Decreto presidenziale 17 settembre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 10/06/2025, n. 11267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11267 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08623/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8623 del 2024, proposto da LA Di LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, Formez Pa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di DO Labarbera, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria dei vincitori del distretto della Corte di Appello di Bologna per 196 unità del concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con profilo di Addetto all’Ufficio del Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia pubblicata il 17.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento INPA, nonché il relativo atto di approvazione nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente
- dell’esito della prova scritta digitale di parte ricorrente per come inserito nell’area personale di Formez PA;
- degli atti e/o verbali inerenti la formazione dei quiz di cui in narrativa e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova ancorchè non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui: busta n. 4 per la prova del 5.06.2024 h. 14.30, tutti gli atti di convocazione e scelta delle sedi presso il Distretto di interesse, degli eventuali contratti di lavoro stipulati nelle more del giudizio, del bando di concorso ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente;
- di ogni altro atto istruttorio sebbene allo stato sconosciuto nonché della sorteggiata busta n. 4 nella seduta del 5 giugno 2024 h. 14.30;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente al riesame del proprio punteggio;
nonchè per la condanna in forma specifica
delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della ricorrente in riferimento ai quiz di cui si verrà esponendo in narrativa e, secondo quanto esposto, riformando la graduatoria di merito ed adottando ogni provvedimento consequenziale per la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, segnatamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Rilevato che, con memoria del 29 maggio 2025, la difesa ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;
Ritenuto che:
- non è possibile dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) e 85 c.p.a., non essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a. (la rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza);
- tuttavia, anche ai sensi del disposto di cui al comma 4 del medesimo art. 84 (« Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa »), la dichiarazione resa dalla difesa di parte testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito;
- ne deriva pertanto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO