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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1503/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1503/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDI ANNA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDI ANNA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“- i Sigg.ri e hanno, pertanto, deciso di chiedere la pronuncia di Parte_1 CP_1 separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, si trasferirà a vivere in CP_1
ES NZ (LC), via Beato Angelico 12, unitamente alla figlia minore;
Persona_1
3) Il sig. continuerà a vivere nella casa coniugale, sita in Oggiono (LC), Strada Parte_1
Ca' Bianca Pascolo 8, unitamente alla figlia maggiore;
Persona_1
4) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione, sita in ES NZ (LC), via Beato Angelico 12, ove trasferirà la sua residenza;
5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali della figlia minorenne. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
6) La figlia minore potrà vedere liberamene il padre tutte le volte che lo desidera. Le vacanze Natalizie e di Pasqua saranno suddivise equamente tra i coniugi, previo accordo tra gli stessi. Mentre durante le vacanze estive, la minore trascorrerà 10 giorni consecutivi con Persona_1 il padre e 10 giorni consecutivi con la madre, in periodi da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno, come indicato nel Piano Genitoriale (doc. 24);
7) Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia con sè convivente, quindi il sig. provvederà al mantenimento della figlia maggiore , mentre la Parte_1 Persona_2 sig.ra provvederà al mantenimento della figlia minore , senza alcuna CP_1 Persona_1 corresponsione reciproca di assegni;
8) Il sig. si farà carico al 100% delle spese straordinarie della figlia , Parte_1 Persona_2 mentre le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise tra i coniugi al 50%, Persona_1 secondo il Protocollo del Tribunale di Lecco del 29 marzo 2018;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproca richiesta di assegni di mantenimento;
10) La casa coniugale sita in Oggiono, Strada Ca' Bianca Pascolo 8, di comproprietà dei coniugi per la quota del 10% in favore della sig.ra e del 90% in favore del sig. CP_1 Pt_1
(doc. 5), è gravata da mutuo ipotecario (doc. 6). La rata mensile del suddetto mutuo,
[...] dell'importo di circa €. 650,00, sarà pagata interamente dal sig. che se ne Parte_1 accollerà l'intero importo, a decorrere dal mese di Novembre 2025, dichiarando di tenere indenne la sig.ra da qualsiasi richiesta di pagamento dovesse pervenire dall'istituto CP_1 bancario, a decorrere da tale data;
11) La sig.ra si accolla integralmente il finanziamento dell'importo di €. 252,80 CP_1 mensili, sottoscritto con TI Banca, numero pratica n. 202.218.866.454.14 (doc. 7), nonchè il finanziamento n. 000385916091 dell'importo di €. 106,24, erogato da TI (doc. 8), entrambi intestati alla stessa;
12) Il sig. si accolla il finanziamento dell'importo mensile di €. 229,71 stipulato Parte_1 con RE (doc. 9), nonché il finanziamento dell'importo di €. 201,70 mensili, stipulato con Sella Personal Credit spa, con scadenza Marzo 2026, entrambi allo stesso intestati;
13) Le spese condominiali e le spese relative ai consumi della casa coniugale, saranno interamente a carico del sig. , a far data dal mese di Novembre 2025; Parte_1
14) Nel caso di futura vendita a terzi della casa coniugale il ricavato della vendita, al netto delle rate del mutuo eventualmente ancora da corrispondere all'istituto bancario, sarà suddiviso tra i coniugi nella misura del 30% in favore della sig.ra e del 70% in favore del sig. CP_1
; Parte_1
15) Anche in ipotesi di cessione, al sig. , della quota di proprietà della sig.ra Parte_1
(10%) della casa coniugale, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1 Parte_1 CP_1 un importo pari al 30% del valore commerciale della casa, al netto delle rate del mutuo
[...] eventualmente ancora da corrispondere all'istituto bancario;
16) L'autovettura Mercedes Classe B, targata DX 844 EF, intestata al sig. (doc. Parte_1
10), ma in uso alla sig.ra verrà intestata alla stessa, a seguito dell'omologa della CP_1 presente separazione;
17) L'autovettura Ford Fiesta, targata CL 026 JB, intestata alla sig.ra (doc. 11), CP_1 ma in uso al sig. , verrà allo stesso intestata a seguito dell'omologa della presente Parte_1 separazione;
18) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti con iscrizione della figlia minore.
19) i coniugi convengono che l'assegno unico e universale per i figli sarà a beneficio esclusivo della sig,ra che percepirà dall'INPS l'intero importo spettante per la figlia (100%), CP_1
a decorrere dal mese di Aprile 2026;
20) le detrazioni relative agli interessi del mutuo ipotecario continueranno ad essere a beneficio dei coniugi al 50%;
21) Mentre le detrazioni fiscali delle spese relative alle figlie saranno a beneficio del sig.
[...] al 100%; Pt_1
22) Le spese del presente giudizio saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Tutto quanto sopra premesso, la sottoscritta procuratrice, nella sua qualità
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale voglia:
- pronunciare la separazione dei coniugi alle predette condizioni, con relativo ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio ed alle relative annotazioni.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Oggiono il 10/05/2003 e dalla loro unione sono nate due figlie: , Persona_2 nata a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , Persona_1 nata a [...] il [...], minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Oggiono il 10/05/2003, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oggiono per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1503/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDI ANNA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDI ANNA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“- i Sigg.ri e hanno, pertanto, deciso di chiedere la pronuncia di Parte_1 CP_1 separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, si trasferirà a vivere in CP_1
ES NZ (LC), via Beato Angelico 12, unitamente alla figlia minore;
Persona_1
3) Il sig. continuerà a vivere nella casa coniugale, sita in Oggiono (LC), Strada Parte_1
Ca' Bianca Pascolo 8, unitamente alla figlia maggiore;
Persona_1
4) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione, sita in ES NZ (LC), via Beato Angelico 12, ove trasferirà la sua residenza;
5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali della figlia minorenne. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
6) La figlia minore potrà vedere liberamene il padre tutte le volte che lo desidera. Le vacanze Natalizie e di Pasqua saranno suddivise equamente tra i coniugi, previo accordo tra gli stessi. Mentre durante le vacanze estive, la minore trascorrerà 10 giorni consecutivi con Persona_1 il padre e 10 giorni consecutivi con la madre, in periodi da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno, come indicato nel Piano Genitoriale (doc. 24);
7) Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia con sè convivente, quindi il sig. provvederà al mantenimento della figlia maggiore , mentre la Parte_1 Persona_2 sig.ra provvederà al mantenimento della figlia minore , senza alcuna CP_1 Persona_1 corresponsione reciproca di assegni;
8) Il sig. si farà carico al 100% delle spese straordinarie della figlia , Parte_1 Persona_2 mentre le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise tra i coniugi al 50%, Persona_1 secondo il Protocollo del Tribunale di Lecco del 29 marzo 2018;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproca richiesta di assegni di mantenimento;
10) La casa coniugale sita in Oggiono, Strada Ca' Bianca Pascolo 8, di comproprietà dei coniugi per la quota del 10% in favore della sig.ra e del 90% in favore del sig. CP_1 Pt_1
(doc. 5), è gravata da mutuo ipotecario (doc. 6). La rata mensile del suddetto mutuo,
[...] dell'importo di circa €. 650,00, sarà pagata interamente dal sig. che se ne Parte_1 accollerà l'intero importo, a decorrere dal mese di Novembre 2025, dichiarando di tenere indenne la sig.ra da qualsiasi richiesta di pagamento dovesse pervenire dall'istituto CP_1 bancario, a decorrere da tale data;
11) La sig.ra si accolla integralmente il finanziamento dell'importo di €. 252,80 CP_1 mensili, sottoscritto con TI Banca, numero pratica n. 202.218.866.454.14 (doc. 7), nonchè il finanziamento n. 000385916091 dell'importo di €. 106,24, erogato da TI (doc. 8), entrambi intestati alla stessa;
12) Il sig. si accolla il finanziamento dell'importo mensile di €. 229,71 stipulato Parte_1 con RE (doc. 9), nonché il finanziamento dell'importo di €. 201,70 mensili, stipulato con Sella Personal Credit spa, con scadenza Marzo 2026, entrambi allo stesso intestati;
13) Le spese condominiali e le spese relative ai consumi della casa coniugale, saranno interamente a carico del sig. , a far data dal mese di Novembre 2025; Parte_1
14) Nel caso di futura vendita a terzi della casa coniugale il ricavato della vendita, al netto delle rate del mutuo eventualmente ancora da corrispondere all'istituto bancario, sarà suddiviso tra i coniugi nella misura del 30% in favore della sig.ra e del 70% in favore del sig. CP_1
; Parte_1
15) Anche in ipotesi di cessione, al sig. , della quota di proprietà della sig.ra Parte_1
(10%) della casa coniugale, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1 Parte_1 CP_1 un importo pari al 30% del valore commerciale della casa, al netto delle rate del mutuo
[...] eventualmente ancora da corrispondere all'istituto bancario;
16) L'autovettura Mercedes Classe B, targata DX 844 EF, intestata al sig. (doc. Parte_1
10), ma in uso alla sig.ra verrà intestata alla stessa, a seguito dell'omologa della CP_1 presente separazione;
17) L'autovettura Ford Fiesta, targata CL 026 JB, intestata alla sig.ra (doc. 11), CP_1 ma in uso al sig. , verrà allo stesso intestata a seguito dell'omologa della presente Parte_1 separazione;
18) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti con iscrizione della figlia minore.
19) i coniugi convengono che l'assegno unico e universale per i figli sarà a beneficio esclusivo della sig,ra che percepirà dall'INPS l'intero importo spettante per la figlia (100%), CP_1
a decorrere dal mese di Aprile 2026;
20) le detrazioni relative agli interessi del mutuo ipotecario continueranno ad essere a beneficio dei coniugi al 50%;
21) Mentre le detrazioni fiscali delle spese relative alle figlie saranno a beneficio del sig.
[...] al 100%; Pt_1
22) Le spese del presente giudizio saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Tutto quanto sopra premesso, la sottoscritta procuratrice, nella sua qualità
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale voglia:
- pronunciare la separazione dei coniugi alle predette condizioni, con relativo ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio ed alle relative annotazioni.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Oggiono il 10/05/2003 e dalla loro unione sono nate due figlie: , Persona_2 nata a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , Persona_1 nata a [...] il [...], minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Oggiono il 10/05/2003, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oggiono per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada