Ordinanza collegiale 25 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 12 maggio 2023
Ordinanza cautelare 11 luglio 2023
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2023
Sentenza 16 giugno 2025
Decreto collegiale 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2023, proposto da
AN TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Enza Mainini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorico, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale e immissione in possesso prot. 5066 del 24/10/2022, registro ordinanze n. 20/2022, del Comune di Sorico (CO), notificata il 25 ottobre 2022, relativa ad opere abusivamente realizzate in Sorico, Via Boschetto a fog. 09/08 particelle 9640, 6264 e 9788, già oggetto della ordinanza di demolizione n. 25/2021 prot. 6691 del 17/11/2021;
- dell’atto di acquisizione di opera edilizia abusiva e dell’area di sedime, del verbale di immissione nel possesso del 10/10/2022 prot. 4755;
- dell’avviso sopralluogo prot. 4627 del 03/10/2022 notificato il 7/10/2022;
- del verbale di constatazione e controllo di ottemperanza della demolizione di opera edilizia abusiva e rimessa in pristino dello stato dei luoghi del 29/07/2022;
- dell’ordinanza di rimessa in pristino e demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo prot. 6691 del 17/11/2021,
- dell’ordinanza di sospensione dei lavori in corso per un intervento edilizio realizzato in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali prot. 3793 del 04/06/2021;
di ogni altro atto e di ogni ulteriore atto, comunque preordinato e connesso e propedeutico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora AN TI collocava su un terreno in via Boschetto in Comune di Sorico (CO) un edificio in legno di dimensioni planimetriche di 4,9 metri x 8,6 metri e altezza media di circa 2,9 metri.
Visto tale intervento edilizio il Comune notificava alla signora TI una ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino, che non era impugnata.
A fronte dell’asserita inottemperanza dell’ordinanza succitata, lo stesso Comune adottava il 24.10.2022 un’ordinanza di sgombero, di acquisizione al patrimonio comunale e di immissione in possesso.
Contro l’ordinanza da ultimo citata e contro tutti gli atti pregressi, compresa l’ingiunzione di demolizione, era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio; si costituivano soltanto le Amministrazione statali preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, che eccepivano peraltro il loro difetto di legittimazione passiva.
All’esito della camera di consiglio del 24.1.2023 la scrivente Sezione, con ordinanza collegiale n. 220 del 2023, disponeva incombenti istruttori a carico del Comune e sospendeva nelle more il provvedimento di sgombero.
Alla successiva udienza cautelare del 9.5.2023 la Sezione, rilevata l’inottemperanza alla propria precedente ordinanza, con ordinanza collegiale n. 1113 del 2023 reiterava gli incombenti istruttori e confermava la sospensione temporanea del provvedimento gravato.
Il Comune depositava in seguito in giudizio la propria relazione istruttoria con gli annessi documenti.
All’esito della nuova camera di consiglio dell’11.7.2023 il Collegio, con ordinanza cautelare n. 616 del 2023, chiedeva ulteriori chiarimenti all’Amministrazione di Sorico, rinviando all’udienza cautelare del 3.10.2023.
All’esito di tale udienza la trattazione della causa era rinviata al successivo 17.10.2023 con ordinanza cautelare n. 913 del 2023, a causa di un legittimo impedimento a comparire del difensore della signora TI.
Con ulteriore ordinanza cautelare n. 962 del 2023 la Sezione respingeva la domanda di sospensiva per difetto del requisito del periculum in mora .
Alla successiva pubblica udienza del 3.6.2025 il Collegio rilevava dapprima la parziale irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del c.p.a.; la causa era poi discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve reputarsi in parte irricevibile per tardività – ex art. 35 comma 1 lettera a ) del c.p.a. – con riguardo all’impugnazione dell’ordinanza di rimessa in pristino e di demolizione del 17.11.2021, oltre che della pregressa ordinanza di sospensione dei lavori del 4.6.2021 (cfr. il doc. 1 della ricorrente, pagina 43 di 51 e pagina 48 di 51).
Come risulta pacificamente dagli stessi documenti della parte istante, l’ordinanza di demolizione è stata notificata a mani della signora TI il 22.11.2021, al pari dell’ordinanza di sospensione, notificata a mani dell’esponente il precedente 7.6.2021 (si veda ancora il doc. 1 della ricorrente, pagina 46 e pagina 51; si noti che la sottoscrizione della relazione di notificazione da parte della signora TI è assolutamente leggibile e che entrambi gli atti notificati recano in calce l’indicazione della loro impugnabilità davanti al TAR per la Lombardia).
Ciò premesso e visto che il presente ricorso è stato notificato il 13.12.2022, appare evidente che l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione e di quella di sospensione è avvenuta dopo la scadenza del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’art. 29 ed all’art. 41 del c.p.a., dal che consegue la declaratoria di parziale irricevibilità del gravame.
2. Il ricorso merita invece accoglimento con riguardo all’impugnazione dell’ordinanza di sgombero, di acquisizione al patrimonio comunale e di immissione in possesso prot. n. 5066 del 24.10.2022 (n. 20/2022 registro ordinanze), notificata il successivo 25.10.2022 (cfr. il doc. 1 della ricorrente, pagina 1).
In relazione a tale provvedimento la Sezione aveva disposto incombenti istruttori a carico del Comune con le ordinanze collegiali n. 220 del 2023 e n. 1113 del 2023 e l’Amministrazione di Sorico aveva depositato la propria relazione con gli annessi documenti in data 24.5.2023.
Fra i documenti depositati assume rilievo il verbale di sopralluogo del 31.3.2023, dal quale risulta che l’edificio in legno di cui è causa non è ormai più presente sul sedime.
Vista la produzione documentale del Comune di Sorico, il Collegio disponeva ulteriori incombenti istruttori a carico del medesimo con l’ordinanza cautelare n. 616 del 2023, che è rimasta priva di qualsivoglia riscontro da parte del Comune, nonostante la reiterazione dell’incombente istruttorio con la successiva ordinanza cautelare n. 913 del 2023.
Anche a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione di Sorico sull’ultima richiesta istruttoria del Tribunale, si conferma che l’ordinanza prot. n. 5066 e gli atti istruttori ad essa relativi non individuano con sufficiente chiarezza l’area di sedime dove era collocata l’opera abusiva (peraltro rimossa dalla stesa signora TI) e neppure l’area ulteriore da acquisire ai sensi dell’art. 31 comma 3 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia o anche solo “TUE”), ricordandosi sul punto che l’acquisizione di aree ulteriori rispetto al sedime impone una specifica motivazione in capo all’Ente pubblico (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 112 del 2024).
In particolare, il provvedimento indica quale opera abusiva non soltanto il suindicato edificio in legno ma anche un manufatto in muratura per l’alloggiamento del contatore, che non risulta essere stato realizzato dalla signora TI ma semmai dalla società erogatrice dell’energia elettrica.
Quanto alle aree da acquisire al patrimonio comunale, viene fatto riferimento, oltre che all’area di sedime, anche ad un’altra e non ben indentificata “area circostante”, senza però addurre alcuna motivazione circa l’acquisizione di una superficie ulteriore rispetto all’area di sedime (ora peraltro libera, visto lo spostamento del manufatto in legno).
A ciò si aggiunga che l’omessa esecuzione di un ordine istruttorio del TAR può costituire argomento di prova della decisione, in questo caso un argomento per l’accoglimento della pretesa dell’esponente (cfr. l’art. 64, ultimo comma, del c.p.a. e l’art. 116 del c.p.c. e, in giurisprudenza, Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 1865 del 2025 e TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, sentenza n. 1698 del 2024).
In conclusione, il ricorso merita parziale accoglimento, con conseguente integrale annullamento dell’ordinanza impugnata prot. n. 5066 del 2022.
3. Le spese di lite possono essere interamente compensate, attesa la sostanziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e lo accoglie per la restante parte, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO