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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2024, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4106/2023
CONTENZ. N. _______________
CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai OGGETTO: sottonotati magistrati: Regolamentazione
- Dr. Nicola Sinisi – Presidente rel. esercizio
- Dr. Simone Medioli Devoto - Giudice responsabilità genitoriale
- Dr. Angela Casalini - Giudice ha pronunziato, ai sensi degli artt.473 bis 22, quarto comma e 473 bis 28
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.Monia Cocconi ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo Studio in Parma v.lo Campanini n.1
- RICORRENTE -
c o n t r o
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini del Foro Controparte_1 di Reggio Emilia, in via tra di loro disgiunta, elettivamente domiciliato presso la persona e nello studio degli stessi in Reggio Emilia, via P. Borsellino, n. 22,
- RESISTENTE -
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
Causa Civile iscritta al n.4106/23 del Ruolo Generale rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza dell'11 aprile 2024: Per la ricorrente ed il resistente: disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre Per_1
2. disporre che il padre corrisponda mensilmente in favore del figlio di nome Controparte_1 Org_ l'importo di € 30 segno di mantenimento a mezzo bonifico su già in Per_1
pagina 1 di 3 suo possesso e intestato a oltre spese straordinarie al 50% secondo il protocollo del Parte_1 Tribunale di Parma
3. disporre che le rette scolastiche dell'asilo frequentato dal minore siano sostenute al 50% fra i genitori
4 disporre che il padre corrisponda l'importo di € 782,00 a titolo di arretrati per le rette scolastiche
5.disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la madre In ogni caso il figlio pernotterà minimo due notti al mese presso il padre. Nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio una settimana continuativa;
per le feste le parti si accorderanno di anno in anno
Pubblico Ministero Intervenuto non ha rassegnato conclusioni
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio al fine di regolamentare l'esercizio della Parte_1 toriale sul minore nato il [...], dall'unione fra lei e Persona_2 CP_1
da entrambi riconosciuto la ricorrente, statuendo anche sulle q
[...] he. Emesso il decreto ex art.473 bis 14 c.p.c., regolarmente notificato al resistente questi, costituitosi, ha concordato sull'affido condiviso, prospettando diverse soluzioni circa le ulteriori questioni. All'udienza del 21 febbraio le parti, comparse, riportandosi alle rispettive difese hanno evidenziato la pendenza di trattative per una soluzione concordata poi, in effetti, formalizzata all'udienza dell'11 aprile per cui il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba provvedersi in conformità all'accordo scritto e sottoscritto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse del minore (il cui ascolto, stante anche la tenera età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità; congruo l'ammontare della contribuzione al suo mantenimento, considerato che la madre collocataria percepirà per intero l'assegno unico.
Le spese vanno compensate
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa od ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
affida in modo congiunto il minore ai suoi genitori, con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la madre In ogni caso il figlio pernotterà minimo due notti al mese presso il padre. Nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio una settimana continuativa;
per le feste le parti si accorderanno di anno in anno
2) pone a carico di la corresponsione, mensilmente, in favore del figlio di nome Controparte_1
l'importo di di assegno di mantenimento a mezzo bonifico su Iban già in Per_1 sso e intestato a oltre spese straordinarie al 50% secondo il protocollo del Parte_1 Tribunale di Parma.
Spese che non richiedono il preventivo accordo: pagina 2 di 3 spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
nonché quelle relative a ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, mensa scolastica, trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'originario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro, gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnate ad entrambi i genitori, purché il costo mensile non superi i 150,00 euro;
spese di babysitting in ipotesi di impossibilità di genitori, nonni o terze persone di fiducia di badare al minore;
corsi di ordinaria pratica sportiva e/o scolastica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei di categoria;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie verranno rimborsate dal padre alla madre, solo in caso di accordo tra i genitori, il 50% delle seguenti spese: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori ove il costo mensile sia superiore ai 100,00 euro;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero; giste scolastiche che importino una spesa superiore a 150,00 euro, viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali
3. dispone, in particolare, che le rette scolastiche dell'asilo frequentato dal minore siano sostenute al 50% fra i genitori
Prende atto che il padre corrisponderà l'importo di € 782,00 a titolo di arretrati per le rette scolastiche
Dichiara interamente compensate le spese del procedimento.
Parma, 3 giugno 2024 Il Presidente est.
dott. Nicola Sinisi
pagina 3 di 3
CONTENZ. N. _______________
CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai OGGETTO: sottonotati magistrati: Regolamentazione
- Dr. Nicola Sinisi – Presidente rel. esercizio
- Dr. Simone Medioli Devoto - Giudice responsabilità genitoriale
- Dr. Angela Casalini - Giudice ha pronunziato, ai sensi degli artt.473 bis 22, quarto comma e 473 bis 28
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.Monia Cocconi ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo Studio in Parma v.lo Campanini n.1
- RICORRENTE -
c o n t r o
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini del Foro Controparte_1 di Reggio Emilia, in via tra di loro disgiunta, elettivamente domiciliato presso la persona e nello studio degli stessi in Reggio Emilia, via P. Borsellino, n. 22,
- RESISTENTE -
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
Causa Civile iscritta al n.4106/23 del Ruolo Generale rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza dell'11 aprile 2024: Per la ricorrente ed il resistente: disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre Per_1
2. disporre che il padre corrisponda mensilmente in favore del figlio di nome Controparte_1 Org_ l'importo di € 30 segno di mantenimento a mezzo bonifico su già in Per_1
pagina 1 di 3 suo possesso e intestato a oltre spese straordinarie al 50% secondo il protocollo del Parte_1 Tribunale di Parma
3. disporre che le rette scolastiche dell'asilo frequentato dal minore siano sostenute al 50% fra i genitori
4 disporre che il padre corrisponda l'importo di € 782,00 a titolo di arretrati per le rette scolastiche
5.disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la madre In ogni caso il figlio pernotterà minimo due notti al mese presso il padre. Nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio una settimana continuativa;
per le feste le parti si accorderanno di anno in anno
Pubblico Ministero Intervenuto non ha rassegnato conclusioni
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio al fine di regolamentare l'esercizio della Parte_1 toriale sul minore nato il [...], dall'unione fra lei e Persona_2 CP_1
da entrambi riconosciuto la ricorrente, statuendo anche sulle q
[...] he. Emesso il decreto ex art.473 bis 14 c.p.c., regolarmente notificato al resistente questi, costituitosi, ha concordato sull'affido condiviso, prospettando diverse soluzioni circa le ulteriori questioni. All'udienza del 21 febbraio le parti, comparse, riportandosi alle rispettive difese hanno evidenziato la pendenza di trattative per una soluzione concordata poi, in effetti, formalizzata all'udienza dell'11 aprile per cui il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba provvedersi in conformità all'accordo scritto e sottoscritto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse del minore (il cui ascolto, stante anche la tenera età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità; congruo l'ammontare della contribuzione al suo mantenimento, considerato che la madre collocataria percepirà per intero l'assegno unico.
Le spese vanno compensate
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa od ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
affida in modo congiunto il minore ai suoi genitori, con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la madre In ogni caso il figlio pernotterà minimo due notti al mese presso il padre. Nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio una settimana continuativa;
per le feste le parti si accorderanno di anno in anno
2) pone a carico di la corresponsione, mensilmente, in favore del figlio di nome Controparte_1
l'importo di di assegno di mantenimento a mezzo bonifico su Iban già in Per_1 sso e intestato a oltre spese straordinarie al 50% secondo il protocollo del Parte_1 Tribunale di Parma.
Spese che non richiedono il preventivo accordo: pagina 2 di 3 spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
nonché quelle relative a ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, mensa scolastica, trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'originario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro, gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnate ad entrambi i genitori, purché il costo mensile non superi i 150,00 euro;
spese di babysitting in ipotesi di impossibilità di genitori, nonni o terze persone di fiducia di badare al minore;
corsi di ordinaria pratica sportiva e/o scolastica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei di categoria;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie verranno rimborsate dal padre alla madre, solo in caso di accordo tra i genitori, il 50% delle seguenti spese: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori ove il costo mensile sia superiore ai 100,00 euro;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero; giste scolastiche che importino una spesa superiore a 150,00 euro, viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali
3. dispone, in particolare, che le rette scolastiche dell'asilo frequentato dal minore siano sostenute al 50% fra i genitori
Prende atto che il padre corrisponderà l'importo di € 782,00 a titolo di arretrati per le rette scolastiche
Dichiara interamente compensate le spese del procedimento.
Parma, 3 giugno 2024 Il Presidente est.
dott. Nicola Sinisi
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