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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5148 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
, in persona del E_ titolare legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa E_ dall'avv. Francesco Veraldi, per procura allegata all'atto di opposizione;
-OPPOSIZIONE-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 20 luglio 2017 in autentica del Notaio
Dott. notaio in Milano, Rep. n. 60850, Racc. n. 11358, registrata in Persona_1
Milano il 21 luglio 2017 al n. 40322 serie 1T da DOBANK S.P.A. ora CP_2
in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Luciana Scrivo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di conto corrente bancario;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la , in E_ persona del titolare legale rappresentante pro tempore, , (nel prosieguo, E_ breviter, ), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/2019 E_ emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
111.768,01, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio, quale saldo debitore derivante dal conto corrente bancario n.
10487425 e dagli affidamenti per anticipo crediti su fatture concessi dalla Controparte_3
A fondamento dell'opposizione la ha eccepito: E_
a) l'usura originaria e in corso di rapporto del contratto di conto corrente n. 10487425 stipulato l'11.07.2005, del contratto di affidamento di € 30.000,00 del 12.07.2005, del contratto di affidamento di € 30.000,00 del 12.07.2005 e del contratto di affidamento di
€ 70.000,00 del 18.11.2005;
b) l'indeterminatezza del TAEG e l'illegittima applicazione di tasso debitore peggiorativo rispetto a quello convenzionale;
c) l'invalidità degli addebiti a titolo di interessi anatocistici, la mancanza di capitalizzazione degli importi a credito, perché il TAN e il TAE per gli interessi creditori riportati in contratto erano uguali;
d) l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto;
e) l'illegittimo esercizio dello ius variandi per omessa comunicazione ai sensi dell'art. 118 del
T.U.B.;
f) l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.
Con comparsa depositata in data 29/01/2020, si è costituita la in Controparte_1 qualità di cessionaria di crediti in blocco da parte della tra cui quello preteso Controparte_3 verso la rappresentata da già doBank S.p.a., la quale ha E_ CP_2 chiesto: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'opponente.
In particolare parte opposta, ha dedotto che i contratti posti alla base del decreto ingiuntivo non prevedono tassi usurari;
che, per la verifica dell'usura sui tassi extra fido, è scorretto sommare il tasso intra fido e quello extra fido;
che il superamento del tasso soglia extra fido
2 non incide sulla spettanza degli interessi convenzionali per gli utilizzi intra fido;
la validità delle clausole anatocistiche, perché pattuite con pari periodicità e reciprocità; che la previsione simbolica dell'interesse attivo non viola la disciplina anatocistica, perché la stessa non prevede una proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi;
che l'omessa indicazione del Taeg/Isc nel contratto non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.U.B., perché ha una funzione informativa del costo totale effettivo del finanziamento e non quella di condizione economica;
che la c.m.s. è stata determinata nel contratto di conto corrente, indicandone la percentuale e le modalità di calcolo.
Dopo alcuni rinvii dovuti all'emergenza sanitaria da Covid 19 e alla necessità di depositare la documentazione in formato leggibile, all'udienza dell'1.03.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato a parte opposta termine di legge per proporre domanda di mediazione, il cui procedimento si è concluso con esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 18.01.2022 è stata disposta la CTU contabile.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 03.11.2022 la causa è stata rinviata per la convocazione a chiarimenti del CTU sulle osservazioni poste dalle parti nelle note di udienza.
Con ordinanza del 15.02.2023 la causa è stata rinviata per l'assegnazione al CTU di un ulteriore quesito integrativo.
Infine, dopo ulteriori chiarimenti chiesti al CTU sui criteri di calcolo del taeg extra fido e sul ricalcolo del dovuto nel caso di superamento delle soglie antiusura con applicazione del tasso intra fido, all'udienza del 16.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, trattandosi condizione dell'azione rilevabile d'ufficio, si dichiara la legittimazione ad agire – rectius la titolarità attiva del rapporto di credito - della
[...]
in qualità di cessionaria di crediti in blocco da parte della Controparte_1 Controparte_3
Di fatti, ai fini della prova dell'intervenuta cessione di credito, l'art. 58 T.U.B. prevede, in deroga alla disciplina codicistica della cessione e del trasferimento delle garanzie: a) la
3 notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b) l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.).
È pacifico che l'onere della prova della titolarità del credito gravi sulla cessionaria che agisca in giudizio per il recupero del credito.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova sulla titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi quando consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.
22/04/2024, n.10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).” (cfr. Cass.,
Civ., Sez. III, ord. n. 29872/2024).
Questo orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che: “In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica
4 individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, ord. n. 9073/2025).
Nel caso di specie, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge che
[...] ha acquistato pro- soluto: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_3 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.” (cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione).
La presente opposizione riguarda il credito nascente da un contratto di conto corrente e tre contratti di affidamento stipulati nel 2005, oggetto di deterioramento (cfr. all. n. 12 e 13 al fascicolo monitorio) e, pertanto, pienamente rientranti nella cessione in blocco di crediti stipulata tra e Controparte_1 Controparte_3
Ciò posto, l'opponente ha contestato l'illegittima applicazione al conto corrente bancario con apertura di credito acceso presso la di interessi usurari, di anatocismo, della Controparte_3 commissione di massimo scoperto non pattuita, illegittimo esercizio dello ius variandi nonché
l'indeterminatezza del t.a.e.g. e della c.m.s., chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità degli stessi.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Con riferimento al superamento del tasso soglia antiusura, si osserva che attraverso la normativa antiusura il legislatore ha sanzionato la pattuizione di interessi eccessivi, con riguardo al momento della stipula del contratto, come corrispettivo per il conferimento del denaro (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 19597/2020).
La giurisprudenza ormai prevalente ha affermato che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
5 Tuttavia, l'individuazione dei costi collegati del credito ha dato luogo a numerose questioni interpretative.
La giurisprudenza per molto tempo si era interrogata proprio con riguardo alla tematica dell'inclusione o meno nel TEG della CMS (attualmente disciplinata nell'art. 117 bis D.lgs. n.
385/93 come commissione di affidamento o commissione di istruttoria veloce), almeno fino all'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009 (il cui art. 2, comma 2, ha previsto che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c.) e alla conseguente emanazione da parte della Banca
d'Italia, nell'agosto 2009, di nuove istruzioni per la rilevazione del TEG, che hanno incluso la
CMS nella rilevazione del TEG.
Il problema è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il
31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente, con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Quindi, il criterio da seguire al fine della verifica della usurarietà dei tassi applicati non prevede la sommatoria della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla banca, bensì una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia”. Poi, la sommatoria va fatta solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. “cms soglia”.
Orbene, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie e contrariamente a quanto affermato dal CTU, è emerso che al momento della stipula del contratto di conto corrente bancario non vi è stato superamento del tasso soglia né intra -fido né extra – fido.
6 Infatti, dagli atti si rileva che il contratto di conto corrente affidato è stato stipulato nell'anno
2005 ed è rimasto aperto fino al momento di recesso da parte di intervenuto il Controparte_3
31.12.2009.(cfr. all. n. 12 e 13 fasc. monitorio allegato alla comparsa di risposta).
Pertanto, per la verifica della usurarietà sul contratto di conto corrente affidato non doveva essere considerata la sommatoria della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla Banca, bensì una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia”. La sommatoria avrebbe dovuto essere effettuata solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia. Ciò in quanto rientra a pieno nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della L.
108/1996 ed il 31.12.2009.
Ebbene, nella fattispecie, il CTU in sede di risposta al nuovo quesito integrativo disposto con ordinanza del 15.02.2023 – 03.04.2023 ha indicato quale criterio di calcolo del taeg extra fido, interessi + eccedenza cms x 365 /debitori e spese accordato, ma in realtà ha eseguito un calcolo in base al quale al TAN pari a 13,500% ha sommato l'aliquota CMS pari a 1,500 % e le spese trimestrali pari ad € 25,00 e non anche l'eccedenza CMS (v. pag. 23 e 24 dell'integrazione peritale).
Invece, il CTP di parte opposta ha correttamente osservato che trattandosi di contratto di conto corrente affidato concluso prima del 2010 nel calcolo dell'usura non andava inserita la
CMS.
In particolare, il CTP di parte opposta ha accertato che il calcolo della CMS secondo il criterio del margine avrebbe dovuto essere eseguito verificando se la CMS pattuita 1,50 superasse la
CMS SOGLIA 1,26, ottenendo da questo calcolo un'eccedenza di 0,24%. (cfr. osservazioni
CTP parte opposta del 27.11.2024 ai chiarimenti forniti dal CTU in data 08.11.2024 pag. 3 e 4).
Quindi, sulla scorta di ciò deve ritenersi che il conto corrente ordinario affidato non sia usurario poiché il CTU non ha correttamente eseguito i calcoli per la verifica dell'usurarietà sia in relazione all'inclusione della sola eccedenza di CMS soglia sia con riguardo all'inclusione della capitalizzazione nel calcolo del T.A.E.G.
Con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata di accertamento dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione avanzata dall'opponente deve puntualizzarsi che secondo pacifica giurisprudenza l'applicazione della
7 c.m.s. va dichiarata nulla nei casi in cui non risulti specificatamente pattuita ed indicata nel contratto.
In merito, in tema di contratti di conto corrente bancario, si è pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha affermato che “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.” (Cass. Sez. I, ordinanza n. 19825/2022).
Ebbene, dalla lettura dei contratti e dalle risultanze della CTU è emerso che la commissione omnicomprensiva non è stata pattuita limitatamente al periodo che va dall'1.07.2009 fino al
31.12.2009, pur essendo stata addebitata la commissione disponibilità immediata fondi e una commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, calcolata in misura superiore allo 0,05 % delle somme disponibili.
Nello specifico, il CTU ha accertato che: “Nella documentazione in atti non si rinviene la pattuizione della Commissione Omnicomprensiva, mentre è stata addebitata dal 01/07/2009 fino al 31/12/2009 una commissione disponibilità immediata fondi, ed una commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, calcolata in misura superiore allo 0,05% delle somme disponibili, alle prescrizioni previste dall'art.117-bis del T.U. bancario. Pertanto si è provveduto al ricalcolo senza tenerne conto.” (cfr. pag. 22 CTU).
Quindi, accertata la mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto, ovvero della commissione disponibilità immediata fondi, ed una commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, sul conto corrente bancario intestato a per il E_ periodo compreso tra l'1.07.2009 al 31.12.2009 ne va dichiarata la nullità.
Con riguardo alla domanda di accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente bancario deve ritenersi, alla luce delle risultanze della CTU che sul punto sono pienamente condivisibili perché scevre da vizi logici e motivazionali, che sia infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In materia di capitalizzazione occorre precisare che le clausole anatocistiche contenute nei contratti antecedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000 rimangono nulle ed improduttive di effetti, con conseguente operatività del divieto previsto dall'art. 1283 c.c..
Il legislatore, con il D.Lgs. n. 342/1999, ha previsto che il CICR stabilisse le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, con l'obbligo di assicurare nei confronti della clientela la
8 medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
l'obbligo di adeguamento dei contratti precedenti entro il 30/6/2000, con la possibilità di provvedervi unilateralmente con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché l'adeguamento non comportasse “un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” e purché
l'adeguamento così attuato fosse portato a conoscenza del cliente con comunicazione scritta entro il 31.12.2000. L'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342/1999, aveva anche previsto la validità
e l'efficacia fino all'entrata in vigore della delibera CICR delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti antecedenti, ma la disposizione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000.
La successiva delibera CICR del 09.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, ha infatti consentito l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente.
Successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia anatocistica, con la
Legge n. 147/13, introducendo un divieto generale di anatocismo, tranne che nelle ipotesi di espressa pattuizione con il cliente.
In particolare, nell'art. 120 del T.U.B., modificato dalla l. n. 147/13 è stato disposto che: “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
La nuova norma sembra introdurre un divieto generale di anatocismo e questa diviene la tesi prevalente della giurisprudenza di merito.
Orbene, sul punto il CTU ha accertato che: “La capitalizzazione degli interessi trimestrale è stata pattuita nel contratto sia a debito che a credito, con la stessa reciprocità trimestrale, mentre il rapporto si è concluso al 31/12/2009, pertanto non si è provveduto al conteggio richiesto per la mancanza dei presupposti richiesti. (cfr. pag. 23 CTU).
Pertanto, il CTU ha verificato la legittimità della capitalizzazione applicata sia a debito che a credito e, correttamente, non ha provveduto al ricalcolo.
Parimenti infondata è la domanda di accertamento dell'illegittimo addebito degli interessi anatocistici per violazione degli articoli 2 e 6 della delibera CICR 9/2/2000, in quanto un TAN
9 uguale al TAEG in relazione agli interessi attivi, non soddisfa la necessaria condizione di reciprocità.
L'opponente eccepisce che la convenzione di un interesse a credito pari a 0,010 nominale annuo ed ugualmente pari a 0,010% effettivo annuo e ciò sarebbe la prova della assoluta mancanza di capitalizzazione degli importi a credito.
Orbene, il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 t.u.b. e degli artt. 2 e 6 della delibera CICR del 2000, le condizioni previste per la validità della clausola sono esclusivamente due: la medesima periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori e la specifica approvazione per iscritto. L'indicazione del TAEG all'interno del contratto è un requisito di carattere informativo che riguarda la trasparenza contrattuale, ma non è un requisito previsto a pena di invalidità/inefficacia della clausola. Tale sanzione non è espressamente prevista e non può individuarsi nella legge che ha demandato alla Banca d'Italia il potere di stabilire i criteri e le modalità di produzione degli interessi sugli interessi maturati. Né la fonte secondaria potrebbe prevedere detta sanzione. L'erronea indicazione del TAEG non comporta necessariamente che gli interessi non debbano essere capitalizzati se ciò è previsto nel contratto, né che non lo siano stati in concreto trattandosi solo di una erronea rappresentazione del credito globale afferente agli interessi.
Pertanto, si tratta di una verifica da compiersi, nel caso in cui vi siano contestazioni, in concreto dal CTU accertando l'operato della banca durante il rapporto e non considerando solo le pattuizioni contrattuali (cfr. Tribunale di Siena, sent. n. 80/2025 nello stesso senso Tribunale
Pescara, sent. n. 250/2025).
Ebbene, nella fattispecie il CTU ha accertato che nel concreto il rapporto di conto corrente per tutta la durata è stato sempre e costantemente a debito, pertanto nessuna capitalizzazione di interessi a credito poteva comunque essere capitalizzata, ancorché per valori così bassi 0,010%
l'effetto moltiplicatore sarebbe in ogni caso stato impercettibile (cfr. risposta del CTU alle osservazioni dei CCTTPP del 29.09.2022 pag. 12).
Proseguendo nel merito, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda avanzata in via subordinata sulla dichiarazione di nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B., dato dall'erronea indicazione del T.A.E.G. atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di
10 merito, seguito anche da questo Tribunale, e di legittimità, la mancata o erronea indicazione dell' .A.E.G., non è causa di nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B. CP_4
Infatti, l' non è altro che l'indicatore sintetico di costo, detto anche Tasso Annuo CP_5
Effettivo Globale (T.A.E.G.) che esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito (v. art. 9 co. 2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale Credito n. 10688 del 4/03/2003).
Pertanto, non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto, ma svolge una funzione informativa diretta a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Con la conseguenza che l'erronea indicazione dell' /T.A.E.G., non determina una maggiore onerosità del CP_5 finanziamento, ma un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui stante il suo valore sintetico, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed Controparte_6 altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 T.U.B mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. Civ. I
Sez., sent. n. 39169/2021).
Parimenti infondata è poi la domanda di dichiarazione di inefficacia della variazione del tasso di interesse per illegittimo esercizio dello ius variandi.
L'opponente ha contestato la legittimità dell'applicazione dello ius variandi per mancata preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 118 T.U.B.
Invero, dalla lettura della CTU è emerso che il potere di modifica unilaterale è previsto nel contratto di conto corrente e in quelli di affidamento e le informazioni sulle proposte di modifiche unilaterali sono indicate negli estratti conto e scalari (cfr. pag. 10 della risposta del
CTU alle osservazioni del CTP di parte opponente del 29.09.2022).
Pertanto, considerato che secondo la giurisprudenza l'attuazione dello ius variandi conforme al dettato dell'art. 118 t.u.b., non è in sé incompatibile con l'inoltro degli estratti conto contenenti la modificazione dei tassi, deve dichiararsi che l'opposta abbia legittimamente esercitato detta facoltà (cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 17110/2019).
Infine, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno subito per l'illegittima iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, poiché l'opponente non ha allegato alcun documento probante l'illegittima segnalazione.
11 In conclusione, sulla scorta di quanto precede, deve essere accolta parzialmente l'opposizione limitatamente alla dichiarazione di nullità della cms, ovvero della commissione disponibilità immediata fondi e della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, per mancata pattuizione per il periodo che va dal 01.07.2009 al 31.12.2009 e, di conseguenza, il relativo importo, calcolato al tasso applicato come risultante dalla documentazione bancaria, in particolare dagli estratti conto corrente del relativo periodo (cfr. doc n. 17 fasc. monitorio all. alla comparsa), deve essere espunto da quello richiesto come saldo negativo del conto corrente.
Infine, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. chiesta da parte opponente.
Ai fini della statuizione sulle spese di giudizio, si osserva che la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, ed anche se legittimamente subisce la revoca del decreto ingiuntivo, tuttavia non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez., lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass. Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n.
9587).
Inoltre, anche per le spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Pertanto, atteso l'accoglimento solo parziale della presente opposizione, si dichiarano compensate per un quarto sia le spese del procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto sia quelle del presente procedimento, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, ponendo i restanti tre quarti a carico di parte opponente.
Le spese di CTU vengono, invece, poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/2019 emesso dall'intestato
Tribunale in data 11.07.2019, che viene revocato;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento della pattuizione usuraria sul rapporto di conto corrente ordinario n. 10487425 affidato proposta dalla E_
, in persona del titolare , nei confronti di
[...] E_ [...]
rappresentata da in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 CP_2 tempore, già doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento dell'illegittima applicazione della clausola anatocistica sul conto corrente n. 10487425 affidato proposta da E_
, in persona del titolare nei confronti di
[...] E_ [...]
rappresentata da in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 CP_2 tempore, già doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro- tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di illegittimo esercizio dello ius variandi avanzata da
, in persona del titolare nei E_ E_ E_ confronti di rappresentata da in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento dell'indeterminatezza del t.a.e.g. avanzata da , in persona del titolare E_ E_ nei confronti di rappresentata da in
[...] Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento dell'illegittimo addebito degli interessi anatocistici per violazione degli articoli 2 e 6 della delibera CICR 9/2/2000 avanzata da
[...]
, in persona del titolare nei confronti E_ E_ di rappresentata da in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento dell'illegittima segnalazione della
, in persona del titolare alla E_ E_
13 Centrale rischi della Banca d'Italia da parte della rappresentata da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a., in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore;
- accerta l'illegittima applicazione della commissione disponibilità immediata fondi e della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, sul conto corrente n. 10487425, limitatamente al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2009;
- condanna la , in persona del titolare E_ E_
a pagare in favore di rappresentata come in atti, la
[...] Controparte_1 somma di € 111.768,01, con detrazione dell'importo calcolato a titolo di commissione disponibilità immediata fondi e della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, per il periodo che va dal 01.07.2009 al 31.12.2009 nella misura applicata e risultante dai relativi estratti conto, oltre interessi a tasso convenzionale dal 17/04/2018 al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
, in persona del titolare nei confronti E_ E_ di rappresentata da in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara compensate tra le parti nella misura di un quarto le spese di lite del procedimento del monitorio, come già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, e del presente procedimento, che si liquidano complessivamente in € 14.103,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, ponendo i restanti tre quarti a carico di parte opponente in favore di Controparte_1
-pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU, nella misura del 50% per ciascuna, come liquidate in atti.
Catanzaro, lì 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
14
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5148 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
, in persona del E_ titolare legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa E_ dall'avv. Francesco Veraldi, per procura allegata all'atto di opposizione;
-OPPOSIZIONE-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 20 luglio 2017 in autentica del Notaio
Dott. notaio in Milano, Rep. n. 60850, Racc. n. 11358, registrata in Persona_1
Milano il 21 luglio 2017 al n. 40322 serie 1T da DOBANK S.P.A. ora CP_2
in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Luciana Scrivo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di conto corrente bancario;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la , in E_ persona del titolare legale rappresentante pro tempore, , (nel prosieguo, E_ breviter, ), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/2019 E_ emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
111.768,01, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio, quale saldo debitore derivante dal conto corrente bancario n.
10487425 e dagli affidamenti per anticipo crediti su fatture concessi dalla Controparte_3
A fondamento dell'opposizione la ha eccepito: E_
a) l'usura originaria e in corso di rapporto del contratto di conto corrente n. 10487425 stipulato l'11.07.2005, del contratto di affidamento di € 30.000,00 del 12.07.2005, del contratto di affidamento di € 30.000,00 del 12.07.2005 e del contratto di affidamento di
€ 70.000,00 del 18.11.2005;
b) l'indeterminatezza del TAEG e l'illegittima applicazione di tasso debitore peggiorativo rispetto a quello convenzionale;
c) l'invalidità degli addebiti a titolo di interessi anatocistici, la mancanza di capitalizzazione degli importi a credito, perché il TAN e il TAE per gli interessi creditori riportati in contratto erano uguali;
d) l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto;
e) l'illegittimo esercizio dello ius variandi per omessa comunicazione ai sensi dell'art. 118 del
T.U.B.;
f) l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.
Con comparsa depositata in data 29/01/2020, si è costituita la in Controparte_1 qualità di cessionaria di crediti in blocco da parte della tra cui quello preteso Controparte_3 verso la rappresentata da già doBank S.p.a., la quale ha E_ CP_2 chiesto: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'opponente.
In particolare parte opposta, ha dedotto che i contratti posti alla base del decreto ingiuntivo non prevedono tassi usurari;
che, per la verifica dell'usura sui tassi extra fido, è scorretto sommare il tasso intra fido e quello extra fido;
che il superamento del tasso soglia extra fido
2 non incide sulla spettanza degli interessi convenzionali per gli utilizzi intra fido;
la validità delle clausole anatocistiche, perché pattuite con pari periodicità e reciprocità; che la previsione simbolica dell'interesse attivo non viola la disciplina anatocistica, perché la stessa non prevede una proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi;
che l'omessa indicazione del Taeg/Isc nel contratto non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.U.B., perché ha una funzione informativa del costo totale effettivo del finanziamento e non quella di condizione economica;
che la c.m.s. è stata determinata nel contratto di conto corrente, indicandone la percentuale e le modalità di calcolo.
Dopo alcuni rinvii dovuti all'emergenza sanitaria da Covid 19 e alla necessità di depositare la documentazione in formato leggibile, all'udienza dell'1.03.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato a parte opposta termine di legge per proporre domanda di mediazione, il cui procedimento si è concluso con esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 18.01.2022 è stata disposta la CTU contabile.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 03.11.2022 la causa è stata rinviata per la convocazione a chiarimenti del CTU sulle osservazioni poste dalle parti nelle note di udienza.
Con ordinanza del 15.02.2023 la causa è stata rinviata per l'assegnazione al CTU di un ulteriore quesito integrativo.
Infine, dopo ulteriori chiarimenti chiesti al CTU sui criteri di calcolo del taeg extra fido e sul ricalcolo del dovuto nel caso di superamento delle soglie antiusura con applicazione del tasso intra fido, all'udienza del 16.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, trattandosi condizione dell'azione rilevabile d'ufficio, si dichiara la legittimazione ad agire – rectius la titolarità attiva del rapporto di credito - della
[...]
in qualità di cessionaria di crediti in blocco da parte della Controparte_1 Controparte_3
Di fatti, ai fini della prova dell'intervenuta cessione di credito, l'art. 58 T.U.B. prevede, in deroga alla disciplina codicistica della cessione e del trasferimento delle garanzie: a) la
3 notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b) l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.).
È pacifico che l'onere della prova della titolarità del credito gravi sulla cessionaria che agisca in giudizio per il recupero del credito.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova sulla titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi quando consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.
22/04/2024, n.10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).” (cfr. Cass.,
Civ., Sez. III, ord. n. 29872/2024).
Questo orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che: “In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica
4 individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, ord. n. 9073/2025).
Nel caso di specie, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge che
[...] ha acquistato pro- soluto: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_3 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.” (cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione).
La presente opposizione riguarda il credito nascente da un contratto di conto corrente e tre contratti di affidamento stipulati nel 2005, oggetto di deterioramento (cfr. all. n. 12 e 13 al fascicolo monitorio) e, pertanto, pienamente rientranti nella cessione in blocco di crediti stipulata tra e Controparte_1 Controparte_3
Ciò posto, l'opponente ha contestato l'illegittima applicazione al conto corrente bancario con apertura di credito acceso presso la di interessi usurari, di anatocismo, della Controparte_3 commissione di massimo scoperto non pattuita, illegittimo esercizio dello ius variandi nonché
l'indeterminatezza del t.a.e.g. e della c.m.s., chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità degli stessi.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Con riferimento al superamento del tasso soglia antiusura, si osserva che attraverso la normativa antiusura il legislatore ha sanzionato la pattuizione di interessi eccessivi, con riguardo al momento della stipula del contratto, come corrispettivo per il conferimento del denaro (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 19597/2020).
La giurisprudenza ormai prevalente ha affermato che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
5 Tuttavia, l'individuazione dei costi collegati del credito ha dato luogo a numerose questioni interpretative.
La giurisprudenza per molto tempo si era interrogata proprio con riguardo alla tematica dell'inclusione o meno nel TEG della CMS (attualmente disciplinata nell'art. 117 bis D.lgs. n.
385/93 come commissione di affidamento o commissione di istruttoria veloce), almeno fino all'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009 (il cui art. 2, comma 2, ha previsto che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c.) e alla conseguente emanazione da parte della Banca
d'Italia, nell'agosto 2009, di nuove istruzioni per la rilevazione del TEG, che hanno incluso la
CMS nella rilevazione del TEG.
Il problema è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il
31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente, con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Quindi, il criterio da seguire al fine della verifica della usurarietà dei tassi applicati non prevede la sommatoria della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla banca, bensì una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia”. Poi, la sommatoria va fatta solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. “cms soglia”.
Orbene, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie e contrariamente a quanto affermato dal CTU, è emerso che al momento della stipula del contratto di conto corrente bancario non vi è stato superamento del tasso soglia né intra -fido né extra – fido.
6 Infatti, dagli atti si rileva che il contratto di conto corrente affidato è stato stipulato nell'anno
2005 ed è rimasto aperto fino al momento di recesso da parte di intervenuto il Controparte_3
31.12.2009.(cfr. all. n. 12 e 13 fasc. monitorio allegato alla comparsa di risposta).
Pertanto, per la verifica della usurarietà sul contratto di conto corrente affidato non doveva essere considerata la sommatoria della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla Banca, bensì una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia”. La sommatoria avrebbe dovuto essere effettuata solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia. Ciò in quanto rientra a pieno nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della L.
108/1996 ed il 31.12.2009.
Ebbene, nella fattispecie, il CTU in sede di risposta al nuovo quesito integrativo disposto con ordinanza del 15.02.2023 – 03.04.2023 ha indicato quale criterio di calcolo del taeg extra fido, interessi + eccedenza cms x 365 /debitori e spese accordato, ma in realtà ha eseguito un calcolo in base al quale al TAN pari a 13,500% ha sommato l'aliquota CMS pari a 1,500 % e le spese trimestrali pari ad € 25,00 e non anche l'eccedenza CMS (v. pag. 23 e 24 dell'integrazione peritale).
Invece, il CTP di parte opposta ha correttamente osservato che trattandosi di contratto di conto corrente affidato concluso prima del 2010 nel calcolo dell'usura non andava inserita la
CMS.
In particolare, il CTP di parte opposta ha accertato che il calcolo della CMS secondo il criterio del margine avrebbe dovuto essere eseguito verificando se la CMS pattuita 1,50 superasse la
CMS SOGLIA 1,26, ottenendo da questo calcolo un'eccedenza di 0,24%. (cfr. osservazioni
CTP parte opposta del 27.11.2024 ai chiarimenti forniti dal CTU in data 08.11.2024 pag. 3 e 4).
Quindi, sulla scorta di ciò deve ritenersi che il conto corrente ordinario affidato non sia usurario poiché il CTU non ha correttamente eseguito i calcoli per la verifica dell'usurarietà sia in relazione all'inclusione della sola eccedenza di CMS soglia sia con riguardo all'inclusione della capitalizzazione nel calcolo del T.A.E.G.
Con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata di accertamento dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione avanzata dall'opponente deve puntualizzarsi che secondo pacifica giurisprudenza l'applicazione della
7 c.m.s. va dichiarata nulla nei casi in cui non risulti specificatamente pattuita ed indicata nel contratto.
In merito, in tema di contratti di conto corrente bancario, si è pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha affermato che “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.” (Cass. Sez. I, ordinanza n. 19825/2022).
Ebbene, dalla lettura dei contratti e dalle risultanze della CTU è emerso che la commissione omnicomprensiva non è stata pattuita limitatamente al periodo che va dall'1.07.2009 fino al
31.12.2009, pur essendo stata addebitata la commissione disponibilità immediata fondi e una commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, calcolata in misura superiore allo 0,05 % delle somme disponibili.
Nello specifico, il CTU ha accertato che: “Nella documentazione in atti non si rinviene la pattuizione della Commissione Omnicomprensiva, mentre è stata addebitata dal 01/07/2009 fino al 31/12/2009 una commissione disponibilità immediata fondi, ed una commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, calcolata in misura superiore allo 0,05% delle somme disponibili, alle prescrizioni previste dall'art.117-bis del T.U. bancario. Pertanto si è provveduto al ricalcolo senza tenerne conto.” (cfr. pag. 22 CTU).
Quindi, accertata la mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto, ovvero della commissione disponibilità immediata fondi, ed una commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, sul conto corrente bancario intestato a per il E_ periodo compreso tra l'1.07.2009 al 31.12.2009 ne va dichiarata la nullità.
Con riguardo alla domanda di accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente bancario deve ritenersi, alla luce delle risultanze della CTU che sul punto sono pienamente condivisibili perché scevre da vizi logici e motivazionali, che sia infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In materia di capitalizzazione occorre precisare che le clausole anatocistiche contenute nei contratti antecedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000 rimangono nulle ed improduttive di effetti, con conseguente operatività del divieto previsto dall'art. 1283 c.c..
Il legislatore, con il D.Lgs. n. 342/1999, ha previsto che il CICR stabilisse le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, con l'obbligo di assicurare nei confronti della clientela la
8 medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
l'obbligo di adeguamento dei contratti precedenti entro il 30/6/2000, con la possibilità di provvedervi unilateralmente con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché l'adeguamento non comportasse “un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” e purché
l'adeguamento così attuato fosse portato a conoscenza del cliente con comunicazione scritta entro il 31.12.2000. L'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342/1999, aveva anche previsto la validità
e l'efficacia fino all'entrata in vigore della delibera CICR delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti antecedenti, ma la disposizione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000.
La successiva delibera CICR del 09.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, ha infatti consentito l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente.
Successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia anatocistica, con la
Legge n. 147/13, introducendo un divieto generale di anatocismo, tranne che nelle ipotesi di espressa pattuizione con il cliente.
In particolare, nell'art. 120 del T.U.B., modificato dalla l. n. 147/13 è stato disposto che: “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
La nuova norma sembra introdurre un divieto generale di anatocismo e questa diviene la tesi prevalente della giurisprudenza di merito.
Orbene, sul punto il CTU ha accertato che: “La capitalizzazione degli interessi trimestrale è stata pattuita nel contratto sia a debito che a credito, con la stessa reciprocità trimestrale, mentre il rapporto si è concluso al 31/12/2009, pertanto non si è provveduto al conteggio richiesto per la mancanza dei presupposti richiesti. (cfr. pag. 23 CTU).
Pertanto, il CTU ha verificato la legittimità della capitalizzazione applicata sia a debito che a credito e, correttamente, non ha provveduto al ricalcolo.
Parimenti infondata è la domanda di accertamento dell'illegittimo addebito degli interessi anatocistici per violazione degli articoli 2 e 6 della delibera CICR 9/2/2000, in quanto un TAN
9 uguale al TAEG in relazione agli interessi attivi, non soddisfa la necessaria condizione di reciprocità.
L'opponente eccepisce che la convenzione di un interesse a credito pari a 0,010 nominale annuo ed ugualmente pari a 0,010% effettivo annuo e ciò sarebbe la prova della assoluta mancanza di capitalizzazione degli importi a credito.
Orbene, il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 t.u.b. e degli artt. 2 e 6 della delibera CICR del 2000, le condizioni previste per la validità della clausola sono esclusivamente due: la medesima periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori e la specifica approvazione per iscritto. L'indicazione del TAEG all'interno del contratto è un requisito di carattere informativo che riguarda la trasparenza contrattuale, ma non è un requisito previsto a pena di invalidità/inefficacia della clausola. Tale sanzione non è espressamente prevista e non può individuarsi nella legge che ha demandato alla Banca d'Italia il potere di stabilire i criteri e le modalità di produzione degli interessi sugli interessi maturati. Né la fonte secondaria potrebbe prevedere detta sanzione. L'erronea indicazione del TAEG non comporta necessariamente che gli interessi non debbano essere capitalizzati se ciò è previsto nel contratto, né che non lo siano stati in concreto trattandosi solo di una erronea rappresentazione del credito globale afferente agli interessi.
Pertanto, si tratta di una verifica da compiersi, nel caso in cui vi siano contestazioni, in concreto dal CTU accertando l'operato della banca durante il rapporto e non considerando solo le pattuizioni contrattuali (cfr. Tribunale di Siena, sent. n. 80/2025 nello stesso senso Tribunale
Pescara, sent. n. 250/2025).
Ebbene, nella fattispecie il CTU ha accertato che nel concreto il rapporto di conto corrente per tutta la durata è stato sempre e costantemente a debito, pertanto nessuna capitalizzazione di interessi a credito poteva comunque essere capitalizzata, ancorché per valori così bassi 0,010%
l'effetto moltiplicatore sarebbe in ogni caso stato impercettibile (cfr. risposta del CTU alle osservazioni dei CCTTPP del 29.09.2022 pag. 12).
Proseguendo nel merito, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda avanzata in via subordinata sulla dichiarazione di nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B., dato dall'erronea indicazione del T.A.E.G. atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di
10 merito, seguito anche da questo Tribunale, e di legittimità, la mancata o erronea indicazione dell' .A.E.G., non è causa di nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B. CP_4
Infatti, l' non è altro che l'indicatore sintetico di costo, detto anche Tasso Annuo CP_5
Effettivo Globale (T.A.E.G.) che esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito (v. art. 9 co. 2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale Credito n. 10688 del 4/03/2003).
Pertanto, non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto, ma svolge una funzione informativa diretta a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Con la conseguenza che l'erronea indicazione dell' /T.A.E.G., non determina una maggiore onerosità del CP_5 finanziamento, ma un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui stante il suo valore sintetico, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed Controparte_6 altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 T.U.B mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. Civ. I
Sez., sent. n. 39169/2021).
Parimenti infondata è poi la domanda di dichiarazione di inefficacia della variazione del tasso di interesse per illegittimo esercizio dello ius variandi.
L'opponente ha contestato la legittimità dell'applicazione dello ius variandi per mancata preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 118 T.U.B.
Invero, dalla lettura della CTU è emerso che il potere di modifica unilaterale è previsto nel contratto di conto corrente e in quelli di affidamento e le informazioni sulle proposte di modifiche unilaterali sono indicate negli estratti conto e scalari (cfr. pag. 10 della risposta del
CTU alle osservazioni del CTP di parte opponente del 29.09.2022).
Pertanto, considerato che secondo la giurisprudenza l'attuazione dello ius variandi conforme al dettato dell'art. 118 t.u.b., non è in sé incompatibile con l'inoltro degli estratti conto contenenti la modificazione dei tassi, deve dichiararsi che l'opposta abbia legittimamente esercitato detta facoltà (cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 17110/2019).
Infine, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno subito per l'illegittima iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, poiché l'opponente non ha allegato alcun documento probante l'illegittima segnalazione.
11 In conclusione, sulla scorta di quanto precede, deve essere accolta parzialmente l'opposizione limitatamente alla dichiarazione di nullità della cms, ovvero della commissione disponibilità immediata fondi e della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, per mancata pattuizione per il periodo che va dal 01.07.2009 al 31.12.2009 e, di conseguenza, il relativo importo, calcolato al tasso applicato come risultante dalla documentazione bancaria, in particolare dagli estratti conto corrente del relativo periodo (cfr. doc n. 17 fasc. monitorio all. alla comparsa), deve essere espunto da quello richiesto come saldo negativo del conto corrente.
Infine, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. chiesta da parte opponente.
Ai fini della statuizione sulle spese di giudizio, si osserva che la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, ed anche se legittimamente subisce la revoca del decreto ingiuntivo, tuttavia non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez., lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass. Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n.
9587).
Inoltre, anche per le spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Pertanto, atteso l'accoglimento solo parziale della presente opposizione, si dichiarano compensate per un quarto sia le spese del procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto sia quelle del presente procedimento, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, ponendo i restanti tre quarti a carico di parte opponente.
Le spese di CTU vengono, invece, poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/2019 emesso dall'intestato
Tribunale in data 11.07.2019, che viene revocato;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento della pattuizione usuraria sul rapporto di conto corrente ordinario n. 10487425 affidato proposta dalla E_
, in persona del titolare , nei confronti di
[...] E_ [...]
rappresentata da in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 CP_2 tempore, già doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento dell'illegittima applicazione della clausola anatocistica sul conto corrente n. 10487425 affidato proposta da E_
, in persona del titolare nei confronti di
[...] E_ [...]
rappresentata da in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 CP_2 tempore, già doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro- tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di illegittimo esercizio dello ius variandi avanzata da
, in persona del titolare nei E_ E_ E_ confronti di rappresentata da in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento dell'indeterminatezza del t.a.e.g. avanzata da , in persona del titolare E_ E_ nei confronti di rappresentata da in
[...] Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento dell'illegittimo addebito degli interessi anatocistici per violazione degli articoli 2 e 6 della delibera CICR 9/2/2000 avanzata da
[...]
, in persona del titolare nei confronti E_ E_ di rappresentata da in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara l'infondatezza della domanda di accertamento dell'illegittima segnalazione della
, in persona del titolare alla E_ E_
13 Centrale rischi della Banca d'Italia da parte della rappresentata da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a., in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore;
- accerta l'illegittima applicazione della commissione disponibilità immediata fondi e della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, sul conto corrente n. 10487425, limitatamente al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2009;
- condanna la , in persona del titolare E_ E_
a pagare in favore di rappresentata come in atti, la
[...] Controparte_1 somma di € 111.768,01, con detrazione dell'importo calcolato a titolo di commissione disponibilità immediata fondi e della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi, per il periodo che va dal 01.07.2009 al 31.12.2009 nella misura applicata e risultante dai relativi estratti conto, oltre interessi a tasso convenzionale dal 17/04/2018 al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
, in persona del titolare nei confronti E_ E_ di rappresentata da in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro – tempore, già doBank S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- dichiara compensate tra le parti nella misura di un quarto le spese di lite del procedimento del monitorio, come già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, e del presente procedimento, che si liquidano complessivamente in € 14.103,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, ponendo i restanti tre quarti a carico di parte opponente in favore di Controparte_1
-pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU, nella misura del 50% per ciascuna, come liquidate in atti.
Catanzaro, lì 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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