Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00631/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2022, proposto da
EG GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela De Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della cartella di pagamento n. 10620207150013489000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Taranto, con la quale quest'ultima, su incarico di AG.E.A., ha richiesto il pagamento dell'importo di €.135.048,67, relativo alle quote latte (prelievi supplementari) oltre interessi, riferiti a tributi coattivi per i periodi d’imposta non meglio specificati giusta estratto di ruolo versato in atti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to F. Muscatello, in sostituzione dell'avv.to M. Giangregorio;
Considerato che appare necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disporre incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni intimate/resistenti, ordinando ad AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , l’esibizione di una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, nonché delle cartelle di pagamento (asseritamente mai notificate) emesse dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Taranto e da AG.E.A. e di tutti gli altri atti adottati dalle medesime Amministrazioni nei confronti dell’odierno ricorrente (con relative relate di notifica), con cui è stato richiesto al predetto il pagamento dell'importo di complessivi €.135.048,67, inerenti i prelievi supplementari quote latte per gli anni in questione, che chiariscano compiutamente l’iter procedimentale e provvedimentale seguito dalle predette Amministrazioni.
Al predetto adempimento le Amministrazioni in questione dovranno provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione dell’incidente cautelare deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in relazione all’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ordina all’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di provvedere agli adempimenti istruttori indicati motivazione, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 12/10/2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
GI Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO