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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2983/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Federica Murineddu Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 550/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere titolare di pensione di anzianità ex ENPALS con decorrenza dal 1° gennaio 2007; si doleva quindi delle modalità con le quali l' aveva calcolato la quota B di tale pensione ed evidenziava CP_1
che la domanda di ricostituzione della prestazione presentata era stata accolta solo in parte.
Deduceva dunque l'erroneità del calcolo operato dall' , che aveva utilizzato come CP_2
base di calcolo la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, “ridotte” al limite
Pag. 1 di 8 delle vecchie £ 315.000, anziché la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere
“ridotte” al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, e pari a £ 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1998, in aperta violazione del disposto di cui all'art. dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997; affermava, inoltre di avere maturato il diritto ad una differenza mensile lorda pari a € 481,27 per il supplemento con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e pari a € 67,01 lordi mensili per il supplemento con decorrenza dal 1° novembre 2019.
Ciò premesso, concludeva richiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti dell' , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, (in qualità di successore a titolo universale dell'
[...]
, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 Controparte_4
pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione dei supplementi di pensione con decorrenza rispettivamente 1 Pt_2
2007 e 1 NOVEMBRE 2019 nella parte in cui determina la Quota B utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ogni supplemento, “ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio
1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT ed utilizzando un numero di contributi giornalieri “inferiore” rispetto a quello risultanti dall'estratto contributivo in atti;
accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza: della Quota
B del supplemento con decorrenza 1.1.2007 è pari a 579; della Quota B del supplemento con decorrenza 1.11.2019 è pari a 227; salvo per tutti i diversi numeri ritenuti di giustizia;
accertare e dichiarare che l'importo della Quota B dei supplementi deve essere determinato utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ognuno, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 1.165,83 per la pensione ed a €
600,18 per il supplemento con decorrenza 1 novembre 2019, salvo, per tutti, quelli diversi ritenuti di giustizia;
utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti e pari a 579 per la pensione e pari a 227 per il supplemento con decorrenza 1 novembre 2019, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che la Quota B deve quindi essere determinata in un
Pag. 2 di 8 importo mensile lordo complessivo pari rispettivamente a € 554,72 per la pensione ed a
€ 134,60 per il supplemento con decorrenza 1 NOVEMBRE 2020 o in quello diverso ritenuto di giustizia;
per l'effetto: condannare l a procedere alla riliquidazione CP_1
della Quota B dei supplementi utilizzando come base di calcolo, per la pensione, la media delle migliori 1.900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal
1.1.1998, e per il supplemento la media delle retribuzioni del periodo di competenza dello stesso (sempre ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998), e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 1.165,83 per la pensione ed a €
600,18 per il supplemento con decorrenza 1 novembre 2019 salvo, quelli diversi ritenuti di giustizia;
utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza della
Quota B risultanti dall'estratto contributivo in atti e pari a 579 per la pensione ed a 227 per il supplemento con decorrenza 1 novembre 2019; salvo il diverso numero ritenuto di giustizia condannare l' a liquidare la Quota B in un importo lordo mensile pari a CP_1
€ 554,72 per la pensione, ed a € 134,60 per il supplemento con decorrenza 1 NOVEMBRE
2019, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l' a corrispondere CP_1 all'esponente le differenze tra la pensione ed il supplemento giuridicamente spettanti e quelli, inferiori, effettivamente percepiti a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l' a corrispondere a parte ricorrente CP_1
l'importo mensile lordo differenziale pari a: € 481,27 per la pensione con decorrenza dal
1 GENNAIO 2007 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
€ 67,01 per il supplemento di pensione, dal 1 DICEMBRE 2019 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l' a corrispondere a parte ricorrente su tutte le somme che CP_1 precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo la decadenza ai CP_1 sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, nonché la prescrizione del diritto ai sensi dell'art.
Pag. 3 di 8 47-bis del medesimo decreto, comunque affermando l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale richiedeva il rigetto.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5500/2023, depositata il 29 maggio 2023, che, accolta in parte l'eccezione di decadenza in riferimento ai ratei di pensione maturati dal luglio 2011 fino al dicembre 2019 e quanto al supplemento del solo rateo di novembre 2019, respingeva il ricorso compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 27 novembre 2023 la proponeva appello avverso la sentenza Pt_1
citata affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo, pur prendendo atto dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità che aveva ribaltato quanto fino ad allora ritenuto dalla costante giurisprudenza di merito, deduceva con articolate argomentazioni l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 4, comma 8, del d.lgs n. 182/1997 fornita dalla Suprema Corte;
evidenziava che comunque non si sarebbe potuti giungere al rigetto del proprio ricorso, specie alla luce della denunciata illegittimità costituzionale della norma in esame per violazione dell'art. 76 Cost., stante il chiaro eccesso di delega che ne deriverebbe;
richiamava a supporto delle proprie tesi la risoluzione presentata il 5 aprile 2023 e approvata il 28 giugno 2023 presso la Camera dei deputati.
Con un secondo motivo si doleva di omissione di pronuncia sul secondo vizio del provvedimento di liquidazione lamentato, relativo al computo di soltanto una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della Quota B dei supplementi di pensione spettanti in base all'estratto contributivo acquisito agli atti, rivendicando la maturazione di n. 579 contributi per la pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e di n. 227 per il supplemento con decorrenza dal 1° novembre 2019. Ne conseguiva un differenziale a proprio favore pari a € 88,86 lordi mensili con decorrenza dal 1° gennaio
2007 e di € 7,25 lordi mensili a partire dal 1° novembre 2019.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato istituto richiedendo il rigetto del gravame, anche richiamando la recente giurisprudenza della Suprema Corte riguardo al merito della causa.
Pag. 4 di 8 All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la parte appellante ha omesso di impugnare la parziale declaratoria di decadenza pronunciata dal primo giudice, segnatamente la decadenza in ordine ai ratei di pensione maturati dall'agosto 2011 al novembre 2019 e sul supplemento per il solo mese di novembre 2019, con la conseguenza che su tale statuizione si è formato il giudicato.
Tanto chiarito, nel merito, la domanda è solo in parte fondata.
L'appellante ha infatti dettagliatamente indicato il numero dei contributi giornalieri di competenza della quota B della pensione, come risultante dall'estratto contributivo depositato e dai conteggi allegati al ricorso introduttivo che li hanno riportati nella misura di n. 579 contributi per la pensione e di n. 227 per il supplemento.
L' nel corso del processo non ha specificamente contestato detta indicazione, né CP_1
ha opposto un conteggio alternativo.
Pertanto, in base al principio di non contestazione, deve ritenersi accertato (perché espunto dal thema decidendum) che la parte appellante ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico computando i contributi giornalieri di competenza della quota
B della pensione, come allegati dalla medesima parte e nei limiti della decadenza pronunciata con la sentenza di primo grado.
L' va condannato, conseguentemente, sia al ricalcolo della pensione sia alla CP_1
corresponsione delle differenze maturate sulla pensione nel periodo dal 1° gennaio 2007 al luglio 2011 ed inoltre – in quest'ultimo caso sia in riferimento alla pensione che al supplemento – nel triennio antecedente alla proposizione del ricorso giudiziario, vale a dire dal dicembre 2019, oltre accessori come per legge.
Per il resto, la domanda avanzata dall'appellante non ha pregio.
Invero, la Suprema Corte con plurime sentenze (a cominciare da Cass. n. 36056/2022) ha affermato con orientamento ormai consolidato il seguente principio di diritto: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della
“quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo
Pag. 5 di 8 della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo D.Lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' . CP_1
Invero, la sentenza Cass. n. 8742/2023, più di recente, ha ribadito che “a tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell'
[...]
”. CP_5
Pertanto, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità la pretesa attorea va in parte qua disattesa.
Manifestamente infondata, poi, si appalesa la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, sollevata dalla parte appellante, la quale assume che l'interpretazione data dalla Suprema Corte del d.lgs.
n. 182/1997, art. 4, comma 8, sarebbe in contrasto con la legge delega n. 335/1995, art. 2, comma 22, lett. a), laddove prevede, come criterio direttivo, la “commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”.
A tal riguardo Cass. 10852/2023 ha precisato che nei precedenti arresti (tra cui Cass. n.
36056/2022; Cass. n. 38018/2022; Cass. n. 870/2023; Cass. n. 1775/2023), si è richiamata la sentenza n. 202/2008 della Corte Costituzionale che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (£ 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (£ 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, “purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.” (punto 2 del
Pag. 6 di 8 considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una
“necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate”, in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (in termini, Corte Cost. n.
173/1986, punto 10 del considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 22, lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte odierna appellante, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da Corte Cost. n. 202/2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in “un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile CP_1
lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce” (punto 3 del considerato in diritto).
In conclusione, l'appello va solo parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo, con la sola precisazione che il conteggio delle differenze pensionistiche spettanti all'appellante richiede, per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti (decorrenza pensione, contributi giornalieri da computare, criteri di calcolo ecc.) sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed
è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta dall' (in tal senso, Cass. n. 3204/2006). CP_1
Considerato il solo parziale accoglimento della domanda originaria, le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 27 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
550/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che la quota B del trattamento pensionistico – ex CP_1
E.N.P.A.L.S. di spettanza di deve essere liquidata sulla base dei Parte_1
Pag. 7 di 8 contributi utili totali nei limiti della decadenza dichiarata con la sentenza di primo grado;
- per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della quota sulla base degli CP_1
indicati parametri, oltre accessori di legge;
- rigetta l'appello nel resto;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2983/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Federica Murineddu Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 550/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere titolare di pensione di anzianità ex ENPALS con decorrenza dal 1° gennaio 2007; si doleva quindi delle modalità con le quali l' aveva calcolato la quota B di tale pensione ed evidenziava CP_1
che la domanda di ricostituzione della prestazione presentata era stata accolta solo in parte.
Deduceva dunque l'erroneità del calcolo operato dall' , che aveva utilizzato come CP_2
base di calcolo la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, “ridotte” al limite
Pag. 1 di 8 delle vecchie £ 315.000, anziché la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere
“ridotte” al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, e pari a £ 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1998, in aperta violazione del disposto di cui all'art. dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997; affermava, inoltre di avere maturato il diritto ad una differenza mensile lorda pari a € 481,27 per il supplemento con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e pari a € 67,01 lordi mensili per il supplemento con decorrenza dal 1° novembre 2019.
Ciò premesso, concludeva richiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti dell' , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, (in qualità di successore a titolo universale dell'
[...]
, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 Controparte_4
pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione dei supplementi di pensione con decorrenza rispettivamente 1 Pt_2
2007 e 1 NOVEMBRE 2019 nella parte in cui determina la Quota B utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ogni supplemento, “ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio
1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT ed utilizzando un numero di contributi giornalieri “inferiore” rispetto a quello risultanti dall'estratto contributivo in atti;
accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza: della Quota
B del supplemento con decorrenza 1.1.2007 è pari a 579; della Quota B del supplemento con decorrenza 1.11.2019 è pari a 227; salvo per tutti i diversi numeri ritenuti di giustizia;
accertare e dichiarare che l'importo della Quota B dei supplementi deve essere determinato utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ognuno, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 1.165,83 per la pensione ed a €
600,18 per il supplemento con decorrenza 1 novembre 2019, salvo, per tutti, quelli diversi ritenuti di giustizia;
utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti e pari a 579 per la pensione e pari a 227 per il supplemento con decorrenza 1 novembre 2019, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che la Quota B deve quindi essere determinata in un
Pag. 2 di 8 importo mensile lordo complessivo pari rispettivamente a € 554,72 per la pensione ed a
€ 134,60 per il supplemento con decorrenza 1 NOVEMBRE 2020 o in quello diverso ritenuto di giustizia;
per l'effetto: condannare l a procedere alla riliquidazione CP_1
della Quota B dei supplementi utilizzando come base di calcolo, per la pensione, la media delle migliori 1.900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal
1.1.1998, e per il supplemento la media delle retribuzioni del periodo di competenza dello stesso (sempre ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998), e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 1.165,83 per la pensione ed a €
600,18 per il supplemento con decorrenza 1 novembre 2019 salvo, quelli diversi ritenuti di giustizia;
utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza della
Quota B risultanti dall'estratto contributivo in atti e pari a 579 per la pensione ed a 227 per il supplemento con decorrenza 1 novembre 2019; salvo il diverso numero ritenuto di giustizia condannare l' a liquidare la Quota B in un importo lordo mensile pari a CP_1
€ 554,72 per la pensione, ed a € 134,60 per il supplemento con decorrenza 1 NOVEMBRE
2019, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l' a corrispondere CP_1 all'esponente le differenze tra la pensione ed il supplemento giuridicamente spettanti e quelli, inferiori, effettivamente percepiti a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l' a corrispondere a parte ricorrente CP_1
l'importo mensile lordo differenziale pari a: € 481,27 per la pensione con decorrenza dal
1 GENNAIO 2007 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
€ 67,01 per il supplemento di pensione, dal 1 DICEMBRE 2019 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l' a corrispondere a parte ricorrente su tutte le somme che CP_1 precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo la decadenza ai CP_1 sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, nonché la prescrizione del diritto ai sensi dell'art.
Pag. 3 di 8 47-bis del medesimo decreto, comunque affermando l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale richiedeva il rigetto.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5500/2023, depositata il 29 maggio 2023, che, accolta in parte l'eccezione di decadenza in riferimento ai ratei di pensione maturati dal luglio 2011 fino al dicembre 2019 e quanto al supplemento del solo rateo di novembre 2019, respingeva il ricorso compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 27 novembre 2023 la proponeva appello avverso la sentenza Pt_1
citata affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo, pur prendendo atto dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità che aveva ribaltato quanto fino ad allora ritenuto dalla costante giurisprudenza di merito, deduceva con articolate argomentazioni l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 4, comma 8, del d.lgs n. 182/1997 fornita dalla Suprema Corte;
evidenziava che comunque non si sarebbe potuti giungere al rigetto del proprio ricorso, specie alla luce della denunciata illegittimità costituzionale della norma in esame per violazione dell'art. 76 Cost., stante il chiaro eccesso di delega che ne deriverebbe;
richiamava a supporto delle proprie tesi la risoluzione presentata il 5 aprile 2023 e approvata il 28 giugno 2023 presso la Camera dei deputati.
Con un secondo motivo si doleva di omissione di pronuncia sul secondo vizio del provvedimento di liquidazione lamentato, relativo al computo di soltanto una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della Quota B dei supplementi di pensione spettanti in base all'estratto contributivo acquisito agli atti, rivendicando la maturazione di n. 579 contributi per la pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e di n. 227 per il supplemento con decorrenza dal 1° novembre 2019. Ne conseguiva un differenziale a proprio favore pari a € 88,86 lordi mensili con decorrenza dal 1° gennaio
2007 e di € 7,25 lordi mensili a partire dal 1° novembre 2019.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato istituto richiedendo il rigetto del gravame, anche richiamando la recente giurisprudenza della Suprema Corte riguardo al merito della causa.
Pag. 4 di 8 All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la parte appellante ha omesso di impugnare la parziale declaratoria di decadenza pronunciata dal primo giudice, segnatamente la decadenza in ordine ai ratei di pensione maturati dall'agosto 2011 al novembre 2019 e sul supplemento per il solo mese di novembre 2019, con la conseguenza che su tale statuizione si è formato il giudicato.
Tanto chiarito, nel merito, la domanda è solo in parte fondata.
L'appellante ha infatti dettagliatamente indicato il numero dei contributi giornalieri di competenza della quota B della pensione, come risultante dall'estratto contributivo depositato e dai conteggi allegati al ricorso introduttivo che li hanno riportati nella misura di n. 579 contributi per la pensione e di n. 227 per il supplemento.
L' nel corso del processo non ha specificamente contestato detta indicazione, né CP_1
ha opposto un conteggio alternativo.
Pertanto, in base al principio di non contestazione, deve ritenersi accertato (perché espunto dal thema decidendum) che la parte appellante ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico computando i contributi giornalieri di competenza della quota
B della pensione, come allegati dalla medesima parte e nei limiti della decadenza pronunciata con la sentenza di primo grado.
L' va condannato, conseguentemente, sia al ricalcolo della pensione sia alla CP_1
corresponsione delle differenze maturate sulla pensione nel periodo dal 1° gennaio 2007 al luglio 2011 ed inoltre – in quest'ultimo caso sia in riferimento alla pensione che al supplemento – nel triennio antecedente alla proposizione del ricorso giudiziario, vale a dire dal dicembre 2019, oltre accessori come per legge.
Per il resto, la domanda avanzata dall'appellante non ha pregio.
Invero, la Suprema Corte con plurime sentenze (a cominciare da Cass. n. 36056/2022) ha affermato con orientamento ormai consolidato il seguente principio di diritto: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della
“quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo
Pag. 5 di 8 della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo D.Lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' . CP_1
Invero, la sentenza Cass. n. 8742/2023, più di recente, ha ribadito che “a tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell'
[...]
”. CP_5
Pertanto, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità la pretesa attorea va in parte qua disattesa.
Manifestamente infondata, poi, si appalesa la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, sollevata dalla parte appellante, la quale assume che l'interpretazione data dalla Suprema Corte del d.lgs.
n. 182/1997, art. 4, comma 8, sarebbe in contrasto con la legge delega n. 335/1995, art. 2, comma 22, lett. a), laddove prevede, come criterio direttivo, la “commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”.
A tal riguardo Cass. 10852/2023 ha precisato che nei precedenti arresti (tra cui Cass. n.
36056/2022; Cass. n. 38018/2022; Cass. n. 870/2023; Cass. n. 1775/2023), si è richiamata la sentenza n. 202/2008 della Corte Costituzionale che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (£ 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (£ 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, “purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.” (punto 2 del
Pag. 6 di 8 considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una
“necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate”, in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (in termini, Corte Cost. n.
173/1986, punto 10 del considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 22, lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte odierna appellante, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da Corte Cost. n. 202/2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in “un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile CP_1
lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce” (punto 3 del considerato in diritto).
In conclusione, l'appello va solo parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo, con la sola precisazione che il conteggio delle differenze pensionistiche spettanti all'appellante richiede, per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti (decorrenza pensione, contributi giornalieri da computare, criteri di calcolo ecc.) sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed
è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta dall' (in tal senso, Cass. n. 3204/2006). CP_1
Considerato il solo parziale accoglimento della domanda originaria, le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 27 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
550/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che la quota B del trattamento pensionistico – ex CP_1
E.N.P.A.L.S. di spettanza di deve essere liquidata sulla base dei Parte_1
Pag. 7 di 8 contributi utili totali nei limiti della decadenza dichiarata con la sentenza di primo grado;
- per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della quota sulla base degli CP_1
indicati parametri, oltre accessori di legge;
- rigetta l'appello nel resto;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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