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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 1711/2021, riservata in decisione all'udienza del
24.1.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Vesevo Catalano e Francescopaolo Mariotti, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.260, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
Condominio Parco Margherita n. 24/bis in Napoli (c.f. , in P.IVA_1
persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., Dott.ssa Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RGn°1711/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'avv. Edoardo Di Natale, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.
260, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29.4.2016, , in qualità Parte_1 di proprietario di un'unità abitativa e di un garage ubicati nel Condominio Parco Margherita
n. 24/bis in Napoli, conveniva quest'ultimo in giudizio onde sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità dei capi 1) e 3) della delibera assembleare del 15.3.2016 perché affetta da vizi di carattere formale e sostanziale.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio il Condominio Parco
Margherita n. 24/bis in Napoli, in persona dell'amministratore p.t. eccependo l'infondatezza dell'impugnativa, di cui chiedeva il rigetto.
1.3 Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di
Napoli, all'udienza del 14.7.2020, riservava la causa in decisione e, con sentenza n.
915/2021, rigettava la domanda attorea.
1.4 In particolare, il Tribunale ha escluso la legittimazione del a dolersi Pt_1
dell'omessa convocazione di altri condomini, richiamando il principio affermato dalla
Suprema Corte secondo cui tale vizio può essere eccepito unicamente dal condomino non convocato;
ancora, ha ritenuto che la denunciata mancata allegazione, all'avviso di convocazione, del rendiconto consuntivo e del relativo riparto sia stata sanata dalla messa a disposizione, in seno all'adunanza assembleare, di copia di detti documenti contabili;
inoltre, quanto alla lamentata violazione dell'ordine di presentazione sancito dall'art.34 del regolamento condominiale, che impone l'approvazione, dapprima, dei rendiconti particolari dei singoli fabbricati e poi di quello generale delle parti comuni a tutti i cinque edifici, il giudice di prime cure ha ritenuto che, pur nell'inosservanza di detta disposizione,
l'inversione dell'ordine rappresentava l'unica soluzione possibile, stante i dissensi esistenti RGn°1711/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tra i diversi condomini, al fine di non procrastinare ulteriormente la convocazione dell'assemblea generale;
relativamente, infine, alla censura sull'erronea ripartizione delle voci di spesa secondo la tabella A, anziché secondo la tabella B, il Tribunale ha disatteso la doglianza rilevando che l'attore ha fatto improprio riferimento all'art. 20 del regolamento condominiale, che detta il criterio di riparto delle spese dei singoli edifici, invece che all'art. 7, relativo invece alle spese delle parti comuni all'intero complesso immobiliare.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 29.1.2021, con atto di citazione notificato il
15.4.2021, ha proposto appello, affidato a cinque motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla dedotta irregolarità formale dei rendiconti sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, stante la mancanza, non contestata dalla controparte, sia del registro di contabilità che della nota sintetica esplicativa imposti dall'art. 1130 bis c.c..
1.7 Con il secondo motivo l'appellante censura l'iter logico-motivazionale in forza del quale il giudice a quo ha escluso la ravvisabilità della lesione del diritto all'informativa in vista della partecipazione all'assemblea del 15.3.2016, recante al capo 1 dell'ordine del giorno l'approvazione dei rendiconti consuntivi degli esercizi contabili degli anni 2012-
2013 e 2014 e, al capo 3) l'approvazione del preventivo di spesa dell'anno 2015; protesta che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, dal verbale assembleare non risulta che la documentazione giustificativa sia stata messa a disposizione in assemblea e che, comunque, non risulta rispettato l'art. 50 del regolamento, che prescrive che la messa a disposizione avvenga nel termine di cinque giorni prima dell'assemblea; reitera altresì la doglianza sulla omessa allegazione, all'avviso di convocazione, dei rendiconti e del preventivo di spesa con i relativi riparti, in violazione dell'art. 42 del regolamento condominiale che richiede detta allegazione;
sostiene, ancora, che è del tutto pretestuoso ed
è rimasto comunque indimostrato l'impedimento dovuto ad un presunto trasloco presso altro studio professionale, opposto dall'amministratore alla richiesta di accesso ai documenti RGn°1711/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in originale inoltrata dal comparente;
denuncia, inoltre, la violazione del diritto di difesa per la mancata ammissione della prova testimoniale e della CTU contabile, cui il Tribunale immotivatamente non ha dato ingresso.
1.8 Con il terzo motivo l'appellante censura l'affermazione del giudice a quo, secondo cui la mancata preventiva approvazione dei rendiconti “particolari” dei singoli cinque fabbricati rispetto all'approvazione del rendiconto “generale” relativo alle parti comuni all'intero parco, debba ritenersi giustificata dal mancato accordo dei condomini sui primi e dall'esigenza di non ritardare ulteriormente l'approvazione delle spese relative alle parti comuni dell'intero complesso immobiliare;
rimarca, a riguardo, che i rendiconti particolari dell'anno 2014 non erano stati nemmeno sottoposti per l'approvazione all'assemblea dei singoli edifici e che la tesi difensiva su detta giustificazione, prospettata dal condominio per i soli rendiconti consuntivi, è stata estesa d'ufficio dal giudice al preventivo dell'anno 2015 in violazione dell'art. 112 c.p.c.
1.9 Con il quarto motivo impugna la parte della motivazione con cui il Parte_1
Tribunale ha escluso la legittimazione dell'esponente a far valere il vizio di convocazione di altri condomini;
sostiene che ai sensi dell'art. 1136 c.c. deve ritenersi interesse di ciascun condomino la verifica della regolare convocazione di tutti i compartecipi della compagine condominiale ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, incidente sul raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi.
1.10 Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in merito alle censure sollevate avverso le singole voci di spesa e/o omissioni dei rendiconti consuntivi approvati
(esercizi 2012, 2013 e 2014) nonché del preventivo dell'anno 2015, analiticamente riproposte nell'atto di gravame;
adduce che il Tribunale, con una motivazione illogica ed errata su un improprio richiamo all'art. 20 del regolamento condominiale invece che all'art. 7, ha travisato il contenuto della propria argomentazione difensiva, tesa a stigmatizzare che nei rendiconti approvati sono state illegittimamente inserite delle voci di spesa di RGn°1711/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pertinenza delle singole palazzine, da riservare, invece, all'approvazione dei rendiconti particolari dei cinque distinti fabbricati, voci ripartite, poi, altrettanto illegittimamente secondo la tabella A (applicabile alle sole spese generali) anziché secondo le tabelle B e C, come, invece, previsto dal regolamento condominiale per le spese di pertinenza dei singoli stabili.
1.11 Con comparsa depositata in data 5.7.2021 si è costituito in giudizio il Condominio
Parco Margherita n. 24/bis in Napoli, eccependo l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.12 All'udienza del 24.1.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 15.4.2021, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 29.1.2021.
2.1 Il quinto motivo, di cui si anticipa la trattazione perché di rilievo assorbente rispetto agli altri mezzi, è fondato e va, pertanto, accolto.
Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di esercizio non postula che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle società, rimanendo, tuttavia, necessario che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, nonché la situazione patrimoniale dell'ente di gestione.
Tale principio è stato ribadito anche nel quadro normativo modificato dalla legge di riforma n. 220/2012 con l'inserimento dell'art. 1130 bis c.c.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si è, in particolare, ribadito che i criteri di redazione della contabilità condominiale sono funzionali alle esigenze di intelligibilità, chiarezza e trasparenza del documento consuntivo della gestione, rimarcandosi che, affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare che dalla violazione dei criteri dettati dall'art. 1130 bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio, invece, dà conto, ovvero che, comunque, non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili (Cass. 28257/2023; in motivazione, Cass. 37820/2022).
Ebbene, nella specie, i requisiti postulati difettano, atteso che, al di là della mancata suddivisione del documento contabile nelle varie sezioni indicate dall'art. 1130 bis c.c., che, come chiarito, non è di per sé rilevante, si riscontrano l'omissione di alcune voci, la discordanza di altre rispetto alla documentazione giustificativa nonché l'erroneo criterio di tal altre ancora, con conseguente incompletezza ed illegittimità dei rendiconti approvati.
Procedendo alla disamina in dettaglio delle doglianze dell'appellante, è, in primo luogo, fondata l'incoerenza segnalata per tutti e tre i rendiconti consuntivi in contestazione (2012,
2013 e 2014) tra l'indicazione di un “saldo zero” ad inizio di gestione e l'avanzo di cassa risultante, invece, dal conto corrente intestato al n. 1000/8713 acceso Controparte_2
presso il Banco di Napoli, recante una gestione attiva rispettivamente di € 1.425,67 al
31.12.2011 (doc. 13 della produzione di parte del;
di € 1.947,01 al 31.12.2012 Pt_1
(doc. 22) e di € 1.103,64 al 31.12.2013 (doc . n. 28).
Nel rendiconto di cassa del 2012 figura, inoltre, tra le “Uscite”, la voce “Amministrazione
c/anticipi ad inizio gestione” dell'importo di € 20.464,21, di cui non si rinviene alcuna giustificazione causale nella documentazione di spesa a corredo del rendiconto approvato nè alcun chiarimento a riguardo è stato reso nelle difese del condominio.
RGn°1711/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel rendiconto consuntivo dell'anno 2012 è stata, poi, totalmente omessa la rendicontazione delle spese straordinarie relative alla transazione stipulata con l (doc.14) ed alla CP_3
transazione intercorsa con i due ex dipendenti del Parte_2
(doc. 15 e 16).
[...]
Sul punto, è infondata la giustificazione addotta dalla controparte secondo cui il rendiconto consuntivo è limitato alle sole spese ordinarie, essendo quelle straordinarie sorrette e ripartite dalle singole delibere di approvazione.
È vero che, come chiarito dalla Suprema Corte, la delibera assembleare di approvazione ha diverso valore per le spese ordinarie e per quelle straordinarie. In particolare, per le prime,
l'insorgenza dell'obbligazione deve essere individuata con il compimento effettivo dell'attività gestionale relativa alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi, sul presupposto che l'erogazione delle inerenti spese non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea condominiale, trattandosi di esborsi dovuti a scadenze fisse e rientranti nei poteri attribuiti all'amministratore in quanto tale (ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma, n. 3), sicché
l'approvazione delle stesse, rimessa alla fine dell'esercizio in sede di consuntivo, ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo. Con riguardo, invece, alle spese straordinarie l'obbligo contributivo in capo ai singoli condomini è conseguenza diretta della delibera assembleare di approvazione, avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l'adottano (Cass. Civ. 10235/2013; 24654/2010).
Tale distinguo non legittima, tuttavia, l'interpretazione propugnata dall'appellato, secondo cui l'amministrazione è esonerata dalla rendicontazione delle spese straordinarie approvate in forza delle singole deliberazioni ad esse afferenti. Se, infatti, la delibera è necessaria per costituire il titolo che fonda l'obbligo di contribuzione pro quota in capo a ciascun condomino nel rispetto del relativo piano di riparto, resta ferma la necessità che l'amministrazione, in sede di presentazione del bilancio, “rendiconti” lo stato dei pagamenti RGn°1711/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda relativi anche alle gestioni straordinarie. La sottoposizione all'assemblea del consuntivo dell'esercizio precedente nel termine di centottanta giorni previsto dall'art. 1130 n. 10 c.c. costituisce, invero, l'unitaria sede in cui l'amministrazione deve rendere il conto di tutta la gestione dell'ente, sia pure distinguendo, in considerazione della diversa natura delle spese, tra gestione ordinaria e straordinaria.
L'omissione della rendicontazione delle spese relative alle suindicate transazioni, in sé incontestata dal condominio appellato, integra, pertanto, una violazione dei criteri di redazione della contabilità, sindacabile sotto il profilo di legittimità in quanto preclusiva del diritto di informativa e di controllo riservato al condomino in sede di approvazione del consuntivo.
Altrettanto fondate sono le censure sull'erroneo criterio di riparto delle spese relative al compenso dell'amministratore, delle spese di assicurazione, delle spese postali, per cancelleria e fotocopie nonché di quelle relative ai salari dei due manutentori dipendenti del e , tutte inserite nel rendiconto consuntivo “generale” e Parte_3 Persona_1
distribuite secondo la tabella A.
Si premette che nel regolamento condominiale si rinviene la distinzione tra “Cose di proprietà comune ed indivisibile di tutti i condomini proprietari dei 5 fabbricati” (art. 2) e
“Cose di proprietà comune ed indivisibili di tutti i condomini proprietari degli appartamenti
e dei locali seminterrati di ogni edificio” (art. 12). Il regolamento prevede, quindi, che le spese necessarie per la conservazione e manutenzione delle cose comuni di cui all'art. 2 nonché quelle “dell'amministrazione” del Parco debbano essere ripartite secondo l'allegata
Tabella A (art. 7), che esprime in millesimi il valore proporzionale delle proprietà esclusive dei singoli condomini ragguagliato a quello dell'intero complesso immobiliare (art. 3); le spese necessarie per la conservazione e manutenzione delle cose comuni di cui all'art. 12
(ovverosia dei singoli edifici) nonché quelle per “l'assicurazione” e per l'
“amministrazione” dell'edificio debbano essere ripartite secondo l'allegata Tabella B, che RGn°1711/2021-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda esprime il rapporto di valore tra le singole unità immobiliari insistenti in ciascun edificio;
le spese di manutenzione e riparazione delle scale siano ripartite per i singoli edifici secondo l'allegata tabella C (art. 23).
E, allora, l'appostamento delle spese relative al compenso dell'amministratore e ai premi di polizza assicurativa nel solo rendiconto di gestione delle parti comuni all'intero Parco e con riparto secondo la tabella A incorre nella aperta violazione delle suindicate clausole del regolamento condominiale, da cui si evince chiaramente un diverso criterio di competenza e riparto tra spese relative a parti comuni a tutti gli edifici e quelle relative ai singoli 5 corpi di fabbrica di cui si compone il complesso immobiliare.
In particolare, la circostanza che il regolamento consenta la nomina di un amministratore unico per la gestione “generale” e per quella dei singoli edifici non vale a derogare alle norme regolamentari che, in maniera espressa e senza lasciare alcuna incertezza interpretativa, mantengono separate anche per tale voce di spesa il criterio di riparto (tabella
A e tabella B).
Analoga considerazione vale per le spese di assicurazione, posto che il regolamento prescrive la stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile e per infortuni sul lavoro del portiere in capo alla gestione “generale”, i cui oneri devono essere ripartiti secondo la tabella A, ed assicurazioni a garanzia dei singoli edifici (ivi inclusa quella incendi), le cui spese sono da ripartire secondo la tabella B.
Ancora, quanto alle spese postali, per cancelleria e fotocopie nonché alla spese dei salari dei due dipendenti del e addetti alla pulizia delle scale, è Parte_3 Persona_1
riconosciuto dal condominio appellato che le voci appostate nei bilanci approvati afferiscono anche alla “quota parte” che sarebbe stata, invece, di competenza delle gestioni dei singoli condomini. Ciò sarebbe giustificato, a dire del medesimo appellato, per le prime, dal fatto che le spese sostenute sono state necessitate per la maggior parte da esigenze di gestione dell'intero plesso condominiale e per minima parte da quelle dei singoli edifici, e, RGn°1711/2021-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda per le seconde (salari dei dipendenti), dal fatto che l'area comune all'intero parco è più estesa rispetto all'ingombro delle scale dei singoli fabbricati. E, tuttavia, in disparte il rilievo che delle circostanze assunte in premessa non è stata fornita alcuna prova, esse non potrebbero mai legittimare il metodo di rendicontazione seguito nella predisposizione dei bilanci de quibus, in quanto contrario alla natura e alla destinazione funzionale delle spese nonché al criterio tabellare di riparto stabilito dal regolamento, in ciò, a ben vedere, ricognitivo di quello legale.
Analoghe violazioni si riscontrano, infine, nel preventivo dell'anno 2015, ove il compenso dell'amministratore e le spese postali, per cancelleria e fotocopie sono state indistintamente appostate, per l'intero importo preventivato da ripartire secondo la tabella A, a carico della gestione comune del Parco.
L'accertamento dei vizi sopra disaminati, di per sé idoneo ad annullare i capi 1) e 3) della delibera impugnata, avente ad oggetto rispettivamente l'approvazione dei rendiconti di spesa degli anni 2012, 2013 e 2014 e relativi riparti nonché del preventivo di spesa dell'anno 2015 e relativo riparto, consente di assorbire lo scrutinio degli ulteriori profili di illegittimità denunciati oggetto dei restanti motivi di gravame.
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la RGn°1711/2021-sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono l'integrale soccombenza del Condominio odierno appellato.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 5.200,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
Vanno, altresì, riconosciuti i compensi per la fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria secondo i parametri medi della tabella di cui all'art. 20 comma 1 bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, che ammontano ad € 284,00, nonché gli esborsi per la fase di avvio documentati nell'importo di € 53,64.
4. Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione provvisoria della decisione di primo grado, avanzata dall'appellante nei confronti del Condominio appellato per compensi ed esborsi liquidati dal giudice a quo con distrazione in favore del procuratore dell'ente di gestione dichiaratosene anticipatario.
E' noto, infatti, che benché l'impugnazione della sentenza, che non investa, come nella specie, lo specifico capo sulla distrazione delle spese, non debba essere rivolta anche contro il difensore attributario, essendo il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito RGn°1711/2021-sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'unico rapporto processuale e subendo, pertanto, il difensore distrattario legittimamente gli effetti della riforma, nonostante non sia evocato personalmente in giudizio, legittimato passivo alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione provvisoria della sentenza poi riformata rimane il difensore medesimo, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato (Cass. 8215/2013).
La domanda di restituzione rivolta nei confronti del condominio per le somme versate in favore del procuratore distrattario va, perciò, dichiarata inammissibile in quanto proposta nei confronti del soggetto non passivamente legittimato alla ripetizione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 915/2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della statuizione impugnata, in accoglimento della domanda avanzata da , annulla i capi 1) e 3) Parte_1 della delibera assembleare del 15.3.2016;
2) condanna il Condominio Parco Margherita n. 24/bis in Napoli alla refusione, in favore di , delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, Parte_1
per il primo grado, in € 178,64 per spese (di cui € 53,64 per spese di avvio di mediazione) ed € 2.784,00 per compensi professionali, nonché, per il presente grado, in € 174,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1711/2021-sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 1711/2021, riservata in decisione all'udienza del
24.1.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Vesevo Catalano e Francescopaolo Mariotti, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.260, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
Condominio Parco Margherita n. 24/bis in Napoli (c.f. , in P.IVA_1
persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., Dott.ssa Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RGn°1711/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'avv. Edoardo Di Natale, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.
260, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29.4.2016, , in qualità Parte_1 di proprietario di un'unità abitativa e di un garage ubicati nel Condominio Parco Margherita
n. 24/bis in Napoli, conveniva quest'ultimo in giudizio onde sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità dei capi 1) e 3) della delibera assembleare del 15.3.2016 perché affetta da vizi di carattere formale e sostanziale.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio il Condominio Parco
Margherita n. 24/bis in Napoli, in persona dell'amministratore p.t. eccependo l'infondatezza dell'impugnativa, di cui chiedeva il rigetto.
1.3 Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di
Napoli, all'udienza del 14.7.2020, riservava la causa in decisione e, con sentenza n.
915/2021, rigettava la domanda attorea.
1.4 In particolare, il Tribunale ha escluso la legittimazione del a dolersi Pt_1
dell'omessa convocazione di altri condomini, richiamando il principio affermato dalla
Suprema Corte secondo cui tale vizio può essere eccepito unicamente dal condomino non convocato;
ancora, ha ritenuto che la denunciata mancata allegazione, all'avviso di convocazione, del rendiconto consuntivo e del relativo riparto sia stata sanata dalla messa a disposizione, in seno all'adunanza assembleare, di copia di detti documenti contabili;
inoltre, quanto alla lamentata violazione dell'ordine di presentazione sancito dall'art.34 del regolamento condominiale, che impone l'approvazione, dapprima, dei rendiconti particolari dei singoli fabbricati e poi di quello generale delle parti comuni a tutti i cinque edifici, il giudice di prime cure ha ritenuto che, pur nell'inosservanza di detta disposizione,
l'inversione dell'ordine rappresentava l'unica soluzione possibile, stante i dissensi esistenti RGn°1711/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tra i diversi condomini, al fine di non procrastinare ulteriormente la convocazione dell'assemblea generale;
relativamente, infine, alla censura sull'erronea ripartizione delle voci di spesa secondo la tabella A, anziché secondo la tabella B, il Tribunale ha disatteso la doglianza rilevando che l'attore ha fatto improprio riferimento all'art. 20 del regolamento condominiale, che detta il criterio di riparto delle spese dei singoli edifici, invece che all'art. 7, relativo invece alle spese delle parti comuni all'intero complesso immobiliare.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 29.1.2021, con atto di citazione notificato il
15.4.2021, ha proposto appello, affidato a cinque motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla dedotta irregolarità formale dei rendiconti sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, stante la mancanza, non contestata dalla controparte, sia del registro di contabilità che della nota sintetica esplicativa imposti dall'art. 1130 bis c.c..
1.7 Con il secondo motivo l'appellante censura l'iter logico-motivazionale in forza del quale il giudice a quo ha escluso la ravvisabilità della lesione del diritto all'informativa in vista della partecipazione all'assemblea del 15.3.2016, recante al capo 1 dell'ordine del giorno l'approvazione dei rendiconti consuntivi degli esercizi contabili degli anni 2012-
2013 e 2014 e, al capo 3) l'approvazione del preventivo di spesa dell'anno 2015; protesta che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, dal verbale assembleare non risulta che la documentazione giustificativa sia stata messa a disposizione in assemblea e che, comunque, non risulta rispettato l'art. 50 del regolamento, che prescrive che la messa a disposizione avvenga nel termine di cinque giorni prima dell'assemblea; reitera altresì la doglianza sulla omessa allegazione, all'avviso di convocazione, dei rendiconti e del preventivo di spesa con i relativi riparti, in violazione dell'art. 42 del regolamento condominiale che richiede detta allegazione;
sostiene, ancora, che è del tutto pretestuoso ed
è rimasto comunque indimostrato l'impedimento dovuto ad un presunto trasloco presso altro studio professionale, opposto dall'amministratore alla richiesta di accesso ai documenti RGn°1711/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in originale inoltrata dal comparente;
denuncia, inoltre, la violazione del diritto di difesa per la mancata ammissione della prova testimoniale e della CTU contabile, cui il Tribunale immotivatamente non ha dato ingresso.
1.8 Con il terzo motivo l'appellante censura l'affermazione del giudice a quo, secondo cui la mancata preventiva approvazione dei rendiconti “particolari” dei singoli cinque fabbricati rispetto all'approvazione del rendiconto “generale” relativo alle parti comuni all'intero parco, debba ritenersi giustificata dal mancato accordo dei condomini sui primi e dall'esigenza di non ritardare ulteriormente l'approvazione delle spese relative alle parti comuni dell'intero complesso immobiliare;
rimarca, a riguardo, che i rendiconti particolari dell'anno 2014 non erano stati nemmeno sottoposti per l'approvazione all'assemblea dei singoli edifici e che la tesi difensiva su detta giustificazione, prospettata dal condominio per i soli rendiconti consuntivi, è stata estesa d'ufficio dal giudice al preventivo dell'anno 2015 in violazione dell'art. 112 c.p.c.
1.9 Con il quarto motivo impugna la parte della motivazione con cui il Parte_1
Tribunale ha escluso la legittimazione dell'esponente a far valere il vizio di convocazione di altri condomini;
sostiene che ai sensi dell'art. 1136 c.c. deve ritenersi interesse di ciascun condomino la verifica della regolare convocazione di tutti i compartecipi della compagine condominiale ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, incidente sul raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi.
1.10 Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in merito alle censure sollevate avverso le singole voci di spesa e/o omissioni dei rendiconti consuntivi approvati
(esercizi 2012, 2013 e 2014) nonché del preventivo dell'anno 2015, analiticamente riproposte nell'atto di gravame;
adduce che il Tribunale, con una motivazione illogica ed errata su un improprio richiamo all'art. 20 del regolamento condominiale invece che all'art. 7, ha travisato il contenuto della propria argomentazione difensiva, tesa a stigmatizzare che nei rendiconti approvati sono state illegittimamente inserite delle voci di spesa di RGn°1711/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pertinenza delle singole palazzine, da riservare, invece, all'approvazione dei rendiconti particolari dei cinque distinti fabbricati, voci ripartite, poi, altrettanto illegittimamente secondo la tabella A (applicabile alle sole spese generali) anziché secondo le tabelle B e C, come, invece, previsto dal regolamento condominiale per le spese di pertinenza dei singoli stabili.
1.11 Con comparsa depositata in data 5.7.2021 si è costituito in giudizio il Condominio
Parco Margherita n. 24/bis in Napoli, eccependo l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.12 All'udienza del 24.1.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 15.4.2021, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 29.1.2021.
2.1 Il quinto motivo, di cui si anticipa la trattazione perché di rilievo assorbente rispetto agli altri mezzi, è fondato e va, pertanto, accolto.
Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di esercizio non postula che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle società, rimanendo, tuttavia, necessario che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, nonché la situazione patrimoniale dell'ente di gestione.
Tale principio è stato ribadito anche nel quadro normativo modificato dalla legge di riforma n. 220/2012 con l'inserimento dell'art. 1130 bis c.c.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si è, in particolare, ribadito che i criteri di redazione della contabilità condominiale sono funzionali alle esigenze di intelligibilità, chiarezza e trasparenza del documento consuntivo della gestione, rimarcandosi che, affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare che dalla violazione dei criteri dettati dall'art. 1130 bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio, invece, dà conto, ovvero che, comunque, non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili (Cass. 28257/2023; in motivazione, Cass. 37820/2022).
Ebbene, nella specie, i requisiti postulati difettano, atteso che, al di là della mancata suddivisione del documento contabile nelle varie sezioni indicate dall'art. 1130 bis c.c., che, come chiarito, non è di per sé rilevante, si riscontrano l'omissione di alcune voci, la discordanza di altre rispetto alla documentazione giustificativa nonché l'erroneo criterio di tal altre ancora, con conseguente incompletezza ed illegittimità dei rendiconti approvati.
Procedendo alla disamina in dettaglio delle doglianze dell'appellante, è, in primo luogo, fondata l'incoerenza segnalata per tutti e tre i rendiconti consuntivi in contestazione (2012,
2013 e 2014) tra l'indicazione di un “saldo zero” ad inizio di gestione e l'avanzo di cassa risultante, invece, dal conto corrente intestato al n. 1000/8713 acceso Controparte_2
presso il Banco di Napoli, recante una gestione attiva rispettivamente di € 1.425,67 al
31.12.2011 (doc. 13 della produzione di parte del;
di € 1.947,01 al 31.12.2012 Pt_1
(doc. 22) e di € 1.103,64 al 31.12.2013 (doc . n. 28).
Nel rendiconto di cassa del 2012 figura, inoltre, tra le “Uscite”, la voce “Amministrazione
c/anticipi ad inizio gestione” dell'importo di € 20.464,21, di cui non si rinviene alcuna giustificazione causale nella documentazione di spesa a corredo del rendiconto approvato nè alcun chiarimento a riguardo è stato reso nelle difese del condominio.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel rendiconto consuntivo dell'anno 2012 è stata, poi, totalmente omessa la rendicontazione delle spese straordinarie relative alla transazione stipulata con l (doc.14) ed alla CP_3
transazione intercorsa con i due ex dipendenti del Parte_2
(doc. 15 e 16).
[...]
Sul punto, è infondata la giustificazione addotta dalla controparte secondo cui il rendiconto consuntivo è limitato alle sole spese ordinarie, essendo quelle straordinarie sorrette e ripartite dalle singole delibere di approvazione.
È vero che, come chiarito dalla Suprema Corte, la delibera assembleare di approvazione ha diverso valore per le spese ordinarie e per quelle straordinarie. In particolare, per le prime,
l'insorgenza dell'obbligazione deve essere individuata con il compimento effettivo dell'attività gestionale relativa alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi, sul presupposto che l'erogazione delle inerenti spese non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea condominiale, trattandosi di esborsi dovuti a scadenze fisse e rientranti nei poteri attribuiti all'amministratore in quanto tale (ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma, n. 3), sicché
l'approvazione delle stesse, rimessa alla fine dell'esercizio in sede di consuntivo, ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo. Con riguardo, invece, alle spese straordinarie l'obbligo contributivo in capo ai singoli condomini è conseguenza diretta della delibera assembleare di approvazione, avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l'adottano (Cass. Civ. 10235/2013; 24654/2010).
Tale distinguo non legittima, tuttavia, l'interpretazione propugnata dall'appellato, secondo cui l'amministrazione è esonerata dalla rendicontazione delle spese straordinarie approvate in forza delle singole deliberazioni ad esse afferenti. Se, infatti, la delibera è necessaria per costituire il titolo che fonda l'obbligo di contribuzione pro quota in capo a ciascun condomino nel rispetto del relativo piano di riparto, resta ferma la necessità che l'amministrazione, in sede di presentazione del bilancio, “rendiconti” lo stato dei pagamenti RGn°1711/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda relativi anche alle gestioni straordinarie. La sottoposizione all'assemblea del consuntivo dell'esercizio precedente nel termine di centottanta giorni previsto dall'art. 1130 n. 10 c.c. costituisce, invero, l'unitaria sede in cui l'amministrazione deve rendere il conto di tutta la gestione dell'ente, sia pure distinguendo, in considerazione della diversa natura delle spese, tra gestione ordinaria e straordinaria.
L'omissione della rendicontazione delle spese relative alle suindicate transazioni, in sé incontestata dal condominio appellato, integra, pertanto, una violazione dei criteri di redazione della contabilità, sindacabile sotto il profilo di legittimità in quanto preclusiva del diritto di informativa e di controllo riservato al condomino in sede di approvazione del consuntivo.
Altrettanto fondate sono le censure sull'erroneo criterio di riparto delle spese relative al compenso dell'amministratore, delle spese di assicurazione, delle spese postali, per cancelleria e fotocopie nonché di quelle relative ai salari dei due manutentori dipendenti del e , tutte inserite nel rendiconto consuntivo “generale” e Parte_3 Persona_1
distribuite secondo la tabella A.
Si premette che nel regolamento condominiale si rinviene la distinzione tra “Cose di proprietà comune ed indivisibile di tutti i condomini proprietari dei 5 fabbricati” (art. 2) e
“Cose di proprietà comune ed indivisibili di tutti i condomini proprietari degli appartamenti
e dei locali seminterrati di ogni edificio” (art. 12). Il regolamento prevede, quindi, che le spese necessarie per la conservazione e manutenzione delle cose comuni di cui all'art. 2 nonché quelle “dell'amministrazione” del Parco debbano essere ripartite secondo l'allegata
Tabella A (art. 7), che esprime in millesimi il valore proporzionale delle proprietà esclusive dei singoli condomini ragguagliato a quello dell'intero complesso immobiliare (art. 3); le spese necessarie per la conservazione e manutenzione delle cose comuni di cui all'art. 12
(ovverosia dei singoli edifici) nonché quelle per “l'assicurazione” e per l'
“amministrazione” dell'edificio debbano essere ripartite secondo l'allegata Tabella B, che RGn°1711/2021-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda esprime il rapporto di valore tra le singole unità immobiliari insistenti in ciascun edificio;
le spese di manutenzione e riparazione delle scale siano ripartite per i singoli edifici secondo l'allegata tabella C (art. 23).
E, allora, l'appostamento delle spese relative al compenso dell'amministratore e ai premi di polizza assicurativa nel solo rendiconto di gestione delle parti comuni all'intero Parco e con riparto secondo la tabella A incorre nella aperta violazione delle suindicate clausole del regolamento condominiale, da cui si evince chiaramente un diverso criterio di competenza e riparto tra spese relative a parti comuni a tutti gli edifici e quelle relative ai singoli 5 corpi di fabbrica di cui si compone il complesso immobiliare.
In particolare, la circostanza che il regolamento consenta la nomina di un amministratore unico per la gestione “generale” e per quella dei singoli edifici non vale a derogare alle norme regolamentari che, in maniera espressa e senza lasciare alcuna incertezza interpretativa, mantengono separate anche per tale voce di spesa il criterio di riparto (tabella
A e tabella B).
Analoga considerazione vale per le spese di assicurazione, posto che il regolamento prescrive la stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile e per infortuni sul lavoro del portiere in capo alla gestione “generale”, i cui oneri devono essere ripartiti secondo la tabella A, ed assicurazioni a garanzia dei singoli edifici (ivi inclusa quella incendi), le cui spese sono da ripartire secondo la tabella B.
Ancora, quanto alle spese postali, per cancelleria e fotocopie nonché alla spese dei salari dei due dipendenti del e addetti alla pulizia delle scale, è Parte_3 Persona_1
riconosciuto dal condominio appellato che le voci appostate nei bilanci approvati afferiscono anche alla “quota parte” che sarebbe stata, invece, di competenza delle gestioni dei singoli condomini. Ciò sarebbe giustificato, a dire del medesimo appellato, per le prime, dal fatto che le spese sostenute sono state necessitate per la maggior parte da esigenze di gestione dell'intero plesso condominiale e per minima parte da quelle dei singoli edifici, e, RGn°1711/2021-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda per le seconde (salari dei dipendenti), dal fatto che l'area comune all'intero parco è più estesa rispetto all'ingombro delle scale dei singoli fabbricati. E, tuttavia, in disparte il rilievo che delle circostanze assunte in premessa non è stata fornita alcuna prova, esse non potrebbero mai legittimare il metodo di rendicontazione seguito nella predisposizione dei bilanci de quibus, in quanto contrario alla natura e alla destinazione funzionale delle spese nonché al criterio tabellare di riparto stabilito dal regolamento, in ciò, a ben vedere, ricognitivo di quello legale.
Analoghe violazioni si riscontrano, infine, nel preventivo dell'anno 2015, ove il compenso dell'amministratore e le spese postali, per cancelleria e fotocopie sono state indistintamente appostate, per l'intero importo preventivato da ripartire secondo la tabella A, a carico della gestione comune del Parco.
L'accertamento dei vizi sopra disaminati, di per sé idoneo ad annullare i capi 1) e 3) della delibera impugnata, avente ad oggetto rispettivamente l'approvazione dei rendiconti di spesa degli anni 2012, 2013 e 2014 e relativi riparti nonché del preventivo di spesa dell'anno 2015 e relativo riparto, consente di assorbire lo scrutinio degli ulteriori profili di illegittimità denunciati oggetto dei restanti motivi di gravame.
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la RGn°1711/2021-sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono l'integrale soccombenza del Condominio odierno appellato.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 5.200,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
Vanno, altresì, riconosciuti i compensi per la fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria secondo i parametri medi della tabella di cui all'art. 20 comma 1 bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, che ammontano ad € 284,00, nonché gli esborsi per la fase di avvio documentati nell'importo di € 53,64.
4. Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione provvisoria della decisione di primo grado, avanzata dall'appellante nei confronti del Condominio appellato per compensi ed esborsi liquidati dal giudice a quo con distrazione in favore del procuratore dell'ente di gestione dichiaratosene anticipatario.
E' noto, infatti, che benché l'impugnazione della sentenza, che non investa, come nella specie, lo specifico capo sulla distrazione delle spese, non debba essere rivolta anche contro il difensore attributario, essendo il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito RGn°1711/2021-sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'unico rapporto processuale e subendo, pertanto, il difensore distrattario legittimamente gli effetti della riforma, nonostante non sia evocato personalmente in giudizio, legittimato passivo alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione provvisoria della sentenza poi riformata rimane il difensore medesimo, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato (Cass. 8215/2013).
La domanda di restituzione rivolta nei confronti del condominio per le somme versate in favore del procuratore distrattario va, perciò, dichiarata inammissibile in quanto proposta nei confronti del soggetto non passivamente legittimato alla ripetizione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 915/2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della statuizione impugnata, in accoglimento della domanda avanzata da , annulla i capi 1) e 3) Parte_1 della delibera assembleare del 15.3.2016;
2) condanna il Condominio Parco Margherita n. 24/bis in Napoli alla refusione, in favore di , delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, Parte_1
per il primo grado, in € 178,64 per spese (di cui € 53,64 per spese di avvio di mediazione) ed € 2.784,00 per compensi professionali, nonché, per il presente grado, in € 174,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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