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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9055/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9130/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Lorenzo Cirri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
(già , nata a [...] il [...], Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Chiara Granieri che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione, con successiva rimessione sul ruolo.
FATTO e DIRITTO
Nel corso del giudizio introdotto da con ricorso depositato il 5.8.22 per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione dalla coniuge a seguito di Parte_2
matrimonio contratto il 5.9.15 a Gelsenkirchen (Germania), nonché la statuizione sul regime di affidamento, collocazione e mantenimento delle figlie minori e Persona_1
nate rispettivamente il 25.1.11 ed il 29.4.13, le parti hanno chiesto Persona_2
pronunciarsi sentenza sullo status, con seguente remissione della causa sul ruolo per le ulteriori questioni.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e peraltro vivono ormai in stati diversi sin dall'emissione dell'ordinanza presidenziale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Dovrà poi rimettersi la causa sul ruolo per l'istruttoria relativa alle ulteriori domande formulate dalle parti, inerenti la prole, essendo state le parti avviate verso un percorso di mediazione che riduca la persistente conflittualità nell'interesse delle figlie minori.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 279 n. 4 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
12/2/1967, e (già , nata a [...] il Parte_2 Parte_3
15/10/1974, (matrimonio contratto il 5.9.15 a Gelsenkirchen (Germania), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze al n. 77, parte II, serie C1, anno 2016);
pagina 2 di 3 Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 dicembre 2024.
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9130/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Lorenzo Cirri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
(già , nata a [...] il [...], Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Chiara Granieri che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione, con successiva rimessione sul ruolo.
FATTO e DIRITTO
Nel corso del giudizio introdotto da con ricorso depositato il 5.8.22 per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione dalla coniuge a seguito di Parte_2
matrimonio contratto il 5.9.15 a Gelsenkirchen (Germania), nonché la statuizione sul regime di affidamento, collocazione e mantenimento delle figlie minori e Persona_1
nate rispettivamente il 25.1.11 ed il 29.4.13, le parti hanno chiesto Persona_2
pronunciarsi sentenza sullo status, con seguente remissione della causa sul ruolo per le ulteriori questioni.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e peraltro vivono ormai in stati diversi sin dall'emissione dell'ordinanza presidenziale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Dovrà poi rimettersi la causa sul ruolo per l'istruttoria relativa alle ulteriori domande formulate dalle parti, inerenti la prole, essendo state le parti avviate verso un percorso di mediazione che riduca la persistente conflittualità nell'interesse delle figlie minori.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 279 n. 4 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
12/2/1967, e (già , nata a [...] il Parte_2 Parte_3
15/10/1974, (matrimonio contratto il 5.9.15 a Gelsenkirchen (Germania), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze al n. 77, parte II, serie C1, anno 2016);
pagina 2 di 3 Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 dicembre 2024.
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3