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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4043/2021
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4043/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARRONI DONATELLA CRISTINA e dell'avv. MERLINO LEONARDA
( , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
CARRONI DONATELLA CRISTINA.
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SAPIO GIUSEPPE, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA BORELLI 1 41121 presso il difensore avv. SAPIO CP_1
GIUSEPPE.
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BIGLIERI SARA e dell'avv. PUPESCHI ANDREA
( ) PIAZZA DEGLI AFFARI 1, MILANO;
C.F._3 CP_3
( ) VIA S. GIOVANNI DEL CANTONE 47,
[...] C.F._4
elettivamente domiciliato in VIA PIAZZA DEGLI AFFARI 1 CP_1
MILANO presso il difensore avv. BIGLIERI SARA.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' (di seguito Controparte_1 [...]
e (di seguito ”), CP_4 Controparte_2 Controparte_2 proponendo nei loro confronti domanda di risarcimento dei danni, quantificati in €
250.000,00, patiti a seguito degli interventi di impianto di due artroprotesi MoM
(metallo-metallo) alle due anche, effettuati negli anni 2004 e 2005, che avrebbero comportato il rilascio di eccessive quantità di cromo e cobalto, rivelatesi dannose per la sua salute.
1.1. In particolare, a fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto:
Contr
- nei confronti di il tardivo richiamo della paziente per controlli CP_1 mirati volti a verificare l'eventuale dannosità delle suddette protesi;
tale richiamo avveniva per la prima volta nel 2017, mentre, in tesi attorea, avrebbe dovuto essere disposto anni addietro;
da qui la deduzione della responsabilità di per CP_4 il verificatosi aggravamento delle sue condizioni di salute;
- nei confronti di , il difetto di qualità delle protesi, ad essa Controparte_2 imputabile quale produttrice dei suddetti dispositivi medici, in tesi attorea successivamente ritirati dal mercato.
1.2. Si è costituita la quale ha contestato le allegazioni e le richieste CP_4 di parte attrice, deducendo in particolare sia l'assenza di un nesso di causalità tra la propria condotta e i pregiudizi lamentati dall'attrice, sia l'assenza di qualsivoglia profilo di colpa, stante l'adeguatezza della scelta delle protesi impiegate (in base alle migliori conoscenze allora disponibili), nonché dei due interventi eseguiti per il relativo impianto, sia, infine, la mancata prova circa la sussistenza e quantificazione dei pregiudizi predetti.
1.3. Si è altresì costituita , la quale pure ha integramente Controparte_2 contestato gli assunti e le richieste di parte attrice, in particolare deducendo:
l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla proposizione della domanda risarcitoria e/o la relativa prescrizione;
che le protesi non erano (e non potevano ritenersi) difettose ed hanno comunque superato ampiamente la “durata media sufficiente”, rilevando altresì che i valori di ioni metallici lamentati ex adverso (oltre a non potersi considerare come conseguenza di un preteso “difetto” delle protesi) non hanno mai raggiunto soglie tali da imporre la revisione degli impianti protesici e, comunque, da potersi considerare quali causa delle conseguenze dannose allegate dall'attrice.
1.4. Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, svolta dal dott. Persona_1
(medico-legale) e dal dott. (specialista in ortopedia), all'esito Persona_2 della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di pagina 2 di 7 seguito esposte.
2.1. Va anzitutto precisato come il thema decidendum debba essere correttamente perimetrato avendo esclusivo riguardo ai fatti costitutivi allegati da parte attrice nel proprio atto di costituzione, ove le domande risarcitorie avanzate nei confronti delle convenute e sono state rispettivamente fondate CP_4 Controparte_2 sull'asserito ritardo nell'informare e richiamare la paziente per i controlli di follow- up, nonché sull'asserita difettosità delle protesi impiantate. Tali fatti non venivano diversamente precisati in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Solo in sede di terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. parte attrice allegava per la prima volta, in modo peraltro generico, ulteriori addebiti consistenti nell'asserita inesatta esecuzione da parte di degli interventi di artroprotesi CP_4 eseguiti negli anni 2004 e 2005, per non essere stata seguita la raccomandazione del fornitore degli impianti che sconsigliava l'accoppiamento di componenti protesiche di fabbricanti diversi (c.d. mismatch).
Trattasi, tuttavia, di allegazioni tardive e che, in ogni caso, devono qualificarsi come domanda nuova rispetto a quella avanzata in sede di citazione, attesa la natura etero-determinata delle domande risarcitorie e la totale diversità, nel caso di specie, di tali fatti costitutivi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda proposta in sede di citazione. Ne consegue che il perimetro della presente decisione va delimitato alla luce del thema decidendum come definito da parte attrice nel proprio atto introduttivo.
2.2. Tanto premesso, la domanda attorea va rigettata in quanto – in disparte la genericità delle allegazioni inerenti al pregiudizio non patrimoniale lamentato da parte attrice – risulta dirimente il dato, emerso all'esito della espletata CTU, circa l'insussistenza sia di profili di colpa nella condotta tenuta dalle convenute nella vicenda in esame, sia della prova del nesso di causalità tra le condotte addebitate alle medesime e i pregiudizi lamentati.
2.3. Sotto il primo profilo, va rilevato come dalla documentazione in atti e dall'analisi svolta dai CTU non è dato desumere la sussistenza, in capo alle convenute, dei profili di colpa dedotti da parte attrice.
Quanto alla posizione di parte attrice ha contestato ad essa di averla CP_4 tardivamente informata dei rischi di c.d. metallosi insiti nelle protesi impiantate e, dunque, di aver tardivamente approntato i rimedi necessari per scongiurare tali rischi e i presunti danni in tesi dipendenti dalla “scarsa qualità” delle protesi;
in particolare, di non aver sottoposto a controlli la signora “fin dall'anno Pt_1
2010”, ma “solo nel 2017 […] dopo 7 anni dalle prime e ufficiali circolari della
”. Controparte_2
Al riguardo, occorre anzitutto muovere dal dato, documentato, confermato dai CTU
e comunque pacifico tra le parti, costituito dal fatto che alla signora furono Pt_1 impiantate protesi modello Pinnacle (Ultamet), realizzate dal produttore “De Puy”,
pagina 3 di 7 con teste femorali aventi un diametro di 28 mm per l'anca sinistra e di 36 mm per l'anca destra. Il medesimo produttore all'epoca commercializzava altresì un diverso tipo di protesi, modello “ASR”.
Risulta altresì che in data 24.8.2010 diramava un avviso di Controparte_2 sicurezza urgente in merito alle protesi De Puy, legato al tasso di revisione superiore a quello atteso che le protesi stavano riscontrando;
tale avviso, tuttavia, riguardava esclusivamente le protesi modello ASR (“Sistema di protesi di rivestimento De Puy ASR” e “Sistema acetabolare ASR XL”) e, in via cautelativa, disponeva il loro ritiro dal mercato e raccomandava di convocare, per una visita di follow-up, solo i pazienti interessati da tali protesi (doc. 6 convenuta).
Il medesimo avviso non riguardava in alcun modo le protesi modello “Pinnacle”, che non risultano essere mai state ritirate dal mercato, come confermato dai CTU, i quali hanno osservato che “nessuna delle componenti impiantate [alla fu Pt_1 sottoposta a recall da parte delle Aziende produttrici” (CTU, pag. 66), diversamente da quanto sostenuto da parte attrice.
Risulta parimenti che gli avvisi trasmessi alle aziende sanitarie dal Ministero della
Salute in data 7.11.2011 e 4.1.2012 (docc. 7 e 8 convenuta) invitavano le strutture sanitarie a sottoporre a follow-up, per controlli cautelativi, solo i pazienti portatori di protesi modello “ASR”, non anche quelli ai quali erano state impiantate protesi modello “Pinnacle”.
Alla luce di tali dati, e tenuto conto che alla signora non era stato impiantato Pt_1 alcun componente di impianti protesici del modello ASR, non vi è motivo di ritenere che l'AOU fosse tenuta, in quella fase e in base ai predetti avvisi precauzionali diramati dal produttore e dal Ministero, a Controparte_2 richiamare la paziente per controlli di follow-up.
Risulta poi che, solo in seguito ad ulteriori studi scientifici sugli effetti avversi di ioni metallici da parte delle protesi MoM (“metallo-metallo”), la Regione Emilia-
Romagna, con circolare n. 8 in data 25.7.2016 (doc. 9 convenuta) decideva di avviare, cautelativamente, un protocollo di controllo di tutti i pazienti portatori di protesi MoM (a prescindere dal modello e dalle iniziative dei singoli produttori), purché aventi una testa superiore o uguale a 36 mm., condizione ricorrente relativamente ad una delle protesi impiantate sulla signora Pt_1
A seguito di tale circolare, l' organizzava il programma di follow-up CP_4
e nel settembre 2017 invitava la sig.ra a sottoporsi ai controlli raccomandati Pt_1 in relazione alla sua specifica situazione.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi che, prima della diramazione della circolare regionale del luglio 2016 potesse sorgere in capo ad un CP_4 dovere di richiamare la paziente in via cautelativa, tenuto peraltro conto che successivamente agli interventi eseguiti nel 2004/2005 la sig.ra non si era Pt_1 mai rivolta ad per segnalare eventuali sintomatologie connesse agli CP_4
pagina 4 di 7 interventi.
La sussistenza o meno di un colpevole ritardo nel richiamo della sig.ra va Pt_1 dunque valutata avendo come riferimento la data del 25.7.2016, data in cui la
Regione Emilia-Romagna diramava la circolare volta a promuovere i controlli di follow-up sui pazienti portatori di protesi MoM, prescindendo dal modello impiantato.
Ebbene, tenuto conto che l'AOU ha provveduto ad eseguire il richiamo per CP_1 controlli della in data 28.9.2017, dunque a distanza di poco più di un anno Pt_1 rispetto alla diramazione della circolare regionale, ritiene la scrivente - in adesione a quanto ritenuto dai CTU - di dover escludere i presupposti di configurabilità di un colpevole ritardo nell'espletamento del richiamo medesimo, tenuto conto, per un verso, che la portata generalizzata della procedura di follow-up sollecitata dalla
Regione implicava evidentemente una complessa attività di ricognizione, pianificazione ed organizzazione dei controlli da espletare e, per altro verso, che i richiami implicati da tale procedura non avevano carattere urgente (cfr. pag. 67 della CTU); né del resto, come già osservato, sono state allegati da parte attrice fatti Contr di cui l' era (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza specificamente CP_1 inerenti alla tali da implicare o comunque suggerire, nel suo specifico caso, Pt_1 un'accelerazione delle tempistiche del richiamo.
2.4. Quanto ai profili di colpa dedotti da parte attrice in relazione alla convenuta
, deve rilevarsi che non risulta dimostrata la natura difettosa Controparte_2 delle protesi dalla medesima prodotte ed impiantate sulla paziente Pt_1
I CTU hanno infatti rilevato come all'epoca dei fatti le protesi “Pinnacle” impiantate alla si ponevano come “soluzione tribologica (la tribologia è Pt_1 quella branca della ricerca sui materiali delle superfici di scivolamento delle protesi che ne studia il tasso di usura nel tempo) [che] appariva corretta e fra le soluzioni fruibili (metallo- polietilene, ceramica-ceramica) quella più promettente in termine di durata dell'impianto protesico e di possibili effetti nocivi”. Hanno altresì osservato, come già sopra rilevato, che dette protesi non risultano essere mai state ritirate dal mercato (“nessuna delle componenti impiantate fu sottoposta a recall da parte delle Aziende produttrici”; pag. 66 relazione CTU), e che, peraltro, non vi sono elementi da cui desumere che vi sia stato un “fallimento precoce” delle protesi, tenuto conto che le stesse sono rimaste impiantate per circa 14 anni, a fronte di una durata media stimabile all'epoca dei fatti in circa 10 anni (cfr. pagg.
67-68 relazione CTU). Sulla scorta di tale considerazione i CTU, in relazione al profilo - peraltro tardivamente dedotto dall'attrice - costituito dalla ibridazione dei componenti da parte di pur riconoscendo come questo avrebbe CP_4 comportato in linea teorica un aumento del rischio di fallimento precoce degli impianti protesici, hanno al contempo evidenziato come lo stesso non si sia in concreto verificato, tenuto appunto conto della effettiva durata delle protesi (cfr. pag. 67 relazione CTU).
pagina 5 di 7 Non vi sono, pertanto, ragioni per discostarsi dalla conclusione, raggiunta ed argomentata dai CTU, secondo cui “nel caso de quo non si rilevano elementi tecnici per poter ipotizzare delle difettosità protesiche” relativamente alle specifiche protesi impiantate alla sig.ra (p. 70 relazione CTU). Pt_1
2.5. Ciò detto in ordine all'insussistenza dei profili di colpa dedotti dall'attrice, va osservato come, in ogni caso, difetta altresì la prova del nesso di causalità tra le condotte contestate alle convenute dall'attrice ed i pregiudizi di natura non patrimoniale dalla stessa lamentati, genericamente descritti in citazione quali danni alla propria salute (come la leucemia, danni cardiaci e ansioso-depressivi), nonché alla vita familiare e di relazione (cfr. pag. 4 della citazione).
Al riguardo occorre richiamare le conclusioni espresse sul punto dai CTU.
Per un verso, non risulta provato che il lasso temporale intercorso tra la diramazione della circolare regionale nel luglio 2016 e il richiamo della paziente nel settembre del 2017 (comunque da considerarsi non colpevole in ragione delle considerazioni di cui sopra) possa aver comportato un aggravamento delle condizioni di salute della paziente. In particolare, nella relazione peritale viene esclusa la possibilità di ravvisare un simile nesso causale, laddove si afferma che
“non si ritiene comunque che vi siano elementi sufficienti per poter affermare che un ritardo fra l'8 luglio 2016, data della disposizione della Regione Emilia- Romagna, e il 25/10/2017 in cui la Paziente palesò che il dolore all'anca sinistra era presente dal 2013 e gli esami ematici evidenziarono lieve aumento degli ioni metallici (Cobalto 5.32 ug/L, Cromo 7.68 ug/L) abbia potuto determinare un peggioramento significato dello stato clinico funzionale […] Tali risultanze laboratoristiche e di imaging mettono alla luce un quadro che nel complesso non può essere definito come di grave reazione avversa ai materiali impiantati stante il lungo periodo di sopravvivenza degli stessi, che all'epoca dei fatti era stimabile intorno ai 10 anni” (cfr. pag. 68 relazione CTU).
Per altro verso, non vi è neppure evidenza che le revisioni protesiche resesi necessarie dopo 14 anni dall'originario impianto siano dipese da reazioni avverse alle protesi. In merito i CTU hanno affermato che “la documentazione sanitaria presente agli atti appare insufficiente per poter affermare che le revisioni protesiche furono secondarie ad una reazione avversa ai dispositivi protesici impiantati” (cfr. pag. 69 relazione CTU); aggiungendo altresì che “una revisione complicata che richieda la necessità di utilizzare sistemi di ancoraggio più invasivi può verificarsi anche a seguito di un impianto protesico primario non complicato dalla presenza di metallosi e pseudo-tumor” (cfr. pag. 70 relazione CTU).
Si ritiene pertanto - in assenza di significativi elementi o deduzioni di segno contrario - di dover aderire sul punto alle conclusioni rassegnate dai CTU, secondo cui “nel caso de quo non si rilevano elementi tecnici per poter ipotizzare delle difettosità protesiche” relativamente alle specifiche protesi impiantate alla sig.ra
“né sono rilevabili elementi di censura a carico dei Sanitari convenuti Pt_1
pagina 6 di 7 causativi di danni valutabili in questa sede” (cfr. pag. 70 relazione CTU).
3. Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata e, in forza del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), l'attrice deve essere condannata a rifondere entrambe le convenute delle spese sostenute per la costituzione e difesa in giudizio, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo le tariffe medie previste. Pone altresì a carico dell'attrice soccombente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese legali in favore delle parti convenute, che si liquidano nella misura di € 14.103,00 per ciascuna convenuta, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone altresì a carico di parte attrice le spese di CTU.
Modena, 16 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4043/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARRONI DONATELLA CRISTINA e dell'avv. MERLINO LEONARDA
( , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
CARRONI DONATELLA CRISTINA.
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SAPIO GIUSEPPE, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA BORELLI 1 41121 presso il difensore avv. SAPIO CP_1
GIUSEPPE.
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BIGLIERI SARA e dell'avv. PUPESCHI ANDREA
( ) PIAZZA DEGLI AFFARI 1, MILANO;
C.F._3 CP_3
( ) VIA S. GIOVANNI DEL CANTONE 47,
[...] C.F._4
elettivamente domiciliato in VIA PIAZZA DEGLI AFFARI 1 CP_1
MILANO presso il difensore avv. BIGLIERI SARA.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' (di seguito Controparte_1 [...]
e (di seguito ”), CP_4 Controparte_2 Controparte_2 proponendo nei loro confronti domanda di risarcimento dei danni, quantificati in €
250.000,00, patiti a seguito degli interventi di impianto di due artroprotesi MoM
(metallo-metallo) alle due anche, effettuati negli anni 2004 e 2005, che avrebbero comportato il rilascio di eccessive quantità di cromo e cobalto, rivelatesi dannose per la sua salute.
1.1. In particolare, a fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto:
Contr
- nei confronti di il tardivo richiamo della paziente per controlli CP_1 mirati volti a verificare l'eventuale dannosità delle suddette protesi;
tale richiamo avveniva per la prima volta nel 2017, mentre, in tesi attorea, avrebbe dovuto essere disposto anni addietro;
da qui la deduzione della responsabilità di per CP_4 il verificatosi aggravamento delle sue condizioni di salute;
- nei confronti di , il difetto di qualità delle protesi, ad essa Controparte_2 imputabile quale produttrice dei suddetti dispositivi medici, in tesi attorea successivamente ritirati dal mercato.
1.2. Si è costituita la quale ha contestato le allegazioni e le richieste CP_4 di parte attrice, deducendo in particolare sia l'assenza di un nesso di causalità tra la propria condotta e i pregiudizi lamentati dall'attrice, sia l'assenza di qualsivoglia profilo di colpa, stante l'adeguatezza della scelta delle protesi impiegate (in base alle migliori conoscenze allora disponibili), nonché dei due interventi eseguiti per il relativo impianto, sia, infine, la mancata prova circa la sussistenza e quantificazione dei pregiudizi predetti.
1.3. Si è altresì costituita , la quale pure ha integramente Controparte_2 contestato gli assunti e le richieste di parte attrice, in particolare deducendo:
l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla proposizione della domanda risarcitoria e/o la relativa prescrizione;
che le protesi non erano (e non potevano ritenersi) difettose ed hanno comunque superato ampiamente la “durata media sufficiente”, rilevando altresì che i valori di ioni metallici lamentati ex adverso (oltre a non potersi considerare come conseguenza di un preteso “difetto” delle protesi) non hanno mai raggiunto soglie tali da imporre la revisione degli impianti protesici e, comunque, da potersi considerare quali causa delle conseguenze dannose allegate dall'attrice.
1.4. Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, svolta dal dott. Persona_1
(medico-legale) e dal dott. (specialista in ortopedia), all'esito Persona_2 della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di pagina 2 di 7 seguito esposte.
2.1. Va anzitutto precisato come il thema decidendum debba essere correttamente perimetrato avendo esclusivo riguardo ai fatti costitutivi allegati da parte attrice nel proprio atto di costituzione, ove le domande risarcitorie avanzate nei confronti delle convenute e sono state rispettivamente fondate CP_4 Controparte_2 sull'asserito ritardo nell'informare e richiamare la paziente per i controlli di follow- up, nonché sull'asserita difettosità delle protesi impiantate. Tali fatti non venivano diversamente precisati in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Solo in sede di terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. parte attrice allegava per la prima volta, in modo peraltro generico, ulteriori addebiti consistenti nell'asserita inesatta esecuzione da parte di degli interventi di artroprotesi CP_4 eseguiti negli anni 2004 e 2005, per non essere stata seguita la raccomandazione del fornitore degli impianti che sconsigliava l'accoppiamento di componenti protesiche di fabbricanti diversi (c.d. mismatch).
Trattasi, tuttavia, di allegazioni tardive e che, in ogni caso, devono qualificarsi come domanda nuova rispetto a quella avanzata in sede di citazione, attesa la natura etero-determinata delle domande risarcitorie e la totale diversità, nel caso di specie, di tali fatti costitutivi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda proposta in sede di citazione. Ne consegue che il perimetro della presente decisione va delimitato alla luce del thema decidendum come definito da parte attrice nel proprio atto introduttivo.
2.2. Tanto premesso, la domanda attorea va rigettata in quanto – in disparte la genericità delle allegazioni inerenti al pregiudizio non patrimoniale lamentato da parte attrice – risulta dirimente il dato, emerso all'esito della espletata CTU, circa l'insussistenza sia di profili di colpa nella condotta tenuta dalle convenute nella vicenda in esame, sia della prova del nesso di causalità tra le condotte addebitate alle medesime e i pregiudizi lamentati.
2.3. Sotto il primo profilo, va rilevato come dalla documentazione in atti e dall'analisi svolta dai CTU non è dato desumere la sussistenza, in capo alle convenute, dei profili di colpa dedotti da parte attrice.
Quanto alla posizione di parte attrice ha contestato ad essa di averla CP_4 tardivamente informata dei rischi di c.d. metallosi insiti nelle protesi impiantate e, dunque, di aver tardivamente approntato i rimedi necessari per scongiurare tali rischi e i presunti danni in tesi dipendenti dalla “scarsa qualità” delle protesi;
in particolare, di non aver sottoposto a controlli la signora “fin dall'anno Pt_1
2010”, ma “solo nel 2017 […] dopo 7 anni dalle prime e ufficiali circolari della
”. Controparte_2
Al riguardo, occorre anzitutto muovere dal dato, documentato, confermato dai CTU
e comunque pacifico tra le parti, costituito dal fatto che alla signora furono Pt_1 impiantate protesi modello Pinnacle (Ultamet), realizzate dal produttore “De Puy”,
pagina 3 di 7 con teste femorali aventi un diametro di 28 mm per l'anca sinistra e di 36 mm per l'anca destra. Il medesimo produttore all'epoca commercializzava altresì un diverso tipo di protesi, modello “ASR”.
Risulta altresì che in data 24.8.2010 diramava un avviso di Controparte_2 sicurezza urgente in merito alle protesi De Puy, legato al tasso di revisione superiore a quello atteso che le protesi stavano riscontrando;
tale avviso, tuttavia, riguardava esclusivamente le protesi modello ASR (“Sistema di protesi di rivestimento De Puy ASR” e “Sistema acetabolare ASR XL”) e, in via cautelativa, disponeva il loro ritiro dal mercato e raccomandava di convocare, per una visita di follow-up, solo i pazienti interessati da tali protesi (doc. 6 convenuta).
Il medesimo avviso non riguardava in alcun modo le protesi modello “Pinnacle”, che non risultano essere mai state ritirate dal mercato, come confermato dai CTU, i quali hanno osservato che “nessuna delle componenti impiantate [alla fu Pt_1 sottoposta a recall da parte delle Aziende produttrici” (CTU, pag. 66), diversamente da quanto sostenuto da parte attrice.
Risulta parimenti che gli avvisi trasmessi alle aziende sanitarie dal Ministero della
Salute in data 7.11.2011 e 4.1.2012 (docc. 7 e 8 convenuta) invitavano le strutture sanitarie a sottoporre a follow-up, per controlli cautelativi, solo i pazienti portatori di protesi modello “ASR”, non anche quelli ai quali erano state impiantate protesi modello “Pinnacle”.
Alla luce di tali dati, e tenuto conto che alla signora non era stato impiantato Pt_1 alcun componente di impianti protesici del modello ASR, non vi è motivo di ritenere che l'AOU fosse tenuta, in quella fase e in base ai predetti avvisi precauzionali diramati dal produttore e dal Ministero, a Controparte_2 richiamare la paziente per controlli di follow-up.
Risulta poi che, solo in seguito ad ulteriori studi scientifici sugli effetti avversi di ioni metallici da parte delle protesi MoM (“metallo-metallo”), la Regione Emilia-
Romagna, con circolare n. 8 in data 25.7.2016 (doc. 9 convenuta) decideva di avviare, cautelativamente, un protocollo di controllo di tutti i pazienti portatori di protesi MoM (a prescindere dal modello e dalle iniziative dei singoli produttori), purché aventi una testa superiore o uguale a 36 mm., condizione ricorrente relativamente ad una delle protesi impiantate sulla signora Pt_1
A seguito di tale circolare, l' organizzava il programma di follow-up CP_4
e nel settembre 2017 invitava la sig.ra a sottoporsi ai controlli raccomandati Pt_1 in relazione alla sua specifica situazione.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi che, prima della diramazione della circolare regionale del luglio 2016 potesse sorgere in capo ad un CP_4 dovere di richiamare la paziente in via cautelativa, tenuto peraltro conto che successivamente agli interventi eseguiti nel 2004/2005 la sig.ra non si era Pt_1 mai rivolta ad per segnalare eventuali sintomatologie connesse agli CP_4
pagina 4 di 7 interventi.
La sussistenza o meno di un colpevole ritardo nel richiamo della sig.ra va Pt_1 dunque valutata avendo come riferimento la data del 25.7.2016, data in cui la
Regione Emilia-Romagna diramava la circolare volta a promuovere i controlli di follow-up sui pazienti portatori di protesi MoM, prescindendo dal modello impiantato.
Ebbene, tenuto conto che l'AOU ha provveduto ad eseguire il richiamo per CP_1 controlli della in data 28.9.2017, dunque a distanza di poco più di un anno Pt_1 rispetto alla diramazione della circolare regionale, ritiene la scrivente - in adesione a quanto ritenuto dai CTU - di dover escludere i presupposti di configurabilità di un colpevole ritardo nell'espletamento del richiamo medesimo, tenuto conto, per un verso, che la portata generalizzata della procedura di follow-up sollecitata dalla
Regione implicava evidentemente una complessa attività di ricognizione, pianificazione ed organizzazione dei controlli da espletare e, per altro verso, che i richiami implicati da tale procedura non avevano carattere urgente (cfr. pag. 67 della CTU); né del resto, come già osservato, sono state allegati da parte attrice fatti Contr di cui l' era (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza specificamente CP_1 inerenti alla tali da implicare o comunque suggerire, nel suo specifico caso, Pt_1 un'accelerazione delle tempistiche del richiamo.
2.4. Quanto ai profili di colpa dedotti da parte attrice in relazione alla convenuta
, deve rilevarsi che non risulta dimostrata la natura difettosa Controparte_2 delle protesi dalla medesima prodotte ed impiantate sulla paziente Pt_1
I CTU hanno infatti rilevato come all'epoca dei fatti le protesi “Pinnacle” impiantate alla si ponevano come “soluzione tribologica (la tribologia è Pt_1 quella branca della ricerca sui materiali delle superfici di scivolamento delle protesi che ne studia il tasso di usura nel tempo) [che] appariva corretta e fra le soluzioni fruibili (metallo- polietilene, ceramica-ceramica) quella più promettente in termine di durata dell'impianto protesico e di possibili effetti nocivi”. Hanno altresì osservato, come già sopra rilevato, che dette protesi non risultano essere mai state ritirate dal mercato (“nessuna delle componenti impiantate fu sottoposta a recall da parte delle Aziende produttrici”; pag. 66 relazione CTU), e che, peraltro, non vi sono elementi da cui desumere che vi sia stato un “fallimento precoce” delle protesi, tenuto conto che le stesse sono rimaste impiantate per circa 14 anni, a fronte di una durata media stimabile all'epoca dei fatti in circa 10 anni (cfr. pagg.
67-68 relazione CTU). Sulla scorta di tale considerazione i CTU, in relazione al profilo - peraltro tardivamente dedotto dall'attrice - costituito dalla ibridazione dei componenti da parte di pur riconoscendo come questo avrebbe CP_4 comportato in linea teorica un aumento del rischio di fallimento precoce degli impianti protesici, hanno al contempo evidenziato come lo stesso non si sia in concreto verificato, tenuto appunto conto della effettiva durata delle protesi (cfr. pag. 67 relazione CTU).
pagina 5 di 7 Non vi sono, pertanto, ragioni per discostarsi dalla conclusione, raggiunta ed argomentata dai CTU, secondo cui “nel caso de quo non si rilevano elementi tecnici per poter ipotizzare delle difettosità protesiche” relativamente alle specifiche protesi impiantate alla sig.ra (p. 70 relazione CTU). Pt_1
2.5. Ciò detto in ordine all'insussistenza dei profili di colpa dedotti dall'attrice, va osservato come, in ogni caso, difetta altresì la prova del nesso di causalità tra le condotte contestate alle convenute dall'attrice ed i pregiudizi di natura non patrimoniale dalla stessa lamentati, genericamente descritti in citazione quali danni alla propria salute (come la leucemia, danni cardiaci e ansioso-depressivi), nonché alla vita familiare e di relazione (cfr. pag. 4 della citazione).
Al riguardo occorre richiamare le conclusioni espresse sul punto dai CTU.
Per un verso, non risulta provato che il lasso temporale intercorso tra la diramazione della circolare regionale nel luglio 2016 e il richiamo della paziente nel settembre del 2017 (comunque da considerarsi non colpevole in ragione delle considerazioni di cui sopra) possa aver comportato un aggravamento delle condizioni di salute della paziente. In particolare, nella relazione peritale viene esclusa la possibilità di ravvisare un simile nesso causale, laddove si afferma che
“non si ritiene comunque che vi siano elementi sufficienti per poter affermare che un ritardo fra l'8 luglio 2016, data della disposizione della Regione Emilia- Romagna, e il 25/10/2017 in cui la Paziente palesò che il dolore all'anca sinistra era presente dal 2013 e gli esami ematici evidenziarono lieve aumento degli ioni metallici (Cobalto 5.32 ug/L, Cromo 7.68 ug/L) abbia potuto determinare un peggioramento significato dello stato clinico funzionale […] Tali risultanze laboratoristiche e di imaging mettono alla luce un quadro che nel complesso non può essere definito come di grave reazione avversa ai materiali impiantati stante il lungo periodo di sopravvivenza degli stessi, che all'epoca dei fatti era stimabile intorno ai 10 anni” (cfr. pag. 68 relazione CTU).
Per altro verso, non vi è neppure evidenza che le revisioni protesiche resesi necessarie dopo 14 anni dall'originario impianto siano dipese da reazioni avverse alle protesi. In merito i CTU hanno affermato che “la documentazione sanitaria presente agli atti appare insufficiente per poter affermare che le revisioni protesiche furono secondarie ad una reazione avversa ai dispositivi protesici impiantati” (cfr. pag. 69 relazione CTU); aggiungendo altresì che “una revisione complicata che richieda la necessità di utilizzare sistemi di ancoraggio più invasivi può verificarsi anche a seguito di un impianto protesico primario non complicato dalla presenza di metallosi e pseudo-tumor” (cfr. pag. 70 relazione CTU).
Si ritiene pertanto - in assenza di significativi elementi o deduzioni di segno contrario - di dover aderire sul punto alle conclusioni rassegnate dai CTU, secondo cui “nel caso de quo non si rilevano elementi tecnici per poter ipotizzare delle difettosità protesiche” relativamente alle specifiche protesi impiantate alla sig.ra
“né sono rilevabili elementi di censura a carico dei Sanitari convenuti Pt_1
pagina 6 di 7 causativi di danni valutabili in questa sede” (cfr. pag. 70 relazione CTU).
3. Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata e, in forza del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), l'attrice deve essere condannata a rifondere entrambe le convenute delle spese sostenute per la costituzione e difesa in giudizio, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo le tariffe medie previste. Pone altresì a carico dell'attrice soccombente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese legali in favore delle parti convenute, che si liquidano nella misura di € 14.103,00 per ciascuna convenuta, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone altresì a carico di parte attrice le spese di CTU.
Modena, 16 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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