Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
La norma di cui all'art. 1120 cod. civ., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze,tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini; ma, ove non debba procedersi a tale ripartizione per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 cod. civ., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune. Ne consegue che, ricorrendo dette condizioni,il condomino ha facoltà di installare a proprie spese nella tromba delle scale dell'edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condomini, e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento,in contraddittorio degli altri condomini che contestino il diritto stesso, indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che abbia respinto la sua proposta al riguardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - rel. Consigliere -
Dott. SE BOSELLI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA CI EO, LA CI DE, LA CI EL, TT LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato IOSSA F. P., difesi dall'avvocato MERCURIO GALASSO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA CI US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato MAZZA RICCI G., difeso dagli avvocati MARCELLO PRIGNANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LA CI FERNANDO;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 469/95 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/5/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato SALEMME LILIANA per delega depositata in udienza del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con denunzia di nuova opera al Pretore di Torremaggiore del 9-9- 1985 La RE TT, EL, MI e RN, nonché TT IA, lamentavano che La RE SE, fratello dei primi quattro e cognato della quinta aveva iniziato lavori per installare un ascensore nell'immobile di proprietà comune sito in Via XX settembre n. 168 di S. Paolo Civitate, in contrasto con la legge antisismica e creando una situazione di pericolo per la stabilità dell'edificio.
La RE SE a sua volta, con ricorso ex art. 700 c.p.c allo stesso pretore chiedeva di essere autorizzato ad eseguire in via di urgenza i lavori, perché affetto da disturbi cardiaci che non gli consentivano di salire a piedi le scale fino al sesto piano dell'immobile dove abitava.
Con ordinanza 20-11-1985 il pretore riuniti i ricorsi, rigettava quello di denunzia di nuova opera, autorizzava il La RE ad installare l'ascensore.
Il procedimento di merito veniva riunito ad altri due iniziati dallo stesso La RE per l'impugnativa delle delibere dell'assemblea dei condomini 29-11-1985 e 25-1-1986; con sentenza 25- 5-1992 il Tribunale di Lucera rigettava le domande di La RE SE e, in accoglimento di quelle proposte dai fratelli e dalla cognata, lo condannava al ripristino dello stato dei luoghi rimuovendo l'ascensore e al rimborso delle spese del giudizio. Proponeva impugnazione il soccombente lamentando che l'opera realizzata non poteva considerarsi una innovazione vietata dall'art.1120 c.c.; ne' si era tenuto conto del fatto che essa era stata necessitata dal rifiuto opposto dai congiunti ad eseguirla nonostante le sue malferme condizioni di salute;
insisteva anche nell'impugnativa delle due delibere condominiali. Resistevano La RE TT, EL, MI, RN e TT IA;
con sentenza 17-3-1995 la Corte d'Appello di Bari, in parziale accoglimento dell'impugnazione dichiarava legittima l'installazione dell'ascensore con obbligo per l'appellante di ottemperare, nell'ipotesi che non l'avesse ancora fatto, a tutte le prescrizioni indicate dall'ufficio del Genio Civile di Foggia con nota del 14/5/1986; compensava interamente le spese delle varie fasi del giudizio.
Osservava la Corte, per quanto ancora rileva, che pur costituendo l'installazione dell'ascensore un'innovazione ex art.1200 c.c., essa doveva ritenersi consentita per la possibilità di utilizzazione dell'opera anche da parte degli altri condomini;
per l'inerzia di questi ultimi di fronte alle richieste e allo stato di necessità dell'appellante, mentre le prescrizioni in materia di vincoli antisismici di cui alla nota del Genio Civile di Foggia 14-5- 1986, in parte osservate, riguardavano soltanto opere murarie complementari all'ascensore e potevano essere pienamente attuate. Avverso la sentenza, notificata l'8-9-1995, hanno proposto ricorso con atto del 13-11-1995 e con due motivi di censura La RE TT, EL, MI e TT IA;
resiste con controricorso La RE SE;
le parti hanno depositato memorie.
Con ordinanza 10-2-1998 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a La RE RN;
i ricorrenti vi hanno provveduto nel termine loro assegnato, depositando altra memoria;
La RE RN non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciando omessa ed erronea motivazione per travisamento dei fatti su un punto decisivo della controversia (artt. 115 -116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 stesso codice) i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, pur ammettendo che l'installazione dell'ascensore costituiva un'innovazione, non ha considerato che questa doveva essere approvata dai condomini con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c.; l'ha poi ritenuta giustificata con richiamo allo stato di necessità dell'art. 2045 c.c. applicabile in materia di responsabilità per danni da illecito extracontrattuale, ne' ha tenuto conto del fatto che l'assemblea dei condomini aveva deliberato all'unanimità l'installazione di un ascensore di tipo diverso da quello impiantato da La RE SE (oleodinamico - idraulico indipendente dalle strutture murarie dell'edificio e non meccanico con elevazione dall'alto a mezzo di cavi d'acciaio).
La sentenza, definendo poi modeste irregolarità le violazioni accertate dal Genio Civile, non ha considerato che si trattava di una vera e propria impossibilità sul piano tecnico di adeguare le strutture murarie dell'edificio al funzionamento di un ascensore di tipo meccanico;
che con le delibere 29-11-1985 e 25-1-1986 tutti i condomini, eccetto La RE SE, si erano dichiarati disponibili a realizzare l'opera, purché compatibile con le caratteristiche costruttive dell'edificio e non in contrasto con la legge antisismica.
Il motivo è infondato.
L'art. 1120 c.c., nel richiedere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, mira essenzialmente a disciplinare l'approvazione di innovazioni che comportino una spesa da ripartire fra tutti i condomini su base millesimale mentre qualora non debba farsi luogo ad un riparto di spese per essere stata questa assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all'art.1102 c.c. che contempla anche le innovazioni e secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e può apportare a tal fine a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa medesima.
Ricorrendo le suddette condizioni, pertanto, un condomino ha facoltà di installare nella tromba delle scale dell'edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condomini e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento in contraddittorio degli altri condomini che contestino il diritto stesso, indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che abbia respinto la sua proposta al riguardo (V. Cass. 12-2-1993 n. 1781; Cass. 13-11-1978 n. 5220; Cass. 5-4-1977 n. 1360). La sentenza impugnata ha applicato tali principi;
ha tenuto conto dell'unico divieto configurabile in concreto per l'art. 1120 - comma 2 c.c. nella realizzazione dell'opera e cioè il pregiudizio alla stabilità dell'edificio e l'ha condizionata, per ovviarvi, all'adempimento delle prescrizioni imposte dal Genio Civile con la nota 14-5-1986 rilevabile nella fase esecutiva della pronunzia. Ininfluente è poi il richiamo, senz'altro erroneo, allo stato di necessità dell'art. 2045 c.c., perché non sorregge la motivazione basata sui principi indicati;
si tratta di un'affermazione "ad abundantiam".
Con il secondo motivo denunciando contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della controversia (artt. 115 - 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 stesso codice) i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, rigettando l'appello di La RE SE in ordine alla validità delle delibere dell'assemblea dei condomini 29-11-1985 e 25-1-1986 con le quali si era prevista l'installazione di un ascensore di tipo oleodinamico - idraulico con spinta a pistone dal basso verso l'altro, ma ritenendo per altro verso giustificato il comportamento dello stesso La RE, è incorsa in una contraddizione perché tale comportamento non si concilia con le delibere che lo stesso avrebbe dovuto osservare.
Anche questo motivo, in parte connesso al precedente, è infondato.
La possibilità per la RE SE di installare a proprie spese l'ascensore non si pone in contrasto con le delibere condominiali rimaste inattuate e di diverso contenuto, perché stabilivano per un'opera diversa l'incidenza della spese su tutti i condomini;
come si è precisato nell'esame del primo motivo, il diritto di La RE SE per il modo in cui è stato esercitato (accollo della spese) è indipendente dalle decisioni degli altri partecipanti alla comunione.
Le spese del giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999