Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1328/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piliego Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Giudice ausiliario previo scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1328/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Aldo Bisceglie e Simona Bisceglie
- Appellante -
nei confronti di
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Pasquale Controparte_5 CP_6
Tibollo e Lida Aliai Tibollo
- Appellati -
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, I° comma c.p.c.)”.
dell'udienza dell'8.4.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto monitorio n. 531 del 13.5.2022 il GdP di Foggia ha ingiunto al Parte_2
sito a Foggia in viale Leone XIII n. 84 di pagare a la somma (residua) Parte_1
di € 3.096,24, a titolo di prestazioni professionali, oltre interessi e spese del procedimento sommario.
1.1. – In particolare, la creditrice istante aveva dedotto al GdP che il suo intero credito ammontava inizialmente ad € 4.810,98 e che soltanto i condomini e Parte_3 Per_1
avevano versato le loro quote, pari complessivamente ad € 1.787,68.
[...]
1.2. – Con atto di precetto del 30.6.2022 ha intimato al Parte_1
il pagamento della somma complessiva di € 4.359,86 Parte_4
(comprensiva di spese e competenze della procedura pre-esecutiva).
2. – Con distinti atti di precetto del 12.7.2022 “ ha intimato ai Parte_1
condomini , , , CP_6 Controparte_5 Controparte_3 CP_7 Controparte_1 CP_2
e il pagamento delle rispettive somme di € 458,62, € 484,78, € 229,39, €
[...] CP_4
385,17, € 944,19, € 583,93 ed € 618,10, al netto di spese e competenze di precetto.
3. – I sette condomini intimati hanno proposto opposizione ex artt. 615 co. 1 e 617 co. 1 cpc
(ma, in corso di causa, hanno rinunciato all'opposizione agli atti esecutivi), denunziando vizi formali e sostanziali degli atti di precetto, eccependo l'attribuzione a ciascuno di loro di millesimi di proprietà superiori a quelli risultanti dalle Tabelle del . Parte_4
4. – All'opposizione ai precetti ha resistito la società creditrice, che ha chiesto conclusivamente il suo rigetto.
5. – In seguito, ha pagato la somma precettata ed ha rinunciato a coltivare CP_7
l'opposizione.
2 6. – Con ordinanza del 4.3.2023 il giudice del Tribunale di Foggia ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo posto a base degli atti di precetto opposti, nei limiti delle somme specificate per ognuno degli attori, in quanto eccedenti la quota di contribuzione da essi singolarmente dovuta in base alle quote indicate nelle tabelle millesimali. In particolare, la sospensione è stata concessa nei limiti di € 142,34 per , di € 147,71 per , di € 71,79 per , CP_6 Controparte_5 Controparte_3
di € 538,10 per di € 311,66 per e di € 194,66 per , Controparte_1 CP_2 CP_4
con conferma per i residui importi a ciascuno intimati.
7. – Con sentenza n. 2360/2023, pubblicata il 2.10.2023, il GU ha accolto l'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc ed ha dichiarato la validità ed efficacia degli atti di precetto limitatamente alle somme di € 316,28 per , € 337,07 per , € 158,20 per , € CP_6 Controparte_5 Controparte_3
406,09 per € 272,27 per ed € 423,44 per , oltre Controparte_1 CP_2 CP_4
spese e competenze di precetto (capo 1 del dispositivo); ha condannato la società opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite (capo 2).
7.1. – Il giudicante ha rilevato la mancata corrispondenza tra i millesimi indicati nei singoli atti di precetto e quelli riportati nelle tabelle millesimali allegate dalla stessa opposta al precetto notificato al condomino accertando differenze in eccesso che hanno condotto ad CP_2
una lievitazione delle somme richieste in pagamento a ciascuno degli opponenti. Più in dettaglio, il
GU ha precisato che ad sono stati attribuiti in precetto 100,14 millesimi in luogo dei CP_6
69,06 indicati nella tabella millesimale;
a 105,85 in luogo di 73,60; a Controparte_5 [...]
50,08 in luogo di 34,54; a 206,16 in luogo di 82,67; ad CP_3 Controparte_1 CP_2
127,50 in luogo di 59,45; a 139,56 in luogo di 95,61; che su tali errati millesimi di CP_4
proprietà l'opposta ha operato la suddivisione della complessiva somma di € 4.359,86 indicata nell'originario atto di precetto notificato al Condominio di via Leone XIII e rimasto inadempiuto;
che la tesi sostenuta da “ nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc – Parte_1
secondo cui i millesimi di proprietà degli opponenti sarebbero stati maggiorati della differenza millesimale dei condomini che, avendo pagato la propria quota anteriormente all'istanza
3 d'ingiunzione ex art. 633 cpc, non sarebbero tenuti a corrispondere nulla per capitale e spese aggiuntive – oltre che nuova e perciò tardiva, è rimasta priva del minimo riscontro probatorio.
8. – Avverso la sentenza ha proposto appello, articolato in due Parte_1
motivi, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la riforma integrale della pronunzia, con il rigetto dell'originaria opposizione nonché la condanna degli appellati al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 cpc e alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
9. – Al gravame hanno resistito i sei opponenti vittoriosi in primo grado, i quali ne hanno chiesto l'integrale reiezione, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali nonché della sanzione risarcitoria ex art. 96 co. 3 cpc.
10. – L'adita Corte di Appello con ordinanza del 19.3.2024 ha rigettato l'istanza ex art. 283
cpc ed ha condannato l'appellante al pagamento della pena pecuniaria ritenuta di giustizia ai sensi del co. 3 della predetta norma codicistica, invitando le parti a valutare l'opportunità di definire bonariamente la lite.
11. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza dell'8.4.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
12. – L'appello è manifestamente infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
13. – Con il primo motivo la società impugnante ha testualmente lamentato “Omesso
interpello emendabilità errore”. Per quanto è dato comprendere, s'imputa al Tribunale di Foggia di non aver interpellato gli opponenti ai fini dell'eliminazione dei “presunti” errori contenuti negli atti di precetto, la qual cosa avrebbe evitato la prosecuzione del giudizio di opposizione ex art. 615
cpc.
14. – Il secondo motivo è testualmente rubricato “Erronea valutazione del giudicante degli
effettivi millesimi di proprietà”. Con detto mezzo di impugnazione si censura l'operato del
Tribunale di Foggia per aver ravvisato erroneamente la mancata corrispondenza fra i millesimi attribuiti a ciascun condomino nei rispettivi atti di precetto ed i millesimi riportati nelle tabelle millesimali dell'edificio. All'iter ricostruttivo-aritmetico seguito dal giudice di prime cure,
4 l'appellante contrappone le seguenti obiezioni: (titolare di 142,18 mm), Controparte_1 CP_2
(88 mm), (96,25 mm), (72 mm), (56 mm),
[...] CP_4 Controparte_5 CP_7
(131,45 mm), (69 mm) e (34,54) assommano Parte_5 CP_6 Controparte_3
complessivamente 689,42 millesimi di proprietà; l'importo precettato in forza del titolo esecutivo ammonta ad € 4.768,68, di cui € 4.359,86 per capitale e spese e ad € 408,75 per spese di registrazione del decreto ingiuntivo;
moltiplicando € 4.768,68 per 689,42 millesimi, l'importo dovuto dai condomini precettati è pari ad € 3.287,57; “I millesimi di proprietà dei condomini
appellati, pertanto, vanno maggiorati della differenza millesimale dei condomini che, avendo
pagato la propria quota prima della richiesta ingiuntiva, non devono corrispondere nulla per
capitale e spese aggiuntive”.
15. – Il primo motivo di appello è inammissibile per mancanza di un interesse,
apprezzabilmente concreto, a far valere la doglianza allo stesso sottesa. Esso, infatti, è fondato su argomenti logicamente ed irriducibilmente antitetici al secondo motivo di gravame: l'impugnante esordisce lamentando che il giudice di primo grado avrebbe dovuto interpellare previamente gli opponenti, i quali avrebbero potuto consentire la correzione degli errori di attribuzione dei millesimi di proprietà contenuti negli atti di precetto, ciò che avrebbe posto fine al processo “in
limine”; al contempo, però, , con il secondo motivo d'impugnazione, Parte_1
contesta recisamente la stessa esistenza degli anzidetti errori.
16. – Il secondo motivo, ai limiti dell'inammissibilità, è infondato poiché basato su enunciati assertivi di ardua intellegibilità e, comunque, non supportati da oggettivi elementi di conferma.
Tralasciando l'assenza di prova documentale della registrazione del decreto ingiuntivo (circostanza non desumibile “ex actis”), deve osservarsi come il procedimento di calcolo utilizzato dall'appellante risulti irrimediabilmente inficiato dall'attribuzione a di una quota Controparte_1
millesimale di 142,18, mentre dalle tabelle millesimali allegate proprio da Parte_1
all'atto di precetto notificato a emerge che la stessa condomina ne è titolare
[...] CP_2
soltanto di 82,67. Inoltre, un'ulteriore significativa divergenza dalla realtà continua a riguardare
5 anche la quota di (com)proprietà di al quale l'appellante attribuisce 88 millesimi in CP_2
luogo di quelli effettivi di 59,45. Infine, nell'operazione contabile che conduce al risultato complessivo di 689,42 millesimi, l'impugnante include, incomprensibilmente, anche la posizione del condomino sebbene costui non risulti destinatario di alcun atto di precetto. Parte_5
Tanto implica la pratica impossibilità per il Collegio di poter svolgere qualsivoglia disamina circa gli eccepiti vizi di calcolo indecifrabilmente addebitati dall'appellante al giudice di primo grado.
17. – Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento cd. in senso improprio della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 cpc proposta dalla stessa parte soccombente, la quale deve intendersi implicitamente rigettata.
18. – Invece, ricorrono i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 cpc, che attribuisce al giudice, nel momento in cui provvede sulle spese di causa, il potere officioso – svincolato, quindi,
da qualsivoglia istanza di parte (nella specie, comunque, proposta dagli appellati) – di pronunciare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, la quale ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è finalizzata a reprimere quell'abuso del diritto di azione e di difesa (nella specie d'impugnazione) che concreta un “vulnus” alla giurisdizione e al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del giusto processo (cfr. sul punto Corte Cost.
23.6.2016 n. 152). Sotto tale profilo, la macroscopica contraddittorietà ed illogicità del primo motivo di appello e la vistosa erronea indicazione dei millesimi di proprietà sui quali è stato imperniato il secondo motivo di impugnazione tradiscono la manifesta inconsistenza del gravame,
connotato da indici di evidente negligenza nella sua proposizione (e coltivazione), integrante un abuso dello strumento processuale, anche in considerazione della totale “pretermissione”
dell'invito al bonario componimento della lite formulato con l'ordinanza ex art. 283 cpc.
18.1. – Quanto ai criteri di liquidazione, si ritiene equo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc in un sottomultiplo (un quarto) delle spese processuali (cfr., fra le pronunzie di legittimità più recenti, Cass. 20.11.2020 n. 26435).
6 19. – La regolamentazione delle spese del giudizio non può che soggiacere al criterio codificato dall'art. 91 cpc. La loro determinazione deve avvenire in base al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 della vigente disciplina parametrica forense),
con l'aumento ex art. 4 co. 2 Dm n. 55/2014 per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale. Le competenze legali sono liquidate secondo gli importi medi, con la “dimidiazione”
del compenso relativo alla fase istruttoria in ragione della mancata ammissione di mezzi di prova.
20. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da . , in Controparte_8 CP_9
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , Controparte_1 CP_2 CP_3
, e , avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
n. 2360/2023, pubblicata il 2.10.2023, con atto di citazione notificato il 31.10.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbita la domanda ex art. 96 co. 1 cpc proposta dall'appellante;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.838,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Lida Aliai Tibollo;
4) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di € 1.209,50,
così equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
7 Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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