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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, in persona del dott. ET OL NA, all'udienza del
07/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nella controversia iscritta al n.
767 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] , il [...] , Cod. Fisc , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELOZZI GIOVANNI come da procura in atti;
ricorrente contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace avente ad OGGETTO: infortunio sul lavoro
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
Fatto e diritto.
Con ricorso depositato il 16/02/2023 , di professione titolare di una ditta di pasta Parte_1 all'uovo, esponeva di aver subito, in data 18.5.13, un infortunio sul lavoro.
Rilevava che, sottoposto a visita dalla competente sede , le venivano riconosciuti e liquidati CP_1 postumi invalidanti pari al 9%.
Esponeva che con istanza inoltrata il 16.3.2022, essendo ulteriormente diminuita la sua attitudine al lavoro a causa dell'aggravamento dei postumi del subito infortunio, aveva chiesto, entro il termine decadenziale, la revisione passiva dell'indennizzo ricevuto, con esito negativo anche a seguito di ricorso amministrativo.
Ritenendo che dall'infortunio subito erano derivati postumi invalidanti in misura del 16%, o comunque maggiori rispetto a quanto riconosciuto dall' , adiva questo Tribunale affinché CP_1 dichiarasse che i postumi invalidanti subiti in occasione dell'infortunio anzidetto ne riducevano la capacità lavorativa, in modo permanente, nella misura anzidetta, con conseguente condanna dell' alla liquidazione ed al pagamento della prestazione connessa alla invalidità permanente CP_1 eventualmente riconosciuta a seguito di CTU, con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico – legale.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso, che la controversia non verte sulla natura di infortunio sul lavoro, pacifica tra le parti e non contestata dall' , bensì sulla valutazione dei postumi invalidanti, relativamente all'evento CP_1 denunciato dalla , a suo dire, passibile di aggravamento entro il decennio. Pt_1
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio, offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che induce all'accoglimento della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale - fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici, - è emerso che il ricorrente ha patito “Esiti algodisfunzionali di pregressa amputazione traumatica della falange distale del primo dito della mano destra, già sottoposta a duplice intervento chirurgico”.
Riconosciuto il nesso di causalità con l'infortunio patito nel 2013, il CTU ha rilevato che il periziato ha riportato un grado di invalidità permanente pari al 12% a decorrere dall'istanza di revisione passiva presentata dalla ricorrente il 16.3.2022.
Il giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, integrato da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, fondata e va accolta, con condanna dell' a CP_1 corrispondere a l'indennizzo per l'infortunio sul lavoro patito il 18.5.2013 nella Parte_1 misura del 12% di invalidità permanente (con la decorrenza sopra indicata), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Lette le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' , con ricorso depositato il 16/02/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2) Dichiara che , a causa dell'infortunio sul lavoro patito il 18.5.2013, ha Parte_1 riscontrato postumi invalidanti nella misura del 12% (stabilizzati in siffatta misura a decorrere dall'istanza di revisione passiva presentata dalla ricorrente il 16.3.2022);
3) Condanna l' ad adeguare la percentuale invalidante riconosciuta in via amministrativa e CP_1 corrispondere a il maggior indennizzo dovuto per l'infortunio sul lavoro di Parte_1 cui al punto che precede, nella attuale misura del 12% di invalidità permanente a decorrere dal
16.3.2022, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
4) Condanna l' alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) Pone a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate come da separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
ET OL NA