Articolo 3 della Legge 24 luglio 1959, n. 697
Articolo 2
Versione
23 settembre 1959
Art. 3.
All'onere di lire 1.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si provvedera' a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59, concernente oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 settembre 1959