Sentenza 24 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/11/2021, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 01418/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2018, proposto da
Bibione Mare S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Stra, piazza Marconi n. 51;
contro
VE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Veneto, Comune di San Michele al Tagliamento non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto VE n. 175325/2017 del 12 dicembre 2017, notificato il 13 dicembre, di determinazione dei danni ammissibili a contributo, nella parte in cui esclude l'ammissibilità del ristoro di alcune voci di danno dedotte dalla ricorrente e respinge quindi in parte qua la sottostante domanda della ricorrente;
- del preavviso di rigetto di VE del 20 novembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente espone di essere titolare sul litorale di Bibione di una concessione demaniale c.d. di spiaggia nonché di concessione demaniale su specchio acqueo in prossimità del canale dei Lovi, di gestire tre campeggi in tale area e di aver presentato il 13 ottobre 2017 ad VE, soggetto delegato all’istruttoria dalla Regione Veneto, domanda per la concessione del contributo previsto a favore delle attività economiche e produttive in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto, e, in particolare, di quelle che hanno interessato il litorale di Bibione, creando danni alla spiaggia e, in generale, alle strutture balneari.
Nel maggio del 2013, infatti, il litorale nord del Veneto è stato colpito da maltempo con gravi danni causati da una eccezionale mareggiata. A seguito di tali eventi veniva dichiarato lo stato d’emergenza e sono state avviate le procedure per l’indennizzo dei danni, secondo quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile e dalle delibere regionali attuative.
In particolare, con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.385 del 2016 sono state dettate “disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto”; con delibera di Giunta regionale del Veneto n. 1554/2016 è stato individuato come organismo istruttore VE e con delibera di Giunta regionale del Veneto n. 2198/2016 sono state approvate le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e la relativa modulistica.
A seguito dell’istruttoria sulla domanda della ricorrente e, previo preavviso ed esame dell’ulteriore documentazione e delle osservazioni prodotte dalla ricorrente, VE ha adottato il decreto, prot.175325 del 12 dicembre 2017, con cui ha determinato “i danni ammissibili e il relativo contributo massimo concedibile”, riconoscendo alla ricorrente un importo ammissibile di euro 4.089,80, in forte riduzione rispetto a quanto chiesto dalla ricorrente.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto di VE per il seguente articolato motivo:
- Violazione della lex del procedimento; violazione del divieto di aggravamento del procedimento e del principio di tipicità e tassatività degli oneri suscettibili di essere imposti al privato. Difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto: - illegittime sarebbero le motivazioni relative mancata dimostrazione delle maggiori spese sostenute dalla società per il personale e per i mezzi aziendali: nel determinarsi in tale senso, VE dimostrerebbe di non aver tenuto in considerazione alcuna la relazione integrativa della società fornita a seguito del preavviso di rigetto, e in ogni caso non darebbe ragione del mancato accoglimento delle prospettazioni della società, come invece prescritto dalla legge; - la ricorrente avrebbe addotto e documentato, in sede procedimentale, che la lex specialis non prevederebbe che debba essere presentata «idonea documentazione aziendale atta a dimostrare il pagamento delle ore straordinarie», né che debbano venire documentati «i costi straordinari sostenuti, anche connessi all’uso dei mezzi aziendali, mediante apposite fatture», indicando, invece, quale elemento necessario, la perizia asseverata e imponendo che essa sia redatta nel rispetto di criteri e tramite tariffari predeterminati; - in particolare, per il costo sostenuto per il personale, la ricorrente aveva addotto che a sua dimostrazione non può essere assunto il parametro delle ore straordinarie, perché la società, in forza di convenzioni con il proprio personale e con le organizzazioni sindacali, adotta una politica aziendale per cui le ore di straordinario vengono riconosciute ai lavoratori con i recuperi. La ricorrente avrebbe, inoltre, addotto e dimostrato che l’intero suo personale era stato concentrato nei lavori di ripristino, venendo distratto dalle ordinarie mansioni, e specificamente dai servizi di spiaggia, in quanto impraticabili a causa dello stato in cui versava sia la spiaggia sia lo specchio acqueo in concessione, con la conseguenza che non era stato possibile vendere i servizi di spiaggia ai clienti; - sulle allegazioni, sulle osservazioni e sulla documentazione della ricorrente, VE sarebbe rimasta del tutto silente: il diniego continuerebbe ad essere basato sul rilievo che la ricorrente non ha indicato il monte ore di lavoro straordinario e che per tale ragione la sua domanda di contributo non è ammissibile, e cioè su di un parametro che la lex del procedimento non indicherebbe affatto e la cui ultroneità alla fattispecie concreta sarebbe stata dimostrata nel procedimento dalla ricorrente; - lo stesso varrebbe per la decisione di VE concernente il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dalla ricorrente per l’utilizzo di macchinari: la ricorrente aveva fatto presente ad VE che la legislazione fiscale del pertinente periodo proibiva all’impresa l’auto-fatturazione, ma VE non avrebbe preso in considerazione tale risposta, inoltre, la lex del procedimento non richiederebbe, sul punto, ciò che VE qualificava come necessario;- illegittima sarebbe la motivazione nella parte in cui espone a motivo di diniego la «convenzione per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani depositati su spiagge marittime del Comune di San Michele al Tagliamento», perchè il rilievo non sarebbe stato adeguatamente portato a conoscenza della ricorrente in sede di preavviso di rigetto e, in ogni caso, sarebbe un motivo lacunoso e di non facile comprensione, carente dal punto di vista logico e non pertinente; - VE , nell’ammettere a contributo soltanto l’importo corrispondente alla voce «attrezzature» dichiarato nella scheda C, sosterrebbe, quindi, che, ex d.g.r. n. 2198/2016, sarebbero ammissibili a contributo solo le spese corrispondenti alla voce «attrezzature», nella quale è stato computato dalla ricorrente il solo acquisto delle stesse, mentre l’allegato A alla d.g.r. n. 2198 prevede, al paragrafo 6, che «come previsto dal punto 2 dell’allegato 2 all’ordinanza del Capo di dipartimento della protezione civile n. 385/2016, i contributi sono finalizzati: a) al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’attività; b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell’evento calamitoso; c) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso», per cui la decisione di VE sul punto sarebbe arbitraria e, comunque, non sufficientemente motivata;- in riferimento all’ammissibilità a contributo delle spese delle spese sostenute per le aree non in concessione e specificamente per la pulizia del canale dei Lovi, VE non avrebbe adeguatamente motivato sulle controdeduzioni fornite in sede procedimentale dalla ricorrente; le spese per il ripristino del canale dei Lovi sarebbero state tout court ignorate e semplicemente non ammesse a contributo.
Si è costituta in giudizio VE, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del presente ricorso in quanto la ricorrente non ha impugnato il successivo decreto del dirigente della Struttura di progetto regionale, n. 7 del 15 marzo 2018, che ha approvato “l'Allegato A al presente provvedimento, trasmesso all'esito positivo delle verifiche effettuate nell'RNA [registro nazionale degli aiuti] dall'Organismo istruttore AVEPA, ai fini dell'assegnazione, nei limiti dell'impegno massimo di spesa autorizzato, del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'art. 1 commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per i danni occorsi alle attività economiche e produttive a seguito degli eventi in oggetto indicati” (decreto che era stato comunicato via pec alla ricorrente il 9 maggio 2018, oltre ad essere stato pubblicato integralmente sul BUR della Regione Veneto), e contrastando nel merito le avverse pretese.
In vista dell’udienza di trattazione, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro pretese.
All’udienza pubblica del 6 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Si ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da VE, in quanto il ricorso è da ritenersi infondato, secondo quanto segue.
In primo luogo, si rileva che i contributi in questione non sono finalizzati a ristorare il lucro cessante derivante dalla contrazione dell’attività dovuta agli eventi atmosferici avversi ma sono finalizzati (cfr. punto 2 dell'allegato 2 all'ordinanza di protezione civile n. 385/2016 e punto 6 dell’allegato A alla deliberazione n. 2198/2016): a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività; b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso; c) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.
Inoltre, la “documentazione” delle spese sostenute per cui si è chiesto il contributo era esplicitamente prescritta dal bando regionale in riferimento alla necessaria compilazione della tabella di cui all’allegato A del Bando relativa alla perizia di stima (doc. 5 in atti deposito VE, p. 20/31 dell’allegato A) prescritta per la presentazione della domanda, in coerenza con quanto previsto dall’allegato 2 dell’ordinanza di protezione civile n. n. 385/2016.
Tanto premesso, infondate sono le censure relative al mancato riconoscimento dei maggiori costi per il personale sostenuti dall’impresa per il ripristino a seguito della mareggiata, tenuto conto che, come rilevato da VE, nella relazione integrativa presentata dalla ricorrente si afferma che pur a fronte di un maggior numero di ore lavorate, non sono state comunque riconosciute ore di straordinario ai dipendenti perché la ditta Bibione Mare “adotta un programma di gestione del personale che prevede il contenimento e la limitazione delle ore straordinarie, adottando la soluzione per cui eventuali ore lavorate oltre l’ordinario periodo giornaliero di servizio sono riconosciute al lavoratore nella forma del recupero”. Anche le ulteriori affermazioni del perito nella relazione integrativa, secondo cui il personale impegnato ordinariamente nel servizio clienti sarebbe stato impegnato negli interventi straordinari di pulizia e ripristino e il personale che ordinariamente opera nella cura del verde ornamentale dei campeggi Capalonga, lido e Tridente, sarebbe stato temporaneamente impiegato in affiancamento al personale che già opera nel servizio spiaggia, in realtà finiscono per confermare che non vi è stato esborso suppletivo dovuto alla assunzione di ulteriore mano d’opera e che per le operazioni di ripristino si è utilizzato da parte della società ricorrente della forza lavoro già disponibile e retribuita ordinariamente. Inoltre, le affermazioni contenute nella relazione integrativa non sono supportate da alcuna allegazione documentale.
Per cui legittimamente VE ha ritenuto che l’impiego dei lavoratori per il ripristino non abbia generato un maggior costo documentato per l’impresa. VE, infatti, non ha chiesto alla società di dimostrare un elemento non previsto nel bando di assegnazione dei contributi, bensì di dimostrare di avere sostenuto maggiori costi documentati per il personale in relazione all’attività di ripristino già effettuata.
Infondata è anche la censura relativa al mancato riconoscimento da parte di VE dei costi indicati in perizia sostenuti per l’utilizzo dei propri mezzi aziendali da parte della società, in quanto se pure nella perizia allegata alla domanda di contributo sono riportate tabelle che indicano il costo all’ora dei mezzi priori utilizzati e le ore durante le quali tali mezzi propri sono stati utilizzati, i mezzi utilizzati erano già di proprietà della società e quindi essa non ha dovuto sostenere costi per acquistarli o noleggiarli, né la ricorrente ha prodotto la prova di maggiori spese sostenute per i mezzi propri in relazione alle operazioni di ripristino. In definitiva, non risulta documentato che l’impresa abbia sostenuto dei costi maggiori per l’utilizzo dei propri mezzi necessari per il ripristino.
Tali motivazioni del diniego, riferite in sostanza al fatto che non sono stati documentati i costi straordinari sostenuti (i lavori sono stati fatti “in house” utilizzando personale e mezzi propri senza dimostrare ulteriori spese), sono già sufficienti a sorreggere il diniego, per cui le censure relative all’asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e al difetto di motivazione con riferimento all’ulteriore motivo, esposto da VE solo in subordine e per completezza (“in subordine, si è altresì meglio definito il quadro delle concessioni con cui vengono gestite le spiagge e l'arenile e si è potuto verificare che per quanto riguarda le superfici condotte in concessione, tali superfici erano potenzialmente oggetto di domanda di aiuto al contrario delle superfici oggetto della sola "convenzione per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani depositati su spiagge marittime del Comune di San Michele al Tagliamento" per le quali mancano i requisiti di ammissibilità. Non sono state definite le spese sostenute per le diverse aree interessate”), non rilevano ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato e possono essere assorbite (cfr., tra le altre, C.d.S., sent. n. 3713 del 2018 “…in caso di atti plurimotivati la giurisprudenza ha costantemente affermato che è sufficiente accertare la legittimità di uno solo dei presupposti che lo reggono ”).
Infondata è, poi, la censura con cui la ricorrente si duole che VE avrebbe ritenuto indennizzabili solo i costi di sostituzione dell’attrezzatura mentre erano indennizzabili anche i costi sostenuti per il ripristino funzionale e strutturale dell’attività economica danneggiata, in quanto VE non ha escluso per tale ragione le spese per il ripristino, ma le ha escluse per i diversi motivi già sopra esaminati.
Infine, anche le ultime censure con cui la ricorrente lamenta, quanto alle spese per il ripristino del canale di Lovi, che VE non avrebbe adeguatamente motivato sulle controdeduzioni fornite in sede procedimentale dalla ricorrente, semplicemente ignorando il titolo addotto relativo alla concessione di specchio acqueo e le spese sostenute, non rilevano ai fini dell’annullamento del provvedimento in questione, in quanto anche tali spese non sono state riconosciute da VE per la mancata allegazione di idonea documentazione a comprova che siano stati effettivamente sostenuti costi maggiori dalla ricorrente per l’utilizzo di mezzi e personale propri, ragione, come si è detto sopra, già idonea a sorreggere autonomamente il diniego.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di VE, che liquida in euro 2.000,00(duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO