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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1209/2025 R.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
, nata ad [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO DANIELA, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO DANIELA, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 25.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg. e con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e Parte_1 CP_1
depositato in data 12.05.2025, premesso di aver cessato la convivenza more uxorio, dalla cui unione
è nato il figlio , in Marcianise il 22.01.2021, hanno chiesto di ottenere la Persona_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti condizioni:
1 “1) Il figlio risiederà stabilmente con la madre, in Acerra, alla via Madonnella, n. 8 ed è affidato congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
2) Al fine di garantire che possa continuare ad avere un rapporto continuo e stabile con il padre, il SI. Per_1 CP_1 potrà tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, da concordare con la mamma, dalle ore 15:00 alle ore
[...]
21:00, anche andando a prenderlo direttamente a scuola, nonché nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo che venga concordato diversamente dai ricorrenti, anche in base alle
eSIenze del minore, tenuto conto della sua età.
3) Il minore, inoltre, potrà trascorre con il OR - durante le vacanze natalizie - alternativamente il CP_1 giorno di Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in
Albis. Sempre ad anni alterni, il piccolo trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno.
Inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, quello dell'onomastico e del compleanno. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con Per_1 la madre entro il 30 maggio di ciascun anno ed impegnandosi a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed
a fornire i recapiti telefonici delle strutture ove soggiorneranno.
4) Resta inteso che i giorni, le festività e/o le vacanze che dovessero essere “persi” per ragioni impreviste, potranno essere eventualmente recuperati solo ed unicamente su accordo dei genitori, compatibilmente con gli impegni degli stessi
e quelli del minore.
5) Il OR verserà alla SI.ra un assegno mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del minore , da corrispondersi anticipatamente entro il giorno Persona_1
3 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
6) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e l'istruzione del minore, saranno interamente a carico del OR . CP_1
7) L'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà percepito, per l'intero, della SI.ra .” Parte_1
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c., le parti con note scritte, ritualmente depositate, si riportavano al ricorso congiunto insistendo per l'accoglimento delle condizioni ivi formulate.
Il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo come formulato e precisato dalle parti, da intendersi ivi ripetuto e trascritto, non emergendo conflitti sulla regolamentazione del minore, ritenuto congruo e conforme alla legge, nel pieno interesse della stessa.
Come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo
2 i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337bis e ss. - Cass. n.14840 del 2006 e n.18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass.
I Sez. Civile, ord. n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.).
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la residenza materna sita in Acerra (NA) alla via Madonnella n. 8, e diritto di visita paterno come negli accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale prende atto che le parti convengono che l'assegno unico per il minore verrà percepito interamente dalla SI.ra e che le spese straordinarie necessarie per la salute, la buona Parte_1 educazione e l'istruzione del minore, saranno interamente sostenute dal SI. . CP_1
Determina in € 150,00 il contributo al mantenimento a favore del figlio minore a carico del SI.
da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 3 di ogni mese, oltre CP_1 Parte_1
rivalutazione annuale Istat.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la residenza della madre sita in Acerra (NA) alla via Madonnella n. 8, e diritto di visita paterno conformemente agli accordi ivi ripetuti e trascritti;
3 - determina in € 150,00 il contributo al mantenimento in favore del figlio minore a carico del SI.
da corrispondere alla SI.ra mediante contanti, bonifico o vaglia CP_1 Parte_1
postale entro il giorno 3 di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, sportive e ricreative sono poste a carico del SI. ; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 25.06.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1209/2025 R.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
, nata ad [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO DANIELA, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO DANIELA, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 25.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg. e con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e Parte_1 CP_1
depositato in data 12.05.2025, premesso di aver cessato la convivenza more uxorio, dalla cui unione
è nato il figlio , in Marcianise il 22.01.2021, hanno chiesto di ottenere la Persona_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti condizioni:
1 “1) Il figlio risiederà stabilmente con la madre, in Acerra, alla via Madonnella, n. 8 ed è affidato congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
2) Al fine di garantire che possa continuare ad avere un rapporto continuo e stabile con il padre, il SI. Per_1 CP_1 potrà tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, da concordare con la mamma, dalle ore 15:00 alle ore
[...]
21:00, anche andando a prenderlo direttamente a scuola, nonché nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo che venga concordato diversamente dai ricorrenti, anche in base alle
eSIenze del minore, tenuto conto della sua età.
3) Il minore, inoltre, potrà trascorre con il OR - durante le vacanze natalizie - alternativamente il CP_1 giorno di Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in
Albis. Sempre ad anni alterni, il piccolo trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno.
Inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, quello dell'onomastico e del compleanno. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con Per_1 la madre entro il 30 maggio di ciascun anno ed impegnandosi a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed
a fornire i recapiti telefonici delle strutture ove soggiorneranno.
4) Resta inteso che i giorni, le festività e/o le vacanze che dovessero essere “persi” per ragioni impreviste, potranno essere eventualmente recuperati solo ed unicamente su accordo dei genitori, compatibilmente con gli impegni degli stessi
e quelli del minore.
5) Il OR verserà alla SI.ra un assegno mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del minore , da corrispondersi anticipatamente entro il giorno Persona_1
3 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
6) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e l'istruzione del minore, saranno interamente a carico del OR . CP_1
7) L'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà percepito, per l'intero, della SI.ra .” Parte_1
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c., le parti con note scritte, ritualmente depositate, si riportavano al ricorso congiunto insistendo per l'accoglimento delle condizioni ivi formulate.
Il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo come formulato e precisato dalle parti, da intendersi ivi ripetuto e trascritto, non emergendo conflitti sulla regolamentazione del minore, ritenuto congruo e conforme alla legge, nel pieno interesse della stessa.
Come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo
2 i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337bis e ss. - Cass. n.14840 del 2006 e n.18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass.
I Sez. Civile, ord. n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.).
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la residenza materna sita in Acerra (NA) alla via Madonnella n. 8, e diritto di visita paterno come negli accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale prende atto che le parti convengono che l'assegno unico per il minore verrà percepito interamente dalla SI.ra e che le spese straordinarie necessarie per la salute, la buona Parte_1 educazione e l'istruzione del minore, saranno interamente sostenute dal SI. . CP_1
Determina in € 150,00 il contributo al mantenimento a favore del figlio minore a carico del SI.
da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 3 di ogni mese, oltre CP_1 Parte_1
rivalutazione annuale Istat.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la residenza della madre sita in Acerra (NA) alla via Madonnella n. 8, e diritto di visita paterno conformemente agli accordi ivi ripetuti e trascritti;
3 - determina in € 150,00 il contributo al mantenimento in favore del figlio minore a carico del SI.
da corrispondere alla SI.ra mediante contanti, bonifico o vaglia CP_1 Parte_1
postale entro il giorno 3 di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, sportive e ricreative sono poste a carico del SI. ; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 25.06.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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