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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice, dottoressa Marianna Molinario, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia n.1565 del 2025 (cui è riunito il n. 2053 del 2025), promossa DA
e , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2 Michele Serpe, C.F. , con studio in Afragola (NA) al Corso Garibaldi, n. C.F._1 38
RICORRENTI CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi, riuniti per ragione di connessione, i ricorrenti in epigrafe adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di avere lavorato, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici e presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, concludevano per il riconoscimento del predetto beneficio, per gli anni scolastici, di cui al rispettivo ricorso. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace il . CP_1 Letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa come da presente sentenza
******** I ricorsi meritano accoglimento, nei termini di seguito precisati. Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27/10/2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
1 giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Deve ritenersi necessario che l'incarico fino al termine delle attività didattiche sia stato reso per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera, non rilevando l'eventuale pluralità dei contratti a termine ma solo la continuità (nella misura sopra indicata) dell'attività didattica.
Del resto, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione è da considerare del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie. Nello svolgimento di attività per un periodo inferiore a 180 giorni, invece, non si riscontra il necessario nesso tra la formazione del docente, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. E' ravvisabile, infatti, un bisogno formativo parziale, non rientrante nel limite del riconoscimento del diritto, di cui alla decisione del Supremo Collegio.
Ebbene, in relazione alla specifica posizione del ricorrente , risulta che per Parte_1 l'anno scolastico 2020/21 ha lavorato con contratto a tempo determinato dal 11.09.2020 al 31.08.2021 per n. 18 ore settimanali, quale docente supplente, presso l'Istituto Comprensivo Statale "Virgilio-Moglia" di Moglia (MN); per l' anno scolastico 2021/2022 con contratto a tempo determinato dal 04.09.2021 al 31.08.2022, per n. 18 ore settimanali quale docente supplente presso l'Istituto Comprensivo Statale "E. Ferri” di Moglia (MN); per l'anno scolastico 2022/2023 con contratto a tempo determinato dal 10.09.2022 al 31.08.2023, per n. 18 ore settimanali quale docente supplente presso l'Istituto Comprensivo Statale "Virgilio-Moglia" di Moglia (MN). Con riferimento alla ricorrente , risulta che la predetta ha prestato Parte_2 servizio per l'anno scolastico 2020/2021 con contratto a tempo determinato dal 02/10/2020 al 30/06/2021, con orario settimanale completo, quale docente supplente presso l'Istituto Comprensivo Statale "Alfieri" di Torre Annunziata (NA) e, per l'anno scolastico 2021/2022 con contratto a tempo determinato dal 07/09/2021 al 30/06/2022, con orario settimanale completo, quale docente supplente presso l'Istituto Comprensivo Statale " I.c. - Via Vesuvio -” di Trecase (NA). Pertanto, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni di seguito specificati, tenuto conto che i predetti sono all'attualità presenti nel sistema scolastico Pt_ (con contratto a tempo indeterminato e con iscrizione delle GPS, cfr. Parte_2 domanda prodotta il 18.6.2025), sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa.
2 A tal fine, si ribadisce che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a CP_1 costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. E' opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e, per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare, a CP_1 Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00, in favore di per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, in favore di Parte_1
, per gli scolastici 2020/2021, 2021/2022. Parte_2 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto, tenuto conto del valore della lite e della marcata serialità del presente CP_1 contenzioso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, in favore di Parte_1 per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, in favore di , per gli Parte_2 scolastici 2020/2021, 2021/2022; condanna il convenuto all'erogazione, in favore della ricorrente, di un buono elettronico CP_1 di importo di € 500,00 per le citate annualità; condanna il al pagamento, in favore della controparte, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida complessivamente in 1.500, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Torre Annunziata, 27.6.2025 Il Giudice del lavoro dott. ssa Marianna Molinario
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