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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2024, n. 10267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10267 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 16 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15769/ 2023 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Chiana, 3 Controparte_1
presso lo Studio dell'Avv. Luciacristina Arquilla che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza per procura generale alle liti allegata;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad A.T.P.;
Conclusioni delle parti: come in atti;
FATTO E DIRITTO Con atto depositato in data 11 maggio 2023 la parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, iscritto al R.G. 22519 del 2022, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini delle prestazioni di cui all'art. 12 della l. 118/71 e dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto chiedeva la reiezione CP_3
della domanda, eccependo la carenza dei requisiti per ottenere le provvidenze richieste, con vittoria di spese. Nel corso del giudizio veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'art. 12 della l. 118/71 per superamento dei requisiti reddituali e veniva espletata una consulenza medico-legale, limitatamente alla sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 ed esaurita la discussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da sentenza contestuale di cui veniva data lettura. Nel merito, la domanda è soltanto in parte fondata e va accolta nei limiti di seguito illustrati.
Il consulente tecnico d'ufficio nella presente sede processuale, ha accertato una percentuale di invalidità in capo al ricorrente sulla base del complesso CP_1
di patologie da cui risulta affetto tale da renderlo invalido nella misura del 93%. Ha conseguentemente ritenuto che non sussistano i requisiti medico-sociali per il riconoscimento dello stato di “handicap con connotazione di gravità” di cui all'art. 3, comma 3°, della legge 104/92., In quanto “Il soggetto è autonomo per tutte le attività quotidiane, comprese quelle relazionali e partecipative e pertanto non si trova nella condizione di necessità di assistenza continuativa e globale prevista dall'art. 3, comma 3 della legge 104/1992.” Il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio ha confermato la prima valutazione a suo tempo effettuata, rilevando che dalla documentazione sanitaria in atti le condizioni generali della ricorrente non determinano la necessità di quell'intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione normativamente previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Tali valutazioni appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e vanno pertanto condivise, dovendosi notare che le stesse non sono state in alcun modo contestate dalla parte ricorrente.
Il ricorso va quindi respinto quanto alla domanda relativa all'handicap grave.
Nulla sulle spese in considerazione del reddito percepito dal ricorrente.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_2
Così deciso in Roma, 16 ottobre 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 16 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15769/ 2023 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Chiana, 3 Controparte_1
presso lo Studio dell'Avv. Luciacristina Arquilla che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza per procura generale alle liti allegata;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad A.T.P.;
Conclusioni delle parti: come in atti;
FATTO E DIRITTO Con atto depositato in data 11 maggio 2023 la parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, iscritto al R.G. 22519 del 2022, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini delle prestazioni di cui all'art. 12 della l. 118/71 e dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto chiedeva la reiezione CP_3
della domanda, eccependo la carenza dei requisiti per ottenere le provvidenze richieste, con vittoria di spese. Nel corso del giudizio veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'art. 12 della l. 118/71 per superamento dei requisiti reddituali e veniva espletata una consulenza medico-legale, limitatamente alla sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 ed esaurita la discussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da sentenza contestuale di cui veniva data lettura. Nel merito, la domanda è soltanto in parte fondata e va accolta nei limiti di seguito illustrati.
Il consulente tecnico d'ufficio nella presente sede processuale, ha accertato una percentuale di invalidità in capo al ricorrente sulla base del complesso CP_1
di patologie da cui risulta affetto tale da renderlo invalido nella misura del 93%. Ha conseguentemente ritenuto che non sussistano i requisiti medico-sociali per il riconoscimento dello stato di “handicap con connotazione di gravità” di cui all'art. 3, comma 3°, della legge 104/92., In quanto “Il soggetto è autonomo per tutte le attività quotidiane, comprese quelle relazionali e partecipative e pertanto non si trova nella condizione di necessità di assistenza continuativa e globale prevista dall'art. 3, comma 3 della legge 104/1992.” Il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio ha confermato la prima valutazione a suo tempo effettuata, rilevando che dalla documentazione sanitaria in atti le condizioni generali della ricorrente non determinano la necessità di quell'intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione normativamente previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Tali valutazioni appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e vanno pertanto condivise, dovendosi notare che le stesse non sono state in alcun modo contestate dalla parte ricorrente.
Il ricorso va quindi respinto quanto alla domanda relativa all'handicap grave.
Nulla sulle spese in considerazione del reddito percepito dal ricorrente.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_2
Così deciso in Roma, 16 ottobre 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Crisanti