Accoglimento
Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01508/2025REG.PROV.COLL.
N. 09056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9056 del 2024, proposto da:
SE GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EN - Agenzia Nazionale Turismo, Ministero del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER Garibaldi, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 08069/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EN - Agenzia Nazionale Turismo e del Ministero del Turismo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Vista la sentenza n. 8069/2024 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per parte ricorrente, l’avvocato Simone Abrate in dichiarata delega dell'avvocato Marcello Cardi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che: i ) il sig. GI ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 8069/2024 di questo Consiglio; ii ) tale sentenza, in parziale riforma della sentenza del T.A.R., ha condannato l’Amministrazione a corrispondere alla parte un indennizzo ex art. 21- quinques della L. n. 241/1990, parametrato sulla retribuzione spettante in relazione ai mesi residui del contratto relativo all’incarico di amministratore delegato di EN (che era stato revocato dall’Amministrazione con decreto del 7.10.2021, poi convalidato in data 14.2.2022); iii ) la parte ha dedotto il mancato adempimento da parte dell’Amministrazione; iv ) con memoria del 17.2.2025 la parte ha depositato la nota del Ministero del 13.2.2025 (con la quale l’Amministrazione ha quantificato l’indennizzo spettante), deducendone l’erroneità.
2. Considerato che, allo stato, la sentenza non risulta adempiuta, non avendo il Ministero provveduto al pagamento delle somme spettanti al sig. GI in forza della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
3. Ritenuto, pertanto, di ordinare all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme spettanti al sig. GI.
4. Ritenuto di dover evidenziare che: i ) la sentenza di questo Consiglio ha riformato la sentenza del T.A.R. nella sola parte relativa al periodo temporale da prendere in considerazione per determinare l’indennizzo; ii ) la sentenza di questo Consiglio ha, infatti, ritenuto erronea esclusivamente la sentenza del T.A.R. “ nella parte in cui l’ammontare dell’indennizzo [era stata] quantificata con riferimento ai mesi di effettivo assolvimento dell’incarico e non ai mesi residui di contratto, incoerente, per le ragioni già espresse con quanto previsto dall’art. 21 quinquies che impone la parametrazione dell’indennizzo al danno emergente pur evidenziando che tale indennizzo non doveva essere pari alle mensilità non percepite nell’intero triennio ”; iii ) la misura di tale indennizzo deve essere, quindi, pari al 10 per cento della retribuzione per i mesi residui dell’incarico, nei quali non è stata percepita la retribuzione in ragione della revoca dello stesso (atteso che il 10 per cento sono i mesi lavorati rispetto alla durata originariamente prevista del contratto non eseguito per effetto dell’atto di autotutela e che la sentenza ottemperanda ha previsto che dovessero indennizzarsi anche i mesi residui pur sempre considerabili come danno emergente altrimenti non considerato) .
5. Ritenuto, pertanto, di ordinare all’Amministrazione di provvedere alla determinazione dell’indennizzo nei termini indicati dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza (riprodotti nel precedente punto della presente sentenza), entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.
6. Ritenuto di: i ) nominare sin da ora un Commissario ad Acta che provvederà a dare esecuzione alla presente sentenza, su istanza della parte interessata, in caso di mancato adempimento da parte delle Amministrazioni resistenti entro il termine indicato al precedente punto; ii ) individuare quale Commissario ad Acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà a liquidare gli importi sopra indicati entro il termine di successivi sessanta giorni dall’istanza.
7. Ritenuto di compensare le spese di lite del presente giudizio, in ragione del principio di adempimento da parte del Ministero.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
i ) ordina alle Amministrazioni resistenti di dare esecuzione alla sentenza n. 8069/2024 di questo Consiglio, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore;
ii ) nomina, sin da ora, quale Commissario ad Acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nel caso e nei termini indicati in motivazione;
iii ) compensa le spese di lite del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO