TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13478/2023, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 17/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. QUATELA ANGELA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente con ricorso Parte_1
depositato in data 29/11/2023 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di CP_1
matrimonio celebrato in data 14/07/2012, precisando che dalla loro unione sono nate tre figli, di anni 15, di anni 14 Per_1 Per_2
e di anni 9. Per_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il
15.10.2024).
Proseguito il giudizio, alla scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 17/03/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui
2 alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 14/07/2012 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modugno al n. 60 parte II, serie A, anno 2012).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
14.3.2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13478/2023 introdotto con ricorso del 29/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
[...
[...] , con l'intervento del P.M., così provvede: CP_2
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 14.3.2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13478/2023, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 17/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. QUATELA ANGELA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente con ricorso Parte_1
depositato in data 29/11/2023 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di CP_1
matrimonio celebrato in data 14/07/2012, precisando che dalla loro unione sono nate tre figli, di anni 15, di anni 14 Per_1 Per_2
e di anni 9. Per_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il
15.10.2024).
Proseguito il giudizio, alla scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 17/03/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui
2 alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 14/07/2012 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modugno al n. 60 parte II, serie A, anno 2012).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
14.3.2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13478/2023 introdotto con ricorso del 29/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
[...
[...] , con l'intervento del P.M., così provvede: CP_2
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 14.3.2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4