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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/08/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 44/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
QUAGLIATO VIRGILIO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. LUCCIARINI OSVALDO e Controparte_1 dall'avv. BUONASSISI FRANCO elett.te dom.to in VIA XI FEBBRAIO 29 61121 PESARO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha riassunto il giudizio d'appello proposto da Parte_1
(Rg 512/2017) avverso , definito con sentenza n. 125/2019, a Controparte_1 Parte_1 seguito di intervenuta cassazione con rinvio di detta pronuncia operata dal Giudice di Legittimità con ordinanza n.33616/2024 (RG 33449/2019) emessa in data 08/11/2024, pubblicata il 20/12/24, comunicata il 08/01/25.
Va premesso che, con ricorso depositato avanti il Tribunale del Lavoro di Pesaro il di Parte_1
pagina 1 di 9 chiedeva la condanna del sig. , previo Controparte_2 Controparte_1 conguaglio con le somme a lui ancora dovute a titolo di TFR e pari ad euro 76.975,02- alla corresponsione, in suo favore, della somma di euro 269.658,15 oltre accessori (ovvero della differente somma che sarebbe risultata in corso di lite). Oltre a ciò chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento, -a titolo risarcitorio- della somma di euro 117.174,69 (ovvero della differente somma che sarebbe risultata in corso di lite).
A fondamento della propria domanda il ricorrente esponeva, in breve, che sin dal Parte_1 momento in cui il venne inquadrato come dirigente (1 marzo 2020), percepì una CP_1 retribuzione fortemente maggiore rispetto quella contrattuale, senza che, a fronte di ciò, vi fossero pattuizioni, individuali o aziendali, che lo consentissero;
inoltre, che per l'effetto della mancata corresponsione ai dipendenti del , per il periodo 1° marzo 2010 – 1° aprile 2012, di contributi Parte_1 previdenziali per euro 299.846,57, il stesso avesse subito, per l'effetto di interessi e sanzioni, Parte_1 danni pari ad euro 117.174,69 che venivano richiesti all'appellante posto che egli, sottoponendo bilanci formalmente in pareggio (ed a fronte ad una realtà per la quale la situazione patrimoniale era deteriorata) impedì la possibilità di fronteggiare all'esborso di somme dovute in termini tali da non sottoporre il datore a sanzioni e interessi.
Si costituiva in primo grado il chiedendo il rigetto del ricorso e promuovendo CP_1 domanda riconvenzionale, mediante la quale chiedeva il pagamento di € 24.500,00 quale residuo rispetto a quanto stabilito dal Commissario Straordinario con decreto 30/2012, nonché il pagamento del
TFR per l'importo complessivo di € 76.975,02 nonché il versamento delle retribuzioni da febbraio ad aprile 2012.
Con sentenza non definitiva n. 333/2016 del 09.12.2016, il Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro respingeva il ricorso in relazione alle domande di ripetizione delle somme erogate a titolo di 6° elemento dirigenziale e contratto integrativo del 2009. Disponeva invece la prosecuzione della causa in relazione alle altre domande di addebito (percezione dell'indennità di contingenza anche dopo il
01.01.2004 e scatti di anzianità anteriori alla nomina a dirigente) e, una volta espletata apposita CTU contabile, con sentenza n. 122/2017, pubblicata in data 16.05.2017, il medesimo Tribunale riteneva che l'importo complessivo dell'indebito ammontasse ad € 192.273,18 (da maggiorarsi con interessi legali a far data dal 3 aprile 2013) e fosse da conguagliarsi con i crediti del convenuto di euro 76.975,02; di euro 24.500,00 (residuo debito di 30mila originari) e di € 10.200,00 (retribuzioni non corrisposte); pertanto, il veniva condannato a restituire al la somma finale di € 80.598,16 CP_1 Parte_1
(dato dalla differenza tra il credito del (€ 192.273,18), e quanto dovuto al dipendente per i Parte_1 titoli di cui sopra (€ 111.675,02)). pagina 2 di 9 Avverso tale sentenza proponeva appello sostenendo, in particolare, come ai Controparte_1 consorzi di bonifica non fossero applicabili le regole del pubblico impiego privatizzato e la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 14 e 15 del CCNL del 28.07.1970.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza 125/2019 pubblicata il 17/05/2019, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado dal
; accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1 CP_1
e per l'effetto condannava il appellato al pagamento, in favore del predetto, della
[...] Parte_1 somma di euro 111.675,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti sino al saldo, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Tale sentenza, in estrema sintesi, affermava che • stante la natura privatistica del , era da ritenersi esclusa Parte_1
l'applicazione del D.Lgs 165/2001 e che non fosse rinvenibile neppure in altra norma il principio di inderogabilità dei massimi stipendiali per tutti i dipendenti degli Enti non rientranti nel novero delle
Pubbliche Amministrazioni in senso stretto. • Tale principio di inderogabilità dei massimi stipendiali non fosse rinvenibile in alcuna norma Costituzionale • «mancando di copertura costituzionale il principio, sancito dall'art 2 terzo comma del D.Lgs 165/2001, dell'inderogabilità dei massimi trattamenti stipendiali previsti dalla Contrattazione Collettiva per i pubblici impiegati, non è consentito ipotizzarne un'operatività riflessa nei confronti del Enti pubblici economici sottoposti al controllo e alla vigilanza dello Stato e degli altri Enti Territoriali» • La Legge Regionale Marche 13/1985 ha previsto che i Consorzi adottino un proprio Statuto e «si diano un ordinamento ispirato a criteri di trasparenza, di tenuta della contabilità, di buona amministrazione del patrimonio e di responsabilità della gestione finanziaria e di trasparenza dei bilanci in modo da consentire il controllo sugli atti e la vigilanza da parte della Giunta regionale» • Anche a voler considerare applicabile l'art. 13 della Legge Regionale ai dipendenti del , l'equiparazione con il regime giuridico dei pubblici impiegati Parte_1 presso le regioni non poteva retroagire al periodo 1997-2003 in cui il trattamento stipendiale dei dipendenti del era regolato dal CCNL del 28/07/1970. • Ritenendo l'insussistenza di alcuna Parte_1 violazione delle regole di trasparenza poste a tutela della gestione del patrimonio e delle finanze, non doveva aversi luogo alcuna restituzione.
Avverso tale sentenza il promuoveva ricorso in Cassazione denunciando Parte_1 la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.1, n.3 cpc dell'art. 19 Legge Regionale delle Marche
n. 13 del 17 aprile 1985 n. 320/2022.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.33616/2024 pubblicata il
20/12/2024 e comunicata via pec dalla cancelleria il 08/01/2025 accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per decidere la pagina 3 di 9 causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
Con il ricorso in riassunzione, il chiede, ora, di condannare, sulla base Parte_1 delle stesse motivazioni di primo grado, il sig. al pagamento della somma di euro CP_1
192.273,18 oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo effettivo, per indebita percezione della somma indicata, oltre alla restituzione delle spese legali liquidate dalla Corte di Appello e corrisposte pari ad € 6.748,00 oltre accessori (tot € 8.561,86) per il primo grado e € 5.200,00 oltre accessori (tot. € 6.597,76) per il secondo.
Nel presente grado, si è costituito , chiedendo io rigetto dell'avversa domanda Controparte_1
per i seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione passiva del convenuto, in quanto i provvedimenti di gestione del personale sono esclusivamente riferibili a determinazioni discrezionali proprie del
Presidente del;
2) carenza di atti di recepimento dell'accordo sindacale disciplinante la Parte_1 retribuzione del sig. 3) intervenuto controllo degli atti di gestione del da parte CP_1 Parte_1 della 4) assenza dell'indebito. Parte_2
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così ripercorso l'iter processuale, questo Collegio ritiene che l'appello all'epoca proposto da fosse infondato, dovendo trovare conferma, sul punto delle domande restitutorie, la Controparte_1 sentenza impugnata, pur se corretta in merito al quantum, in ragione dei pagamenti nel frattempo intercorsi.
In proposito, occorre prendere le mosse dal decisum della Suprema Corte che così si è espressa:
«1. nell'unico motivo, si denuncia (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 legge reg. Marche 17 aprile 1985 n. 13, per avere la Corte di merito omesso di considerare che «qualunque accordo sindacale disciplinante la retribuzione del non CP_1 sarebbe stato opponibile al per la carenza di alcun atto di recepimento», non essendo Parte_1 sufficiente, varata la legge reg. n. 13/1985, un'approvazione di trattamenti aggiuntivi da parte di organi amministrativi o diverse prassi contra legem;
2. il motivo è fondato;
2.1. va premesso che costituisce indirizzo consolidato di legittimità che i consorzi di bonifica abbiano la natura di enti pubblici economici e non funzionali (Cass., sez. un., 10 maggio 1984, n. 2847; più di recente, Cass., sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1547; nonché, per le sezioni semplici, Cass. 20 luglio 2022, n. 22815;
Cass. 4 marzo 2021, n. 6086; Cass. 15 ottobre 2019, n. 26038; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29061; Cass.
10 ottobre 2016, n. 20332; Cass. 17 luglio 2012, n. 12242); infatti, pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e organizzazione, possono operare con caratteri di economicità ed pagina 4 di 9 imprenditorialità, conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali perdite (Cass. SU n. 37307/2022; Cass. 13 luglio 2000, n. 9300; Cass., sez. un., 11 gennaio 1997, n.
191 e 2 aprile 1996, n. 3036); da ciò si è tratta la conseguenza della natura assolutamente paritetica dei relativi rapporti di lavoro, assoggettati ‒ alla stessa stregua di ogni altro rapporto di lavoro ‒ alla contrattazione collettiva, e comunque a un regime privatistico al quale è estraneo il concetto di appartenenza ad un ruolo organico nel significato che tale concetto assume nell'ambito del pubblico impiego» (Cass. n. 2392/2023);
2.2 alla stregua di tali considerazioni, il giudice d'appello ha desunto che non fosse applicabile il principio di inderogabilità dei trattamenti retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di comparto ex art. 2 comma 3 d.lgs. n. 165/2001, disposizione riguardante le sole pubbliche amministrazioni, nel cui novero non rientravano, dunque, i consorzi di bonifica;
ed ha altresì ritenuto ‒ errando sul punto ‒ che non fossero neppure operanti i vincoli dell'art. 19 della legge reg. Marche n. 13 del 1985 perché «per l'intero arco temporale compreso tra gli anni 1997-2003 il trattamento stipendiale del personale in forze al Consorzio è stato disciplinato dal c.c.n.l. 28.7.1970, che ha cessato di avere efficacia solo per effetto della contrattazione collettiva intervenuta nel dicembre 2004»;
2.2 tale ultima affermazione non è esente da censure;
l'art. 19 legge reg. n. 13 del
1985, recante “Ordinamento del personale e degli uffici del ” così recita: «Lo stato giuridico Parte_1
e il trattamento economico del personale dei consorzi di bonifica sono disciplinati dalle leggi regionali di recepimento degli accordi sindacali per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essi dipendenti con decorrenza dalla data di scadenza dei contratti e degli accordi sindacali della categoria vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico spettante ai sensi del comma precedente risulti inferiore a quello in godimento presso il consorzio di bonifica l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera. La disciplina dell'ordinamento amministrativo dei consorzi è approvata con legge regionale sulla base delle proposte formulate dai rispettivi consigli»; ….. 2.3 la
Corte d'appello ha inteso la disposizione in esame nel senso che, per l'intero arco temporale
1997/2003, il trattamento stipendiale resta regolato dal c.c.n.l. (privatistico) del 28.7.1970, il quale consente deroghe in melius al trattamento economico finché non interviene la stipula della nuova contrattazione del dicembre 2004; senonché, così ragionando, i giudici di secondo grado male interpretano la disposizione, il cui testo, lungi dal fare riferimento al rinnovo della contrattazione collettiva, poi (effettivamente) intervenuto nel 2004, si limita a menzionare, quale dies a quo per la vigenza della nuova disciplina sui trattamenti retributivi, la «data di scadenza degli accordi e dei contratti»; in altri termini, il legislatore regionale, nel prevedere l'applicazione ai dipendenti dei consorzi di bonifica degli accordi all'epoca disciplinati dall'art. 10 della legge n. 93 del 1983 ( legge pagina 5 di 9 quadro sul pubblico impiego) e poi sostituiti dalla contrattazione collettiva di comparto (disciplinata dagli artt. 45 e seguenti del d.lgs. n. 29 del 1993), ha voluto estendere al personale dell'ente pubblico economico il medesimo trattamento retributivo riservato ai dipendenti degli enti pubblici territoriali, con conseguente limitazione del potere del datore di lavoro di prevedere trattamenti diversi, anche se di miglior favore;
per il passaggio dall'uno all'altro regime è stato individuato come dies a quo la data di scadenza fissata nel contratto di diritto privato sino a quel momento applicato, senza che potessero assumere rilievo proroghe automatiche e prescindendo, quindi, dall'intervento di una nuova contrattazione, intervenuta, secondo la Corte distrettuale, solo nel 2004; il giudice d'appello, ritenendo che l'art. 19 della legge reg. n. 13/1985 non potesse avere effetti “retroattivi”, in realtà ha fornito della norma una lettura erronea sul piano letterale prima ancora che logico, in tal guisa legittimando delibere consorziali che stabilivano, a termine di durata dell'accordo 28.7.1970, evidentemente già scaduto seppure prorogato, incrementi stipendiali non più consentiti nel nuovo assetto;
3. tanto basta per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, l'8 novembre 2024»
Dunque, secondo la Cassazione, la sentenza della Corte di Appello non ha, erroneamente, tenuto conto dell'operatività, nel caso in esame, dei vincoli dell'art. 19 della legge reg. Marche n. 13 del 1985 recante “Ordinamento del personale e degli uffici del consorzio” e che ha previsto che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dei consorzi di bonifica fossero disciplinati dalle leggi regionali di recepimento degli accordi sindacali per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essi dipendenti “con decorrenza dalla data di scadenza dei contratti e degli accordi sindacali della categoria vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con tale disposizione, prosegue la Corte, il legislatore regionale, nel prevedere l'applicazione ai dipendenti dei consorzi di bonifica degli accordi all'epoca disciplinati dall'art. 10 della legge n. 93 del
1983 ( legge quadro sul pubblico impiego) e poi sostituiti dalla contrattazione collettiva di comparto
(disciplinata dagli artt. 45 e seguenti del d.lgs. n. 29 del 1993), ha voluto estendere al personale dell'ente pubblico economico il medesimo trattamento retributivo riservato ai dipendenti degli enti pubblici territoriali, con conseguente limitazione del potere del datore di lavoro di prevedere trattamenti diversi, anche se di miglior favore;
per il passaggio dall'uno all'altro regime è stato individuato come dies a quo la data di scadenza fissata nel contratto di diritto privato sino a quel momento applicato, senza che potessero assumere rilievo proroghe automatiche e prescindendo, quindi, dall'intervento di pagina 6 di 9 una nuova contrattazione, intervenuta, secondo la Corte distrettuale, solo nel 2004.
In altre parole, pur essendo i degli enti pubblici economici e non funzionali Parte_1 con conseguente natura privatistica dei relativi rapporti di lavoro, nel caso in esame, occorre considerare che, in via di eccezione, nella regione con la legge regionale n. 13 del 1985 si è, Pt_1 invece, stabilito che ai dipendenti dei si applicasse il medesimo trattamento Parte_1 riservato ai dipendenti regionali, con decorrenza dalla scadenza fissata nel contratto di diritto privato fino a quel momento applicato, senza tener conto di proroghe o intervento di nuova contrattazione.
Ebbene, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Corte, si osserva come, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, il CCNL privatistico del 28.7.1970 fosse già scaduto, tant'è che erano stati stipulati degli accordi di rinnovo, come tali non rilevanti, secondo il dictum della
Cassazione.
Ad ogni modo, avendo particolare riguardo al periodo marzo 2003/luglio 2012 per il quale la sentenza di primo grado ha riconosciuto l'esistenza di erogazioni indebite da restituire, si evidenzia come sicuramente, a tale data, il CCNL in parola fosse scaduto, tant'è che il nuovo contratto veniva stipulato nel marzo 2006 con decorrenza dal 1 gennaio 2004.
Dunque, in relazione al periodo oggetto di causa (come detto 2003-2012), sicuramente al rapporto di lavoro del doveva ritenersi applicato il regime giuridico proprio del pubblico CP_1 impiego, in ragione della speciale disciplina dettata per i Consorzi di bonifica con la legge regionale del
1985.
Come affermato dalla Suprema Corte, dunque, non possono legittimarsi “delibere consorziali che stabilivano, a termine di durata dell'accordo 28.7.1970, evidentemente già scaduto seppure prorogato, incrementi stipendiali non più consentiti nel nuovo assetto”.
Di conseguenza, considerata la natura pubblica del rapporto di lavoro in questione, viene a cadere ogni ostacolo alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Circa la quantificazione dell'indebito, come sostenuto dalla parte qui ricorrente in riassunzione, si osserva come l'originario appellante non avesse posto in dubbio l'esatta quantificazione operata con la sentenza di primo grado, sicché sul punto è sceso il giudicato.
Va, infatti, precisato ch il compito demandato alla Corte d'appello, ai fini della rinnovazione del giudizio, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, comprende non solo l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, mediante l'accertamento e la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti al processo, ma anche la possibilità di estendere l'indagine ad altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla sentenza di cassazione, nell'ambito dell'apprezzamento complessivo richiesto ai fini della nuova pronuncia da emettere in pagina 7 di 9 sostituzione di quella cassata, ma nel rispetto, ovviamente, delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 15/06/2023, n. 17240; Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448;
Cass., Sez. lav., 24/10/2019, n. 27337).
Si parla, infatti, di carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, fatta eccezione per le questioni assorbite, su cui la Cassazione non s'è pronunciata per aver arrestato il suo esame su questioni logicamente anteriori. L'esame di ogni altra questione è impedito dalle preclusioni maturate nel passaggio dei gradi o dal giudicato interno. A proposito del giudizio di rinvio viene, infatti, richiamato il fenomeno del consolidamento delle posizioni giuridiche o, come spesso ripete la Suprema Corte (tra le tante, SS.UU. n. 9069/2003), l'esigenza di realizzare “l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio”, mediante l'applicazione delle “regole che disciplinano il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni”.
In questo quadro, poco comprensibili e, comunque, inammissibili si presentano le eccezioni sollevate da parte del resistente in riassunzione che ha affrontato questioni mai proposte in sede di originario appello e non coerenti con la ratio della decisione rescindente.
Non vale, infatti, sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del non CP_1 essendo qui in questione una sua responsabilità risarcitoria per gli atti assunti in qualità di direttore, quanto un'azione di restituzione per compensi da lui direttamente percepiti.
Allo stesso modo, appare irrilevante che le delibere del fossero state sottoposte a Parte_1 controllo e vigilanza della (difesa, peraltro, del tutto generica non specificamente Parte_2 riferita agli atti riguardanti il trattamento economico del direttore) così come inammissibile è la richiesta di porre in discussione il principio adottato dalla Suprema Corte.
Dunque, in assenza di alcuna questione sollevata, neppure in questa fase del giudizio, circa la quantificazione dell'indebito, si ritiene che la domanda di restituzione proposta dal , Parte_1 originario ricorrente, debba essere accolta con aggiornamento, rispetto al primo grado, della somma pretesa.
Infatti, la sentenza di primo grado ha quantificato l'indebito in euro 192.273,18 oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo effettivo ma ha ridotto il credito del compensando il medesimo con le competenze di fine rapporto dovute al Parte_1
Tuttavia, poiché a seguito della sentenza della Corte di Appello di Ancona, il CP_1 Parte_1
ha dovuto corrispondere le competenze di fine rapporto (in quanto il credito vantato dal
[...]
non venne confermato con conseguente impossibilità di procedere a compensazione per la Parte_1 carenza del controcredito del ), è evidente che il credito del torni ad Parte_1 Parte_1 essere pari all'ammontare accertato dal Tribunale di Pesaro. pagina 8 di 9 Il andrà, dunque, condannato a versare al la somma di euro 192.273,18 CP_1 Parte_1 oltre alla restituzione delle spese legali liquidate dalla Corte di Appello e corrisposte pari ad € 6.748,00 oltre accessori (tot € 8.561,86) per il primo grado e € 5.200,00 oltre accessori (tot. € 6.597,76) per il secondo.
Quanto al regolamento delle spese di lite, confermata la condanna alle spese di cui alla sentenza di primo grado su cui, in assenza di appello, è sceso il giudicato, per i restanti gradi del giudizio, compresa la presente fase rescissoria, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, alla luce della peculiarità, anche normativa, della vicenda, che ha visto l'applicazione, ex officio, di norma regionale non allegata dalle parti, di non facile interpretazione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) condanna a restituire al Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 192.273,18 oltre interessi dalla richiesta al saldo, oltre alla restituzione delle
[...] spese legali liquidate dalla Corte di Appello e corrisposte pari ad € 8.561,86 per il primo grado e €
6.597,76 per il secondo grado;
2) compensa integralmente le spese per il secondo grado, per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte e per la presente fase;
3) dichiara l'originario appellante tenuto CP_1 al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 44/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
QUAGLIATO VIRGILIO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. LUCCIARINI OSVALDO e Controparte_1 dall'avv. BUONASSISI FRANCO elett.te dom.to in VIA XI FEBBRAIO 29 61121 PESARO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha riassunto il giudizio d'appello proposto da Parte_1
(Rg 512/2017) avverso , definito con sentenza n. 125/2019, a Controparte_1 Parte_1 seguito di intervenuta cassazione con rinvio di detta pronuncia operata dal Giudice di Legittimità con ordinanza n.33616/2024 (RG 33449/2019) emessa in data 08/11/2024, pubblicata il 20/12/24, comunicata il 08/01/25.
Va premesso che, con ricorso depositato avanti il Tribunale del Lavoro di Pesaro il di Parte_1
pagina 1 di 9 chiedeva la condanna del sig. , previo Controparte_2 Controparte_1 conguaglio con le somme a lui ancora dovute a titolo di TFR e pari ad euro 76.975,02- alla corresponsione, in suo favore, della somma di euro 269.658,15 oltre accessori (ovvero della differente somma che sarebbe risultata in corso di lite). Oltre a ciò chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento, -a titolo risarcitorio- della somma di euro 117.174,69 (ovvero della differente somma che sarebbe risultata in corso di lite).
A fondamento della propria domanda il ricorrente esponeva, in breve, che sin dal Parte_1 momento in cui il venne inquadrato come dirigente (1 marzo 2020), percepì una CP_1 retribuzione fortemente maggiore rispetto quella contrattuale, senza che, a fronte di ciò, vi fossero pattuizioni, individuali o aziendali, che lo consentissero;
inoltre, che per l'effetto della mancata corresponsione ai dipendenti del , per il periodo 1° marzo 2010 – 1° aprile 2012, di contributi Parte_1 previdenziali per euro 299.846,57, il stesso avesse subito, per l'effetto di interessi e sanzioni, Parte_1 danni pari ad euro 117.174,69 che venivano richiesti all'appellante posto che egli, sottoponendo bilanci formalmente in pareggio (ed a fronte ad una realtà per la quale la situazione patrimoniale era deteriorata) impedì la possibilità di fronteggiare all'esborso di somme dovute in termini tali da non sottoporre il datore a sanzioni e interessi.
Si costituiva in primo grado il chiedendo il rigetto del ricorso e promuovendo CP_1 domanda riconvenzionale, mediante la quale chiedeva il pagamento di € 24.500,00 quale residuo rispetto a quanto stabilito dal Commissario Straordinario con decreto 30/2012, nonché il pagamento del
TFR per l'importo complessivo di € 76.975,02 nonché il versamento delle retribuzioni da febbraio ad aprile 2012.
Con sentenza non definitiva n. 333/2016 del 09.12.2016, il Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro respingeva il ricorso in relazione alle domande di ripetizione delle somme erogate a titolo di 6° elemento dirigenziale e contratto integrativo del 2009. Disponeva invece la prosecuzione della causa in relazione alle altre domande di addebito (percezione dell'indennità di contingenza anche dopo il
01.01.2004 e scatti di anzianità anteriori alla nomina a dirigente) e, una volta espletata apposita CTU contabile, con sentenza n. 122/2017, pubblicata in data 16.05.2017, il medesimo Tribunale riteneva che l'importo complessivo dell'indebito ammontasse ad € 192.273,18 (da maggiorarsi con interessi legali a far data dal 3 aprile 2013) e fosse da conguagliarsi con i crediti del convenuto di euro 76.975,02; di euro 24.500,00 (residuo debito di 30mila originari) e di € 10.200,00 (retribuzioni non corrisposte); pertanto, il veniva condannato a restituire al la somma finale di € 80.598,16 CP_1 Parte_1
(dato dalla differenza tra il credito del (€ 192.273,18), e quanto dovuto al dipendente per i Parte_1 titoli di cui sopra (€ 111.675,02)). pagina 2 di 9 Avverso tale sentenza proponeva appello sostenendo, in particolare, come ai Controparte_1 consorzi di bonifica non fossero applicabili le regole del pubblico impiego privatizzato e la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 14 e 15 del CCNL del 28.07.1970.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza 125/2019 pubblicata il 17/05/2019, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado dal
; accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1 CP_1
e per l'effetto condannava il appellato al pagamento, in favore del predetto, della
[...] Parte_1 somma di euro 111.675,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti sino al saldo, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Tale sentenza, in estrema sintesi, affermava che • stante la natura privatistica del , era da ritenersi esclusa Parte_1
l'applicazione del D.Lgs 165/2001 e che non fosse rinvenibile neppure in altra norma il principio di inderogabilità dei massimi stipendiali per tutti i dipendenti degli Enti non rientranti nel novero delle
Pubbliche Amministrazioni in senso stretto. • Tale principio di inderogabilità dei massimi stipendiali non fosse rinvenibile in alcuna norma Costituzionale • «mancando di copertura costituzionale il principio, sancito dall'art 2 terzo comma del D.Lgs 165/2001, dell'inderogabilità dei massimi trattamenti stipendiali previsti dalla Contrattazione Collettiva per i pubblici impiegati, non è consentito ipotizzarne un'operatività riflessa nei confronti del Enti pubblici economici sottoposti al controllo e alla vigilanza dello Stato e degli altri Enti Territoriali» • La Legge Regionale Marche 13/1985 ha previsto che i Consorzi adottino un proprio Statuto e «si diano un ordinamento ispirato a criteri di trasparenza, di tenuta della contabilità, di buona amministrazione del patrimonio e di responsabilità della gestione finanziaria e di trasparenza dei bilanci in modo da consentire il controllo sugli atti e la vigilanza da parte della Giunta regionale» • Anche a voler considerare applicabile l'art. 13 della Legge Regionale ai dipendenti del , l'equiparazione con il regime giuridico dei pubblici impiegati Parte_1 presso le regioni non poteva retroagire al periodo 1997-2003 in cui il trattamento stipendiale dei dipendenti del era regolato dal CCNL del 28/07/1970. • Ritenendo l'insussistenza di alcuna Parte_1 violazione delle regole di trasparenza poste a tutela della gestione del patrimonio e delle finanze, non doveva aversi luogo alcuna restituzione.
Avverso tale sentenza il promuoveva ricorso in Cassazione denunciando Parte_1 la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.1, n.3 cpc dell'art. 19 Legge Regionale delle Marche
n. 13 del 17 aprile 1985 n. 320/2022.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.33616/2024 pubblicata il
20/12/2024 e comunicata via pec dalla cancelleria il 08/01/2025 accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per decidere la pagina 3 di 9 causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
Con il ricorso in riassunzione, il chiede, ora, di condannare, sulla base Parte_1 delle stesse motivazioni di primo grado, il sig. al pagamento della somma di euro CP_1
192.273,18 oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo effettivo, per indebita percezione della somma indicata, oltre alla restituzione delle spese legali liquidate dalla Corte di Appello e corrisposte pari ad € 6.748,00 oltre accessori (tot € 8.561,86) per il primo grado e € 5.200,00 oltre accessori (tot. € 6.597,76) per il secondo.
Nel presente grado, si è costituito , chiedendo io rigetto dell'avversa domanda Controparte_1
per i seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione passiva del convenuto, in quanto i provvedimenti di gestione del personale sono esclusivamente riferibili a determinazioni discrezionali proprie del
Presidente del;
2) carenza di atti di recepimento dell'accordo sindacale disciplinante la Parte_1 retribuzione del sig. 3) intervenuto controllo degli atti di gestione del da parte CP_1 Parte_1 della 4) assenza dell'indebito. Parte_2
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così ripercorso l'iter processuale, questo Collegio ritiene che l'appello all'epoca proposto da fosse infondato, dovendo trovare conferma, sul punto delle domande restitutorie, la Controparte_1 sentenza impugnata, pur se corretta in merito al quantum, in ragione dei pagamenti nel frattempo intercorsi.
In proposito, occorre prendere le mosse dal decisum della Suprema Corte che così si è espressa:
«1. nell'unico motivo, si denuncia (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 legge reg. Marche 17 aprile 1985 n. 13, per avere la Corte di merito omesso di considerare che «qualunque accordo sindacale disciplinante la retribuzione del non CP_1 sarebbe stato opponibile al per la carenza di alcun atto di recepimento», non essendo Parte_1 sufficiente, varata la legge reg. n. 13/1985, un'approvazione di trattamenti aggiuntivi da parte di organi amministrativi o diverse prassi contra legem;
2. il motivo è fondato;
2.1. va premesso che costituisce indirizzo consolidato di legittimità che i consorzi di bonifica abbiano la natura di enti pubblici economici e non funzionali (Cass., sez. un., 10 maggio 1984, n. 2847; più di recente, Cass., sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1547; nonché, per le sezioni semplici, Cass. 20 luglio 2022, n. 22815;
Cass. 4 marzo 2021, n. 6086; Cass. 15 ottobre 2019, n. 26038; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29061; Cass.
10 ottobre 2016, n. 20332; Cass. 17 luglio 2012, n. 12242); infatti, pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e organizzazione, possono operare con caratteri di economicità ed pagina 4 di 9 imprenditorialità, conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali perdite (Cass. SU n. 37307/2022; Cass. 13 luglio 2000, n. 9300; Cass., sez. un., 11 gennaio 1997, n.
191 e 2 aprile 1996, n. 3036); da ciò si è tratta la conseguenza della natura assolutamente paritetica dei relativi rapporti di lavoro, assoggettati ‒ alla stessa stregua di ogni altro rapporto di lavoro ‒ alla contrattazione collettiva, e comunque a un regime privatistico al quale è estraneo il concetto di appartenenza ad un ruolo organico nel significato che tale concetto assume nell'ambito del pubblico impiego» (Cass. n. 2392/2023);
2.2 alla stregua di tali considerazioni, il giudice d'appello ha desunto che non fosse applicabile il principio di inderogabilità dei trattamenti retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di comparto ex art. 2 comma 3 d.lgs. n. 165/2001, disposizione riguardante le sole pubbliche amministrazioni, nel cui novero non rientravano, dunque, i consorzi di bonifica;
ed ha altresì ritenuto ‒ errando sul punto ‒ che non fossero neppure operanti i vincoli dell'art. 19 della legge reg. Marche n. 13 del 1985 perché «per l'intero arco temporale compreso tra gli anni 1997-2003 il trattamento stipendiale del personale in forze al Consorzio è stato disciplinato dal c.c.n.l. 28.7.1970, che ha cessato di avere efficacia solo per effetto della contrattazione collettiva intervenuta nel dicembre 2004»;
2.2 tale ultima affermazione non è esente da censure;
l'art. 19 legge reg. n. 13 del
1985, recante “Ordinamento del personale e degli uffici del ” così recita: «Lo stato giuridico Parte_1
e il trattamento economico del personale dei consorzi di bonifica sono disciplinati dalle leggi regionali di recepimento degli accordi sindacali per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essi dipendenti con decorrenza dalla data di scadenza dei contratti e degli accordi sindacali della categoria vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico spettante ai sensi del comma precedente risulti inferiore a quello in godimento presso il consorzio di bonifica l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera. La disciplina dell'ordinamento amministrativo dei consorzi è approvata con legge regionale sulla base delle proposte formulate dai rispettivi consigli»; ….. 2.3 la
Corte d'appello ha inteso la disposizione in esame nel senso che, per l'intero arco temporale
1997/2003, il trattamento stipendiale resta regolato dal c.c.n.l. (privatistico) del 28.7.1970, il quale consente deroghe in melius al trattamento economico finché non interviene la stipula della nuova contrattazione del dicembre 2004; senonché, così ragionando, i giudici di secondo grado male interpretano la disposizione, il cui testo, lungi dal fare riferimento al rinnovo della contrattazione collettiva, poi (effettivamente) intervenuto nel 2004, si limita a menzionare, quale dies a quo per la vigenza della nuova disciplina sui trattamenti retributivi, la «data di scadenza degli accordi e dei contratti»; in altri termini, il legislatore regionale, nel prevedere l'applicazione ai dipendenti dei consorzi di bonifica degli accordi all'epoca disciplinati dall'art. 10 della legge n. 93 del 1983 ( legge pagina 5 di 9 quadro sul pubblico impiego) e poi sostituiti dalla contrattazione collettiva di comparto (disciplinata dagli artt. 45 e seguenti del d.lgs. n. 29 del 1993), ha voluto estendere al personale dell'ente pubblico economico il medesimo trattamento retributivo riservato ai dipendenti degli enti pubblici territoriali, con conseguente limitazione del potere del datore di lavoro di prevedere trattamenti diversi, anche se di miglior favore;
per il passaggio dall'uno all'altro regime è stato individuato come dies a quo la data di scadenza fissata nel contratto di diritto privato sino a quel momento applicato, senza che potessero assumere rilievo proroghe automatiche e prescindendo, quindi, dall'intervento di una nuova contrattazione, intervenuta, secondo la Corte distrettuale, solo nel 2004; il giudice d'appello, ritenendo che l'art. 19 della legge reg. n. 13/1985 non potesse avere effetti “retroattivi”, in realtà ha fornito della norma una lettura erronea sul piano letterale prima ancora che logico, in tal guisa legittimando delibere consorziali che stabilivano, a termine di durata dell'accordo 28.7.1970, evidentemente già scaduto seppure prorogato, incrementi stipendiali non più consentiti nel nuovo assetto;
3. tanto basta per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, l'8 novembre 2024»
Dunque, secondo la Cassazione, la sentenza della Corte di Appello non ha, erroneamente, tenuto conto dell'operatività, nel caso in esame, dei vincoli dell'art. 19 della legge reg. Marche n. 13 del 1985 recante “Ordinamento del personale e degli uffici del consorzio” e che ha previsto che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dei consorzi di bonifica fossero disciplinati dalle leggi regionali di recepimento degli accordi sindacali per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essi dipendenti “con decorrenza dalla data di scadenza dei contratti e degli accordi sindacali della categoria vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con tale disposizione, prosegue la Corte, il legislatore regionale, nel prevedere l'applicazione ai dipendenti dei consorzi di bonifica degli accordi all'epoca disciplinati dall'art. 10 della legge n. 93 del
1983 ( legge quadro sul pubblico impiego) e poi sostituiti dalla contrattazione collettiva di comparto
(disciplinata dagli artt. 45 e seguenti del d.lgs. n. 29 del 1993), ha voluto estendere al personale dell'ente pubblico economico il medesimo trattamento retributivo riservato ai dipendenti degli enti pubblici territoriali, con conseguente limitazione del potere del datore di lavoro di prevedere trattamenti diversi, anche se di miglior favore;
per il passaggio dall'uno all'altro regime è stato individuato come dies a quo la data di scadenza fissata nel contratto di diritto privato sino a quel momento applicato, senza che potessero assumere rilievo proroghe automatiche e prescindendo, quindi, dall'intervento di pagina 6 di 9 una nuova contrattazione, intervenuta, secondo la Corte distrettuale, solo nel 2004.
In altre parole, pur essendo i degli enti pubblici economici e non funzionali Parte_1 con conseguente natura privatistica dei relativi rapporti di lavoro, nel caso in esame, occorre considerare che, in via di eccezione, nella regione con la legge regionale n. 13 del 1985 si è, Pt_1 invece, stabilito che ai dipendenti dei si applicasse il medesimo trattamento Parte_1 riservato ai dipendenti regionali, con decorrenza dalla scadenza fissata nel contratto di diritto privato fino a quel momento applicato, senza tener conto di proroghe o intervento di nuova contrattazione.
Ebbene, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Corte, si osserva come, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, il CCNL privatistico del 28.7.1970 fosse già scaduto, tant'è che erano stati stipulati degli accordi di rinnovo, come tali non rilevanti, secondo il dictum della
Cassazione.
Ad ogni modo, avendo particolare riguardo al periodo marzo 2003/luglio 2012 per il quale la sentenza di primo grado ha riconosciuto l'esistenza di erogazioni indebite da restituire, si evidenzia come sicuramente, a tale data, il CCNL in parola fosse scaduto, tant'è che il nuovo contratto veniva stipulato nel marzo 2006 con decorrenza dal 1 gennaio 2004.
Dunque, in relazione al periodo oggetto di causa (come detto 2003-2012), sicuramente al rapporto di lavoro del doveva ritenersi applicato il regime giuridico proprio del pubblico CP_1 impiego, in ragione della speciale disciplina dettata per i Consorzi di bonifica con la legge regionale del
1985.
Come affermato dalla Suprema Corte, dunque, non possono legittimarsi “delibere consorziali che stabilivano, a termine di durata dell'accordo 28.7.1970, evidentemente già scaduto seppure prorogato, incrementi stipendiali non più consentiti nel nuovo assetto”.
Di conseguenza, considerata la natura pubblica del rapporto di lavoro in questione, viene a cadere ogni ostacolo alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Circa la quantificazione dell'indebito, come sostenuto dalla parte qui ricorrente in riassunzione, si osserva come l'originario appellante non avesse posto in dubbio l'esatta quantificazione operata con la sentenza di primo grado, sicché sul punto è sceso il giudicato.
Va, infatti, precisato ch il compito demandato alla Corte d'appello, ai fini della rinnovazione del giudizio, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, comprende non solo l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, mediante l'accertamento e la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti al processo, ma anche la possibilità di estendere l'indagine ad altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla sentenza di cassazione, nell'ambito dell'apprezzamento complessivo richiesto ai fini della nuova pronuncia da emettere in pagina 7 di 9 sostituzione di quella cassata, ma nel rispetto, ovviamente, delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 15/06/2023, n. 17240; Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448;
Cass., Sez. lav., 24/10/2019, n. 27337).
Si parla, infatti, di carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, fatta eccezione per le questioni assorbite, su cui la Cassazione non s'è pronunciata per aver arrestato il suo esame su questioni logicamente anteriori. L'esame di ogni altra questione è impedito dalle preclusioni maturate nel passaggio dei gradi o dal giudicato interno. A proposito del giudizio di rinvio viene, infatti, richiamato il fenomeno del consolidamento delle posizioni giuridiche o, come spesso ripete la Suprema Corte (tra le tante, SS.UU. n. 9069/2003), l'esigenza di realizzare “l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio”, mediante l'applicazione delle “regole che disciplinano il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni”.
In questo quadro, poco comprensibili e, comunque, inammissibili si presentano le eccezioni sollevate da parte del resistente in riassunzione che ha affrontato questioni mai proposte in sede di originario appello e non coerenti con la ratio della decisione rescindente.
Non vale, infatti, sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del non CP_1 essendo qui in questione una sua responsabilità risarcitoria per gli atti assunti in qualità di direttore, quanto un'azione di restituzione per compensi da lui direttamente percepiti.
Allo stesso modo, appare irrilevante che le delibere del fossero state sottoposte a Parte_1 controllo e vigilanza della (difesa, peraltro, del tutto generica non specificamente Parte_2 riferita agli atti riguardanti il trattamento economico del direttore) così come inammissibile è la richiesta di porre in discussione il principio adottato dalla Suprema Corte.
Dunque, in assenza di alcuna questione sollevata, neppure in questa fase del giudizio, circa la quantificazione dell'indebito, si ritiene che la domanda di restituzione proposta dal , Parte_1 originario ricorrente, debba essere accolta con aggiornamento, rispetto al primo grado, della somma pretesa.
Infatti, la sentenza di primo grado ha quantificato l'indebito in euro 192.273,18 oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo effettivo ma ha ridotto il credito del compensando il medesimo con le competenze di fine rapporto dovute al Parte_1
Tuttavia, poiché a seguito della sentenza della Corte di Appello di Ancona, il CP_1 Parte_1
ha dovuto corrispondere le competenze di fine rapporto (in quanto il credito vantato dal
[...]
non venne confermato con conseguente impossibilità di procedere a compensazione per la Parte_1 carenza del controcredito del ), è evidente che il credito del torni ad Parte_1 Parte_1 essere pari all'ammontare accertato dal Tribunale di Pesaro. pagina 8 di 9 Il andrà, dunque, condannato a versare al la somma di euro 192.273,18 CP_1 Parte_1 oltre alla restituzione delle spese legali liquidate dalla Corte di Appello e corrisposte pari ad € 6.748,00 oltre accessori (tot € 8.561,86) per il primo grado e € 5.200,00 oltre accessori (tot. € 6.597,76) per il secondo.
Quanto al regolamento delle spese di lite, confermata la condanna alle spese di cui alla sentenza di primo grado su cui, in assenza di appello, è sceso il giudicato, per i restanti gradi del giudizio, compresa la presente fase rescissoria, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, alla luce della peculiarità, anche normativa, della vicenda, che ha visto l'applicazione, ex officio, di norma regionale non allegata dalle parti, di non facile interpretazione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) condanna a restituire al Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 192.273,18 oltre interessi dalla richiesta al saldo, oltre alla restituzione delle
[...] spese legali liquidate dalla Corte di Appello e corrisposte pari ad € 8.561,86 per il primo grado e €
6.597,76 per il secondo grado;
2) compensa integralmente le spese per il secondo grado, per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte e per la presente fase;
3) dichiara l'originario appellante tenuto CP_1 al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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