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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 595/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Natale Marchese;
APPELLANTE
CONTRO
(già (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Mammoliti, Carlo Edmondo Limares e Antonino San Martino;
(già (C.F. Controparte_3 Controparte_4
1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_3
giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Mammoliti e Carlo Edmondo Limares;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano Cardarelli;
APPELLATI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Catania, (oggi , Controparte_2 Controparte_1 [...]
(oggi e proponendo Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
azione di accertamento negativo del credito vantato da . Controparte_4
Esponeva di essere titolare dell'utenza bicata in Catania, via Vittorio Emanuele CP_4
n. 363; che in data 10 agosto 2011, avendo riscontrato un guasto alla rete elettrica, aveva richiesto una verifica del contatore da parte del personale dell' che, intervenuti i CP_4
tecnici di , questi avevano accertato che, a monte del contatore, vi era Controparte_2 un allaccio diretto alla rete elettrica, che – a loro dire - impediva la registrazione dei consumi direttamente prelevati;
che, avendo denunciato il fatto Controparte_2 all'autorità penale, il rappresentante legale di era stato rinviato a Controparte_6
giudizio per furto di energia elettrica;
che il procedimento si era concluso con sentenza di assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto;
che, frattanto,
[...]
aveva provveduto a quantificare i consumi presunti, non oggetto di CP_2
misurazione, ed aveva trasmesso ad esso attore una fattura Controparte_4 dell'importo di €. 3.527,29 per i consumi non registrati nel periodo 1/6/2010-10/5/2011; a sua volta, , trader di aveva trasmesso altra fattura di €. 5.173,67 per CP_5 Pt_1 conguagli relativi al periodo novembre 2007 – ottobre 2009.
Soggiungeva di aver pagato quanto richiesto al solo fine di evitare il distacco dell'utenza; di non essere responsabile della realizzazione dell'allaccio diretto alla rete;
che in occasione dell'intervento non era stato accertato se vi fosse effettivo passaggio di corrente elettrica;
che i consumi non registrati erano stati conteggiati in maniera errata,
2 dovendo trovare applicazione gli artt. 9, 10 e 11 della delibera n. 200/1999 dell'Autorità
Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas, che prevedevano non soltanto la partecipazione del cliente al procedimento di determinazione del conguaglio, ma altresì la ricostruzione dei consumi non registrati entro il limite massimo di 365 giorni precedenti la verifica, e secondo la percentuale di errore registrata. Percentuale che, nel caso di specie, non era stata oggetto di verifica.
Costituitisi, i convenuti contestavano la domanda avversaria e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza n. 324/2021 del 20 gennaio 2021 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di tre ragioni di Parte_1
censura.
Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Disposta la sostituzione del relatore originariamente designato, trasferito ad altro ufficio giudiziario, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo viene dedotto che ha errato il Tribunale nell'escludere che la sentenza penale di assoluzione, prodotta in atti, non avesse effetto di giudicato nella controversia.
Il motivo è infondato.
Ed invero, se per un verso vige il principio per il quale “l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi” (v.
Cass. nn. 8879/2023, 20325/2006), circostanza, questa, che nel caso di specie non sussiste essendo tenuto al pagamento soggetto diverso ( rispetto a colui che Parte_1 fu imputato nel procedimento penale, per altro verso è noto che l'efficacia di giudicato sia limitata al caso in cui il danneggiato – contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie - si sia costituito parte civile nel giudizio penale.
Con il secondo motivo assume l'appellante che ha errato il Tribunale nel ritenere corretta la ricostruzione dei consumi, siccome effettuata dalla controparte, atteso che dovevano trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 10 e l'art. 11 della delibera n.
3 200/1999 dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Assume, poi, che non vi è prova dell'effettivo passaggio di energia elettrica attraverso il cavo abusivamente installato, e censura sul punto la relazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha affermato che il detto passaggio è comprovato dalla bruciatura di uno dei quattro conduttori di sezione 10 mmq (maggiore rispetto a quelli installati da e- distribuzione, di sezione pari a 6 mmq), che sarebbe avvenuta per sovraccarico di corrente. Infatti, ove vi fosse stato sovraccarico, si sarebbe dovuta riscontrare la bruciatura anche, ed a maggior ragione, dei conduttori da 6 mmq.
Deduce, inoltre, che i testimoni escussi, tutti dipendenti delle società convenute, erano inattendibili perché dipendenti delle società convenute, sicché la prova testimoniale non poteva contribuire al rigetto della domanda.
Anche tale motivo, nelle sue diverse articolazioni, è infondato.
Innanzitutto, è pacifico che al momento della verifica dei tecnici venne riscontrata la presenza, a monte del contatore, di un cavo elettrico abusivamente installato (di sezione ben maggiore di quelli collocati da ) che consentiva il passaggio dell'energia Controparte_1
elettrica senza che questa venisse misurata.
Inoltre, il fatto che la bruciatura del conduttore non dimostrasse, in sé e per sé,
l'effettivo passaggio di energia elettrica, e che siffatto passaggio non fosse stato oggetto di verifica da parte dei tecnici intervenuti in quel momento, è circostanza del tutto irrilevante.
Ed invero, va osservato che: la struttura ove è ubicata l'utenza è un immobile di circa
400 mq adibito a laboratorio di officina ortopedica, dotato anche di impianto di condizionamento, che non poteva non necessitare, per lo svolgimento della propria attività, dell'energia elettrica, né l'appellante ha mai allegato di non avere svolto attività lavorativa o di avere utilizzato l'energia elettrica con altro allaccio regolare, posto che necessariamente doveva servirsi, in mancanza di diverso allaccio, del cavo abusivo.
L'allaccio diretto è pacifico che fosse a monte del contatore a cui era collegato, che a sua volta era collegato alla presa dell' sicché non vi erano altre sorgenti di energia CP_4
elettrica.
Proprio la richiesta di intervento dell' per la presenza del “guasto”, in data CP_4
10/8/2011, dimostra che fino a quel momento il prelievo dell'energia avvenisse attraverso il cavo in contestazione.
Inoltre, rimosso il cavo, la ha dovuto richiedere un aumento di potenza del Pt_1 doppio (precisamente, di ulteriori 10 Kw rispetto a quella iniziale), di cui, all'evidenza, non necessitava in precedenza grazie ai prelievi abusivi.
4 Del resto, lo stesso c.t.u., ha precisato che fosse “superflua tale verifica in quanto il passaggio di corrente e quindi tensione è implicito nel collegamento diretto alla rete elettrica dell' CP_4
Quanto, infine, all'invocata applicazione degli artt. 10 e 11 della delibera dell'Autorità
Garante, essi fanno riferimento alla determinazione dei consumi nei casi di guasto o di rottura del gruppo di misura, mentre nel caso di specie si verte in tutt'altra situazione, di illecito prelievo di energia elettrica, e di ricostruzione dell'energia sottratta sotto il profilo del risarcimento del danno, secondo modalità che non sono state censurate dall'appellante.
È conseguentemente infondato l'ultimo motivo del gravame, afferente le spese, avendo il primo giudice fatto buon governo del principio della soccombenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 324/2021 in data Parte_1
20/1/2021 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellato, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 7 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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