Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr.309/2021 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 06.12.2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Rosa Pilato ed elettivamente domiciliata in Riesi nella via
Pasqualino n. 5
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.03.2021 la ricorrente indicata in epigrafe ha premesso che nell'anno 2017 ha prestato la propria attività lavorativa come abbracciante agricolo stagionale, dal
e dal 17/05/2017 al 30/09/2017 presso l'azienda “ECO FARM S.r.l.”.
La ricorrente ha, altresì, esposto che era addetta alla coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio e lavori vari presso l'azienda di “Terranova Piero Lillo”, nonché al confezionamento, all'attività di cernita, alla pulitura e all'imballaggio di prodotti ortofrutticoli presso l'“ECO FARM S.r.l.”.
Con domanda prot. n. .1800.22/02/2018.0025953 presentata il 22/02/2018 la ricorrente CP_1 chiedeva all' per l'anno 2017 la liquidazione delle prestazioni di indennità di disoccupazione CP_1 agricola e dell'assegno per il nucleo familiare, ricorrendone i presupposti richiesti dalla legge (2 anni di anzianità assicurativa e almeno 102 contributi giornalieri nei due anni precedenti la domanda di prestazione).
Nonostante ciò, l' non provvedeva a liquidare le prestazioni richieste né comunicava il CP_1
rifiuto della domanda presentata in data 22/02/2018.
Con diffida del 04/11/2020 la ricorrente chiedeva all'Istituto, a mezzo procuratore di fiducia, il pagamento delle suddette prestazioni richieste senza ottenere risposta alcuna.
In data 09/12/2020, l' (tramite pec) comunicava la mancata liquidazione delle CP_1
prestazioni per intervenuta decadenza annuale dell'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 nel testo successivamente novellato.
Ancora, a sostegno delle proprie ragioni, la ha evidenziato che solo da un Parte_1 confronto tra l'estratto conto previdenziale emesso in data 26/06/2019 e quello emesso il
12/11/2020 evinceva implicitamente la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno
2017 non avendo ricevuto alcuna relativa comunicazione da parte dell' . CP_1
Ciò posto, la ricorrente, ritenuta l'illegittimità della cancellazione degli elenchi agricoli e il conseguente mancato riconoscimento da parte dell' del diritto alle prestazioni richieste di CP_1 disoccupazione agricola e di assegno per il nucleo familiare per l'anno 2017, con il presente ricorso ha chiesto: “- in via principale, ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra al Parte_1 riconoscimento delle prestazioni chieste di indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2017 e, per l'effetto, condannare l' a liquidare tali prestazioni, CP_1
con ogni conseguenza di legge, compresa quella di accredito della contribuzione figurativa a fini pensionistici a favore della ricorrente;
- in subordine:
- accertare e dichiarare il carattere illegittimo, negligente, erroneo e discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'avere cancellato il nominativo della ricorrente dagli CP_1 elenchi dei lavoratori agricoli anno 2017 e nell'avere negato conseguentemente alla ricorrente il diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola e ANF per l'anno 2017; - e per l'effetto, ordinare all' di cessare il comportamento illegittimo, negligente, erroneo e CP_1
discriminatorio, riconoscendo il diritto della ricorrente alle prestazioni richieste e di condannare lo stesso al pagamento delle prestazioni nella misura di legge con interessi legali dalla CP_1 domanda sino all'effettivo soddisfo o di somme a titolo risarcitorio di importo pari almeno alla stessa misura prevista dalla legge per le prestazioni richieste o in altra misura determinata equitativamente dal Giudicante”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l'
[...]
che ha resistito preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'azione CP_2 giudiziaria in quanto proposta oltre il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 47, comma
3, D.p.r. 639/70, nel testo modificato dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. con L. 438/92 e in subordine ha chiesto ritenere e dichiarare che parte ricorrente non ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e gli anf per l'annualità richiesta.
L'istruttoria ha avuto luogo attraverso l'esame delle prove documentali in atti e la causa è stata rinviata all'udienza del 06.12.2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
Preliminarmente va esaminata, stante la natura assorbente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47, comma 3, D.p.r. 639/70, nel testo modificato dall'art. 4,
D.L. 384/92, conv. con L. 438/92.
Il rilievo è fondato pertanto il ricorso deve essere respinto.
Ed invero, la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi alla AG nel termine di un anno dalla formazione del silenzio rigetto.
Va osservato che, l'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall'art. 4 del
D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992 n. 438, prevede tre diversi criteri di decorrenza dei termini (di tre anni o di un anno, a seconda del tipo di prestazione erogata dall' ) per la proposizione dell'azione in giudizio: CP_1
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Non vi è dubbio che il terzo di detti criteri di decorrenza dei termini di decadenza faccia riferimento ai termini massimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo, in ipotesi di rituale svolgimento del medesimo.
In base al criterio suddetto, il termine (triennale o annuale) di decadenza decorre dopo il compimento di 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, rilevando il cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda, a norma dell'art. 7 legge 11 agosto 1973
n. 533, di 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e di ulteriori 90 giorni per la decisione del medesimo, a norma dell'art. 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88 (cfr.
Corte Cost. 24 aprile 1996 n. 128 e Cass. 9 gennaio 1999 n. 152).
Nel caso in esame, dagli atti di causa non emerge alcun ricorso amministrativo.
Ed invero, come statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3853/03, il termine di decadenza cosiddetto sostanziale previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (nel caso esaminato dalla
Suprema Corte il termine era di un anno, controvertendosi in materia di indennità di malattia), decorre, nella ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Pertanto, in caso di mancata pronuncia dell' sulla domanda amministrativa o nella CP_1
ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, il termine stesso si computa a partire dal decorso di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda medesima (centoventi giorni per la pronuncia sulla domanda, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, oltre a novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ed ulteriori novanta per la decisione del ricorso, a norma dell'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88)”.
Si rileva che, nel caso di specie le domande per la liquidazione delle prestazioni di indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per il nucleo familiare sono state proposte in data 22/02/2018 e come anche evidenziato dalla difesa di parte ricorrente l'istituto convenuto a seguito di tale richiesta non provvedeva a dare nessun riscontro tant'è che in data 04.11.2020 si provvedeva, tramite legale di fiducia, a richiedere il pagamento delle prestazioni.
Stante quanto sopra, l'eccezione sollevata dall'Ente è fondata in quanto l'azione giudiziaria
è stata proposta oltre il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 47, comma 3, D.p.r.
639/70, nel testo modificato dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. con L. 438/92. Infatti, nella specie, il dies a quo del termine annuale di decadenza coincide con la data di definizione del procedimento amministrativo conseguente alla presentazione della domanda che, per stessa amissione del ricorrente, è stata presentata il 22/02/2018.
Quindi, il procedimento amministrativo si è definito al 300° giorno successivo a tale ultima data (120 gg. per il silenzio rifiuto ex art. 7, L. 533/73; 90 gg. per la proposizione del ricorso amministrativo ex art. 46, comma 5, L. 88/89; ulteriori 90 gg. per la formazione del silenzio rigetto ex art. 46, comma 6, L. 88/89), cioè nel mese di dicembre 2018.
In altri termini, dal 300° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa iniziava a decorrere il termine di decadenza annuale per la proposizione del ricorso giudiziario, decadenza maturata, al più tardi, alla fine di dicembre 2019.
Poiché l'azione giudiziaria non è stata proposta nel termine di legge il ricorso è inammissibile.
Le spese sono dichiarate irripetibili ex lege.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 03 gennaio 2025
Il GOP
Maria Zammito