Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2510 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Leasing
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Marianna Serrao ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2510 /2023 R.G., avente ad oggetto “Leasing” , promosso da
(CF ) nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1 Montorio al Vomano (TE), Via Contrada San Giovanni n.63, in qualità di titolare della ditta cancellata (P.IVA Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione atto congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fardellini Francesca, (cod.fisc: ) e dall'Avv. C.F._2 Sergio Menna (cod.fisc.: –) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 Suo studio sito in Teramo a Vico della Luna n. 7,
ATTRICE OPPONENTE CONTRO
con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, Controparte_1 CP_1 iscritta nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice CP_1 P.IVA_2 fiscale, già , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 allegata al ricorso per d.i. dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. ) del Foro C.F._4 di Milano ed elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni (C.F. ) sito in , Via Cecco Angiolieri n. 37, C.F._5 CP_1 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO : opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI : Per parte attrice opponente : “ Voglia il Tribunale In via principale: revocare, dichiarare inesistente e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e, comunque, privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo nr. 678/2023 (RG 1671/2023) emesso dal Tribunale di Siena il 27.08.2023, depositato il 28.08.2023 e notificato il 12.10.2023, perché inammissibile, infondato, ingiusto ed illegittimo;
comunque, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito della società nei confronti Controparte_1 della SI.ra , in relazione al contratto di locazione finanziaria n.19327 Parte_1 (post fusione 719327); accertare e dichiarare che non sussiste alcun obbligo di riconsegna dei mezzi a carico dell'opponente, per come dedotto e documentato in
Pagina 1
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia credito a favore dell'opposta, compensarlo, anche parzialmente, con la somma che l'Adito Tribunale vorrà liquidare, a titolo di risarcimento danno, per effetto della qui spiegata domanda
-in via riconvenzionale accertare e dichiarare che i n.5 (cinque) autocarri - oggetto di riscatto – marca IVECO mod, Magirus con ribaltabile posteriore, recanti le targhe CW394AL, CW397VS, CZ732EA, DE629XJ, DE628XJ sono di proprietà dell'opponente e, di conseguenza, ordinare alla di provvedere alle Controparte_1 operazioni di trascrizione del trasferimento della proprietà nei competenti Pubblici registri, a favore dell'utilizzatrice; accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi eseguita da parte opponente in danno dell'istante, e per l'effetto ordinarne l'immediata cancellazione a cura della Controparte_1 con efficacia retroattiva o dalla eventuale diversa data che emergerà all'esito dell'istruttoria, con condanna della medesima a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento a favore dell'opponente della somma di euro 60.000,00, (sessantamila/00) oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
-Con vittoria di spese e competenze legali”.
Per parte convenuta opposta “ nel merito: Voglia il Tribunale
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 678/2023, Rg. 1671/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 27 agosto 2023, depositato in cancelleria in data 28 agosto 2023, intimante alla SI.ra Parte_1 di consegnare i beni oggetto del contratto di leasing n. 19327 post fusione n. 719327 nonché di corrispondere l'importo di Euro 79.651,15 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 2.242,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese, oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare la SI.ra a riconsegnare i beni oggetto del Parte_1 contratto di leasing n. 19327 post fusione n. 719327 nonché a corrispondere l'importo di Euro 79.651,15 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 2.242,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso:
- rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte da parte attrice opponente nei confronti della odierna convenuta opposta, o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto oltre che già smentite per tabulas per le causali di cui in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge. In via istruttoria si richiama il contenuto delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. da intendersi qui trascritto, nonché il contenuto di tutti i documenti prodotti. Con ogni riserva istruttoria e di legge.
Fascicolo rimesso in decisione 7.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato titolare dell'impresa Parte_1
Pagina 2 individuale oggi cancellata , ha opposto il decreto Parte_2 Parte_2 ingiuntivo per la riconsegna dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 19327 e per il pagamento della complessiva somma di euro 79.651,15. A fondamento dell'opposizione ha assunto : che Controparte_2 [...]
aveva stipulato con l'impresa individuale Controparte_3
, il contratto di locazione finanziaria n. 19327, divenuto Parte_2 post fusione n. 719327, della durata di 40 mesi, avente ad oggetto n.5 autocarri usati con ribaltabile posteriore;
che i canoni di locazione erano stati sempre regolarmente pagati dall'utilizzatrice , la quale alla naturale scadenza del contratto, aveva , così come previsto dall'art.14 del medesimo, il diritto d'opzione finale, acquistando i n.5 autocarri, mediante il versamento del prezzo di opzione, eseguito per proprio conto dalla;
che oggetto dell'ingiunzione erano il pagamento di spese scadute per € Parte_2
15.908,38 con la produzione del solo estratto conto bancario (art. 50 TUB) ;
che la pretesa avversaria non risultava assistita dalla produzione delle necessarie fatture giustificative potendosi solo presumere trattarsi del rimborso delle tasse di proprietà che la stessa avrebbe versato all'erario in luogo dell'Utilizzatrice.; che in tale CP_1 fattispecie il diritto di credito doveva ritenersi prescritto, per decorso del termine triennale ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 30/12/1982, n. 953, opposto, a distanza di oltre tre anni;
che inoltre non era dovuta alcuna indennità né la restituzione dei mezzi, regolarmente riscattati
L'opponente ha poi formulato in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni subiti per la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia a causa della quale era seguito il il non accoglimento di n.2 (due) richieste di finanziamento, avanzate dalla medesima per conto della una da parte della Land Rover Finance l'altra dalla Parte_2 società Agos Ducato S.p.A, segnalazione effettuata in assenza di prove dello stato di difficoltà economica e senza il previo adempimento dell'obbligo di avvertimento in via preliminare rispetto all'originaria segnalazione della posizione a sofferenza , secondo e indicazioni della Circolare della Banca d'Italia.
L'opposta , nel costituirsi ha contestato i motivi di opposizione e chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e , in ogni caso, la condanna al pagamento dell'importo richiesto .
Ha contestato l'eccezione di prescrizione essendo la data di decorrenza della prescrizione da individuarsi con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula iniziale e che era stata inviata formale lettera di messa in mora . In ordine all'asserito perfezionamento del riscatto parte opposta ha eccepito come l'opponente non avesse minimamente dimostrato di aver corrisposto l'intero importo della fattura pari ad Euro 4.300,34 ai fini di poter invocare il perfezionamento del concesso a suo tempo riscatto dei beni tant'è vero che dall'estratto conto analitico rimasto incontestato ex art. 115 c.p.c. residuavano ancora Euro 805,71; che quanto alla mancata trascrizione era in ogni caso da addebitarsi all'opponente non avendo Parte_1
dimostrato di aver inoltrato a favore della sua Impresa Individuale tutta la
[...] documentazione richiesta “per consentire di provvedere entro i termini di legge alla regolare trascrizione della a proprietà ; che infine quanto alla presunta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, era stata fatta per la somma richiesta con il decreto ingiuntivo de quo a solo titolo di spese del contratto rimaste insolute ed interessi di mora .
La causa non vedeva istruttoria (le prove testimoniali non erano ammesse ) ed era rimessa in decisione all'udienza cartolare del 7.2.2025 sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe .
1. L'opposizione è in parte fondata .
Pagina 3 Nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio , nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.13533/01 orientamento ormai più che consolidato . Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento ( o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento;
ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa .
Parte opposta ha dimesso , in seno alla procedura monitoria , i documenti a suo dire giustificativi dell'intero credito vantato ovvero estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB , contratto di leasing e documenti relativi all'acquisto e alla consegna , lettera di messa in mora . Ha eccepito in parte la prescrizione e il perfezionamento del riscatto in ordine al quantum.
2. Con il primo motivo di opposizione ha eccepito la prescrizione Parte_1 dell'importo di € 15.908,38 portato dal decreto ingiuntivo opposto quale importo richiesto per le “ spese contrattuali scadute “ ( spese di recupero bolli automezzi) e interessi di mora. Detta somma , che non è però contestata sul quantum trova riscontro nelle fatture n 14 e n 15 del 25.11.2013 ( allegati 11 e 12 alla comparsa di costituzione
) mentre gli interessi di mora sono previsti all'art. 5 punto 10 del contratto. L'eccezione di prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 30/12/1982, n. 953, ( che , al più, potrebbe valere nei confronti dell'Ente impositore) non è fondata
.Trattasi di spese , per previsione contrattuale ( art 18 contratto di leasing ) a carico dell'utilizzatore - e tra esse sono espressamente indicate , in apposito elenco, quelle di recupero bolli- ma che possono essere anticipate dalla concedente, con diritto a chiedere il rimborso nel termine ordinario decennale derivante non tanto dalla prestazione unitaria che caratterizza il contratto di leasing (in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) ma come termine applicabile in generale alle azioni contrattuali di adempimento . E poiché, in assenza di contestazione sul diritto al rimborso , la scadenza del pagamento era , come riportata nelle fatture allegate dall'opposta , al 4.12.2013 e 15.12.2013 ed è intervenuta diffida per il pagamento in data 26.2.2020, idonea per la costituzione in mora e interruttiva del termine di prescrizione decennale, questo non è maturato al momento del deposito del ricorso per ingiunzione ( 27.7.2023). Parte opponente non ha del resto provato di aver corrisposto detta somma . L'importo di € 15.908,38 è quindi dovuto oltre interessi legali dalla domanda ( deposito ricorso monitorio)
3. Con il secondo motivo di opposizione parte opponente contesta di dovere l'importo di euro 63.742,77 avendo esercitato il diritto di riscatto e pagato il relativo importo . Detto motivo merita accoglimento . Parte opposta ha richiesto detto pagamento a titolo di indennità di utilizzo dei beni non restituiti . Orbene il contratto di leasing , all'art.14 prevede, che , ove l'utilizzatore eserciti il diritto di riscatto all'atto del ricevimento del pagamento e dell'evidenza del pagamento delle tasse di proprietà annuali la concedente emetterà fattura di vendita che costituirà documento attestante il trasferimento di proprietà e che nel caso di più beni la Concedente si riserva la facoltà di emettere la fattura di vendita attestante il trasferimento della proprietà al pagamento dell'opzione di acquisto dell'ultimo bene . Nessuna riserva è stata espressa pur trattandosi di più beni né emesse fatture in acconto.
Pagina 4 Nella fattispecie ha emesso la fattura V2/2013/00055040 del 13/02/2013 CP_2 per € 4300,34 ( prodotta dall'opponente) relativa alla vendita dei beni oggetto di leasing, mentre nessuna riserva è stata espressa pur trattandosi di più beni Cont
E Agenzia Italia per conto di in data 28.2.2013 richiede una serie di documenti a di ma solo ai fini della trascrizione del trasferimento Parte_2 Parte_1 peraltro precisando che procederà ugualmente alla trascrizione . Nessun dubbio può sorgere in ordine al perfezionamento della vendita . Parte opposta , che in comparsa di costituzione parla di un debito residuo , che dovrebbe risultare dall'estratto conto analitico di Euro 805,71 rimanda poi alla lettera di costituzione in mora che pare quantificare il medesimo debito in € 870,20. Tale ricostruzione , al di là della minima differenza degli importi, non ha alcuna evidenza documentale dimostrata.
Parte opponente non spiega la genesi dell'importo di € 805,71 che compare nell'estratto conto dopo la registrazione della fattura di riscatto come saldo partita a debito per poi scomparire , mentre l'importo di € 870,20 è riportato come voce dare- avere con saldo finale 0. L'estratto conto richiamato , e certificato ex art. 50 TUB , reca un saldo debitore di € 15.908,38 al 21.11.2021 ovvero esattamente l'importo richiesto e dovuto per spese ( bolli auto) e interessi di mora e non ad altro titolo. Il riscatto deve intendersi quindi a suo tempo perfezionato e l'importo di € 63.742,77 non è dovuto. Solo per tale ragione il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
4. La domanda riconvenzionale dell'opposta di ordinare alla Controparte_1 di provvedere alle operazioni di trascrizione del trasferimento della
[...] proprietà nei competenti Pubblici registri, a favore dell'utilizzatrice. La domanda non può essere accolta . Come sopra detto con lettera del 28.2.2013 l'Agenzia Cont Pr conto di chiedeva all'opponente i dati per la trascrizione del trasferimento, precisando che in cado di omissione , avrebbe proceduto ugualmente con i dati in suo possesso . E' vero che il riscatto risulta perfezionato e che la voltura non risulta eseguita come da certificazione del P.R.A. ma l'opponente non ha fornito prova alcuna dell'esito della richiesta dell'Agenzia e del perché , nel lungo tempo trascorso, non si sia attivata per ottenere la voltura .In assenza di detti elementi la domanda , peraltro svolta oggi da ,persona fisica , a seguito della cancellazione dell'impresa Parte_1 individuale , non può essere accolta .
5.La domanda risarcitoria per illegittima segnalazione. La domanda appare priva di adeguato supporto probatorio , risultando del tutto lacunoso quello offerto . A parte il preavviso contenuto all'interno delle fatture n.11 e 12: Gentile cliente, in relazione alle vigenti normative regolate dal Codice Deontologico, La informiamo che, ove il presente documento non dovesse essere pagato, l'insoluto verrà comunicato ai Sistemi Informativi Creditizi ai quali la nostra Banca partecipa deve rammentarsi , a valere come ragione più liquida. che pure in tema di illegittima segnalazione alla Centrale rischi il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente in re ípsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento ( Cass 6589/23 , Cass. 28 marzo 2018, n. 7594) . Nella specie nessuna prova è stata fornita e la pretesa risarcitoria fondata su segnalazioni dell'anno 2019 appare del tutto disancorata da qualsivoglia elemento fattuale presente in atti.
I documenti allegati : lettera di AGOS 8.1.2016 e lettera di LAND ROVER 24.7.2012 riguardano ( non parte del presente giudizio) e non Controparte_4 [...]
. Nessun altro documento è stato allegato Controparte_5
Pagina 5 La domanda riconvenzionale non può con ogni evidenza essere accolta.
6.Le spese processuali . In ragione delle reciproche soccombenze le spese processuali possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 15.908,38 oltre interessi legali dalla domanda
3)Rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente
4) Dichiara compensate le spese.
Cosi deciso in Siena il 4.4.2025 Il Giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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