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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di conSIlio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott. Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 643 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Mazara del Parte_1
Vallo, nella via G. Toniolo n. 23/F, presso lo studio dell'avv. Marilena Messina, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Mazara del CP_1
Vallo, nel corso A. Diaz n. 56, presso lo studio dell'avv. Ludovico Bisconti, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.04.2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Mazara del Vallo in data 13.08.2003, trascritto nei CP_1
registri dello stato civile del suddetto comune al n. 175, parte 2, serie A, anno 2003, e che dall'unione coniugale erano nati i figli Mazara del Vallo, 24.07.2004) e Per_1 Persona_2
(Mazara del Vallo, 11.04.2009), chiedeva all'intestato Tribunale di:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito ex art
151 c.c., in quanto dai fatti esposti in narrativa, si evince che il matrimonio è naufragato per fatto e colpa dello stesso, il quale, violando inconfutabilmente tutti gli obblighi previsti e disciplinati dall'art 143 c.c., determinava l'impossibilità della prosecuzione della convivenza;
- Tenuto conto della gravità delle condotte addebitabili al , estremamente lesive della CP_1 integrità fisica o morale, nonché della libertà della ricorrente, disporre l'allontanamento del IG.
dalla casa familiare sita in Mazara del Vallo nella Via Campania n. 29; CP_1
- Assegnare e lasciare in godimento la casa coniugale, sita in Mazara del
Vallo (TP) nella Via Campania n. 29, alla IG.ra , già proprietaria al 50%, con Parte_1
tutti i mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme al figlio fino a quando lo stesso risulti economicamente indipendente;
- Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_3
principale, stabile ed abituale presso la madre, e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con la madre, rispettando le eSIenze del figlio minore, se vi è il consenso dell'altro genitore;
oppure, in mancanza di detto consenso, stabilendo un calendario per disciplinare il diritto di visita del padre, così come di seguito: il martedì e il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore
19:00 e a settimane alterne dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica successiva salvo diversa intesa tra i coniugi, nonché per le principali festività (Natale, Capodanno e Pasqua e tutte le altre festività) alternativamente, un anno con la madre ed un anno con il padre, con obbligo del padre, di prelevarlo e riportarlo al domicilio eletto dalla IG.ra ; ed ancora, per 15 giorni Parte_1 anche non consecutivi nel periodo estivo, sempre d'intesa tra i genitori;
- Disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento della somma pari ad euro €
150,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a
Par mezzo di bonifico pagabile al domicilio eletto dalla SI.ra ; Parte_1
- Disporre l'obbligo del IG. di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1
mediante la corresponsione, in favore della IG.ra della Persona_3 Parte_1
somma di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico pagabile al domicilio eletto dalla SI.ra , nonché della somma di € 1.000.00 annui per il convitto frequentato dal Parte_1
figlio minore da corrispondersi secondo le cadenze note al;
CP_1 - Disporre che entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.), che si renderanno necessarie per il figlio e che dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Tra le spese extra-assegno, così come regolate nel protocollo SIlato dal locale OA, vanno annoverate: spese straordinarie rimborsabili sostenute anche in assenza di preventivo accordo: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione
R.C. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi:
spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione
R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 7 giorni;
va, altresì, previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i 7 giorni successivi, un'eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo, comunque, del reciproco rispetto;
- Autorizzare i coniugi al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore;
Con vittoria di spese ed onorario da distrarsi in favore dell'erario stante l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato della ricorrente”.
2) Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla CP_1
domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione senza addebito e di:
“Disporre la divisione della casa familiare a spese di entrambi i coniugi in modo da consentire al SI. di continuare a vivere in mansarda ed alla SI.ra di vivere nell'area CP_1 Parte_1
abitabile sottostante (la divisone può avvenire anche materialmente disponendo due ingressi separati), se del caso che venga nominato un CTU per la divisione dell'immobile; disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con Persona_3
collocazione principale presso la madre, e con le modalità indicate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo;
non disporre alcun assegno di mantenimento in favore di in quanto costei è Parte_1
giovane ed abile al lavoro;
disporre l'obbligo del SI. di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_2
nella misura di euro 150,00 al mese pagabile tramite bonifico entro il 5 di ogni mese
[...]
nonché la somma di euro 750,00 annui da corrispondere per il convitto del figlio minore Per_2
;
[...]
disporre che entrambi i coniugi concorrano alle spese straordinarie ella misura del 50% con le modalità indicate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo;
autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
autorizzare i coniugi al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti ed al rilascio della carta d'identità del figlio minore.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'erario in caso di ammissione al pss da parte del OA (è pendente l'istanza non vi è ancora delibera)”.
3) In data 09.01.2025 veniva depositato un accordo sottoscritto dalle parti, in cui le stesse chiedevano trasformarsi la separazione da giudiziale a consensuale alle condizioni di seguito indicate:
1) Le parti concordano che la casa coniugale, situata in Mazara del Vallo, nella via Campania n.
29, previa suddivisione dell'ingresso con costo dei lavori necessarie a carico di entrambe le parti, verrà ripartita nella seguente maniera:
- il piano terra (attualmente e momentaneamente occupato dal IG. ) verrà assegnato e CP_1
lasciato in godimento alla IG.ra , la quale vi vivrà unitamente al figlio Parte_1
minore ; Persona_3
- la mansarda, attualmente occupata dalla figlia maggiore unitamente al di lei Persona_4
compagno, verrà assegnata al SI. ; CP_1
2) il IG. resterà nel piano terra dell'immobile di Via Campania n. 29 fino al mese di CP_1
gennaio 2025, allorquando la IG.ra che si è momentaneamente trasferita in Parte_1 un'abitazione presa in locazione, farà ritorno a casa, nel piano terra dell'immobile de quo. Le parti concordano che nel caso in cui il IG. continui a permanere nel piano terra CP_1 dell'immobile nonostante la scadenza del termine concordato (gennaio 2025), lo stesso è tenuto a corrispondere alla IG.ra per ogni mese di ritardo, la somma di euro 200,00 Parte_1
mensili.
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
domicilio prevalente e principale presso la madre, e con facoltà per il padre di vederlo con sé, ogni qualvolta vorrà, d'intesa con l'altro genitore e secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio. In mancanza d'intesa, il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nonché, a settimane alterne, il minore potrà trascorrere il week end, comprensivo di pernotto, insieme al padre, in una giornata a sua scelta.
4) Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse, come ad esempio quelle riguardanti l'espatrio o il cambio di residenza, nonché quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso. 5) Il SI. verserà, entro il giorno 30 di ogni mese, un assegno di mantenimento per CP_1
il figlio minore pari a euro 200,00 mensili, da rivalutarsi Persona_3
annualmente in base agli indici Istat, che sarà corrisposto alla SI.ra sino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del minore.
6) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche non mutuabili e non previste dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche e ricreative per sport, per vacanze, ecc.) come regolate dal protocollo SIlato dal locale
ConSIlio dell'ordine degli avvocati, che di volta in volta si rendono necessarie per il figlio minore, valutate previamente per opportunità e convenienza e di seguito nel dettaglio enucleate:
a) Spese straordinarie (extra-assegno) rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- Spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
pese protesiche ivi comprese per occhiali e lenti a contatto;
- Spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasposto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- Spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
b) Spese extra-assegno il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
Si precisa che per le summenzionate spese di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, è previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 7 giorni;
va, altresì, previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i 7 giorni successivi, un'eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
- Spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dell'università pubblica);
- Spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole guida private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
7) Le parti concordano espressamente che l'assegno unico universale INPS o altra prestazione sociale avente diversa nomenclatura, verrà percepito dalla SI.ra nella misura Parte_1
del 100%;
8) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, o anche il recapito telefonico;
9) Entrambi i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti per i medesimi e per il figlio minore, nonché per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio con apposizione dei nominativi di entrambi i genitori.
10) Entrambi i ricorrenti concordano che le suddette condizioni abbiano efficacia dalla sottoscrizione del presente atto.
4) All'udienza del 16.01.2025 il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. Con ordinanza del 21.01.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice delegato al fine di procedere all'audizione del minore . Persona_3
5) All'udienza del 03.02.2025, ascoltato il minore, le parti rappresentavano personalmente, ad integrazione e precisazione del sopra menzionato accordo, che i punti 1) e 2) dell'accordo doveva intendersi sostituiti dalla seguente previsione: “la casa familiare viene assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario, atteso che il SInor si è trasferito presso altro immobile”. CP_1
6) Tanto premesso, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per la declaratoria richiesta.
Orbene, il tenore dei rispettivi atti difensivi induce a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Le parti hanno inoltre compiutamente indicato nell'accordo prodotto in giudizio le condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento del figlio minore , che appaiono Persona_2 conformi alla legge ed all'interesse della prole.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella causa n. R.G. 643/2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_2
14.07.1982, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1
matrimonio nel Comune di Mazara del Vallo il 13.08.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2003, atto n. 175, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, riportate in parte motiva e da aversi qui integralmente trascritte.
2) dispone trasmettersi la presente sentenza al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
3) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso, nella camera di conSIlio del 06.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Francesco Paolo Pizzo