazione, mostrava numerosi gravi difetti e vizi di costruzione che ne pregiudicavano la normale fruibilità;
- che non avendo l'impresa edile del provveduto alla eliminazione dei Per_1 vizi e difetti di costruzione, si vedeva costretta a promuovere ricorso per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con la relazione peritale del 26 novembre 2018, nella quale il CTU nominato dava conto delle circostanze lamentate.
- che in data 25 ottobre 2018 veniva formulata una proposta conciliativa che non sortiva alcun effetto.
- che il CTU nominato nel giudizio di AT accertava i vizi e i difetti di costruzione;
-che i ponti termici non corretti – come accertato dal CTU - sono considerati dalla giurisprudenza come gravi difetti di costruzione, Tanto premesso, citava in giudizio il sig. Parte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendone la condanna al
[...] pagamento delle somme necessarie all'eliminazione di tutti i vizi e difetti riscontrati, così come quantificati dal C.T.U., tenuto conto della scelta operata dalla ricorrente, in complessivi € 10.701,78 oltre iva, nonché al pagamento della somma di € 4.125,14 sostenuta per spese ed onorari del CTU e di quella di € 2.415,00 per onorari, spese ed accessori di legge del CTP geom. Persona_2
Il tutto per complessivi € 17.241,92 oltre IVA e accessori come per legge
[...]
(€ 10.701,78), interessi e rivalutazione monetaria dalla richiesta sino all'effettivo soddisfo;
chiedeva altresì, di condannare il resistente al risarcimento del danno morale e/o esistenziale da determinarsi in via equitativa, patito in conseguenza della turbativa al diritto di abitazione per la insalubrità degli ambienti dell'immobile di sua proprietà, determinata dalla presenza diffusa delle muffe e pagina 2 di 13 infine, con riferimento alle spese, la condanna del resistente al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio di merito e di quello per AT n. 6837/2017 RG – Tribunale di Foggia – oltre spese generali, CAP e IVA, se dovuta, come per legge. 1.1 Con atto di comparsa del 30.01.2020 si costituiva il Pt_1
Eccepiva in via preliminare la decadenza e la prescrizione dell'azione proposta, posto che la stipula dell'atto di compravendita dell'immobile era avvenuta con atto per Notar del 19.06.2012, con trasferimento Controparte_2 immediato del possesso, mentre la prima denuncia dei vizi risaliva al 31 gennaio 2017, a lui notiziata il successivo 1° febbraio 2017, quindi oltre cinque anni dall'acquisto, con successiva applicazione dell'art. 1667 c.c. Esponeva inoltre, che i vizi denunciati dovevano essere sicuramente risalenti ad un tempo anteriore alla proposizione del ricorso per a.t.p. e che la ricorrente aveva, di sua iniziativa, installato un impianto termico a pannelli nel pavimento, diverso da quello progettato, facendone un cattivo utilizzo. Osservava inoltre che, riguardo l'impianto di riscaldamento a pavimento, lo stesso CTU aveva evidenziato che nel caso di specie andava effettuata una termoregolazione per singole zone termiche e che, quanto all'isolamento termico ed ai ponti termici, al momento della costruzione dell'immobile, ossia nell'anno 2006, era vigente la normativa di cui al d.lgs 192/2005 che non prevedeva l'obbligo di costruire nell'ottica dei cd. “ponti termici”. Infine, quanto alla problematica relativa ai cassonetti, il resistente eccepiva la prescrizione e decadenza dell'azione, evidenziando che nel febbraio 2014 (oltre i termini di cui all'art. 1667 c.c.) vennero fatti eseguire a sue spese alcuni lavori per eliminare i problemi ai cassonetti e da quel momento non vi era stata alcuna altra contestazione, se non il ricorso per accertamento tecnico preventivo. Tanto premesso, così concludeva: “In via pregiudiziale e preliminare: accogliere le sollevate eccezioni di decadenza delle contestazioni e di prescrizione dell'azione e, conseguentemente, rigettare il proposto ricorso con ogni relativo provvedimento di legge. Nel merito: senza comunque voler rinunciare alle sollevate eccezioni pregiudiziali rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per quanto ampiamente dedotto, eccepito ed argomentato con il presente atto con ogni conseguenza di legge. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario per il caso di specie. Vittoria di spese e compenso con distrazione della presente fase di giudizio.” pagina 3 di 13 In via istruttoria il resistente chiedeva deferirsi interrogatorio formale sulla persona della ricorrente e, all'esito, di ammettersi prova testimoniale a mezzo del geom. . Persona_3
1.3 Acquisito il fascicolo relativo al procedimento per AT n. 6837/2017 R.G. e precisate le conclusioni, con ordinanza del 9.10.2021, il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvedeva: “1) Accertata la sussistenza ex art. 1669 c.c. di vizi e difetti di costruzione degli immobili siti in via Marco Poli n. 11, così come in premessa individuati e dichiarata la responsabilità di per gli stessi, condanna quest'ultimo al pagamento di € Parte_1
10.701,78, quali somme necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione, in favore di oltre interessi legali dalla data di pubblicazione e sino al CP_1 soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali sostenute da quest'ultima che quantifica per il presente giudizio in euro 2.425,00 per compenso professionale, oltre borsuali per euro 118,50, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali sostenute da quest'ultima per il giudizio di AT e che quantifica in euro 2.225,00 per compenso professionale, oltre borsuali per euro 172,46, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali come per legge, oltre euro 2.415,00 per spese di consulenza tecnica di parte;
4) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del resistente, quale parte soccombente, con il conseguente diritto della ricorrente di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.”
Il Tribunale, in via preliminare, riteneva non fondata l'eccezione di decadenza dalla azione e della prescrizione della stessa per il decorso dei termini ex art. 1667 c.c. poiché, vertendosi in tema di condizione termica dell'edificio, nonché di carenze nella impermeabilizzazione, i relativi vizi fossero da qualificare come gravi difetti di costruzione ex art.1669 c.c. (Cass. Civ. 02.03.1998, n. 2260) e, come tali, soggetti al termine di prescrizione decennale, dal momento che la pagina 4 di 13 giurisprudenza considera quali “gravi difetti” dell'edificio, anche la realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera -quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.-, purché essi compromettano la sua funzionalità e l'abitabilità e siano altresì eliminabili solo con lavori di manutenzione
- nel merito, accoglieva la domanda poiché dall'esame della consulenza tecnica di ufficio risultavano chiaramente la presenza di ponti termici non adeguati, con un ambiente che risultava non sufficientemente isolato e quindi con un alto rischio per la formazione di muffe. Allo stesso modo rilevava la presenza di importanti infiltrazioni di aria provenienti dal cassonetto. Considerava, in altri termini che, la presenza di muffe e infiltrazioni di aria esterna compromettessero inevitabilmente la fruibilità ed abitabilità dell'abitazione e che su ciò non influisse in alcun modo la questione dell'impianto di riscaldamento sollevata da parte resistente. Riconosceva, pertanto, una responsabilità ex art. 1669 cc del costruttore. Con riferimento, invece, alla domanda relativa al risarcimento dei danni morali e/o esistenziali asseritamente subiti dalla ricorrente a seguito dei fatti denunciati, la rigettava in quanto non provata.
2.1 Con atto di appello notificato l'11.11.2021 il Sig. nella spiegata qualità, Pt_1 ha proposto appello avverso la predetta ordinanza. Con il primo motivo lamenta l'erroneità della motivazione laddove è stata riconosciuta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 cod. civ.. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'appellante ha rilevato che il C.T.U. Ing. ha specificato nella sua Persona_4 relazione peritale a pagina 57 paragrafo 3.7.3, che la trasmittanza della parete di 0,302 W/m²K è ben al di sotto di quella limite 0,50 W/m²K definita nell'Allegato C tabella 2 del decreto, secondo la fascia climatica D di riferimento per il comune di Manfredonia. Inoltre, lo stesso CTU a pagina 58 ha riferito che la trasmittanza termica del ponte termico è di 0,713 W/m²K, pertanto la media tra parete corrente più ponte termico è di 0,50 W/m²K, perfettamente in linea con il limite di legge. Ancor più pagina 5 di 13 nelle indagini e nelle verifiche svolte è stato accertato che le strutture: parete e ponte termico, non sono soggette a problemi di condensa superficiale o interstiziale, verifica obbligatoria ai sensi del DLgs 192/05, che però come scrive il CTU a pag. 73 nelle risposte del quesito n.3: "Tale comma obbligava i progettisti a progettare strutture opache verificate alla sola condensa superficiale ed interstiziale (diagramma di Glaser) mentre nulla riferiva in merito alla verifica di formazione di muffa (recepito successivamente dalle normative con decreto ministeriale 26/06/2015)". Anche le trasmittanze termiche degli infissi esterni risultano conformi alle verifiche di legge. Dunque, a ben esaminare la C.T.U., - aggiunge l'appellante - non può assolutamente affermarsi che vi siano “gravi difetti di costruzione” atteso che le problematiche lamentate dalla sig.ra sono esclusivamente CP_1 imputabili alla stessa per aver la stessa: a) voluto e fatto realizzare personalmente l'impianto a pavimento;
b) per non essere stato l'impianto termico a pavimento realizzato a regola d'arte (così come riferito dal C.T.U.); c) per non aver fatto realizzare un sistema di termoregolazione per singole zone termiche ovvero per singolo ambiente, dividendo l'appartamento in più zone per esposizione ed uso (così come riferito dal C.T.U.); d) per aver fatto realizzare un impianto termico non conforme alla normativa vigente non permettendo una regolazione termica uniformemente bilanciata nei singoli ambienti costituenti l'appartamento (così come riferito dal C.T.U.); e) per non aver comunque correttamente regolamentato l'impianto termico per l'intero appartamento o per singoli ambienti. Infine l'appellante evidenzia come lo stesso C.T.U. abbia riferito che l'appartamento è stato realizzato conformemente al D.Lgs 192/2005 in vigore all'epoca della richiesta di Permesso di Costruire del 23/6/2006. Con il secondo motivo il lamenta l'erronea applicazione dei termini di Pt_1 decadenza e prescrizione, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che abbia tacitamente riconosciuto i vizi bel bene allorquando, nel febbraio 2014, ha proposto ed effettuato lavori di riparazione dei cassonetti, tramite azienda di fiducia. In realtà, secondo la prospettazione di parte appellante, fu il tecnico di fiducia della sig.ra a proporre, far realizzare e porre in opera i lavori, CP_1
pagina 6 di 13 mentre si limitava a pagarne i costi pro bono pacis e non riconoscendo i vizi dell'opera. Con il terzo motivo il lamenta l'error in procedendo allorquando il Giudice Pt_1 di prime cure non ha ritenuto opportuno procedere al mutamento del rito, da sommario ad ordinario, e non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti e ha, pertanto, chiesto ammettersi interrogatorio formale della sig.ra CP_1
e, all'esito, prova testimoniale a mezzo del geom. sulle Persona_3 circostanze nn. 2), 3), 4) e 5) di cui all'interrogatorio formale. Ha chiesto, infine, ammettersi C.T.U. al fine di stabilire il nesso di causalità tra la inidoneità della realizzazione e del funzionamento dell'impianto termico a pavimento ed i ponti termici che il C.T.U. dell'A.T.P. conferma essere conformi a legge.
Con il quarto motivo impugna la decisione in ordine alle spese. Tanto premesso, così conclude: “In via preliminare: sospendere, ex art. 283 c.p.c. l'impugnata ordinanza decisoria sussistendone i presupposti di legge;
In via principale: accogliere il proposto gravame e, per l'effetto: - riformare l'impugnata ordinanza ex art. 281 sexies c.p.c. con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
accogliere il proposto gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione per i motivi tutti libellati nel presente atto, accogliere le conclusioni di cui alla memoria di costituzione del 30.01.2020 che qui si abbiano per integralmente ritrascritte così come riportate nel fatto del presente atto con ogni conseguenziale provvedimento di legge. condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” 2.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 4.2.2022, si è costituita la per chiedere, in via preliminare, il rigetto CP_1 della istanza di sospensione della esecutorietà dell'ordinanza di primo grado e, nel merito, il rigetto dell'appello
Formula inoltre appello incidentale, con cui chiede la liquidazione dell'iva, pari a € 1.573,82, sugli importi riconosciuti nell'ordinanza di primo grado per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione, già riconosciuti in complessivi € 10.701,78. Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado. 2.3 La Corte, con ordinanza del 4.3.2022, pubblicata l'8.3.2022, ha rigettato l'istanza di inibitoria e la causa, dapprima riservata per la decisione, con ordinanza del 7.6.2023, è stata rimessa sul ruolo perché il CTU nominato in pagina 7 di 13 primo grado, Ing. rendesse per iscritto chiarimenti sui Persona_4 seguenti quesiti: Dica il CTU se “
1. I difetti (ponti termici, macchie di condensa e/o muffa, umidità ambientale, sfarinamenti di pitturazioni e/o intonaco), lamentati dalla signora CP_1 proprietaria dell'appartamento in questione, indipendentemente dalla normativa vigente al momento della costruzione dell'immobile in relazione alla progettazione di edifici ad alta efficienza energetica (D.Leg. 192/2005), influiscano negativamente sulla vivibilità, salubrità e fruibilità dello stesso appartamento dal punto di vista abitativo, come nel caso in cui la realizzazione sia stata tale da comprometterne la funzionalità e/o abitabilità e possano essere risolti solo tramite lavori di manutenzione;
2. se vi sia nesso di causalità tra la inidoneità della realizzazione e del funzionamento dell'impianto termico a pavimento e i ponti termici lamentati dalla signora e se è previsto, secondo CP_1 una norma, una linea guida o una prassi basata sulle buone pratiche, che i difetti causati da un ponte termico o da una cattiva coibentazione debbano essere compensati dal sistema di riscaldamento.” In data 3.5.24 il CTU nominato ha depositato i chiarimenti richiesti, concludendo che: “l'insufficiente coibentazione ed i ponti termici non possono essere compensati dal sistema di riscaldamento, inoltre non vi è nesso di causalità fra la inidoneità della realizzazione e del funzionamento dell'impianto termico a pavimento e i ponti termici, sebbene l'impianto di riscaldamento non sia sufficientemente dimensionato o termoregolato in alcuni ambienti e anche se fosse stato sufficientemente dimensionato, la problematica della formazione di muffe, sarebbe rimasta manifestandosi casomai in misura minore.” Il CTU pertanto, ha proposto come possibili soluzioni al problema della presenza delle muffe nell'immobile della sia il cd. “cappotto” sia la CP_1 realizzazione di unità di ventilazione meccanica controllata (VCM). 2.3 All'udienza del 10.7.2024 il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo di appello, così come proposto dal è fondato e assorbe Pt_1
i restanti motivi, nonché l'appello incidentale della CP_1
pagina 8 di 13 Premesso che non si rinviene motivo di censura in ordine alla applicabilità dell'articolo 1669 cc al caso di specie (l'appellante deduce che non vi siano ponti termici critici), costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello per il quale tale disposizione configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7634 del 31/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11947 del 08/08/2002). L'art.1669 c.c., benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto è, infatti, diretto alla tutela dell'esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata. Pertanto, l'azione di responsabilità ivi prevista può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata. Secondo l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità l'azione ex art. 1669 c.c. è esperibile per far valere gravi difetti dell'edificio che, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, si sostanzino in vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino o menomino in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità della medesima. Tra i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. sono comprese le deficienze costruttive vere e proprie, quelle, cioè, che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei o non a regola d'arte. È stato, inoltre, ulteriormente chiarito, ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c., che costituiscono difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa. Da siffatto inquadramento della fattispecie concreta discende inoltre l'operatività del criterio di distribuzione dell'onere della prova desumibile dall'art. 1669 c.c., disposizione che, nonostante la sua collocazione nell'ambito della disciplina contrattuale dell'appalto, configura un'ipotesi di responsabilità aquiliana in quanto tende a tutelare le esigenze di ordine pubblico della pagina 9 di 13 conservazione e della funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata (Cass. ord. n. 17955 del 2024; Cass. Sez. 1, Sent. n. 2098 del 01/04/1980). Tale fattispecie ha carattere di specialità rispetto all'art. 2043 in quanto, pur non configurandosi a carico del costruttore un'ipotesi di responsabilità oggettiva, né una presunzione assoluta di colpa, grava pur sempre sul medesimo una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta non già attraverso la generica prova di aver usato, nella realizzazione dell'opera, tutta la diligenza possibile, ma con la positiva e specifica dimostrazione della mancanza di responsabilità, attraverso l'allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti . Ne deriva che quando vengono ravvisati vizi, difetti o carenze strutturali dello stabile, tali da compromettere o limitare l'abitabilità, la funzionalità o il normale godimento la colpa del costruttore è presunta. Purtuttavia tale presunzione non esclude, ma anzi implica, che l'onere di provare la sussistenza dei difetti costruttivi e di un nesso di causalità con l'attività dell'appaltatore gravi sul committente. Ebbene, chiarita la cornice normativa entro la quale esaminare il caso di specie, dalla lettura attenta delle risultanze della CTU espletata dall'ing. Persona_4
in sede di AT , cui si ritiene di poter aderire, ravvisata l'attendibilità
[...] degli esiti della stessa, risulta l'assenza di responsabilità del costruttore Pt_1
Come evidenziato dallo stesso appellante - il CTU analizzando l'ipotesi di ponti termici critici, afferma a pagina 57 paragrafo 3.7.3, che la trasmittanza della parete di 0,302 W/m²K è ben al di sotto di quella limite 0,50 W/m²K definita nell'Allegato C tabella 2 del decreto, secondo la fascia climatica D di riferimento per il comune di Manfredonia. Inoltre, lo stesso CTU a pagina 58 riferisce che la trasmittanza termica del ponte termico è di 0,713 W/m²K, pertanto la media tra parete corrente più ponte termico è di 0,50 W/m²K, perfettamente in linea con il limite di legge. Ancor più nelle indagini e nelle verifiche svolte accerta che le strutture: parete e ponte termico, non sono soggette a problemi di condensa superficiale o interstiziale, verifica obbligatoria ai sensi del DLgs 192/05, che però come scrive il CTU a pag. 73 nelle risposte del quesito n.3: "Tale comma obbligava i progettisti a progettare strutture opache verificate alla sola condensa superficiale ed interstiziale (diagramma di Glaser) mentre nulla riferiva in merito alla verifica di formazione di muffa (recepito successivamente dalle normative con decreto pagina 10 di 13 ministeriale 26/06/2015)". Anche le trasmittanze termiche degli infissi esterni risultano conformi alle verifiche di legge, così come pure le murature esterne Semplificando, il CTU afferma che nell'appartamento della non vi è la CP_1 possibilità di formazione di condensa, ma in esso sono presenti zone dove vi è la possibilità di ponti termici critici che conducono alla formazione della muffa. Senochè – deduce e documenta il CTU - l'appartamento è stato progettato, ai fini dei requisiti di prestazione energetica previsti dalla normativa vigente all'epoca della relativa costruzione, conformemente al D.Lgs.192/2005 in vigore all'epoca della richiesta di Permesso di Costruire del 23.06.2006 che prevedeva all'ALL.I c.10 una temperatura progettuale interna di 20°C e U.R. 65% con condizioni esterne come da UNI 10349 dai climatici. Tale comma obbligava i progettisti a progettare strutture opache verificate alla sola condensa superficiale ed interstiziale (diagramma di Glaser) mentre nulla riferiva in merito alla verifica di formazione di muffa (recepito successivamente dalle normative con decreto ministeriale 26/06/2015)". Il CTU ha ulteriormente specificato che “l'impresa ha costruito eseguendo un progetto approvato con permesso di costruire n.112/2007, realizzando la stratigrafia progettualmente prevista (rispettando la normativa vigente al momento della richiesta del titolo abilitativo in materia di isolamento termico e rispetto ambientale). Tutto l'accertamento è stato condotto seguendo l'iter normativo che avrebbe dovuto rispettare l'impresa in base alle normative vigenti all'atto della richiesta del permesso di costruire. Purtroppo pur rispettando la normativa, di sono verificate le condizioni per la formazione di muffa in alcune camere” Infine il CTU ha chiarito che “l'insufficiente coibentazione ed i ponti termici non possono essere compensati dal sistema di riscaldamento” (Cfr. conclusioni chiarimenti CTU resi nel presente grado di giudizio) e dunque non rileva quanto l'appellante abbia dedotto e cioè che l'impianto di riscaldamento a pavimento non sia stato realizzato dalla a regola d'arte perché non prevede un CP_1 sistema di termoregolazione per singole zone termiche ovvero per singolo ambiente e dunque non permette una regolazione termica uniformemente bilanciata nei singoli ambienti costituenti l'appartamento. In merito alla insussistenza del nesso di causalità tra la inidoneità della realizzazione dell'impianto termico a pavimento e del suo funzionamento e i ponti termici, infatti, il CTU nominato ha chiarito che non vi è alcun nesso di causalità,
pagina 11 di 13 “sebbene l'impianto di riscaldamento non sia sufficientemente dimensionato o termoregolato in alcuni ambienti e, anche se fosse stato sufficientemente dimensionato, la problematica della formazione di muffe sarebbe rimasta manifestandosi casomai in misura minore”. In conclusione, la presunzione iuris tantum di colpa dell'appaltatore ex art.1669 c.c. risulta vinta, nel caso di specie, con la prova data dal di aver dato Pt_1 corretta esecuzione all'intervento edilizio secondo la piena osservanza delle regole dell'arte costruttiva esistenti al momento della edificazione (Cass.sent. n.3659/2024). La domanda della va pertanto rigettata, con assorbimento dell'appello CP_1 incidentale da quest'ultima proposto.
4. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della e a favore del e vengono CP_1 Pt_1 liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri medi tra i minimi e i medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n.55- in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta. Spese da distrarsi a favore del difensore del Avv. Francesco Pt_1
Paglione, dichiaratosi antistatario A carico della vanno poste anche le spese di AT, nonché le spese – CP_1 liquidate con separato decreto – aventi ad oggetto i chiarimenti che il CTU ha reso nel presente grado di giudizio
5. A carico della non va posto il raddoppio del contributo unificato in CP_1 relazione all'appello incidentale. Secondo quanto statuito dalla Cassazione (cfr. Cass. n.17281/2023) il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (v. Cass., sez. un., n. 4315 del 20/02/2020) evidenziandosi, peraltro, che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma, ripetesi, al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza decisoria n. 3318/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, depositata il 09.10.2021 e pubblicata il 12.10.2021, non notificata, proposto da , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, con atto di citazione notificato in data 11.11.2021, nei confronti di ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza decisoria impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida:
-per il giudizio di primo grado in complessivi € 3808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.A.P. come per legge;
-per il giudizio di secondo grado in complessivi € 4712,50 (di cui € 4357,00 per compensi professionali ed € 355,50 per spese borsuali), oltre rimborso spese forfettarie del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.A.P. come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Paglione, dichiaratosi antistario;
3) pone a carico della le spese di atp che quantifica in € 2425,00 per CP_1 compenso professionale ed € 172,46 per spese borsuali oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.A.P. come per legge;
4) pone altresì a carico della le spese di CTU per chiarimenti richiesti CP_1 nel presente grado di giudizio e liquidate con separato decreto
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 13 di 13
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
1) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1675/2021, avverso l'ordinanza decisoria n. 3318/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, depositata il 09.10.2021 e pubblicata il 12.10.2021 nel giudizio RG n. 5311/2019, non notificata tra
(C.F.: ), nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale corrente in Manfredonia alla via Arte della Ceramica n. 1 (P.I.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco P.IVA_1
Paglione, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in primo grado del 30.01.2020, presso il cui studio elettivamente domicilia in Manfredonia alla via G. Di Vittorio n. 72
-Appellante - e
(C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Paolo Mundo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in secondo grado, presso il cui studio sito elettivamente domicilia in Manfredonia al viale G. Beccarini, 38
-Appellata e appellante in via incidentale– OGGETTO: responsabilità ex art. 1669 c.c. pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 5.08.2019 presso il Tribunale di Foggia, la sig.ra esponeva: CP_1
- di essere proprietaria di due immobili siti in Manfredonia alla via Marco Polo n. 11, costruiti e a lei venduti da , con atto notarile del 19 Parte_1 giugno 2012 e che l'immobile, adibito ad abitazione, mostrava numerosi gravi difetti e vizi di costruzione che ne pregiudicavano la normale fruibilità;
- che non avendo l'impresa edile del provveduto alla eliminazione dei Per_1 vizi e difetti di costruzione, si vedeva costretta a promuovere ricorso per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con la relazione peritale del 26 novembre 2018, nella quale il CTU nominato dava conto delle circostanze lamentate.
- che in data 25 ottobre 2018 veniva formulata una proposta conciliativa che non sortiva alcun effetto.
- che il CTU nominato nel giudizio di AT accertava i vizi e i difetti di costruzione;
-che i ponti termici non corretti – come accertato dal CTU - sono considerati dalla giurisprudenza come gravi difetti di costruzione, Tanto premesso, citava in giudizio il sig. Parte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendone la condanna al
[...] pagamento delle somme necessarie all'eliminazione di tutti i vizi e difetti riscontrati, così come quantificati dal C.T.U., tenuto conto della scelta operata dalla ricorrente, in complessivi € 10.701,78 oltre iva, nonché al pagamento della somma di € 4.125,14 sostenuta per spese ed onorari del CTU e di quella di € 2.415,00 per onorari, spese ed accessori di legge del CTP geom. Persona_2
Il tutto per complessivi € 17.241,92 oltre IVA e accessori come per legge
[...]
(€ 10.701,78), interessi e rivalutazione monetaria dalla richiesta sino all'effettivo soddisfo;
chiedeva altresì, di condannare il resistente al risarcimento del danno morale e/o esistenziale da determinarsi in via equitativa, patito in conseguenza della turbativa al diritto di abitazione per la insalubrità degli ambienti dell'immobile di sua proprietà, determinata dalla presenza diffusa delle muffe e pagina 2 di 13 infine, con riferimento alle spese, la condanna del resistente al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio di merito e di quello per AT n. 6837/2017 RG – Tribunale di Foggia – oltre spese generali, CAP e IVA, se dovuta, come per legge. 1.1 Con atto di comparsa del 30.01.2020 si costituiva il Pt_1
Eccepiva in via preliminare la decadenza e la prescrizione dell'azione proposta, posto che la stipula dell'atto di compravendita dell'immobile era avvenuta con atto per Notar del 19.06.2012, con trasferimento Controparte_2 immediato del possesso, mentre la prima denuncia dei vizi risaliva al 31 gennaio 2017, a lui notiziata il successivo 1° febbraio 2017, quindi oltre cinque anni dall'acquisto, con successiva applicazione dell'art. 1667 c.c. Esponeva inoltre, che i vizi denunciati dovevano essere sicuramente risalenti ad un tempo anteriore alla proposizione del ricorso per a.t.p. e che la ricorrente aveva, di sua iniziativa, installato un impianto termico a pannelli nel pavimento, diverso da quello progettato, facendone un cattivo utilizzo. Osservava inoltre che, riguardo l'impianto di riscaldamento a pavimento, lo stesso CTU aveva evidenziato che nel caso di specie andava effettuata una termoregolazione per singole zone termiche e che, quanto all'isolamento termico ed ai ponti termici, al momento della costruzione dell'immobile, ossia nell'anno 2006, era vigente la normativa di cui al d.lgs 192/2005 che non prevedeva l'obbligo di costruire nell'ottica dei cd. “ponti termici”. Infine, quanto alla problematica relativa ai cassonetti, il resistente eccepiva la prescrizione e decadenza dell'azione, evidenziando che nel febbraio 2014 (oltre i termini di cui all'art. 1667 c.c.) vennero fatti eseguire a sue spese alcuni lavori per eliminare i problemi ai cassonetti e da quel momento non vi era stata alcuna altra contestazione, se non il ricorso per accertamento tecnico preventivo. Tanto premesso, così concludeva: “In via pregiudiziale e preliminare: accogliere le sollevate eccezioni di decadenza delle contestazioni e di prescrizione dell'azione e, conseguentemente, rigettare il proposto ricorso con ogni relativo provvedimento di legge. Nel merito: senza comunque voler rinunciare alle sollevate eccezioni pregiudiziali rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per quanto ampiamente dedotto, eccepito ed argomentato con il presente atto con ogni conseguenza di legge. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario per il caso di specie. Vittoria di spese e compenso con distrazione della presente fase di giudizio.” pagina 3 di 13 In via istruttoria il resistente chiedeva deferirsi interrogatorio formale sulla persona della ricorrente e, all'esito, di ammettersi prova testimoniale a mezzo del geom. . Persona_3
1.3 Acquisito il fascicolo relativo al procedimento per AT n. 6837/2017 R.G. e precisate le conclusioni, con ordinanza del 9.10.2021, il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvedeva: “1) Accertata la sussistenza ex art. 1669 c.c. di vizi e difetti di costruzione degli immobili siti in via Marco Poli n. 11, così come in premessa individuati e dichiarata la responsabilità di per gli stessi, condanna quest'ultimo al pagamento di € Parte_1
10.701,78, quali somme necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione, in favore di oltre interessi legali dalla data di pubblicazione e sino al CP_1 soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali sostenute da quest'ultima che quantifica per il presente giudizio in euro 2.425,00 per compenso professionale, oltre borsuali per euro 118,50, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali sostenute da quest'ultima per il giudizio di AT e che quantifica in euro 2.225,00 per compenso professionale, oltre borsuali per euro 172,46, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali come per legge, oltre euro 2.415,00 per spese di consulenza tecnica di parte;
4) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del resistente, quale parte soccombente, con il conseguente diritto della ricorrente di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.”
Il Tribunale, in via preliminare, riteneva non fondata l'eccezione di decadenza dalla azione e della prescrizione della stessa per il decorso dei termini ex art. 1667 c.c. poiché, vertendosi in tema di condizione termica dell'edificio, nonché di carenze nella impermeabilizzazione, i relativi vizi fossero da qualificare come gravi difetti di costruzione ex art.1669 c.c. (Cass. Civ. 02.03.1998, n. 2260) e, come tali, soggetti al termine di prescrizione decennale, dal momento che la pagina 4 di 13 giurisprudenza considera quali “gravi difetti” dell'edificio, anche la realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera -quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.-, purché essi compromettano la sua funzionalità e l'abitabilità e siano altresì eliminabili solo con lavori di manutenzione
- nel merito, accoglieva la domanda poiché dall'esame della consulenza tecnica di ufficio risultavano chiaramente la presenza di ponti termici non adeguati, con un ambiente che risultava non sufficientemente isolato e quindi con un alto rischio per la formazione di muffe. Allo stesso modo rilevava la presenza di importanti infiltrazioni di aria provenienti dal cassonetto. Considerava, in altri termini che, la presenza di muffe e infiltrazioni di aria esterna compromettessero inevitabilmente la fruibilità ed abitabilità dell'abitazione e che su ciò non influisse in alcun modo la questione dell'impianto di riscaldamento sollevata da parte resistente. Riconosceva, pertanto, una responsabilità ex art. 1669 cc del costruttore. Con riferimento, invece, alla domanda relativa al risarcimento dei danni morali e/o esistenziali asseritamente subiti dalla ricorrente a seguito dei fatti denunciati, la rigettava in quanto non provata.
2.1 Con atto di appello notificato l'11.11.2021 il Sig. nella spiegata qualità, Pt_1 ha proposto appello avverso la predetta ordinanza. Con il primo motivo lamenta l'erroneità della motivazione laddove è stata riconosciuta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 cod. civ.. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'appellante ha rilevato che il C.T.U. Ing. ha specificato nella sua Persona_4 relazione peritale a pagina 57 paragrafo 3.7.3, che la trasmittanza della parete di 0,302 W/m²K è ben al di sotto di quella limite 0,50 W/m²K definita nell'Allegato C tabella 2 del decreto, secondo la fascia climatica D di riferimento per il comune di Manfredonia. Inoltre, lo stesso CTU a pagina 58 ha riferito che la trasmittanza termica del ponte termico è di 0,713 W/m²K, pertanto la media tra parete corrente più ponte termico è di 0,50 W/m²K, perfettamente in linea con il limite di legge. Ancor più pagina 5 di 13 nelle indagini e nelle verifiche svolte è stato accertato che le strutture: parete e ponte termico, non sono soggette a problemi di condensa superficiale o interstiziale, verifica obbligatoria ai sensi del DLgs 192/05, che però come scrive il CTU a pag. 73 nelle risposte del quesito n.3: "Tale comma obbligava i progettisti a progettare strutture opache verificate alla sola condensa superficiale ed interstiziale (diagramma di Glaser) mentre nulla riferiva in merito alla verifica di formazione di muffa (recepito successivamente dalle normative con decreto ministeriale 26/06/2015)". Anche le trasmittanze termiche degli infissi esterni risultano conformi alle verifiche di legge. Dunque, a ben esaminare la C.T.U., - aggiunge l'appellante - non può assolutamente affermarsi che vi siano “gravi difetti di costruzione” atteso che le problematiche lamentate dalla sig.ra sono esclusivamente CP_1 imputabili alla stessa per aver la stessa: a) voluto e fatto realizzare personalmente l'impianto a pavimento;
b) per non essere stato l'impianto termico a pavimento realizzato a regola d'arte (così come riferito dal C.T.U.); c) per non aver fatto realizzare un sistema di termoregolazione per singole zone termiche ovvero per singolo ambiente, dividendo l'appartamento in più zone per esposizione ed uso (così come riferito dal C.T.U.); d) per aver fatto realizzare un impianto termico non conforme alla normativa vigente non permettendo una regolazione termica uniformemente bilanciata nei singoli ambienti costituenti l'appartamento (così come riferito dal C.T.U.); e) per non aver comunque correttamente regolamentato l'impianto termico per l'intero appartamento o per singoli ambienti. Infine l'appellante evidenzia come lo stesso C.T.U. abbia riferito che l'appartamento è stato realizzato conformemente al D.Lgs 192/2005 in vigore all'epoca della richiesta di Permesso di Costruire del 23/6/2006. Con il secondo motivo il lamenta l'erronea applicazione dei termini di Pt_1 decadenza e prescrizione, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che abbia tacitamente riconosciuto i vizi bel bene allorquando, nel febbraio 2014, ha proposto ed effettuato lavori di riparazione dei cassonetti, tramite azienda di fiducia. In realtà, secondo la prospettazione di parte appellante, fu il tecnico di fiducia della sig.ra a proporre, far realizzare e porre in opera i lavori, CP_1
pagina 6 di 13 mentre si limitava a pagarne i costi pro bono pacis e non riconoscendo i vizi dell'opera. Con il terzo motivo il lamenta l'error in procedendo allorquando il Giudice Pt_1 di prime cure non ha ritenuto opportuno procedere al mutamento del rito, da sommario ad ordinario, e non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti e ha, pertanto, chiesto ammettersi interrogatorio formale della sig.ra CP_1
e, all'esito, prova testimoniale a mezzo del geom. sulle Persona_3 circostanze nn. 2), 3), 4) e 5) di cui all'interrogatorio formale. Ha chiesto, infine, ammettersi C.T.U. al fine di stabilire il nesso di causalità tra la inidoneità della realizzazione e del funzionamento dell'impianto termico a pavimento ed i ponti termici che il C.T.U. dell'A.T.P. conferma essere conformi a legge.
Con il quarto motivo impugna la decisione in ordine alle spese. Tanto premesso, così conclude: “In via preliminare: sospendere, ex art. 283 c.p.c. l'impugnata ordinanza decisoria sussistendone i presupposti di legge;
In via principale: accogliere il proposto gravame e, per l'effetto: - riformare l'impugnata ordinanza ex art. 281 sexies c.p.c. con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
accogliere il proposto gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione per i motivi tutti libellati nel presente atto, accogliere le conclusioni di cui alla memoria di costituzione del 30.01.2020 che qui si abbiano per integralmente ritrascritte così come riportate nel fatto del presente atto con ogni conseguenziale provvedimento di legge. condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” 2.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 4.2.2022, si è costituita la per chiedere, in via preliminare, il rigetto CP_1 della istanza di sospensione della esecutorietà dell'ordinanza di primo grado e, nel merito, il rigetto dell'appello
Formula inoltre appello incidentale, con cui chiede la liquidazione dell'iva, pari a € 1.573,82, sugli importi riconosciuti nell'ordinanza di primo grado per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione, già riconosciuti in complessivi € 10.701,78. Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado. 2.3 La Corte, con ordinanza del 4.3.2022, pubblicata l'8.3.2022, ha rigettato l'istanza di inibitoria e la causa, dapprima riservata per la decisione, con ordinanza del 7.6.2023, è stata rimessa sul ruolo perché il CTU nominato in pagina 7 di 13 primo grado, Ing. rendesse per iscritto chiarimenti sui Persona_4 seguenti quesiti: Dica il CTU se “
1. I difetti (ponti termici, macchie di condensa e/o muffa, umidità ambientale, sfarinamenti di pitturazioni e/o intonaco), lamentati dalla signora CP_1 proprietaria dell'appartamento in questione, indipendentemente dalla normativa vigente al momento della costruzione dell'immobile in relazione alla progettazione di edifici ad alta efficienza energetica (D.Leg. 192/2005), influiscano negativamente sulla vivibilità, salubrità e fruibilità dello stesso appartamento dal punto di vista abitativo, come nel caso in cui la realizzazione sia stata tale da comprometterne la funzionalità e/o abitabilità e possano essere risolti solo tramite lavori di manutenzione;
2. se vi sia nesso di causalità tra la inidoneità della realizzazione e del funzionamento dell'impianto termico a pavimento e i ponti termici lamentati dalla signora e se è previsto, secondo CP_1 una norma, una linea guida o una prassi basata sulle buone pratiche, che i difetti causati da un ponte termico o da una cattiva coibentazione debbano essere compensati dal sistema di riscaldamento.” In data 3.5.24 il CTU nominato ha depositato i chiarimenti richiesti, concludendo che: “l'insufficiente coibentazione ed i ponti termici non possono essere compensati dal sistema di riscaldamento, inoltre non vi è nesso di causalità fra la inidoneità della realizzazione e del funzionamento dell'impianto termico a pavimento e i ponti termici, sebbene l'impianto di riscaldamento non sia sufficientemente dimensionato o termoregolato in alcuni ambienti e anche se fosse stato sufficientemente dimensionato, la problematica della formazione di muffe, sarebbe rimasta manifestandosi casomai in misura minore.” Il CTU pertanto, ha proposto come possibili soluzioni al problema della presenza delle muffe nell'immobile della sia il cd. “cappotto” sia la CP_1 realizzazione di unità di ventilazione meccanica controllata (VCM). 2.3 All'udienza del 10.7.2024 il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo di appello, così come proposto dal è fondato e assorbe Pt_1
i restanti motivi, nonché l'appello incidentale della CP_1
pagina 8 di 13 Premesso che non si rinviene motivo di censura in ordine alla applicabilità dell'articolo 1669 cc al caso di specie (l'appellante deduce che non vi siano ponti termici critici), costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello per il quale tale disposizione configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7634 del 31/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11947 del 08/08/2002). L'art.1669 c.c., benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto è, infatti, diretto alla tutela dell'esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata. Pertanto, l'azione di responsabilità ivi prevista può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata. Secondo l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità l'azione ex art. 1669 c.c. è esperibile per far valere gravi difetti dell'edificio che, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, si sostanzino in vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino o menomino in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità della medesima. Tra i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. sono comprese le deficienze costruttive vere e proprie, quelle, cioè, che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei o non a regola d'arte. È stato, inoltre, ulteriormente chiarito, ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c., che costituiscono difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa. Da siffatto inquadramento della fattispecie concreta discende inoltre l'operatività del criterio di distribuzione dell'onere della prova desumibile dall'art. 1669 c.c., disposizione che, nonostante la sua collocazione nell'ambito della disciplina contrattuale dell'appalto, configura un'ipotesi di responsabilità aquiliana in quanto tende a tutelare le esigenze di ordine pubblico della pagina 9 di 13 conservazione e della funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata (Cass. ord. n. 17955 del 2024; Cass. Sez. 1, Sent. n. 2098 del 01/04/1980). Tale fattispecie ha carattere di specialità rispetto all'art. 2043 in quanto, pur non configurandosi a carico del costruttore un'ipotesi di responsabilità oggettiva, né una presunzione assoluta di colpa, grava pur sempre sul medesimo una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta non già attraverso la generica prova di aver usato, nella realizzazione dell'opera, tutta la diligenza possibile, ma con la positiva e specifica dimostrazione della mancanza di responsabilità, attraverso l'allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti . Ne deriva che quando vengono ravvisati vizi, difetti o carenze strutturali dello stabile, tali da compromettere o limitare l'abitabilità, la funzionalità o il normale godimento la colpa del costruttore è presunta. Purtuttavia tale presunzione non esclude, ma anzi implica, che l'onere di provare la sussistenza dei difetti costruttivi e di un nesso di causalità con l'attività dell'appaltatore gravi sul committente. Ebbene, chiarita la cornice normativa entro la quale esaminare il caso di specie, dalla lettura attenta delle risultanze della CTU espletata dall'ing. Persona_4
in sede di AT , cui si ritiene di poter aderire, ravvisata l'attendibilità
[...] degli esiti della stessa, risulta l'assenza di responsabilità del costruttore Pt_1
Come evidenziato dallo stesso appellante - il CTU analizzando l'ipotesi di ponti termici critici, afferma a pagina 57 paragrafo 3.7.3, che la trasmittanza della parete di 0,302 W/m²K è ben al di sotto di quella limite 0,50 W/m²K definita nell'Allegato C tabella 2 del decreto, secondo la fascia climatica D di riferimento per il comune di Manfredonia. Inoltre, lo stesso CTU a pagina 58 riferisce che la trasmittanza termica del ponte termico è di 0,713 W/m²K, pertanto la media tra parete corrente più ponte termico è di 0,50 W/m²K, perfettamente in linea con il limite di legge. Ancor più nelle indagini e nelle verifiche svolte accerta che le strutture: parete e ponte termico, non sono soggette a problemi di condensa superficiale o interstiziale, verifica obbligatoria ai sensi del DLgs 192/05, che però come scrive il CTU a pag. 73 nelle risposte del quesito n.3: "Tale comma obbligava i progettisti a progettare strutture opache verificate alla sola condensa superficiale ed interstiziale (diagramma di Glaser) mentre nulla riferiva in merito alla verifica di formazione di muffa (recepito successivamente dalle normative con decreto pagina 10 di 13 ministeriale 26/06/2015)". Anche le trasmittanze termiche degli infissi esterni risultano conformi alle verifiche di legge, così come pure le murature esterne Semplificando, il CTU afferma che nell'appartamento della non vi è la CP_1 possibilità di formazione di condensa, ma in esso sono presenti zone dove vi è la possibilità di ponti termici critici che conducono alla formazione della muffa. Senochè – deduce e documenta il CTU - l'appartamento è stato progettato, ai fini dei requisiti di prestazione energetica previsti dalla normativa vigente all'epoca della relativa costruzione, conformemente al D.Lgs.192/2005 in vigore all'epoca della richiesta di Permesso di Costruire del 23.06.2006 che prevedeva all'ALL.I c.10 una temperatura progettuale interna di 20°C e U.R. 65% con condizioni esterne come da UNI 10349 dai climatici. Tale comma obbligava i progettisti a progettare strutture opache verificate alla sola condensa superficiale ed interstiziale (diagramma di Glaser) mentre nulla riferiva in merito alla verifica di formazione di muffa (recepito successivamente dalle normative con decreto ministeriale 26/06/2015)". Il CTU ha ulteriormente specificato che “l'impresa ha costruito eseguendo un progetto approvato con permesso di costruire n.112/2007, realizzando la stratigrafia progettualmente prevista (rispettando la normativa vigente al momento della richiesta del titolo abilitativo in materia di isolamento termico e rispetto ambientale). Tutto l'accertamento è stato condotto seguendo l'iter normativo che avrebbe dovuto rispettare l'impresa in base alle normative vigenti all'atto della richiesta del permesso di costruire. Purtroppo pur rispettando la normativa, di sono verificate le condizioni per la formazione di muffa in alcune camere” Infine il CTU ha chiarito che “l'insufficiente coibentazione ed i ponti termici non possono essere compensati dal sistema di riscaldamento” (Cfr. conclusioni chiarimenti CTU resi nel presente grado di giudizio) e dunque non rileva quanto l'appellante abbia dedotto e cioè che l'impianto di riscaldamento a pavimento non sia stato realizzato dalla a regola d'arte perché non prevede un CP_1 sistema di termoregolazione per singole zone termiche ovvero per singolo ambiente e dunque non permette una regolazione termica uniformemente bilanciata nei singoli ambienti costituenti l'appartamento. In merito alla insussistenza del nesso di causalità tra la inidoneità della realizzazione dell'impianto termico a pavimento e del suo funzionamento e i ponti termici, infatti, il CTU nominato ha chiarito che non vi è alcun nesso di causalità,
pagina 11 di 13 “sebbene l'impianto di riscaldamento non sia sufficientemente dimensionato o termoregolato in alcuni ambienti e, anche se fosse stato sufficientemente dimensionato, la problematica della formazione di muffe sarebbe rimasta manifestandosi casomai in misura minore”. In conclusione, la presunzione iuris tantum di colpa dell'appaltatore ex art.1669 c.c. risulta vinta, nel caso di specie, con la prova data dal di aver dato Pt_1 corretta esecuzione all'intervento edilizio secondo la piena osservanza delle regole dell'arte costruttiva esistenti al momento della edificazione (Cass.sent. n.3659/2024). La domanda della va pertanto rigettata, con assorbimento dell'appello CP_1 incidentale da quest'ultima proposto.
4. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della e a favore del e vengono CP_1 Pt_1 liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri medi tra i minimi e i medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n.55- in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta. Spese da distrarsi a favore del difensore del Avv. Francesco Pt_1
Paglione, dichiaratosi antistatario A carico della vanno poste anche le spese di AT, nonché le spese – CP_1 liquidate con separato decreto – aventi ad oggetto i chiarimenti che il CTU ha reso nel presente grado di giudizio
5. A carico della non va posto il raddoppio del contributo unificato in CP_1 relazione all'appello incidentale. Secondo quanto statuito dalla Cassazione (cfr. Cass. n.17281/2023) il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (v. Cass., sez. un., n. 4315 del 20/02/2020) evidenziandosi, peraltro, che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma, ripetesi, al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza decisoria n. 3318/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, depositata il 09.10.2021 e pubblicata il 12.10.2021, non notificata, proposto da , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, con atto di citazione notificato in data 11.11.2021, nei confronti di ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza decisoria impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida:
-per il giudizio di primo grado in complessivi € 3808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.A.P. come per legge;
-per il giudizio di secondo grado in complessivi € 4712,50 (di cui € 4357,00 per compensi professionali ed € 355,50 per spese borsuali), oltre rimborso spese forfettarie del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.A.P. come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Paglione, dichiaratosi antistario;
3) pone a carico della le spese di atp che quantifica in € 2425,00 per CP_1 compenso professionale ed € 172,46 per spese borsuali oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.A.P. come per legge;
4) pone altresì a carico della le spese di CTU per chiarimenti richiesti CP_1 nel presente grado di giudizio e liquidate con separato decreto
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
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