Sentenza 16 luglio 2021
Ordinanza cautelare 27 agosto 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 16 giugno 2022
Inammissibile
Sentenza 7 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 23 maggio 2023
Parere definitivo 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 27/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00142/2025 e data 27/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 01000/2022
OGGETTO:
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, da Azienda agricola AM LO e fratelli società semplice, in persona del legale rappresentante in carica, contro l’EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l’annullamento del provvedimento prot. EA.AGA.2022.3702 - Comunicazione CP700-4484553-P, avente ad oggetto “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 21 giugno 2021;
Vista la relazione del 11 settembre 2024, trasmessa con foglio prot.n.0591852 del 9 novembre 2024, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 21 giugno 2021 l’Azienda ricorrente chiesto l’annullamento del provvedimento prot. EA.AGA.2022.3702 - Comunicazione CP700-4484553-P, avente ad oggetto “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” per le quote latte Campagna 2003/2004.
2. Il ricorso è affidato a cinque motivi di ricorso rubricati: i ) “ Eccesso di potere - Manifesta irragionevolezza con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato in ottemperanza della quale sarebbe stato fatto il Ricalcolo ”; ii ) “ Eccesso di potere – Manifesta irragionevolezza ”; iii ) “ Illegittimità per violazione degli artt.8-ter, quater, quinques della legge n.33 del 2009 e dell’art.3 della legge n.241 del 1990, illegittima intimazione degli interessi; eccesso di potere sotto differenti profili ”; iv ) “ Eccesso di potere. Violazione giudicato della Corte di giustizia. Difetto di motivazione ”; v ) “ Eccesso di potere – Carenza di motivazione, falsa rappresentazione della realtà, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia e sviamento dell’interesse pubblico ”.
3. Con la relazione istruttoria del 11 settembre 2024, trasmessa con foglio prot.n.0591852 del 9 novembre 2024, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha riferito di aver richiesto ad EA (con nota prot. n.385655/2024) di inoltrare la propria memoria illustrativa e l’eventuale documentazione a sostegno del provvedimento gravato e che, in riscontro, l’Agenzia ha evidenziato che nel ricorso è stato “ erroneamente individuato l’atto gravato che – con gli estremi indicati nel ricorso – era riferibile alla posizione debitoria di altro soggetto: il provvedimento di ricalcolo del ricorrente era, diversamente, individuabile con il prot. EA.AGA.2022.4672. ” Al contempo EA ha comunicato che, in esecuzione delle previsioni introdotte dal comma 4 dell’art.10- bis della legge n.103 del 2023, ai sensi del quale “ Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’Agea prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ”, aveva proceduto (con nota prot. n.79353/2023) ad annullare tutte le comunicazioni pregresse di rideterminazione dei prelievi, inclusa quella dell’Azienda AM. Pertanto, il Ministero riferente ha sostenuto l’intervenuta cessazione della materia del contendere alla luce del provvedimento prot.n.79353 del 25 ottobre 2013, con il quale l’Agenzia ha proceduto all’annullamento di tutte le comunicazioni di ricalcolo dei prelievi notificate in data anteriore all’entrata in vigore della citata legge n.103 del 2023, inclusa quella relativa all’azienda ricorrente.
4. Nell’adunanza del 12 febbraio 2025, l’affare è stato deciso.
5. Alla luce di quanto riferito dal competente Ministero e da EA, la Sezione ritiene che il ricorso straordinario in trattazione debba essere dichiarato improcedibile per cessata la materia del contendere, avendo l’Agenzia provveduto all’annullamento di tutte le comunicazioni di ricalcolo dei prelievi notificate in data anteriore all’entrata in vigore della citata legge n.103 del 2023, inclusa quella relativa all’Azienda ricorrente.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per cessata la materia del contendere.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone