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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/09/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 9817/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Isabella Vitale;
e
NTroparte_1
e NTroparte_2 [...] in persona dei rispettivi legali NTroparte_3 rappresentanti pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Isabella Vitale;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale promossa dal ricorrente – volta all'impugnativa del licenziamento con decorrenza dal 29.07.2022 ed intimato con missiva del 29.07.2022 da NTroparte_4
in ragione dell'immediata cessazione
[...] dell'attività e dello scioglimento di quest'ultima società – è per quanto di ragione fondata per le motivazioni di seguito illustrate. Venendo al merito della causa va osservato che parte ricorrente non ha contestato la sussistenza della decisione di sciogliere HQC né la cessazione dell'attività di quest'ultima (circostanze che devono pertanto essere reputate pacifiche tra le parti) ma ha contestato la sussistenza di reali ragioni dietro alla decisione citata (e cioè delle difficoltà gestionali insormontabili), ha prospettato la sussistenza di un'ipotesi di codatorialità anche con le altre due società resistenti (vale a dire: NTroparte_2 NT
nel prosieguo e
[...] NTroparte_3 NT
nel prosieguo ) ed ha prospettato che il
[...] licenziamento intimato, in realtà, sarebbe stato adottato con finalità persecutorie e vessatorie. Orbene, con riferimento al primo motivo di contestazione del recesso per cui è causa va osservato che, come costantemente illustrato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di impugnativa di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo al giudice è consentito l'accertamento in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro (in questo caso l'effettivo scioglimento di HQC) ma non la scelta dei criteri di gestione dell'impresa che sono, invece, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. e tra cui rientrano anche le motivazioni che hanno indotto il datore alla decisione di procedere al licenziamento (in questo caso: le difficoltà gestionali insormontabili).
Per altro verso, condivisibile orientamento ermeneutico ha ribadito “il principio giuridico, formulato da questa Corte (vedi Cass. 10 giugno 1986 n. 3844) e che prescinde dal fenomeno del collegamento societario, secondo cui la unicità del rapporto non può negarsi qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente per diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese e l'attività (come accertato nel caso in esame) sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia
Pag. 2 di 8 svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri;
con la conseguenza che tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quell'unico rapporto, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ.” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 13904/2000 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 3249/2003).
Questo stesso condivisibile principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva che ha illustrato che - al di là della prova dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario (che, come è noto, si caratterizza per l'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo, cfr. tra le altre Cass. 20/12/2016 n. 26346 e più recentemente Cass. 31/05/2017 n. 13809)
- si verifica una fattispecie di c.d.
“codatorialità” allorquando, appunto, uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto ai sensi dell'art. 1294 c.c. (che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente, si veda ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 3899/2019).
La pronuncia da ultimo citata ha puntualizzato inoltre che: “In disparte l'esistenza di una sinergia tra le varie imprese perciò ove, come nel caso in esame, si accertati che l'attività amministrativo contabile era resa dalla lavoratrice, contemporaneamente ed
Pag. 3 di 8 indifferentemente, in favore di tutte le diverse società convenute e che la prestazione, nell'orario di lavoro definito contrattualmente dalla società che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre società, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di più datori di lavoro. In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c. (cfr. Cass. n. 13904 del 2000 cit.). In ambito lavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro è infatti individuabile, sulla base di una "concezione realistica", nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi (cfr. in motivazione Cass. 29/11/2011 n. 25270)”.
Compiuto questo doveroso inquadramento, può ritenersi accertata una situazione di codatorialità NT con fino al momento del licenziamento impugnato. Deve ritenersi preliminarmente pacifico (in quanto ammesso dalle resistenti all'interno della loro NT memoria di costituzione) che si occupasse dello svolgimento dell'attività di auditing (cioè della raccolta dei dati forniti dalle imprese clienti) mentre la società HIA si occupava del rilascio della certificazione halal di beni destinati al commercio sulla base delle informazioni ricavate dagli audit eseguiti. Ciò posto, il teste sig. ha Testimone_1 dichiarato che il si recava presso le Pt_1 aziende proprio come auditor della HIA s.r.l. la quale ultima comunicava alle clienti il giorno in
Pag. 4 di 8 cui dovevano recarsi presso queste ultime gli auditors e quindi anche il ricorrente che si presentava presso le clienti servendosi di auto NT aziendale , utilizzando un tesserino riportante la denominazione HIA e anche il bigliettino da NT visita e quindi svolgeva l'auditing. Sebbene il teste abbia riferito di Testimone_1 poter riferire quanto innanzi fino al luglio 2021 ci sono tracce documentali che fanno ritenere accertato che tanto sia avvenuto sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. Difatti, l'all. 10 depositato dal ricorrente in uno alla memoria del 10.02.2023 documenta lo svolgimento di un audit del dicembre 2021 avvenuto su carta intestata HIA. Ancora, il doc. 20 del ricorrente riporta una richiesta di informazioni rivolta tramite email (in data 22.06.2022) da personale al sig. CP_5
in merito allo stato dell'arte di alcune Pt_1 NT pratiche ed in cui il personale di mostra di essere a conoscenza anche di eventuali date di rinvio degli audit presso i clienti. L'attività così descritta evidenza l'utilizzo del NT sig. da parte della società nello Pt_1 svolgimento delle attività di auditing attribuite al ricorrente e non, invece, la trasmissione degli esiti delle attività di auditing da una società ad un'altra (come invece prospettato dalle resistenti). Sul punto vi è da osservare che risultanze contrarie non sono ricavabili neanche dall'esame delle deposizioni degli altri testi. Unico motivo di contrasto delle deposizioni dei testi è quella riguardante il rilascio al ricorrente del bigliettino da visita facente NT menzione della società (che il teste Tes_1 ha confermato mentre la teste ha negato). Tes_2 Sul punto deve essere evidenziato che la prova documentale dello svolgimento degli audit a nome di NT
(cui si fatto innanzi riferimento) fa ritenere più plausibile la ricostruzione del teste
. Tes_1 Di contro, non vi sono elementi della sussistenza di un'ipotesi di codatorialità anche con l'altra società resistente NTroparte_3 NT (d'ora in avanti ).
Pag. 5 di 8 In ragione di quanto innanzi deve ritenersi accertato la sussistenza di un'ipotesi di NT codatorialità solo con la resistente Va da sé che la mera cessazione di ogni attività della società unica formale datrice di lavoro (HQC) non NT poteva esimere quest'ultima e anche dall'esaminare la possibilità di adibire il NT ricorrente in una posizione presso anche in ossequio all'obbligo di repechage. Il licenziamento intimato è quindi illegittimo. Sotto ulteriore versante, non può ritenersi NT accertato che abbia intimato il recesso impugnato esclusivamente con intento ritorsivo. La ritorsione va, difatti, qualificata come l'ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (ritorsione diretta) che, quindi, attribuisce al licenziamento il connotato dell'ingiustificata vendetta. Sul punto, va osservato che non risulta provato quale sarebbe stato il comportamento legittimo del NT
in relazione a cui avrebbe inteso Pt_1 porre la sua vendetta. Se è vero che è documentata la sussistenza di rapporti molto tesi tra l'attuale amministratore di NT NT
ed (il sig. ed Persona_1 il ricorrente, non risulta in cosa sia consistita la condotta legittima del che, peraltro, Pt_1 risulta destinatario anche di misura cautelare in NT relazione al suo operato presso la società e sul cui operato, come indicato nello scambio di lettere riportate nel ricorso introduttivo, vi sono concreti dubbi di legittimità (si noti che nello scambio di lettere si chiede di al ricorrente di giustificare il dato, pacifico, della sua presenza contestuale in due luoghi differenti e si richiama formalmente il dipendete a recarsi a lavoro presso la sede della società e non più nelle modalità dello smart working). Ciò posto, deve ritenersi senz'altro applicabile ratione temporis la tutela di cui al d.lgs. 23/2015 e, in particolare, dell'art. 9 in difetto del requisito dimensionale dell'art. 15 legge 300/1970 (si noti che, come risultante dal doc. 26 della NT ricorrente, aveva alle sue dipendenze 6
Pag. 6 di 8 NT dipendenti laddove ne aveva 2, si veda il fascicolo delle resistenti). A fronte di tanto, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 9 e dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 deve essere dichiarata l'estinzione NT NT del rapporto e condanna ed in solido, al pagamento un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza al saldo. La determinazione del quantum dell'indennità di cui innanzi è stata operata – in conformità alle indicazioni di cui alla sent. Corte Cost. 194/2018
– in considerazione della non eccessiva anzianità di servizio del ricorrente (pari a poco più di tre anni), del non elevato numero di dipendenti di entrambe le società e, per altro verso, della situazione economica non florida del ricorrente come documentata ed in assenza di risultanze relative ad altri criteri richiamati dal Giudice delle Leggi quali le concrete dimensioni dell'attività economica, la condizione delle resistenti. A fronte di tanto è stato poi operato il dimezzamento stabilito dall'art. 9 d.lgs. 23/2015. Le presenti argomentazioni sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione in fatto o in diritto sollevata dalle parti. Con riferimento al riparto delle spese di lite tra il ricorrente e HQC il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione per ½ mentre la restante quota – liquidata ai sensi del DM 55/2014 con decurtazione del 25% in ragione della relativa semplicità delle questioni di causa - è posta a carico della predetta società con distrazione in favore del difensore del ricorrente in quanto antistatario. Medesima regolamentazione deve essere seguita per le medesime argomentazioni quanto al riparto delle NT spese di lite tra il ricorrente e La soccombenza integrale del ricorrente nei NT confronti di giustifica di porre integralmente a carico del primo le spese di lite liquidate
Pag. 7 di 8 sempre ai sensi del DM 55/2014 e con la medesima decurtazione del 25%.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto:
- dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro intercorso;
- condanna NTroparte_1
e
[...] NTroparte_2
, in solido, al pagamento in favore del
[...] ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza al saldo;
- compensa per 1/2 le spese di lite tra il ricorrente e NTroparte_1
e condanna quest'ultima alla
[...] corresponsione della residua quota che liquida complessivamente in Euro 3471,37 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore del ricorrente;
- compensa per 1/2 le spese di lite tra il ricorrente e e NTroparte_2 condanna quest'ultima alla corresponsione della residua quota che liquida complessivamente in Euro 3471,37 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore del ricorrente;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di NTroparte_3 che liquida complessivamente in Euro 6942,75 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 30.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Isabella Vitale;
e
NTroparte_1
e NTroparte_2 [...] in persona dei rispettivi legali NTroparte_3 rappresentanti pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Isabella Vitale;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale promossa dal ricorrente – volta all'impugnativa del licenziamento con decorrenza dal 29.07.2022 ed intimato con missiva del 29.07.2022 da NTroparte_4
in ragione dell'immediata cessazione
[...] dell'attività e dello scioglimento di quest'ultima società – è per quanto di ragione fondata per le motivazioni di seguito illustrate. Venendo al merito della causa va osservato che parte ricorrente non ha contestato la sussistenza della decisione di sciogliere HQC né la cessazione dell'attività di quest'ultima (circostanze che devono pertanto essere reputate pacifiche tra le parti) ma ha contestato la sussistenza di reali ragioni dietro alla decisione citata (e cioè delle difficoltà gestionali insormontabili), ha prospettato la sussistenza di un'ipotesi di codatorialità anche con le altre due società resistenti (vale a dire: NTroparte_2 NT
nel prosieguo e
[...] NTroparte_3 NT
nel prosieguo ) ed ha prospettato che il
[...] licenziamento intimato, in realtà, sarebbe stato adottato con finalità persecutorie e vessatorie. Orbene, con riferimento al primo motivo di contestazione del recesso per cui è causa va osservato che, come costantemente illustrato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di impugnativa di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo al giudice è consentito l'accertamento in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro (in questo caso l'effettivo scioglimento di HQC) ma non la scelta dei criteri di gestione dell'impresa che sono, invece, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. e tra cui rientrano anche le motivazioni che hanno indotto il datore alla decisione di procedere al licenziamento (in questo caso: le difficoltà gestionali insormontabili).
Per altro verso, condivisibile orientamento ermeneutico ha ribadito “il principio giuridico, formulato da questa Corte (vedi Cass. 10 giugno 1986 n. 3844) e che prescinde dal fenomeno del collegamento societario, secondo cui la unicità del rapporto non può negarsi qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente per diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese e l'attività (come accertato nel caso in esame) sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia
Pag. 2 di 8 svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri;
con la conseguenza che tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quell'unico rapporto, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ.” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 13904/2000 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 3249/2003).
Questo stesso condivisibile principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva che ha illustrato che - al di là della prova dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario (che, come è noto, si caratterizza per l'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo, cfr. tra le altre Cass. 20/12/2016 n. 26346 e più recentemente Cass. 31/05/2017 n. 13809)
- si verifica una fattispecie di c.d.
“codatorialità” allorquando, appunto, uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto ai sensi dell'art. 1294 c.c. (che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente, si veda ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 3899/2019).
La pronuncia da ultimo citata ha puntualizzato inoltre che: “In disparte l'esistenza di una sinergia tra le varie imprese perciò ove, come nel caso in esame, si accertati che l'attività amministrativo contabile era resa dalla lavoratrice, contemporaneamente ed
Pag. 3 di 8 indifferentemente, in favore di tutte le diverse società convenute e che la prestazione, nell'orario di lavoro definito contrattualmente dalla società che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre società, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di più datori di lavoro. In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c. (cfr. Cass. n. 13904 del 2000 cit.). In ambito lavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro è infatti individuabile, sulla base di una "concezione realistica", nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi (cfr. in motivazione Cass. 29/11/2011 n. 25270)”.
Compiuto questo doveroso inquadramento, può ritenersi accertata una situazione di codatorialità NT con fino al momento del licenziamento impugnato. Deve ritenersi preliminarmente pacifico (in quanto ammesso dalle resistenti all'interno della loro NT memoria di costituzione) che si occupasse dello svolgimento dell'attività di auditing (cioè della raccolta dei dati forniti dalle imprese clienti) mentre la società HIA si occupava del rilascio della certificazione halal di beni destinati al commercio sulla base delle informazioni ricavate dagli audit eseguiti. Ciò posto, il teste sig. ha Testimone_1 dichiarato che il si recava presso le Pt_1 aziende proprio come auditor della HIA s.r.l. la quale ultima comunicava alle clienti il giorno in
Pag. 4 di 8 cui dovevano recarsi presso queste ultime gli auditors e quindi anche il ricorrente che si presentava presso le clienti servendosi di auto NT aziendale , utilizzando un tesserino riportante la denominazione HIA e anche il bigliettino da NT visita e quindi svolgeva l'auditing. Sebbene il teste abbia riferito di Testimone_1 poter riferire quanto innanzi fino al luglio 2021 ci sono tracce documentali che fanno ritenere accertato che tanto sia avvenuto sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. Difatti, l'all. 10 depositato dal ricorrente in uno alla memoria del 10.02.2023 documenta lo svolgimento di un audit del dicembre 2021 avvenuto su carta intestata HIA. Ancora, il doc. 20 del ricorrente riporta una richiesta di informazioni rivolta tramite email (in data 22.06.2022) da personale al sig. CP_5
in merito allo stato dell'arte di alcune Pt_1 NT pratiche ed in cui il personale di mostra di essere a conoscenza anche di eventuali date di rinvio degli audit presso i clienti. L'attività così descritta evidenza l'utilizzo del NT sig. da parte della società nello Pt_1 svolgimento delle attività di auditing attribuite al ricorrente e non, invece, la trasmissione degli esiti delle attività di auditing da una società ad un'altra (come invece prospettato dalle resistenti). Sul punto vi è da osservare che risultanze contrarie non sono ricavabili neanche dall'esame delle deposizioni degli altri testi. Unico motivo di contrasto delle deposizioni dei testi è quella riguardante il rilascio al ricorrente del bigliettino da visita facente NT menzione della società (che il teste Tes_1 ha confermato mentre la teste ha negato). Tes_2 Sul punto deve essere evidenziato che la prova documentale dello svolgimento degli audit a nome di NT
(cui si fatto innanzi riferimento) fa ritenere più plausibile la ricostruzione del teste
. Tes_1 Di contro, non vi sono elementi della sussistenza di un'ipotesi di codatorialità anche con l'altra società resistente NTroparte_3 NT (d'ora in avanti ).
Pag. 5 di 8 In ragione di quanto innanzi deve ritenersi accertato la sussistenza di un'ipotesi di NT codatorialità solo con la resistente Va da sé che la mera cessazione di ogni attività della società unica formale datrice di lavoro (HQC) non NT poteva esimere quest'ultima e anche dall'esaminare la possibilità di adibire il NT ricorrente in una posizione presso anche in ossequio all'obbligo di repechage. Il licenziamento intimato è quindi illegittimo. Sotto ulteriore versante, non può ritenersi NT accertato che abbia intimato il recesso impugnato esclusivamente con intento ritorsivo. La ritorsione va, difatti, qualificata come l'ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (ritorsione diretta) che, quindi, attribuisce al licenziamento il connotato dell'ingiustificata vendetta. Sul punto, va osservato che non risulta provato quale sarebbe stato il comportamento legittimo del NT
in relazione a cui avrebbe inteso Pt_1 porre la sua vendetta. Se è vero che è documentata la sussistenza di rapporti molto tesi tra l'attuale amministratore di NT NT
ed (il sig. ed Persona_1 il ricorrente, non risulta in cosa sia consistita la condotta legittima del che, peraltro, Pt_1 risulta destinatario anche di misura cautelare in NT relazione al suo operato presso la società e sul cui operato, come indicato nello scambio di lettere riportate nel ricorso introduttivo, vi sono concreti dubbi di legittimità (si noti che nello scambio di lettere si chiede di al ricorrente di giustificare il dato, pacifico, della sua presenza contestuale in due luoghi differenti e si richiama formalmente il dipendete a recarsi a lavoro presso la sede della società e non più nelle modalità dello smart working). Ciò posto, deve ritenersi senz'altro applicabile ratione temporis la tutela di cui al d.lgs. 23/2015 e, in particolare, dell'art. 9 in difetto del requisito dimensionale dell'art. 15 legge 300/1970 (si noti che, come risultante dal doc. 26 della NT ricorrente, aveva alle sue dipendenze 6
Pag. 6 di 8 NT dipendenti laddove ne aveva 2, si veda il fascicolo delle resistenti). A fronte di tanto, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 9 e dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 deve essere dichiarata l'estinzione NT NT del rapporto e condanna ed in solido, al pagamento un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza al saldo. La determinazione del quantum dell'indennità di cui innanzi è stata operata – in conformità alle indicazioni di cui alla sent. Corte Cost. 194/2018
– in considerazione della non eccessiva anzianità di servizio del ricorrente (pari a poco più di tre anni), del non elevato numero di dipendenti di entrambe le società e, per altro verso, della situazione economica non florida del ricorrente come documentata ed in assenza di risultanze relative ad altri criteri richiamati dal Giudice delle Leggi quali le concrete dimensioni dell'attività economica, la condizione delle resistenti. A fronte di tanto è stato poi operato il dimezzamento stabilito dall'art. 9 d.lgs. 23/2015. Le presenti argomentazioni sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione in fatto o in diritto sollevata dalle parti. Con riferimento al riparto delle spese di lite tra il ricorrente e HQC il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione per ½ mentre la restante quota – liquidata ai sensi del DM 55/2014 con decurtazione del 25% in ragione della relativa semplicità delle questioni di causa - è posta a carico della predetta società con distrazione in favore del difensore del ricorrente in quanto antistatario. Medesima regolamentazione deve essere seguita per le medesime argomentazioni quanto al riparto delle NT spese di lite tra il ricorrente e La soccombenza integrale del ricorrente nei NT confronti di giustifica di porre integralmente a carico del primo le spese di lite liquidate
Pag. 7 di 8 sempre ai sensi del DM 55/2014 e con la medesima decurtazione del 25%.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto:
- dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro intercorso;
- condanna NTroparte_1
e
[...] NTroparte_2
, in solido, al pagamento in favore del
[...] ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza al saldo;
- compensa per 1/2 le spese di lite tra il ricorrente e NTroparte_1
e condanna quest'ultima alla
[...] corresponsione della residua quota che liquida complessivamente in Euro 3471,37 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore del ricorrente;
- compensa per 1/2 le spese di lite tra il ricorrente e e NTroparte_2 condanna quest'ultima alla corresponsione della residua quota che liquida complessivamente in Euro 3471,37 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore del ricorrente;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di NTroparte_3 che liquida complessivamente in Euro 6942,75 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 30.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
Pag. 8 di 8