Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Paceco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Sinatra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna al risarcimento del danno
- conseguente alla determinazione -OMISSIS-, con la quale il comune di Paceco ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile a due elevazioni, in catasto al -OMISSIS- ed al verbale del 6 dicembre 2012 di rettifica del verbale di accertamento di inottemperanza del 13 maggio 2011, annullati con sentenza del TAR Sicilia – Palermo, II,-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Paceco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2025, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 29 marzo 2023 e depositato il 13 aprile 2023, il ricorrente in epigrafe ha chiesto la condanna del Comune di Paceco al risarcimento del danno - stimato in complessivi euro 198.843,46 – asseritamente causato dall’acquisizione gratuita al patrimonio del comune di Paceco dell’immobile - già di sua proprietà - a due elevazioni fuori terra, composto da dieci vani, privo di rifiniture interne, al catasto al -OMISSIS-per effetto della determinazione -OMISSIS- e del presupposto verbale del 6 dicembre 2012 di rettifica del precedente di accertamento di inottemperanza del 13 maggio 2011, già annullati con la sentenza n.-OMISSIS- dalla seconda sezione di questo Tribunale, passata in giudicato per mancata impugnazione.
I fatti che fanno da sfondo all’odierno ricorso - che non sono in contestazione tra le parti - sono i seguenti:
- nel 2010, il Comune di Paceco ha accertato la realizzazione senza preventivo titolo edilizio da parte di-OMISSIS- (padre dell’odierno ricorrente) di una vasca interrata, asseritamente destinata alla raccolta delle acque meteoriche e di una strada in calcestruzzo di collegamento dei tre accessi all'interno del terreno agricolo, situato in c.da "Cantello" o “Costa di Mandorla", esteso 4.060 mq, con accesso dalle vie -OMISSIS-, opere delle quali con l'ordinanza-OMISSIS- ha disposto la demolizione con rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
--OMISSIS- e il figlio-OMISSIS-, in data 29 ottobre 2010, hanno chiesto l’accertamento di conformità delle predette opere abusive ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla quale il Comune di Paceco ha dato riscontro negativo con nota prot. -OMISSIS-di comunicazione del parere negativo espresso dalla Commissione edilizia in data 30 novembre 2010: tale diniego di accertamento di conformità è stato impugnato con il ricorso nrg.-OMISSIS-che è stato rigettato dalla seconda sezione di questo Tribunale con la sentenza -OMISSIS-
- il Comune di Paceco, con determinazione del 13 maggio 2011, ha accertato la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione-OMISSIS- al fine della successiva acquisizione gratuita e dell’immissione in possesso delle opere e aree di sedime ai danni di-OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS- (rispettivamente proprietario, usufruttuaria e nudo proprietario).
Tale atto di accertamento di inottemperanza è stato impugnato con il ricorso nrg. -OMISSIS- deciso con sentenza della seconda sezione n. -OMISSIS-, con esito di parziale accoglimento e annullamento limitatamente “ … alla porzione immobiliare diversa dalle opere oggetto dell’ordine di demolizione e dalla relativa area di sedime ) e il conseguente rigetto “ quanto alle opere abusive e alla relativa area di sedime ”.
Con il ricorso nrg -OMISSIS- in qualità di proprietario, ha impugnato la determina -OMISSIS- con la quale il Comune di Paceco ha disposto l’ulteriore acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato su due elevazioni fuori terra, identificato al catasto al foglio -OMISSIS- - mai contemplato nei precedenti provvedimenti già impugnati - sulla base del verbale del 6 dicembre 2012 di rettifica dei dati catastali indicati nel precedente verbale del 13 maggio 2011 di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione-OMISSIS- con la seguente motivazione “una parte del terreno degli interventi abusivi, e precisamente la-OMISSIS- (…) costituisce rapporto pertinenziale ad un fabbricato per civile abitazione al NCEU fg. -OMISSIS-”.
Con la sentenza n.-OMISSIS-, la sezione seconda ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato gli atti impugnati, con la seguente motivazione: “ il gravato provvedimento di acquisizione si limita ad evidenziare che una parte del fondo su cui sono stati realizzati i manufatti abusivi costituisce una pertinenza del fabbricato che si intende acquisire, senza nessuna ulteriore specificazione sulle ragioni che imporrebbero tale l’ulteriore acquisizione e senza neanche identificare con esattezza la porzione di fondo legata dal vincolo pertinenziale con il fabbricato in parola.
Come già in altre circostanze la Sezione ha avuto modo di precisare (cfr. TAR Palermo, Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 3412), mentre per l’area di sedime su cui insistono le opere abusive l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto e l’individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli interventi sanzionati, l’individuazione dell’eventuale area ulteriore da acquisire dev’essere puntuale e giustificata dall’indicazione di quelle opere necessarie ai fini urbanistico - edilizi, destinate ad occupare l’intera zona che il comune intende acquisire. In altri termini, poiché non può ragionevolmente ritenersi che il legislatore abbia rimesso la determinazione dell'ulteriore area acquisibile al mero arbitrio dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto.
In sostanza (…) il Comune avrebbe dovuto motivare le ragioni dell’acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato di proprietà del ricorrente non interessato né dalle opere abusive né dall’ordine di rispristino rimasto inottemperato, non potendosi produrre - in mancanza - l’effetto di (automatico) trasferimento del diritto sul bene medesimo”.
La sentenza n.-OMISSIS- non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato il 2 gennaio 2023.
Con il ricorso in epigrafe, limitatamente dunque alla sola acquisizione illegittima del fabbricato su due elevazioni fuori terra, identificato al catasto al foglio -OMISSIS-, è azionata la domanda di condanna del Comune di Paceco al risarcimento dell’asserito danno che si sarebbe verificato nel periodo, compreso tra il 23 aprile 2013, data della notifica del predetto provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, fino al 30 maggio 2022, data della pubblicazione della sentenza n.-OMISSIS- che lo ha annullato, e che consisterebbe:
1. nel maggiore costo degli interventi di completamento per rendere abitabile il fabbricato (già privo di rifiniture interne) causato dal decorso del tempo e aggravato dalla mancanza di intervento manutentivo da parte dell’amministrazione comunale divenuta proprietaria, quantificato in € 160.341,46, pari alla differenza tra il costo stimato secondo il prezziario dei Lavori pubblici della regione Sicilia, nel 2013 in € 127.230,77, e nel 2022 in € 238.147,92 (v. perizia tecnica depositata da parte ricorrente);
2. nell’impossibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 119 del D.L. n. 34 del 2000 (c.d. superbonus) o dall’art. 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013 (cc.dd. ecobonus e sismabonus), conseguendo un risparmio di spesa pari alla detrazione fiscale prevista e, invece, interamente rimasta a suo carico, indicato parimenti in € 160.341,46;
3. nel lucro cessante relativo al mancato completamento dell’immobile al fine del suo sfruttamento economico tramite locazione, stimato in € 38.502,00, determinato sulla base del parametro del valore locativo dell’immobile tratto dalle tabelle dell’Agenzia delle Entrate, che per una costruzione non nuova, nelle zone esterne al centro abitato del comune di Paceco, prevedevano nel 1° semestre 2014 un valore minimo di euro 2,5/mq/mese e nel secondo semestre 2021 un valore minimo di euro 2.1/mq/mese, posto che la costruzione ha una superficie utile di 155,45 mq e il valore locativo/mese iniziale era di euro 387,50 e quello finale di euro 325,50: la media tra tali valori (€ 356,50) rapportata all’intero periodo di indisponibilità della costruzione (mesi 108), porterebbe all’ammontare complessivo dei danni pari a € 38.502,00 circa.
Il nesso di causalità tra il provvedimento illegittimo e il danno causato sarebbe diretto e, quanto all’elemento soggettivo della colpa della P.A., questa deriverebbe dal fatto che il Comune di Paceco ha ignorato la richiesta di riesame del provvedimento di acquisizione inoltrata in data 24 gennaio 2013 e, per di più, avrebbe lasciato in stato di abbandono l’immobile.
In via istruttoria, parte ricorrente ha chiesto che sia disposta un’eventuale consulenza tecnica al fine dell’esatta quantificazione del danno asseritamente subito.
L’amministrazione comunale intimata, con memoria di costituzione del 8 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, controdeducendo che il ricorrente non sarebbe mai stato privato della disponibilità materiale dell’immobile non essendo avvenute l’immissione in possesso, né la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari; riguardo al quantum del preteso risarcimento ha affermato l’insufficienza delle prove introdotte in giudizio perché non basate su elementi certi e oggettivi.
Il ricorrente, il 27 luglio 2023, ha depositato una perizia giurata, datata 19 luglio 2023, nella quale è stato stimato in euro 160.341,46 il costo attualizzato per rendere agibile e abitabile l’immobile; con memoria del 12 dicembre 2024, ha contestato, in fatto, di avere mantenuto il possesso o la detenzione del bene acquisito al patrimonio comunale e precisato che, comunque, a seguito della perdita della proprietà per nove anni non avrebbe potuto eseguire i lavori necessari per il completamento e l’utilizzazione, non avendo più alcuna legittimazione a richiedere al Comune di Paceco il necessario titolo edilizio; d’altra parte, non è stato contestato ex adverso il fatto, attestato e documentato nella perizia tecnica giurata, che l’immobile acquisito illegittimamente è stato lasciato in stato di abbandono, con conseguente maggiore onerosità degli interventi necessari per il suo completamento.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
B) Il ricorso è infondato.
Vanno brevemente richiamati i consolidati principi giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo, il primo dei quali afferma che la responsabilità in cui incorre l'Amministrazione per l'esercizio delle funzioni pubbliche per quanto presenti caratteristiche peculiari rispetto all'illecito civile, va sempre ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043, cod. civ., almeno per quanto riguarda l'identificazione dei suoi elementi costituivi: danno ingiusto, comportamento doloso o colposo, nesso di causalità tra azione ed evento (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Ad. plen. 23 aprile 2021, n. 7; Consiglio di Stato, V, 21 aprile 2023; n. 4050; id . 4 luglio 2022, n. 5554; Cass. civ., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500).
In secondo luogo, è stato precisato che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo quale dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, III, 3 giugno 2022, n.4536) ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) dovendo il danneggiato dare la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, sia di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia, successivamente, quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (cfr. Cons. St., V, n. 4050/2023 cit.).
Ciò posto, va richiamato l’art. 30, comma 3, c.p.a., che prescrive, nella seconda parte - quale applicazione del disposto dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c. - che “ Nel determinare il risarcimento del danno il giudice valuta tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti e, comunque esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza anche attraverso l’esperimento dei mezzi di tutela previsti” .
Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 3 del 2011; ex aliis , Cons. Stato, IV, n. 2778 del 2018):
- la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, sancita dall'art. 30, comma 3, c.p.a., è ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un'interpretazione evolutiva del capoverso dell'articolo 1227 cit.; il comma 2 del suddetto articolo, operando sui criteri di determinazione del danno-conseguenza ex art. 1223 c.c., introduce un giudizio basato sulla cd. causalità ipotetica, in forza della quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza; sul piano teleologico, la prescrizione, espressione del più generale principio di correttezza nei rapporti bilaterali, mira a prevenire comportamenti opportunistici e, in definitiva, l'abuso dello strumento processuale;
- a mente del comma 2 dell'art. 1227, c.c., il creditore è gravato non soltanto dall’obbligo negativo di astenersi dall'aggravare il danno, ma anche da un obbligo positivo volto a tenere le condotte positive, esigibili, utili, possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno; tale orientamento si fonda su una lettura dell’art. 1227, comma 2, alla luce delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375, c.c., e, soprattutto, del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost.;
- anche le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire comportamenti apprezzabili ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno laddove si appuri, alla stregua del giudizio di causalità ipotetica di cui si è detto, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno;
- di conseguenza, la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere ritenuta una condotta contraria a buona fede nell'ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione, anche grazie alla contestuale attivazione della tutela cautelare, avrebbe plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o in parte il danno, così integrando la sua omissione la violazione dell'obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l'effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile; detta omissione, apprezzata congiuntamente alla successiva proposizione di una domanda tesa al risarcimento di un danno che la tempestiva azione di annullamento accompagnata dalla contestuale domanda di tutela cautelare avrebbe scongiurato, rende configurabile un comportamento complessivo di tipo opportunistico che viola il canone della buona fede e, quindi, in forza del principio di auto-responsabilità cristallizzato dall'art. 1227, comma 2, c.c., implica la non risarcibilità del danno evitabile.
Applicando tali coordinate ermeneutiche nel caso di specie si ritiene che non ricorrono i presupposti per la richiesta tutela risarcitoria avuto riguardo al comportamento processuale del ricorrente “danneggiato” che, di fatto, ha interrotto il nesso eziologico con il danno lamentato.
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che “ l'azione risarcitoria è infondata e deve, pertanto, essere respinta qualora il mancato impulso processuale della parte - che nella specie non risulta avere mai chiesto la sospensione cautelare dell'esecutività dei provvedimenti impugnati né avere sollecitato la definizione nel merito del giudizio con istanza di prelievo - abbia integrato la violazione del dovere di diligenza cristallizzato dall'art. 1227, secondo comma, c.c. (e oggi recepito dall'art. 30, comma 3, del c.p.a.), che nel giudizio amministrativo costituisce apprezzamento accertabile d'ufficio dal giudice, spiegando così un effetto eziologico esclusivo nella produzione del preteso danno, altrimenti evitabile ” (T.A.R. Sicilia Palermo, III, 13 dicembre 2019, n. 2886; id . 8 ottobre 2019, n. 2318).
Infatti, il ricorrente avrebbe potuto, e quindi dovuto, domandare la tutela cautelare, a fronte della evidente lesività del provvedimento immediatamente privativo del diritto di proprietà.
Non soltanto il ricorrente non ha chiesto alcuna sospensione cautelare al fine del mantenimento della res adhuc integra nelle more della decisione nel merito, ma ha anche evitato di presentare eventuali istanze di prelievo ex art. 71, comma 2, c.p.a., volte a segnalare la possibile urgenza del ricorso, pur a fronte del protrarsi della lamentata inerzia dell’amministrazione comunale nella manutenzione del bene acquisito.
Quello che emerge, sotto il profilo dell’accertamento della sussistenza e dell’incidenza del concorso della colpa del danneggiato, è che, sia la mancata proposizione dell’istanza cautelare, sia dell’istanza di prelievo ex art. 71, comma 2, c.p.a., sono elementi idonei ad escludere la responsabilità dell’amministrazione nella causazione del danno consistente nella impossibilità prolungata per nove anni di manutenzione e di definizione dell’immobile al fine della sua abitabilità e conseguente eventuale locazione, così come asserito dal ricorrente.
L’esperimento della domanda cautelare avrebbe potuto portare anche ad una decisione più celere attesa la possibilità della definizione in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ovvero di fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a..
D’altra parte, a partire dal 2016, a processo pendente, con l’istanza di prelievo si poteva dare avvio al modello alternativo di gestione della fase processuale ex art. 71- bis , c.p.a., inserito dall’art. 1, comma 781, lett. b), l. 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale “ A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ” coinvolgendo il giudice in un preliminare esame della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria che, nel caso specifico, sarebbe stato presumibilmente favorevole atteso che nel corso del giudizio non sono stati necessari adempimenti istruttori e che ciò, in ogni caso, avrebbe potuto portare ad una fissazione dell’udienza e definizione del giudizio in tempi più brevi.
Così come ha rilevato la Corte Costituzionale (sentenza n. 103 dell’ 11 maggio 2023) l’istanza di prelievo non è mero strumento sollecitatorio, poiché l’istanza di prelievo, presentata successivamente all'istanza di fissazione dell'udienza di discussione, con cui la parte chiede che il ricorso venga trattato tempestivamente, ha la finalità di ottenere una deroga al criterio cronologico che regola l'ordine di fissazione della trattazione dei ricorsi, attuando “ il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte EDU, e l'esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo ”.
In definitiva, appare dirimente, ai fini della reiezione della domanda di risarcimento del danno, il fatto che il ricorrente non ha posto in essere tutte le misure idonee, alla luce dei principi di solidarietà, correttezza e buona fede, a conseguire il bene della vita cui anelava ossia la proprietà dell’immobile di che trattasi, al fine del pieno esercizio delle facoltà connesse a tale diritto.
Non rilevano in senso contrario le affermazioni del ricorrente secondo il quale la richiesta, del 24 gennaio 2013, di ritiro in autotutela della determinazione di acquisizione gratuita del 13 maggio 2011 e di emissione di un nuovo ordine di demolizione delle medesime opere abusive con impegno a rimuoverle nel nuovo successivo termine di trenta giorni, va qualificata come rimedio per evitare l’aggravamento del danno asserito.
Fermo restando che nessun obbligo di riesame gravava sull’Amministrazione comunale a fronte dell’indiscussa natura abusiva delle opere e della piena validità ed efficacia del presupposto ordine di demolizione-OMISSIS- in ogni caso, la richiesta di riesame riguardava il precedente atto di acquisizione del 13 maggio 2011, avente ad oggetto opere diverse da quelle contemplate nell’atto di acquisizione -OMISSIS- poi annullato con la sentenza n.-OMISSIS- e posto a fondamento del presente ricorso per l’ottenimento del risarcimento del danno. Pertanto, rispetto all’illegittima acquisizione del fabbricato, non si è registrata alcuna richiesta di riesame rivolta all’amministrazione, ma solo la proposizione del ricorso giurisdizionale – come già detto – privo di istanza cautelare e non sollecitato tramite domanda di prelievo.
In forza di analoghe considerazioni, si ritiene che non possono escludere il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell’asserito danno, la proposizione dei precedenti ricorsi (-OMISSIS-) aventi ad oggetto gli atti inerenti al procedimento sanzionatorio edilizio per le opere abusive e non l’atto di acquisizione -OMISSIS-.
In buona sostanza, alla luce del comma 3 dell’art. 30, c.p.a., valutate tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, va escluso il risarcimento dei danni richiesti poiché il ricorrente avrebbe potuto evitarli usando l’ordinaria diligenza attraverso l’esperimento tempestivo degli strumenti di tutela previsti, quali la domanda cautelare e l’istanza di prelievo.
In altre parole: il comportamento colposo del ricorrente - nonostante l’acclarata illegittimità dell’atto di acquisizione -OMISSIS-, oggetto di gravame nel giudizio di legittimità - è stato idoneo ad interrompere il nesso di causalità nel senso dianzi precisato, e perciò deve escludersi che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Conseguentemente, le superiori considerazioni determinano di per sé il rigetto della domanda, poiché, ai sensi degli artt. 1227, comma 2, c.c., e 30, comma 3, cod. proc. amm., risulta venuto meno il nesso di causalità giuridica tra l'illegittimità della condotta dell'amministrazione e i danni conseguenza allegati dal ricorrente il quale li avrebbe evitati se avesse tenuto una condotta diligente mediante l'utilizzo degli strumenti approntati dall'ordinamento a tutela della sua posizione giuridica.
Ad TI , va sinteticamente precisato che, ferma restando l’assenza dell’indispensabile nesso di causalità, in ogni caso, il ricorrente non ha compiutamente assolto l’onere della prova dell'effettività e dell’attualità del danno asserito, non avendo provato di aver sopportato concretamente conseguenze economiche pregiudizievoli (danno - conseguenza), eziologicamente riconducibili, in via diretta e immediata, al provvedimento illegittimo.
Premesso che, in linea di principio, l'assenza di prova non può essere sopperita facendo leva sul metodo acquisitivo, proprio del processo amministrativo impugnatorio, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo e dell'onere della prova (art. 2697, primo comma, cod. civ.) opera con autonoma pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 3 ottobre 2022, n. 8447; id . V, 17 agosto 2022, n. 7200; id . II, 4 febbraio 2022, n. 791); id . V, 18 marzo 2019, n. 1737), analizzando le singole voci di pregiudizio allegate va osservato quanto segue.
Il maggiore costo degli interventi di completamento per rendere abitabile il fabbricato privo di rifiniture interne, causato dal decorso del tempo (ma come sopra rilevato a causa del comportamento negligente dello stesso ricorrente) e aggravato dalla mancanza di intervento manutentivo da parte dell’amministrazione comunale divenuta proprietaria (v. perizia tecnica depositata da parte ricorrente), appare presuntivo e astratto sia nell’ an , sia nel quantum : il danno effettivo avrebbe potuto essere apprezzato in questa sede soltanto nell’ipotesi in cui il ricorrente, riacquisita la proprietà e il possesso del bene immobile a seguito dell’annullamento dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale, avesse effettivamente avviato e concluso i predetti lavori, il cui possibile maggior importo “certo” e “documentato” avrebbe potuto essere posto a fondamento della domanda di risarcimento del danno.
Invece, il dato certo è per contro che: né nel periodo in cui il fabbricato era nella disponibilità del ricorrente (ossia, dal 2002 – anno di acquisto della proprietà – al 2013 – anno in cui il Comune ha disposto l’illegittima acquisizione del bene), né nel periodo successivo alla sentenza Ta-OMISSIS-che ha annullato l’acquisizione restituendo il bene al suo titolare, quest’ultimo si sia mai adoperato per avviare i lavori di completamento dell’immobile.
Anche la lamentata impossibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 119 del D.L. n. 34 del 2000 (c.d. superbonus) o dall’art. 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013 (cc.dd. ecobonus e sismabonus), al fine di un risparmio di spesa pari alla detrazione fiscale prevista, non è stata adeguatamente provata.
A tal proposito, va precisato, che tale voce di danno, nel caso di specie, va ricondotta alla tipologia del “danno da perdita di chance” che si verifica quando, a causa di un'azione o un'omissione di un terzo, si perde una concreta possibilità di evitare un pregiudizio o di ottenere un beneficio che, sempre nel caso di specie, consisterebbe nella possibilità di ottenere una detrazione o un'agevolazione fiscale.
Orbene, al fine di ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance è necessario che il danneggiato dimostri, anche se presuntivamente, ma sempre in base a circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio perduto, e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 aprile 2022, n. 2709; 26 ottobre 2020, n. 6465; 11 luglio 2018, n. 4225; 30 giugno 2015, n. 3249; IV, 16 maggio 2018, n. 2907).
Nel caso di specie, tali requisiti non sussistono poiché quello risultante in atti è un danno meramente ipotetico, posto che la presentazione “eventuale” della relativa domanda non avrebbe implicato, neanche presuntivamente, la conclusione favorevole del relativo procedimento, restando tale esito del tutto aleatorio. Deve, tra l’altro, precisarsi che i citati istituti del “sisma- bonus ” e dell’ “eco- bonus ” si sostanziano in agevolazioni di tipo fiscale che assumono la veste della detrazione; pertanto, la loro concreta applicabilità presuppone che il richiedente sia un contribuente titolare di reddito e soggetto ad imposizione fiscale tale da essere mitigata (o addirittura azzerata) tramite l’applicazione dei bonus: di tale condizione reddituale del ricorrente, e quindi della concreta utilità del bonus , non è stata fornita in giudizio alcuna evidenza.
Quanto al lamentato danno conseguenza dell’impossibilità dello sfruttamento economico tramite locazione, nel caso di specie, stante il non completamento dell’immobile al momento della sua acquisizione al patrimonio comunale, si ritiene che anch’esso rientri nella fattispecie del danno da perdita di chance sotto il profilo della probabilità di realizzazione del guadagno futuro.
Perciò, anche rispetto a tale voce di danno, non può trovare applicazione il principio del c.d. danno presunto o danno normale, recentemente fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite per le ipotesi di mancata disponibilità di un bene per fatto illecito altrui, quale l’occupazione abusiva (Cass. Civ., S.U., 15 novembre 2022, n. 33645).
Si verte, invece nell’ipotesi, anch’essa contemplata dalla stessa Corte di Cassazione, per cui il danno allegato è un mancato guadagno in relazione ad un’attività futura che sarebbe stata posta in essere e che richiedeva, perciò, la piena prova da parte del danneggiato che, nel caso di specie, non è stata fornita, non avendo il ricorrente dimostrato quali occasioni di guadagno, secondo il criterio del più probabile che non, abbia perduto per effetto dell’illegittimità del provvedimento di acquisizione.
Il ricorso va perciò rigettato.
C) Le spese di lite vanno compensate stante la complessità fattuale e giuridica della vicenda sottesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.