Ordinanza cautelare 6 aprile 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2022, proposto da
AV NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Sala, Leonardo Bottone, Alessandra Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castano Primo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Associazione Culturale Madni, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Corli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del permesso di costruire n. 17/2015 per “ampliamento e cambio di destinazione d'uso parziale di immobile esistente da destinazione residenziale a servizio alla persona (attrezzatura culturale)” emesso dal Comune di Castano Primo il 15 gennaio 2016 (mai notificato al ricorrente, esibito con evasione dell'accesso il 04.02.22);
2. dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria n. 66/2014 per “ampliamento e cambio di destinazione d'uso parziale di immobile esistente da destinazione residenziale a servizio alla persona” emessa dal Comune di Castano Primo il 24 luglio 2015 con prot. 11877 (mai notificata al ricorrente, esibito con evasione dell'accesso il 04.02.22);
3. del permesso di costruire n. 16/2016 per “variante in corso d'opera al PDC 17/2015 per ridimensionamento del piano cantinato” emesso dal Comune di Castano Primo, in data 07.10.2016 (mai notificato al ricorrente, esibito con evasione dell'accesso il 15.02.22);
4. del silenzio formatosi sulla Scia n. 30/2016 per “demolizione e ricostruzione di muri della seconda sala per motivi strutturali”, presentata al Comune di Castano Primo in data 19.08.16 (prot. 14311) (mai notificata al ricorrente, esibita con evasione dell'accesso il 15.02.22);
5. per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti qui impugnati, ancorché di contenuto incognito per il ricorrente, laddove lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Culturale Madni;
Vista la memoria del 20.3.2025, notificata il 24.3.2025 e depositata il 26.3.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e vista la dichiarazione di passaggio in decisione di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente ha impugnato, con il presente ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, i provvedimenti in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 26.3.2025 parte ricorrente ha depositato in giudizio l’atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato all’Amministrazione intimata e alla controinteressata.
In data 24.4.2025 la controinteressata ha depositato memoria in cui dichiara di accettare la rinuncia, con la compensazione delle spese.
All’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 29 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio prende atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35 comma 2, lett. c) e 84 comma 1, c.p.a.
Le spese di giudizio possono essere compensate, su accordo delle parti costituite e stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvana Bini |
IL SEGRETARIO