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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di RO, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2220/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTA DAL SIE come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO ALIPRANDI come da mandato difensivo in atti
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 9 Disporsi l'affidamento del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
Disporsi che il signor possa vedere e tenere con sé il figlio, fino a quando Controparte_1
il bambino non avrà tre anni, il sabato e la domenica senza pernotto, a settimane alterne;
dall'età di tre anni, il padre lo terrà con sé il sabato e la domenica a settimane alterne, compreso il pernotto;
dall'età di quattro anni, il padre lo terrà con sé, inoltre, una settimana durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali;
Disporsi che i trasferimenti del figlio siano posti interamente a carico del padre;
Per_1
Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 [...]
la somma di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Parte_2
, unitamente a prevedere un concorso nella misura del 60% per le spese straordinarie Per_1
a favore dello stesso;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinarsi al signor l'esibizione dell'ISEE 2023 e 2024, al fine di accertare Controparte_1
il reddito del nucleo familiare;
Ordinarsi al signor di esibire la documentazione medica INAIL del padre, Controparte_1
volta a dimostrare il grado di invalidità dello stesso.
Si chiede IN VIA ISTRUTTORIA ora l'ammissione di prova per TESTI sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero è che alla fine del mese di agosto 2022, d'accordo con il marito, la signora Pt_1
si recava in Marocco con il figlio di 8 mesi per vegliare il padre morente;
2)Vero è che durante il soggiorno in Marocco la signora sentiva il marito Pt_1
quotidianamente;
3)Vero è che la signora avrebbe dovuto fare ritorno in Marocco nel mese di Pt_1
dicembre 2022 con il marito per la circoncisione del figlio;
4)Vero è che, in data 13.10.2022, il signor comunicava alla moglie di voler CP_1
divorziare, invitandola a non fare più ritorno in Italia con il bambino;
5)Vero è che in data 13.10.2022 la signora chiedeva aiuto ai parenti in Italia per Pt_1
acquistare i biglietti aerei dal Marocco per l'Italia;
6)Vero è che arrivata in Italia la signora si trasferiva dallo zio a Cologna veneta Pt_1
(VR) perché non poteva rientrare nella casa coniugale di (TV); 7) Vero è che la Per_2
pagina 2 di 9 sera del 29.12.2022 il signor veniva contattato telefonicamente dalla ricorrente CP_1
perché il piccolo era stato portato al Pronto Soccorso per un problema di salute;
7)Vero è che quella sera la signora chiedeva al marito, senza ricevere risposta, Pt_1
l'invio della fotografia del libretto sanitario del piccolo;
8)Vero è che il signor si era rifiutato di corrispondere alla ricorrente la quota CP_1 parte di assegno unico, negandole l'aiuto anche nel disbrigo delle formalità necessaria a farle percepire la quota stabilita nel provvedimento del Tribunale di IS;
9)Vero è che il signor aveva trattenuto tutti i bonus bebè percepiti pari ad € 150,00 CP_1
mensili;
10)Vero è che la signora dal mese di gennaio del 2023 chiedeva al convenuto un Pt_1
aiuto economico;
11)Vero è che la signora è stata aiutata dai parenti della madre e dalla famiglia di Pt_1 origine nell'affrontare tutte le spese di qualsiasi natura per lei e per il figlio;
12)Vero che sino ad oggi il signor ha corrisposto solo la metà delle spese per la CP_1
circoncisione;
13)Vero è che nessuno dei parenti paterni (nonni e zie) si è recato a vedere dal mese Per_1
di ottobre del 2022, nemmeno per festeggiare il compleanno del bambino;
14)Vero è che dal giugno del 2023 e sino alla notifica del ricorso ex art. 710 il signor si è recato dal figlio solo 5 volte. CP_1
Si indicano a testi, con riserva di nominarne altri:
- residente a [...], Tes_1
relativamente a tutti i capitoli di prova;
- , residente a [...], Testimone_2
relativamente a tutti i capitoli di prova;
- residente a [...], Testimone_3
relativamente a tutti i capitoli di prova.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Conclusioni di parte resistente: “ Nel merito
Disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
pagina 3 di 9 Disporsi che il padre, a partire dal compimento del terzo anno di età di , avrà il Per_1
diritto-dovere di tenere con sé il figlio il sabato e la domenica a settimane alterne compreso il pernotto;
dall'età di quattro anni, il padre lo terrà con sé, inoltre, una settimana durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali.
Porsi a carico del sig. l'assegno di mantenimento di € 300,00 al mese, Controparte_1
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di IS. Assegno da ritenersi comprensivo e sostitutivo di quello stabilito dal Tribunale del Marocco in sede di divorzio.
In via istruttoria: Per mero scrupolo defensionale, qualora il Giudicante ritenesse di procedere con l'istruttoria della causa, ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate ex adverso per le ragioni già addotte nella comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art 473-bis n. 17 c.p.c. alle quali ci si richiama.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato in data 8.4.2024, la signora ha chiesto, a Parte_1
parziale modifica di quanto stabilito nel decreto del Tribunale di IS del 6.6.2023 di modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza 19/12/2022 dal Tribunale di
Prima Istanza di di Sraghina (Marocco), l'affidamento superesclusivo del figlio minore CP_2
con diritto di visita del padre a settimane alterne nella giornata di sabato o Persona_3 domenica e un contributo di mantenimento di € 500.
A tal fine ha esposto:
- di avere contratto matrimonio in Marocco con il sig. il 3/12/2019; Controparte_1
- che il 31/12/2021 in Italia è nato il figlio;
Per_1
- che nel settembre del 2022 è stata costretta a trasferirsi in provincia di RO perché il marito le aveva impedito di rientrare a casa;
- che, inizialmente, il sig. si era reso irreperibili disinteressandosi del tutto Controparte_1
del figlio e, solo dopo essere stato convocato dai Carabinieri, aveva iniziato a inviare qualche messaggio senza contribuire, sino alla conclusione del procedimento avanti al Tribunale di
IS, in alcun modo al mantenimento del figlio;
pagina 4 di 9 - che il Tribunale di IS ha rigettato la richiesta di affido superesclusivo richiesto dalla ricorrente;
ha aumentato l'assegno di mantenimento ad € 350 con rivalutazione annuale e posto a carico del padre il 70% delle spese straordinarie e infine ha regolamentato il diritto di visita introducendo dal compimento di tre anni del minore, un pernotto a fine settimana alternati e dall'età di quattro anni, una settimana durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali;
- che già nel luglio 2023 la ricorrente ha notificato atto di precetto per il pagamento delle mensilità da febbraio a luglio 2023 e il resistente sta restituendo gli arretrati aggiungendo €
100 al contributo mensile;
- che, contravvenendo a quanto stabilito dal Tribunale di Trevis, il padre da giugno 2023 non si reca a vedere il figlio a settimane alternate e gli incontri sono stati solo 5 negli ultimi 10 mesi.
Il sig. nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso Controparte_1
eccependo che la ricorrente sta, in questa sede, riproponendo le medesime circostanze già valutate nel provvedimento emesso dal Tribunale di IS 09 giugno 2023 senza che siano sopravvenute nuove circostanze. In via riconvenzionale ha chiesto la riduzione dell'assegno deducendo che, rispetto a giugno 2023 quando percepiva un reddito di € 1.600/1.700, ha contratto un nuovo finanziamento per l'acquisto di una Audi usata per avviare un'attività di
NCC, poi rivelatasi non conveniente, ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione NASPI di € 1.219.
Nel corso del procedimento sono comparse entrambe le parti sia all'udienza del 2.7.2024 ove, all'esito della proposta, del giudice relatore, il procedimento è stato rinviato per verificare l'andamento degli incontri tra padre e figlio secondo quanto ivi concordato, sia alla successiva udienza del 9.10.2024.
Esperito senza successo un ulteriore tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e quindi la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa.
***
Preliminarmente, come già rilevato nel provvedimento del Tribunale di IS, vanno affermate la giurisdizione del giudice italiano l'applicazione delle legge italiana dal momento che in Italia risiedono il minore ed entrambi e era l'ultima residenza abituale dei coniugi.
pagina 5 di 9 Nel presente giudizio, promosso a distanza di pochi mesi dal provvedimento emesso dal
Tribunale di Trevis, la ricorrente ha nuovamente chiesto l'affido superesclusivo e un aumento dell'assegno di mantenimento.
In generale la parte può instaurare un nuovo e distinto giudizio per la modifica del decreto, reso nel procedimento ex art. 337-ter c.c. laddove sopravvengano circostanze nuove idonee a fondare una domanda di adeguamento delle statuizioni assunte in ordine al mantenimento del minore, al suo affidamento, alla sua collocazione e al regime delle visite del genitore non collocatario.
Nel caso in esame, ancorché la ricorrente abbia nella parte iniziale prospettato le medesime circostanze già rappresentate nel ricorso avanti a Tribunale di IS (il suo trasferimento a
RO e il conseguente disinteresse del padre sia da un punto di vista di sostegno morale che economico), ha, nel contempo, allegato il mancato adempimento da parte del resistente al regime di visita anche dopo il provvedimento di IS e la successiva notifica di un atto di precetto per il pagamento degli arretrati.
Deve quindi essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal resistente circa l'assenza dei presupposti per la proposizione del giudizio.
Passando al merito del giudizio, per quanto concerne il regime di affido con la legge n. 54 del
2006 il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha dettato una nuova regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli ed ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi, dunque, solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Ciò premesso deve rilevarsi che il precetto attiene ad un debito pregresso e, per esso, le parti hanno concordato un piano di rientro. Non costituisce dunque una circostanza sopravvenuta tale da giustificare una modifica delle condizioni di affidamento. In ogni caso pagina 6 di 9 l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è elemento di per sé solo decisivo nel far propendere il giudice per l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore, richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali (cfr. Cass. civ. n. 15815/2022).
Con riferimento al diritto dovere di visita del padre, che non ha dato puntuale esecuzione al provvedimento di IS e che nel corso del presente procedimento non si è recato con regolarità a trovare il figlio, va ribadito che deve comunque evidenziarsi che gli incontri tra padre e figlio, ancorché più diradati, sono positivi, il bambino è contento di vedere il papà e la circostanza è stata confermata anche dalla madre. Il sig. che anche nel Controparte_1
presente procedimento come avanti al Tribunale di IS in udienza, ha confermato la volontà di partecipare alla vita del figlio e di contribuire alla sua crescita, ha ascritto a difficoltà economiche e di gestione il fatto di aver mancato alcune domeniche.
Premesso che l'affido esclusivo non ha finalità prettamente sanzionatoria rispetto al genitore inadempiente ma occorre sempre avere riguardo all'interesse del minore, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, l'inadempimento del resistente non sia sintomatico di una inidoneità del sig. ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso CP_1
comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. E' certamente necessario che il padre impari ad anteporre sempre le esigenze e gli impegni verso il figlio rispetto a proprie difficoltà ma la sua presenza e responsabilità nella cura del minore non risultano pregiudizievoli per l'interesse del minore.
Deve quindi essere rigettata la domanda di affido superesclusivo avanzata dalla ricorrente.
Quanto alle domande di natura economica il Collegio ritiene non fondate entrambe le contrapposte richieste di aumento e riduzione dell'assegno di mantenimento.
Ai fini della richiesta di aumento della ricorrente manca del tutto l'allegazione di una modifica rispetto alla condizione economica valutata dal Tribunale di IS ma viene semplicemente reiterato, sui medesime presupposti, quanto ivi richiesto.
Relativamente alla diminuzione richiesta dal resistente, ritiene il Collegio che le ragioni addotte non giustifichino la richiesta. Il resistente ha infatti allegato di aver contratto un nuovo finanziamento per comprarsi un'auto necessaria per un'attività di NCC, ha rappresentato di non lavorare e di percepire la NASPI. Non ha precisato per quali motivi sia terminato il pagina 7 di 9 rapporto di lavoro né documentato perché l'attività di NCC si sia rivelata non conveniente e quali diversi lavori abbia cercato o gli siano stati offerti In udienza si è limitato a dichiarare:
“Non sto ancora lavorando, ho fatto dei corsi e percepisco la naspi di euro 1150 euro. Non ho ancora trovato lavoro perché sto cercando lavoro che mi garantisca la vita che facevo prima”.
Ciò posto ritiene il Collegio che la contrazione reddituale è conseguente a scelte del resistente
- un nuovo finanziamento per l'acquisto di un auto, la disoccupazione e l'attesa di un lavoro maggiormente gratificante – che non possano andare a detrimento del minore;
il resistente ha capacità lavorativa, vive con i genitori senza produrre documentazione relativa ai redditi o alle diverse entrate dagli stessi percepiti e, al momento, non provvede quasi per nulla al mantenimento diretto del figlio che è dunque tutto a carico della madre.
Deve quindi essere rigettata la riduzione di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Tanto premesso le richieste di modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di IS richieste da entrambe le parti devono essere rigettate e vanno integralmente confermate le condizioni di divorzio ivi statuite: affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_4
diritto dovere del padre di tenere con sé il figlio (che ha ora compiuto tre anni) dal sabato mattina alla domenica sera a settimane alterne e, dall'età di quattro anni, introduzione di una settimana durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali, assegno di mantenimento di € 350 con rivalutazione annuale oltre al 70% delle spese straordinarie.
Poiché nel corso del procedimento, nel tentativo di addivenire ad una soluzione condivisa, il giudice delegato ha ridotto l'assegno di mantenimento ad € 300, il ripristino dell'importo stabilito nel provvedimento di IS decorre dalla presente pronuncia.
Va infine confermato quanto statuito dal giudice delegato circa i trasferimento del minore a carico del padre e precisato che l'assegno unico competerà ad entrambi i genitori al 50% ciascuno.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di RO , definitivamente pronunciando nel procedimento,
pagina 8 di 9 rigetta il ricorso proposto da confermando le condizioni di Parte_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale statuite nel decreto del Tribunale di IS del 6.6.2023 con decorrenza, quanto all'importo di € 350, dalla presente sentenza;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
dispone che i trasferimenti del figlio presso la casa paterna e il successivo rientro dalla madre siano a carico del resistente;
dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno;
compensa le spese di lite
Così deciso in RO nella camera di consiglio dell'8.4.2024
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di RO, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2220/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTA DAL SIE come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO ALIPRANDI come da mandato difensivo in atti
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 9 Disporsi l'affidamento del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
Disporsi che il signor possa vedere e tenere con sé il figlio, fino a quando Controparte_1
il bambino non avrà tre anni, il sabato e la domenica senza pernotto, a settimane alterne;
dall'età di tre anni, il padre lo terrà con sé il sabato e la domenica a settimane alterne, compreso il pernotto;
dall'età di quattro anni, il padre lo terrà con sé, inoltre, una settimana durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali;
Disporsi che i trasferimenti del figlio siano posti interamente a carico del padre;
Per_1
Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 [...]
la somma di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Parte_2
, unitamente a prevedere un concorso nella misura del 60% per le spese straordinarie Per_1
a favore dello stesso;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinarsi al signor l'esibizione dell'ISEE 2023 e 2024, al fine di accertare Controparte_1
il reddito del nucleo familiare;
Ordinarsi al signor di esibire la documentazione medica INAIL del padre, Controparte_1
volta a dimostrare il grado di invalidità dello stesso.
Si chiede IN VIA ISTRUTTORIA ora l'ammissione di prova per TESTI sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero è che alla fine del mese di agosto 2022, d'accordo con il marito, la signora Pt_1
si recava in Marocco con il figlio di 8 mesi per vegliare il padre morente;
2)Vero è che durante il soggiorno in Marocco la signora sentiva il marito Pt_1
quotidianamente;
3)Vero è che la signora avrebbe dovuto fare ritorno in Marocco nel mese di Pt_1
dicembre 2022 con il marito per la circoncisione del figlio;
4)Vero è che, in data 13.10.2022, il signor comunicava alla moglie di voler CP_1
divorziare, invitandola a non fare più ritorno in Italia con il bambino;
5)Vero è che in data 13.10.2022 la signora chiedeva aiuto ai parenti in Italia per Pt_1
acquistare i biglietti aerei dal Marocco per l'Italia;
6)Vero è che arrivata in Italia la signora si trasferiva dallo zio a Cologna veneta Pt_1
(VR) perché non poteva rientrare nella casa coniugale di (TV); 7) Vero è che la Per_2
pagina 2 di 9 sera del 29.12.2022 il signor veniva contattato telefonicamente dalla ricorrente CP_1
perché il piccolo era stato portato al Pronto Soccorso per un problema di salute;
7)Vero è che quella sera la signora chiedeva al marito, senza ricevere risposta, Pt_1
l'invio della fotografia del libretto sanitario del piccolo;
8)Vero è che il signor si era rifiutato di corrispondere alla ricorrente la quota CP_1 parte di assegno unico, negandole l'aiuto anche nel disbrigo delle formalità necessaria a farle percepire la quota stabilita nel provvedimento del Tribunale di IS;
9)Vero è che il signor aveva trattenuto tutti i bonus bebè percepiti pari ad € 150,00 CP_1
mensili;
10)Vero è che la signora dal mese di gennaio del 2023 chiedeva al convenuto un Pt_1
aiuto economico;
11)Vero è che la signora è stata aiutata dai parenti della madre e dalla famiglia di Pt_1 origine nell'affrontare tutte le spese di qualsiasi natura per lei e per il figlio;
12)Vero che sino ad oggi il signor ha corrisposto solo la metà delle spese per la CP_1
circoncisione;
13)Vero è che nessuno dei parenti paterni (nonni e zie) si è recato a vedere dal mese Per_1
di ottobre del 2022, nemmeno per festeggiare il compleanno del bambino;
14)Vero è che dal giugno del 2023 e sino alla notifica del ricorso ex art. 710 il signor si è recato dal figlio solo 5 volte. CP_1
Si indicano a testi, con riserva di nominarne altri:
- residente a [...], Tes_1
relativamente a tutti i capitoli di prova;
- , residente a [...], Testimone_2
relativamente a tutti i capitoli di prova;
- residente a [...], Testimone_3
relativamente a tutti i capitoli di prova.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Conclusioni di parte resistente: “ Nel merito
Disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
pagina 3 di 9 Disporsi che il padre, a partire dal compimento del terzo anno di età di , avrà il Per_1
diritto-dovere di tenere con sé il figlio il sabato e la domenica a settimane alterne compreso il pernotto;
dall'età di quattro anni, il padre lo terrà con sé, inoltre, una settimana durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali.
Porsi a carico del sig. l'assegno di mantenimento di € 300,00 al mese, Controparte_1
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di IS. Assegno da ritenersi comprensivo e sostitutivo di quello stabilito dal Tribunale del Marocco in sede di divorzio.
In via istruttoria: Per mero scrupolo defensionale, qualora il Giudicante ritenesse di procedere con l'istruttoria della causa, ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate ex adverso per le ragioni già addotte nella comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art 473-bis n. 17 c.p.c. alle quali ci si richiama.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato in data 8.4.2024, la signora ha chiesto, a Parte_1
parziale modifica di quanto stabilito nel decreto del Tribunale di IS del 6.6.2023 di modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza 19/12/2022 dal Tribunale di
Prima Istanza di di Sraghina (Marocco), l'affidamento superesclusivo del figlio minore CP_2
con diritto di visita del padre a settimane alterne nella giornata di sabato o Persona_3 domenica e un contributo di mantenimento di € 500.
A tal fine ha esposto:
- di avere contratto matrimonio in Marocco con il sig. il 3/12/2019; Controparte_1
- che il 31/12/2021 in Italia è nato il figlio;
Per_1
- che nel settembre del 2022 è stata costretta a trasferirsi in provincia di RO perché il marito le aveva impedito di rientrare a casa;
- che, inizialmente, il sig. si era reso irreperibili disinteressandosi del tutto Controparte_1
del figlio e, solo dopo essere stato convocato dai Carabinieri, aveva iniziato a inviare qualche messaggio senza contribuire, sino alla conclusione del procedimento avanti al Tribunale di
IS, in alcun modo al mantenimento del figlio;
pagina 4 di 9 - che il Tribunale di IS ha rigettato la richiesta di affido superesclusivo richiesto dalla ricorrente;
ha aumentato l'assegno di mantenimento ad € 350 con rivalutazione annuale e posto a carico del padre il 70% delle spese straordinarie e infine ha regolamentato il diritto di visita introducendo dal compimento di tre anni del minore, un pernotto a fine settimana alternati e dall'età di quattro anni, una settimana durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali;
- che già nel luglio 2023 la ricorrente ha notificato atto di precetto per il pagamento delle mensilità da febbraio a luglio 2023 e il resistente sta restituendo gli arretrati aggiungendo €
100 al contributo mensile;
- che, contravvenendo a quanto stabilito dal Tribunale di Trevis, il padre da giugno 2023 non si reca a vedere il figlio a settimane alternate e gli incontri sono stati solo 5 negli ultimi 10 mesi.
Il sig. nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso Controparte_1
eccependo che la ricorrente sta, in questa sede, riproponendo le medesime circostanze già valutate nel provvedimento emesso dal Tribunale di IS 09 giugno 2023 senza che siano sopravvenute nuove circostanze. In via riconvenzionale ha chiesto la riduzione dell'assegno deducendo che, rispetto a giugno 2023 quando percepiva un reddito di € 1.600/1.700, ha contratto un nuovo finanziamento per l'acquisto di una Audi usata per avviare un'attività di
NCC, poi rivelatasi non conveniente, ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione NASPI di € 1.219.
Nel corso del procedimento sono comparse entrambe le parti sia all'udienza del 2.7.2024 ove, all'esito della proposta, del giudice relatore, il procedimento è stato rinviato per verificare l'andamento degli incontri tra padre e figlio secondo quanto ivi concordato, sia alla successiva udienza del 9.10.2024.
Esperito senza successo un ulteriore tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e quindi la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa.
***
Preliminarmente, come già rilevato nel provvedimento del Tribunale di IS, vanno affermate la giurisdizione del giudice italiano l'applicazione delle legge italiana dal momento che in Italia risiedono il minore ed entrambi e era l'ultima residenza abituale dei coniugi.
pagina 5 di 9 Nel presente giudizio, promosso a distanza di pochi mesi dal provvedimento emesso dal
Tribunale di Trevis, la ricorrente ha nuovamente chiesto l'affido superesclusivo e un aumento dell'assegno di mantenimento.
In generale la parte può instaurare un nuovo e distinto giudizio per la modifica del decreto, reso nel procedimento ex art. 337-ter c.c. laddove sopravvengano circostanze nuove idonee a fondare una domanda di adeguamento delle statuizioni assunte in ordine al mantenimento del minore, al suo affidamento, alla sua collocazione e al regime delle visite del genitore non collocatario.
Nel caso in esame, ancorché la ricorrente abbia nella parte iniziale prospettato le medesime circostanze già rappresentate nel ricorso avanti a Tribunale di IS (il suo trasferimento a
RO e il conseguente disinteresse del padre sia da un punto di vista di sostegno morale che economico), ha, nel contempo, allegato il mancato adempimento da parte del resistente al regime di visita anche dopo il provvedimento di IS e la successiva notifica di un atto di precetto per il pagamento degli arretrati.
Deve quindi essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal resistente circa l'assenza dei presupposti per la proposizione del giudizio.
Passando al merito del giudizio, per quanto concerne il regime di affido con la legge n. 54 del
2006 il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha dettato una nuova regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli ed ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi, dunque, solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Ciò premesso deve rilevarsi che il precetto attiene ad un debito pregresso e, per esso, le parti hanno concordato un piano di rientro. Non costituisce dunque una circostanza sopravvenuta tale da giustificare una modifica delle condizioni di affidamento. In ogni caso pagina 6 di 9 l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è elemento di per sé solo decisivo nel far propendere il giudice per l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore, richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali (cfr. Cass. civ. n. 15815/2022).
Con riferimento al diritto dovere di visita del padre, che non ha dato puntuale esecuzione al provvedimento di IS e che nel corso del presente procedimento non si è recato con regolarità a trovare il figlio, va ribadito che deve comunque evidenziarsi che gli incontri tra padre e figlio, ancorché più diradati, sono positivi, il bambino è contento di vedere il papà e la circostanza è stata confermata anche dalla madre. Il sig. che anche nel Controparte_1
presente procedimento come avanti al Tribunale di IS in udienza, ha confermato la volontà di partecipare alla vita del figlio e di contribuire alla sua crescita, ha ascritto a difficoltà economiche e di gestione il fatto di aver mancato alcune domeniche.
Premesso che l'affido esclusivo non ha finalità prettamente sanzionatoria rispetto al genitore inadempiente ma occorre sempre avere riguardo all'interesse del minore, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, l'inadempimento del resistente non sia sintomatico di una inidoneità del sig. ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso CP_1
comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. E' certamente necessario che il padre impari ad anteporre sempre le esigenze e gli impegni verso il figlio rispetto a proprie difficoltà ma la sua presenza e responsabilità nella cura del minore non risultano pregiudizievoli per l'interesse del minore.
Deve quindi essere rigettata la domanda di affido superesclusivo avanzata dalla ricorrente.
Quanto alle domande di natura economica il Collegio ritiene non fondate entrambe le contrapposte richieste di aumento e riduzione dell'assegno di mantenimento.
Ai fini della richiesta di aumento della ricorrente manca del tutto l'allegazione di una modifica rispetto alla condizione economica valutata dal Tribunale di IS ma viene semplicemente reiterato, sui medesime presupposti, quanto ivi richiesto.
Relativamente alla diminuzione richiesta dal resistente, ritiene il Collegio che le ragioni addotte non giustifichino la richiesta. Il resistente ha infatti allegato di aver contratto un nuovo finanziamento per comprarsi un'auto necessaria per un'attività di NCC, ha rappresentato di non lavorare e di percepire la NASPI. Non ha precisato per quali motivi sia terminato il pagina 7 di 9 rapporto di lavoro né documentato perché l'attività di NCC si sia rivelata non conveniente e quali diversi lavori abbia cercato o gli siano stati offerti In udienza si è limitato a dichiarare:
“Non sto ancora lavorando, ho fatto dei corsi e percepisco la naspi di euro 1150 euro. Non ho ancora trovato lavoro perché sto cercando lavoro che mi garantisca la vita che facevo prima”.
Ciò posto ritiene il Collegio che la contrazione reddituale è conseguente a scelte del resistente
- un nuovo finanziamento per l'acquisto di un auto, la disoccupazione e l'attesa di un lavoro maggiormente gratificante – che non possano andare a detrimento del minore;
il resistente ha capacità lavorativa, vive con i genitori senza produrre documentazione relativa ai redditi o alle diverse entrate dagli stessi percepiti e, al momento, non provvede quasi per nulla al mantenimento diretto del figlio che è dunque tutto a carico della madre.
Deve quindi essere rigettata la riduzione di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Tanto premesso le richieste di modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di IS richieste da entrambe le parti devono essere rigettate e vanno integralmente confermate le condizioni di divorzio ivi statuite: affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_4
diritto dovere del padre di tenere con sé il figlio (che ha ora compiuto tre anni) dal sabato mattina alla domenica sera a settimane alterne e, dall'età di quattro anni, introduzione di una settimana durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali, assegno di mantenimento di € 350 con rivalutazione annuale oltre al 70% delle spese straordinarie.
Poiché nel corso del procedimento, nel tentativo di addivenire ad una soluzione condivisa, il giudice delegato ha ridotto l'assegno di mantenimento ad € 300, il ripristino dell'importo stabilito nel provvedimento di IS decorre dalla presente pronuncia.
Va infine confermato quanto statuito dal giudice delegato circa i trasferimento del minore a carico del padre e precisato che l'assegno unico competerà ad entrambi i genitori al 50% ciascuno.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di RO , definitivamente pronunciando nel procedimento,
pagina 8 di 9 rigetta il ricorso proposto da confermando le condizioni di Parte_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale statuite nel decreto del Tribunale di IS del 6.6.2023 con decorrenza, quanto all'importo di € 350, dalla presente sentenza;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
dispone che i trasferimenti del figlio presso la casa paterna e il successivo rientro dalla madre siano a carico del resistente;
dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno;
compensa le spese di lite
Così deciso in RO nella camera di consiglio dell'8.4.2024
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
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