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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1620/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Affinché piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di Pisa, rigettate tutte le istanze avversarie, accertare: - che la malattia denunciata ha origine nell'attività professionale svolta con postumi valutabili nella misura del 12%, o quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo in conto capitale o alla costituzione della rendita per malattia professionale, ex art. 13 comma 2 del D.Lgs.
38/2000, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione se dovuti dalla domanda
o da altra decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
Come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dal ricorrente sottoscritta, redatta su foglio separato, prodotta quale doc. 10 da ritenersi qui trascritta e costituente parte integrante del presente ricorso, il ricorrente dichiara che il suo nucleo familiare è composto da sé medesimo, con reddito imponibile complessivo ai fini dell'Irpef nell'anno 2023 inferiore al limite fissato per la concessione del beneficio di cui all'art. 152 c.p.c. disp att. e chiede che il Giudice adito voglia esonerarlo, nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali impegnandosi a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da CP_1 distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Federici quale procuratrice antistataria”.
Per la parte resistente “dichiarare cessata la materia del contendere. Spese CP_1 parzialmente compensate. In subordine rigettare la domanda. Spese come per legge”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 16.10.2024, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale (ernia discale lombare) con danno biologico pari al
12%.
2. Nello specifico il riferiva di avere lavorato dal 2015 come magazziniere, Parte_1
addetto allo scarico e al carico di merce alimentare, svolgendo attività di movimentazione manuale dei carichi e mantenendo posture incongrue.
3. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento della suddetta malattia professionale, che l' aveva negato. CP_1
4. In data 05.03.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1
accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la malattia professionale e
Pag. 2 di 4 liquidando un indennizzo di 17.941,63 euro, pari al 6%, come da provvedimento depositato del 28.02.2025.
5. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
6. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
7. La parte resistente, in merito alle spese, domandava la compensazione parziale.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la CP_1
malattia professionale di cui si tratta, come da provvedimento depositato del
28.02.2025.
10. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
11. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro (tenuto conto della liquidazione pari a 17.941,63 euro), in assenza della fase CP_1
istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa nella misura del 50% e spese di lite;
Pag. 3 di 4 3) condanna l al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.698,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara Federici, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1620/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Affinché piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di Pisa, rigettate tutte le istanze avversarie, accertare: - che la malattia denunciata ha origine nell'attività professionale svolta con postumi valutabili nella misura del 12%, o quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo in conto capitale o alla costituzione della rendita per malattia professionale, ex art. 13 comma 2 del D.Lgs.
38/2000, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione se dovuti dalla domanda
o da altra decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
Come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dal ricorrente sottoscritta, redatta su foglio separato, prodotta quale doc. 10 da ritenersi qui trascritta e costituente parte integrante del presente ricorso, il ricorrente dichiara che il suo nucleo familiare è composto da sé medesimo, con reddito imponibile complessivo ai fini dell'Irpef nell'anno 2023 inferiore al limite fissato per la concessione del beneficio di cui all'art. 152 c.p.c. disp att. e chiede che il Giudice adito voglia esonerarlo, nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali impegnandosi a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da CP_1 distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Federici quale procuratrice antistataria”.
Per la parte resistente “dichiarare cessata la materia del contendere. Spese CP_1 parzialmente compensate. In subordine rigettare la domanda. Spese come per legge”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 16.10.2024, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale (ernia discale lombare) con danno biologico pari al
12%.
2. Nello specifico il riferiva di avere lavorato dal 2015 come magazziniere, Parte_1
addetto allo scarico e al carico di merce alimentare, svolgendo attività di movimentazione manuale dei carichi e mantenendo posture incongrue.
3. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento della suddetta malattia professionale, che l' aveva negato. CP_1
4. In data 05.03.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1
accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la malattia professionale e
Pag. 2 di 4 liquidando un indennizzo di 17.941,63 euro, pari al 6%, come da provvedimento depositato del 28.02.2025.
5. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
6. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
7. La parte resistente, in merito alle spese, domandava la compensazione parziale.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la CP_1
malattia professionale di cui si tratta, come da provvedimento depositato del
28.02.2025.
10. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
11. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro (tenuto conto della liquidazione pari a 17.941,63 euro), in assenza della fase CP_1
istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa nella misura del 50% e spese di lite;
Pag. 3 di 4 3) condanna l al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.698,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara Federici, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4