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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Consigliere dott.ssa Anna Maria Raschellà ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 746/2025 R.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, proposto da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Montegiorgio (FM) alla Via Tiziano n. 2, nello studio dell'Avv. Tommaso Pede, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
Visto il ricorso tempestivamente presentato dalla Società ricorrente indicata in epigrafe in data
4 giugno 2025 per ottenere la condanna del al pagamento di un equo Controparte_1
indennizzo ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89; vista la documentazione allegata al ricorso;
osservato che il processo presupposto è la procedura fallimentare n. 14/2013, aperta innanzi al
Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 14/2013 depositata in cancelleria il 10 giugno 2013
e decreto di rettifica del 4 luglio 2013, e definita con decreto di chiusura del 30 gennaio 2025, nella quale l'odierna ricorrente si era insinuata quale creditrice in chirografo della società fallita
“Adriano Tropea Gioielli S.r.l.” per l'importo di € 14.493,91; rilevato: che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, anche le procedure fallimentari sono soggette ai principi di ragionevole durata del processo non solo nel caso in cui si abbia riguardo alla posizione del fallito, ma anche nel caso in cui venga in rilievo la posizione dei creditori insinuati al passivo;
1 che in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove il processo presupposto sia un procedimento fallimentare, questo, con riguardo al concorso dei creditori, deve considerarsi concluso soltanto nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso oppure, nella ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza di attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine di impugnazione (cfr. Cass. civ., 13 aprile 2005, n. 7664; conf. Cass. civ., 29 gennaio
2010, n. 2207; Cass. civ., 9 ottobre 2017, n. 23533); che, di conseguenza, il Supremo Collegio ha enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione, la quale segna il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, può essere considerata
“definitiva” se insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo;
pertanto, nelle procedure fallimentari giunte a compimento, il predetto termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello” (cfr. Cass. civ., 23 gennaio
2020, n. 1551; Cass. civ., 9 gennaio 2017, n. 221); che, per le procedure cui siano applicabili le disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 [è il caso di specie], il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data di definitività del decreto che dispone la loro chiusura, da individuarsi in quella dello spirare del termine per la proposizione del reclamo avverso tale provvedimento, senza che questo sia stato esperito, ovvero del suo definitivo rigetto;
che, per l'effetto, atteso che il deposito del decreto di chiusura è avvenuto il 30 gennaio 2025 e che esso è stato notificato al creditore instante in data 4 febbraio 2025 a mezzo p.e.c., il termine di impugnazione è scaduto il 14 febbraio 2025 (dieci giorni dalla comunicazione del decreto di chiusura, ex art.26, comma 3, l. fall.), sicché, alla data di deposito del ricorso (4 giugno 2025), il decreto di chiusura era divenuto definitivo ed il presente ricorso deve ritenersi tempestivo;
che, nel caso di specie, poiché la procedura fallimentare n. 14/2013 è stata dichiarata chiusa ai sensi dell'art. 118, n. 4 l. fall., con decreto del Tribunale di Lamezia Terme in data 30 gennaio
2025, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare per il periodo compreso tra la data di deposito della
2 domanda di insinuazione al passivo1 (31 ottobre 2013) e la data di pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento (30 gennaio 2025), eccedente di anni 5 e 3 mesi il termine di durata ragionevole pari ad anni sei;
che, quanto alla misura dell'indennizzo, l'art. 2-bis, comma 2 e comma 3, L. 89 del 2001, dispone:
<<
2. L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 2056 c.c. del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice>>; che, pertanto, alla Società ricorrente, applicati i parametri di cui all'art. 2-bis L. n. 89 del 2001,
e tenuto dunque conto dell'esito della procedura fallimentare, della “posta in gioco”, del comportamento della parte e della natura degli interessi coinvolti, deve essere liquidato un indennizzo pari ad € 500,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, pari ad €
2.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale di equo indennizzo al dì del soddisfo;
che le spese legali liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti per i procedimenti monitori dal D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico del;
CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I sezione civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale di equa riparazione al dì del soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 40,78 per spese ed in € 473,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e iva, come per legge.
Catanzaro, 5 giugno 2025
Il Consigliere dott.ssa Anna Maria Raschellà
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., 5 gennaio 2024, n. 324: “per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio”.
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Prima Sezione Civile
Il Consigliere dott.ssa Anna Maria Raschellà ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 746/2025 R.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, proposto da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Montegiorgio (FM) alla Via Tiziano n. 2, nello studio dell'Avv. Tommaso Pede, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
Visto il ricorso tempestivamente presentato dalla Società ricorrente indicata in epigrafe in data
4 giugno 2025 per ottenere la condanna del al pagamento di un equo Controparte_1
indennizzo ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89; vista la documentazione allegata al ricorso;
osservato che il processo presupposto è la procedura fallimentare n. 14/2013, aperta innanzi al
Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 14/2013 depositata in cancelleria il 10 giugno 2013
e decreto di rettifica del 4 luglio 2013, e definita con decreto di chiusura del 30 gennaio 2025, nella quale l'odierna ricorrente si era insinuata quale creditrice in chirografo della società fallita
“Adriano Tropea Gioielli S.r.l.” per l'importo di € 14.493,91; rilevato: che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, anche le procedure fallimentari sono soggette ai principi di ragionevole durata del processo non solo nel caso in cui si abbia riguardo alla posizione del fallito, ma anche nel caso in cui venga in rilievo la posizione dei creditori insinuati al passivo;
1 che in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove il processo presupposto sia un procedimento fallimentare, questo, con riguardo al concorso dei creditori, deve considerarsi concluso soltanto nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso oppure, nella ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza di attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine di impugnazione (cfr. Cass. civ., 13 aprile 2005, n. 7664; conf. Cass. civ., 29 gennaio
2010, n. 2207; Cass. civ., 9 ottobre 2017, n. 23533); che, di conseguenza, il Supremo Collegio ha enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione, la quale segna il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, può essere considerata
“definitiva” se insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo;
pertanto, nelle procedure fallimentari giunte a compimento, il predetto termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello” (cfr. Cass. civ., 23 gennaio
2020, n. 1551; Cass. civ., 9 gennaio 2017, n. 221); che, per le procedure cui siano applicabili le disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 [è il caso di specie], il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data di definitività del decreto che dispone la loro chiusura, da individuarsi in quella dello spirare del termine per la proposizione del reclamo avverso tale provvedimento, senza che questo sia stato esperito, ovvero del suo definitivo rigetto;
che, per l'effetto, atteso che il deposito del decreto di chiusura è avvenuto il 30 gennaio 2025 e che esso è stato notificato al creditore instante in data 4 febbraio 2025 a mezzo p.e.c., il termine di impugnazione è scaduto il 14 febbraio 2025 (dieci giorni dalla comunicazione del decreto di chiusura, ex art.26, comma 3, l. fall.), sicché, alla data di deposito del ricorso (4 giugno 2025), il decreto di chiusura era divenuto definitivo ed il presente ricorso deve ritenersi tempestivo;
che, nel caso di specie, poiché la procedura fallimentare n. 14/2013 è stata dichiarata chiusa ai sensi dell'art. 118, n. 4 l. fall., con decreto del Tribunale di Lamezia Terme in data 30 gennaio
2025, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare per il periodo compreso tra la data di deposito della
2 domanda di insinuazione al passivo1 (31 ottobre 2013) e la data di pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento (30 gennaio 2025), eccedente di anni 5 e 3 mesi il termine di durata ragionevole pari ad anni sei;
che, quanto alla misura dell'indennizzo, l'art. 2-bis, comma 2 e comma 3, L. 89 del 2001, dispone:
<<
2. L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 2056 c.c. del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice>>; che, pertanto, alla Società ricorrente, applicati i parametri di cui all'art. 2-bis L. n. 89 del 2001,
e tenuto dunque conto dell'esito della procedura fallimentare, della “posta in gioco”, del comportamento della parte e della natura degli interessi coinvolti, deve essere liquidato un indennizzo pari ad € 500,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, pari ad €
2.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale di equo indennizzo al dì del soddisfo;
che le spese legali liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti per i procedimenti monitori dal D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico del;
CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I sezione civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale di equa riparazione al dì del soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 40,78 per spese ed in € 473,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e iva, come per legge.
Catanzaro, 5 giugno 2025
Il Consigliere dott.ssa Anna Maria Raschellà
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., 5 gennaio 2024, n. 324: “per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio”.
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