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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2024, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3651/2024 V.G. SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3651V.G., promossa con ricorso depositato il 02/09/2024 da:
1) Parte_1 nata RA AN (VA) il 06/07/1986
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Anna Concoreggi
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 01.01.1984
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Concoreggi
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ZA (VA) il 12 giugno 2019
(anno 2019 atto n. 1 parte II serie A)
in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli:
a Varese (VA), il 18 ottobre 2015. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2 settembre 2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
preferenziale e residenza presso la mamma.
3. la casa coniugale sita in ZA (VA), Via Cavour n.2, di proprietà del signor viene assegnata in godimento alla signora che la Pt_2 Parte_1
occuperà fino all'autosufficienza di . Il signor ntro il deposito Per_1 Pt_2
della sentenza si impegna a trasferirsi in altra abitazione. Nella casa coniugale resteranno la signora con e il figlio e Parte_1 Per_1 Per_2
non dovrà essere consentito l'accesso dell'eventuale nuovo partner.
4. Saranno interamente a carico della signora e le utenze (energia elettrica Pt_3
acqua, che verranno volturate alla signora entro giorni 15 dal Parte_1
rilascio da parte del signor nonché la manutenzione ordinaria della Pt_2
casa . La manutenzione straordinaria resterà a carico del signor Pt_2
Quanto all'utenza gas che serve 2 abitazioni si concorda che l'utenza non verrà volturata alla signora ma resterà intestata al signor e Parte_2
verrà suddivisa , salvo diversi accordi, in pari misura.
5. Quanto alla frequentazione e permanenza di con i genitori entrambi si Per_1
impegnano a favorire al massimo l'accesso alla figura dell'altro genitore e a garantire al genitore non collocatario tempi significativi. Salvo diverso migliore accordo e nel rispetto dei desiderata di e degli impegni Per_1
lavorativi il papà potrà stare con la figlia due giorni infrasettimanali Per_1
con possibilità di pernotto e a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina . Il pernottamento dovrà rispettare i desideri di . Per_1
6. Vacanze natalizie e Pasquali in pari misura con il criterio dell'alternanza.
pagina2 di 4 7. Il periodo estivo verrà trascorso in pari misura con i genitori (a settimane alterne dall'uno e dall'altro) fermo restando il diritto di ciascun genitore di portare con sé la figli per un periodo di vacanza di due settimane anche non consecutive con esclusione del diritto di frequentazione dell'altro . Il periodo dovrà esser concordato entro il mese di maggio di ogni anno .
Entrambi si impegnano a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura e a garantire i contatti telefonici e/o videochiamate con la figlia.
8. tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale e dei tempi di frequentazione il signor verserà alla signora a titolo di Pt_2 Parte_1
concorso nel mantenimento per la figlia l'importo mensile di euro Per_1
250,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici istat.
9. le spese straordinarie come regolate dalle linee guida di Codesto Tribunale
resteranno suddivise in pari misura, salvo diverso accordo
10. l'assegno unico per la figlia attualmente di euro 230,00 verrà percepito Per_1
al 100% dalla signora Parte_1
11. le detrazioni e deduzioni fiscali per la figlia saranno al 100% a favore Per_1
del signor salvo diverso accordo Pt_2
12. I coniugi non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al mantenimento essendo autosufficienti
13. , figlio della signora potrà intrattenere Persona_3 Parte_1
liberamente rapporti con il signor Pt_2
14. I coniugi dichiarano di avere regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale con reciproca soddisfazione
15. Le spettanze legali pari ad euro 600,00 più accessori e spese sono ripartite in pari misura pagina3 di 4 I coniugi dichiaravano inoltre, di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 12/06/2019 in ZA (VA) (anno 2019 atto n. 1 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3651V.G., promossa con ricorso depositato il 02/09/2024 da:
1) Parte_1 nata RA AN (VA) il 06/07/1986
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Anna Concoreggi
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 01.01.1984
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Concoreggi
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ZA (VA) il 12 giugno 2019
(anno 2019 atto n. 1 parte II serie A)
in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli:
a Varese (VA), il 18 ottobre 2015. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2 settembre 2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
preferenziale e residenza presso la mamma.
3. la casa coniugale sita in ZA (VA), Via Cavour n.2, di proprietà del signor viene assegnata in godimento alla signora che la Pt_2 Parte_1
occuperà fino all'autosufficienza di . Il signor ntro il deposito Per_1 Pt_2
della sentenza si impegna a trasferirsi in altra abitazione. Nella casa coniugale resteranno la signora con e il figlio e Parte_1 Per_1 Per_2
non dovrà essere consentito l'accesso dell'eventuale nuovo partner.
4. Saranno interamente a carico della signora e le utenze (energia elettrica Pt_3
acqua, che verranno volturate alla signora entro giorni 15 dal Parte_1
rilascio da parte del signor nonché la manutenzione ordinaria della Pt_2
casa . La manutenzione straordinaria resterà a carico del signor Pt_2
Quanto all'utenza gas che serve 2 abitazioni si concorda che l'utenza non verrà volturata alla signora ma resterà intestata al signor e Parte_2
verrà suddivisa , salvo diversi accordi, in pari misura.
5. Quanto alla frequentazione e permanenza di con i genitori entrambi si Per_1
impegnano a favorire al massimo l'accesso alla figura dell'altro genitore e a garantire al genitore non collocatario tempi significativi. Salvo diverso migliore accordo e nel rispetto dei desiderata di e degli impegni Per_1
lavorativi il papà potrà stare con la figlia due giorni infrasettimanali Per_1
con possibilità di pernotto e a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina . Il pernottamento dovrà rispettare i desideri di . Per_1
6. Vacanze natalizie e Pasquali in pari misura con il criterio dell'alternanza.
pagina2 di 4 7. Il periodo estivo verrà trascorso in pari misura con i genitori (a settimane alterne dall'uno e dall'altro) fermo restando il diritto di ciascun genitore di portare con sé la figli per un periodo di vacanza di due settimane anche non consecutive con esclusione del diritto di frequentazione dell'altro . Il periodo dovrà esser concordato entro il mese di maggio di ogni anno .
Entrambi si impegnano a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura e a garantire i contatti telefonici e/o videochiamate con la figlia.
8. tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale e dei tempi di frequentazione il signor verserà alla signora a titolo di Pt_2 Parte_1
concorso nel mantenimento per la figlia l'importo mensile di euro Per_1
250,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici istat.
9. le spese straordinarie come regolate dalle linee guida di Codesto Tribunale
resteranno suddivise in pari misura, salvo diverso accordo
10. l'assegno unico per la figlia attualmente di euro 230,00 verrà percepito Per_1
al 100% dalla signora Parte_1
11. le detrazioni e deduzioni fiscali per la figlia saranno al 100% a favore Per_1
del signor salvo diverso accordo Pt_2
12. I coniugi non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al mantenimento essendo autosufficienti
13. , figlio della signora potrà intrattenere Persona_3 Parte_1
liberamente rapporti con il signor Pt_2
14. I coniugi dichiarano di avere regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale con reciproca soddisfazione
15. Le spettanze legali pari ad euro 600,00 più accessori e spese sono ripartite in pari misura pagina3 di 4 I coniugi dichiaravano inoltre, di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 12/06/2019 in ZA (VA) (anno 2019 atto n. 1 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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