TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2177/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
TRA
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GENTA Parte_1
ANNALISA presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. BONELLI CP_1
CLAUDIO presso il quale ha eletto domicilio
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025 le parti private hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status. In
pagina 1 di 3 data 30.1.2025, il P.M. ha concluso nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2024 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
civile in MONTANERA il 31/08/2013 con e che dall'unione era nata ila CP_1
figlia chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, Per_1
l'affidamento condiviso della minore, la regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un contributo al mantenimento a suo carico di 100,00 euro mensili.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, ma contestando tutto quanto esposto dal ricorrente e chiedendo l'addebito al marito,
l'affidamento superesclusivo della minore, incontri con il padre in modalità protetta e un contributo al mantenimento di 400,00 euro mensili.
All'udienza del 28/01/2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status. Il Giudice rimetteva la causa in decisione sul punto, riservandosi di provvedere sui provvedimenti provvisori e sulle istanze istruttorie. Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo.
La domanda di separazione personale dei coniugi, formulata da entrambe le parti, appare fondata e va accolta, essendo pacifica la sussistenza dell'allegata situazione di incompatibilità tra i coniugi, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le domande di addebito e le ulteriori domande relative all'affidamento e al mantenimento della figlia necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio.
La causa pertanto va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso in ordine alle statuizioni sulle questioni ancora controverse.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale:
DICHIARA la separazione personale tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio contratto il 31/08/2013 in CP_1
MONTANERA, trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
MONTANERA al N. 1, parte I, anno 2013 ;
PROVVEDE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
RINVIA alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Cuneo, in data 30/01/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3