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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16518 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 1870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 20.11.2025, vertente
TRA
l' , Parte_1
elettivamente domiciliata a Gagliano del Capo, via Fratelli Ciardo n. 73, presso lo studio dell'avv.
CC RO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv. Simona
Di FO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7290/2024 del Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 7290/2024 con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200086267000 e avverso una delle cartelle di pagamento ad esso sottesa n. 09720210081508307000, avente ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale, mediante consegna dell'atto a familiare convivente del destinatario, in difetto di invio della raccomandata informativa prescritta dall'art. 60 d.p.r. n. 600/1973.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure per aver ritenuto necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna dell'atto da notificare a familiare del destinatario, nonostante l'art. 26
d.p.r. n. 602/1973 non prescriva tale adempimento. L'appellata ha conseguentemente evidenziato l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione del credito, tenuto conto del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento, il 18.06.2016, e della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, il 2.03.2018.
ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della nullità della Parte_2 notificazione della cartella di pagamento impugnata, eseguita mediante consegna dell'atto a familiare convivente del destinatario, in difetto di prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, con conseguente prescrizione delle pretesa creditoria dell'amministrazione e decadenza dell' ai sensi ex art. 3 comma 35 bis d. l. n. 203/2005 convertito con Parte_1 legge n. 248/2005.
2. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in atti dall' nel primo grado di Parte_1 giudizio emerge che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata per mezzo del servizio postale in data 30.04.2022 e si è perfezionata mediante consegna dell'atto a persona di famiglia.
Il primo giudice ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in difetto di prova dell'invio della raccomandata informativa prescritta dall'art. 60 d.p.r. n. 600/1973.
La statuizione non può essere condivisa.
In base all'art. 26 d.p.r. n. 602/1973 la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico pagina 2 di 5 chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso CP_2 CP_3 di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 1686/2023).
Qualora l'agente di riscossione notifichi la cartella di pagamento a mezzo posta, ricorrendo al sistema semplificato previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, troveranno applicazione le norme relative al servizio postale ordinario anziché la L. n. 890/1992. Ne deriva che, qualora una cartella venga consegnata al portiere, la relativa notifica si deve considerare eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento da lui sottoscritto, non essendo necessario l'invio di alcuna raccomandata informativa al destinatario (cfr. Cass. n. 12083/2016; cfr. altresì Cass. n. 16949/2014).
In conclusione, la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720210081508307000 deve, in questa sede, essere riformata.
3. Dall'accertato perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento il 30.04.2022 discende anche il rigetto della domanda di accertamento della prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, considerato che alla data della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200086267000, il 26.01.2023, non era ancora decorso il termine di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada.
Anche per quanto concerne il periodo anteriore alla notificazione della cartella di pagamento non può ritenersi decorso il termine di prescrizione, considerato da un lato che i verbali di accertamento sottesi riguardano sanzioni amministrative accertate nel 2016 e nel 2017 e dall'altra dell'applicabilità del disposto dell'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020,
Ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis della medesima norma (ossia dall'08.03.2020 al
31.08.2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro pagina 3 di 5 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Nella specie il ruolo risulta affidato all' nel 2021, con conseguente Parte_1 applicabilità della proroga di 24 mesi del termine di prescrizione, prevista dall'art. 68 comma 4 bis d. l.
n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020.
La domanda di accertamento della prescrizione deve conseguentemente essere rigettata.
4. ha riproposto in sede di appello la domanda di accertamento della decadenza Parte_2 dell'amministrazione ex art. 3 comma 35 bis d. l. n. 203/2005 convertito con legge n. 248/2005 in base alla quale a decorrere dal 1 gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7 del medesimo decreto legge, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
La doglianza è infondata.
L'ambito applicativo dell'art. 3 comma 35 bis d. l. n. 203/2005 convertito con legge n. 248/2005 è infatti espressamente circoscritto ai ruoli “per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Il comma 7 dell'art. 3 d. l. n. 203/2005 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di di una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società Controparte_4 concessionarie del servizio nazionale della riscossione ovvero del ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione.
La norma, pertanto, non prevede una generale decadenza dalla possibilità di agire per il recupero delle somme ove la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, disponendo una tale conseguenza solo se, alla data delle predette acquisizioni di Controparte_4
(società che ha successivamente assunto la denominazione di ed è stata oggetto di Controparte_5 diverse operazioni di acquisizione e di fusione), la cartella di pagamento non sia stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo (in questo senso cfr. Cass. ord. n. 153/2023, che in parte motiva ha rilevato che: “Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Corte ritiene quindi opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erroneamente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente i crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte della della quota maggioritaria delle preesistenti società Controparte_4 concessionarie del servizio della riscossione”). pagina 4 di 5 Nella specie il ruolo risulta consegnato nel 2021 (quando era già cessata), sicché la Controparte_4 disposizione invocata non può trovare applicazione, né può trovare applicazione il disposto dell'art. 25
d.p.r. n 602/1973, considerati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai crediti oggetto di ordinanza ingiunzione, applicabili anche qualora l'esecuzione sia intrapresa sulla base di un verbale di accertamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada:“L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del
1981” (Cass. n. 28529/2018).
In conclusione, in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta da avverso la Parte_2 cartella di pagamento n. 09720210081508307000 deve essere rigettata.
5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza di di
. Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato Parte_2 dal D.M. 147/2022, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 7290/2024 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di Parte_2 pagamento n. 09720210081508307000; condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell' , Parte_2 Parte_1 che liquida per il primo grado di giudizio in euro 200,00 per compensi e per l'appello in euro 300,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 25.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 1870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 20.11.2025, vertente
TRA
l' , Parte_1
elettivamente domiciliata a Gagliano del Capo, via Fratelli Ciardo n. 73, presso lo studio dell'avv.
CC RO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv. Simona
Di FO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7290/2024 del Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 7290/2024 con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200086267000 e avverso una delle cartelle di pagamento ad esso sottesa n. 09720210081508307000, avente ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale, mediante consegna dell'atto a familiare convivente del destinatario, in difetto di invio della raccomandata informativa prescritta dall'art. 60 d.p.r. n. 600/1973.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure per aver ritenuto necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna dell'atto da notificare a familiare del destinatario, nonostante l'art. 26
d.p.r. n. 602/1973 non prescriva tale adempimento. L'appellata ha conseguentemente evidenziato l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione del credito, tenuto conto del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento, il 18.06.2016, e della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, il 2.03.2018.
ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della nullità della Parte_2 notificazione della cartella di pagamento impugnata, eseguita mediante consegna dell'atto a familiare convivente del destinatario, in difetto di prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, con conseguente prescrizione delle pretesa creditoria dell'amministrazione e decadenza dell' ai sensi ex art. 3 comma 35 bis d. l. n. 203/2005 convertito con Parte_1 legge n. 248/2005.
2. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in atti dall' nel primo grado di Parte_1 giudizio emerge che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata per mezzo del servizio postale in data 30.04.2022 e si è perfezionata mediante consegna dell'atto a persona di famiglia.
Il primo giudice ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in difetto di prova dell'invio della raccomandata informativa prescritta dall'art. 60 d.p.r. n. 600/1973.
La statuizione non può essere condivisa.
In base all'art. 26 d.p.r. n. 602/1973 la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico pagina 2 di 5 chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso CP_2 CP_3 di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 1686/2023).
Qualora l'agente di riscossione notifichi la cartella di pagamento a mezzo posta, ricorrendo al sistema semplificato previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, troveranno applicazione le norme relative al servizio postale ordinario anziché la L. n. 890/1992. Ne deriva che, qualora una cartella venga consegnata al portiere, la relativa notifica si deve considerare eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento da lui sottoscritto, non essendo necessario l'invio di alcuna raccomandata informativa al destinatario (cfr. Cass. n. 12083/2016; cfr. altresì Cass. n. 16949/2014).
In conclusione, la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720210081508307000 deve, in questa sede, essere riformata.
3. Dall'accertato perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento il 30.04.2022 discende anche il rigetto della domanda di accertamento della prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, considerato che alla data della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200086267000, il 26.01.2023, non era ancora decorso il termine di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada.
Anche per quanto concerne il periodo anteriore alla notificazione della cartella di pagamento non può ritenersi decorso il termine di prescrizione, considerato da un lato che i verbali di accertamento sottesi riguardano sanzioni amministrative accertate nel 2016 e nel 2017 e dall'altra dell'applicabilità del disposto dell'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020,
Ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis della medesima norma (ossia dall'08.03.2020 al
31.08.2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro pagina 3 di 5 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Nella specie il ruolo risulta affidato all' nel 2021, con conseguente Parte_1 applicabilità della proroga di 24 mesi del termine di prescrizione, prevista dall'art. 68 comma 4 bis d. l.
n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020.
La domanda di accertamento della prescrizione deve conseguentemente essere rigettata.
4. ha riproposto in sede di appello la domanda di accertamento della decadenza Parte_2 dell'amministrazione ex art. 3 comma 35 bis d. l. n. 203/2005 convertito con legge n. 248/2005 in base alla quale a decorrere dal 1 gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7 del medesimo decreto legge, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
La doglianza è infondata.
L'ambito applicativo dell'art. 3 comma 35 bis d. l. n. 203/2005 convertito con legge n. 248/2005 è infatti espressamente circoscritto ai ruoli “per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Il comma 7 dell'art. 3 d. l. n. 203/2005 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di di una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società Controparte_4 concessionarie del servizio nazionale della riscossione ovvero del ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione.
La norma, pertanto, non prevede una generale decadenza dalla possibilità di agire per il recupero delle somme ove la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, disponendo una tale conseguenza solo se, alla data delle predette acquisizioni di Controparte_4
(società che ha successivamente assunto la denominazione di ed è stata oggetto di Controparte_5 diverse operazioni di acquisizione e di fusione), la cartella di pagamento non sia stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo (in questo senso cfr. Cass. ord. n. 153/2023, che in parte motiva ha rilevato che: “Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Corte ritiene quindi opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erroneamente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente i crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte della della quota maggioritaria delle preesistenti società Controparte_4 concessionarie del servizio della riscossione”). pagina 4 di 5 Nella specie il ruolo risulta consegnato nel 2021 (quando era già cessata), sicché la Controparte_4 disposizione invocata non può trovare applicazione, né può trovare applicazione il disposto dell'art. 25
d.p.r. n 602/1973, considerati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai crediti oggetto di ordinanza ingiunzione, applicabili anche qualora l'esecuzione sia intrapresa sulla base di un verbale di accertamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada:“L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del
1981” (Cass. n. 28529/2018).
In conclusione, in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta da avverso la Parte_2 cartella di pagamento n. 09720210081508307000 deve essere rigettata.
5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza di di
. Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato Parte_2 dal D.M. 147/2022, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 7290/2024 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di Parte_2 pagamento n. 09720210081508307000; condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell' , Parte_2 Parte_1 che liquida per il primo grado di giudizio in euro 200,00 per compensi e per l'appello in euro 300,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 25.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 5 di 5