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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
DA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.6.1956, elettivamente domiciliato in Canicattì, via A. De Gasperi 123, presso lo studio dell'avv. Diego Giarratana, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Milano, via San Controparte_1 P.IVA_1
Prospero n. 4 ed in sua vece la procuratrice in Controparte_2
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Mario
Mancusi, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta,
via Malta 73D, presso lo studio dell'avv. Angela Incorvaia.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza cartolare del 3
gennaio 2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' opponente conveniva in giudizio la impugnando il decreto ingiuntivo n.456/19, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta il 10 ottobre 2019, notificatogli il 20 novembre 2019,
con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 7.673,73 (oltre spese ed interessi ), dovuta in forza di un contratto di finanziamento con la
, di cui la società asseriva essere cessionaria. Controparte_3 CP_1
In particolare, chiedeva “”In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di
legittimazione attiva di parte opposta. - accertare e dichiarare la violazione dell'art 117 e 125 Bis del TUB conseguentemente, rideterminare la somma dovuta
previa epurazione di tutte le somme non dovute;
- per l'effetto, revocare o
comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto. - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto lo stesso non ha posto in essere alcuna condotta volta ad ostacolare l'adempimento dell'obbligazione. In via subordinata previa revoca del DI si chiede che l'opponente possa continuare a
corrispondere le rate scadute mediante la trattenuta di 1/5 sulla prestazione
pensionistica gestita da Inps ex Inpdap previa epurazione degli interessi di mora e degli onorari previsti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi.””
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la contestando in toto Controparte_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Conclusasi la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.
L'opposizione è fondata.
In particolare, meritevole di accoglimento appare l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della cessionaria Controparte_1
In proposito, si richiama l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “”la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la
2 disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs n.385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. ex
pluribus Cass. 5190/2025- 24798/2020- 24551/2020).
Orbene, a fronte della circostanziata contestazione dell'opponente, sarebbe stato onere della , qualificatasi cessionaria del credito per cui è causa, CP_1
dimostrare di esserne titolare.
L'opposta, invece, non ha fornito né nella fase monitoria né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto,
della propria legittimazione ad agire nei confronti dell' odierno opponente.
Essa, invero, si è limitata a produrre un estratto autentico notarile che non comprova la titolarità del credito, in quanto è un mero documento di provenienza e formazione unilaterale del cessionario, nonché copia della Gazzetta Ufficiale
del 11 dicembre 2018, in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ai sensi degli art.li 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n.130 e dell'art.58 del d.l.vo 1
settembre 1993 n.385, dalla alla . Controparte_3 CP_1
Detta pubblicazione, senz'altro necessaria ai fini dell'efficacia della cessione, non
è sufficiente però a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto (cfr. Cass. 3405/2024- 22268/2018).
Sul punto si osserva che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale costante, l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass.
5617/2020-22151/2019) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario dei crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale potrebbe semmai costituire un elemento indicativo
3 dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass. Civ. 24798/2020).
E', quindi, indispensabile che sia allegato l'atto di cessione attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si possa così verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.
Nel caso in esame si torna a ribadire non vi è agli atti alcun contratto di cessione dei crediti.
Tanto premesso, non risultando la titolarità della cessionaria nei termini sopra esposti, l'opposizione va accolta.
Resta, altresì, assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori motivi di contestazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M.
147/2022
P.Q.M.
il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.456/2019, emesso dal
Tribunale di Caltanissetta in data 10/11 ottobre 2019.
- Condanna l'opposta al rimborso, in favore di , delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 145,50 per spese vive ed in € 2.538,50 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4 - Pone le spese di ctu definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta in data 22 maggio 2025.
Il Giudice
Elvira Gambino
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